DETERMINAZIONE N. 48/2000 del 12 ottobre
2000
"Criteri cui devono attenersi le SOA (società organismi di
attestazione) nella loro attività di attestazione di qualificazione. (art. 18 del D.P.R.
25 gennaio 2000, n. 34)
(Articolo 2, comma 1, lettera o), del D.P.R. 34/2000)
Premesso che:
1)
lart.18 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 subordina il rilascio dellattestato di
qualificazione, fra laltro, alla dimostrazione del possesso di quattro specifici
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che in numero di tre (capacità
economica e finanziaria, dotazione di attrezzature tecniche, organico medio annuo)
sono indipendenti dalle categorie di qualificazione ed
in numero di uno (idoneità tecnica ed organizzativa) è dipendente dalle categorie
di qualificazione;
2)
il medesimo articolo 18 specifica e quantifica i requisiti e
stabilisce, in rapporto alla forma giuridica del soggetto cui rilasciare lattestato
di qualificazione, i mezzi di prova del possesso degli stessi che, per quanto riguarda i
documenti fiscali e tributari, devono essere quelli approvati e depositati alla data di
stipula del contratto con la SOA;
3)
lart. 2, comma 1, lettera o) del D.P.R. 34/2000 dispone
che l Autorità, previo parere della Commissione di cui allart. 5 del suddetto
D.P.R., deve stabilire i criteri cui devono attenersi le SOA nella loro attività di
rilascio dellattestazione di qualificazione;
4)
lAutorità nella determinazione n. 41 del 27 luglio 2000
avente ad oggetto le Procedure da utilizzare dalle SOA (Società Organismo di
Attestazione) per lesercizio della loro attività di attestazione (art. 10, comma 2,
lettera f), D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34) ha previsto che avrebbe provveduto a
tale compito con una apposita determinazione.
Considerato
che:
1)
il D.P.R. 34/2000 prevede, distintamente, per le prestazioni
di sola costruzione e per quelle di progettazione e costruzione, la
qualificazione delle imprese in 13 categorie di opere generali e 34 categorie di
opere specializzate suddivise in otto classifiche di importo;
2)
le definizioni di categoria di opere generali e di categoria
di opere specializzate sono riportate nelle premesse allallegato A del D.P.R.
34/2000 nonché nellarticolo 72, comma 2 e 3, del D.P.R. 554/1999, nel senso che
sono:
a)
opere generali: le opere
caratterizzate da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per
consegnare le opere o i lavori finiti in ogni loro parte;
b)
opere specializzate: le lavorazioni
che nellambito del processo realizzativo delle opere o dei lavori necessitano
di una particolare specializzazione o professionalità;
3)
le declaratorie delle categorie sono contenute in detto
allegato A al D.P.R. 34/2000;
4)
la prima alinea delle premesse di questo allegato A stabilisce
che si intende per opera o intervento un insieme di lavorazioni capace
di esplicare funzioni economiche e tecniche;
5)
la seconda alinea delle premesse di cui al precedente punto 4)
specifica che la qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali,
indicate con lacronimo OG, è conseguita dimostrando capacità di svolgere, in
proprio o con qualsiasi mezzo, lattività di costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte
e pronti alluso da parte dellutilizzatore finale, siano necessarie una pluralità
di specifiche lavorazioni;
6)
la terza alinea delle premesse di cui al precedente punto 4)
specifica che la qualificazione in ciascuna delle categorie di opere
specializzate, indicate con lacronimo OS, è conseguita dimostrando
capacità di svolgere, in proprio, lattività di esecuzione, ristrutturazione
e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono, di norma,
parte dei processi realizzativi di unopera o di un intervento e necessitano di una
particolare specializzazione o professionalità;
7)
la quarta alinea delle premesse di cui al precedente punto 4)
stabilisce che le lavorazioni realizzate dalle imprese negli anni antecedenti allentrata
in vigore del suddetto D.P.R. 34/2000, sulla base delle norme vigenti allepoca,
consentono la qualificazione nelle nuove categorie generali o specializzate, ove
riguardino, effettivamente, lavorazioni previste dalle nuove declaratorie;
8)
la quinta alinea delle premesse di cui al precedente punto
4) specifica che lesecuzione di lavorazioni, indicate nel bando come parti dellintervento
da realizzare e riconducibili a categorie generali nonché a categorie
specializzate per le quali nella Tabella corrispondenze nuove e vecchie
categorie contenuta nel suddetto allegato A è prevista la qualificazione
obbligatoria, non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie, singole o
raggruppate, se prive delle relative adeguate qualificazioni e, pertanto, in questi casi
devono essere sempre subappaltate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni ai
sensi del combinato disposto dallart. 73 comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1998, n.
554 e dellarticolo 30 del D.P.R. 34/2000;
9)
nel bando di gara - ai sensi dellarticolo 18, comma 3,
della legge 55/90, dellarticolo 73, commi 2 e 3, del D.P.R. 554/1999 e dellarticolo
30 del D.P.R. 34/2000 - devono essere
indicate:
·
limporto complessivo dellintervento
oggetto dellappalto;
·
la categoria generale o specializzata
considerata prevalente;
·
tutte le parti - purché di importo
singolarmente superiore al 10% dellimporto complessivo dellappalto o comunque
superiore a 150.000 Euro - appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si
compone lintervento, con i relativi importi e categorie che, a scelta del
concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili;
10)
le parti di cui si compone lintervento che sono
eseguibili mediante affidamenti di subcontratti aventi ad oggetto attività ovunque
espletate che richiedono limpiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, nel caso siano riconducibili ad una delle categorie
di cui allallegato A del D.P.R. 34/2000, devono essere indicate nei bandi di
gara soltanto qualora - ai sensi dellarticolo 18, comma 12, della legge 55/90 e dellart.
141, comma 5, del D.P.R. 554/1999 - siano contemporaneamente presenti le seguenti
condizioni:
·
limporto sia
superiore al 2% dellimporto complessivo dellappalto o comunque sia superiore a
100.000 Euro;
·
il costo per
manodopera e personale, relativo alle attività da svolgere nel cantiere cui si riferisce
lappalto, sia superiore al 50% dellimporto delle parti da eseguire;
11)
le parti di cui si compone lintervento che riguardano gli
impianti tecnologici possono essere indicate nei bandi di gara con riferimento alla
categoria generale OG11 oppure con riferimento ad una o più delle categorie
specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30;
12)
la scelta fra le ipotesi di cui al precedente punto 11) deve essere
effettuata tenendo conto che la declaratoria della categoria OG11 si riferisce ad
un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente e che,
pertanto, ove non si ricada in tale situazione, gli impianti vanno singolarmente presi in
esame e, di conseguenza, considerati appartenenti alle specifiche categorie specializzate
quali le OS3, OS5, OS28 e OS30.
Sulla base
di quanto premesso e considerato si deve ritenere che:
a)
ai fini della qualificazione per opere
generali si deve intendere un insieme di lavorazioni, alcune proprie della categoria
medesima ed altre appartenenti a categorie di opere specializzate;
b)
la qualificazione deve essere effettuata tenendo
conto delle declaratorie riportate nellallegato A al D.P.R. 34/2000 nonché delle
indicazioni contenute nella Tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie
facente parte del suddetto allegato A considerando che:
·
quello che rileva per la nuova qualificazione è
leffettivo contenuto delle lavorazioni eseguite;
·
qualora i certificati dei lavori non permettano
la individuazione certa della natura delle lavorazioni eseguite, questa deve avvenire a
cura della SOA con adeguati accertamenti sulla base di ulteriore documentazione;
c)
le forniture con posa in opera
richiamate in talune declaratorie contenute nellallegato A al D.P.R. 34/2000
rilevano, ai fini della qualificazione dei soggetti esecutori, nella misura in cui abbiano
le caratteristiche previste dallarticolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge
109/94 e successive modificazioni, e, cioè, quando i lavori assumono rilievo economico
superiore al cinquanta per cento;
d)
i sub-contratti aventi ad oggetto le forniture
con posa in opera, rilevano - sia ai fini della qualificazione del relativo esecutore
(art. 24, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 34/2000) e sia ai fini dellapplicazione
del meccanismo di determinazione dellimporto utilizzabile per la qualificazione dellimpresa
aggiudicataria (art. 24, comma 1, lett. b), seconda parte, del D.P.R. 34/2000) - solo se
presentano le caratteristiche indicate dallarticolo 18, comma 12, della legge n.
55/90 e dallart. 141, comma 5, del D.P.R. 554/1999.
Visto il parere della Commissione
Consultiva prevista dallarticolo 8, comma 3, della legge 109/94 e successive
modificazioni e dallarticolo 5 del D.P.R. 34/2000, espresso nella seduta del 4 e 5
ottobre 2000;
si approva lallegato Criteri cui devono
attenersi le SOA nella attività di attestazione.
Il Segretario
Il
Presidente
CRITERI CUI DEVONO ATTENERSI LE SOA NELLATTIVITA
DI ATTESTAZIONE
1)
Le SOA devono effettuare laccertamento del possesso
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal D.P.R.
34/2000 tenendo conto dei criteri contenuti nel presente documento nonché delle
indicazioni relative alla cifra daffari in lavori, allammortamento
delle immobilizzazioni tecniche ed al costo del personale riportate nelle
Tipologie unitarie di bandi di gara per laffidamento dei lavori pubblici
pubblicate nel Suppl. ord. n. 143 della G.U. n. 206 del 4 settembre 2000 Serie
generale, con le rettifiche di cui allavviso di rettifica in corso di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
2)
Lentità dei requisiti (capacità economica e
finanziaria, dotazione di attrezzature tecniche, organico medio annuo, idoneità tecnica
ed organizzativa) deve essere accertata dalla SOA sulla base della documentazione
indicata nel D.P.R. 34/2000, presentata dallimpresa richiedente, in originale o
in copia dichiarata conforme alloriginale dal legale rappresentante. Qualora tale
entità, sulla base della suddetta documentazione, non possa essere considerata
certa, anche perché il soggetto svolge attività riconducibili a più comparti
industriali, commerciali o finanziari, la SOA deve effettuare verifiche, valutazioni e
controlli diretti sulla base di ulteriori documenti (quali contratti, fatture, certificati
di collaudo, giornale dei lavori, certificati di pagamento, dichiarazioni liberatorie dellINPS,
dellINAIL e della Cassa edile, estesi questi ultimi anche agli eventuali
subappaltatori, ecc.). Tali documenti possono essere richiesti in originale o in copia ed
esibiti dallimpresa o visionati direttamente dalla SOA presso la sede dellimpresa
oppure presso le sedi dei soggetti cui spetta il rilascio di detti ulteriori documenti.
3)
In generale la SOA dovrà procedere ai controlli e alle
verifiche, di cui al precedente punto 2), nei casi in cui i dati di bilancio (cifra
daffari in lavori, costo dei dipendenti, ammortamenti) relativi al periodo di
riferimento non siano del tutto coerenti fra di loro e con quelli relativi ai certificati
dei lavori eseguiti nello stesso periodo.
4)
I controlli e le verifiche, di cui al precedente punto 2),
concernono, esemplificativamente, anche i
casi in cui i certificati dei lavori:
a)
sono relativi a lavori eseguiti in proprio o per conto di soggetti non
tenuti alla applicazione delle leggi sui lavori pubblici e indichino ricorsi modesti al
subappalto;
b)
riguardino lavori eseguiti a ridosso della data di stipula del contratto con
la SOA, oppure lavori in corso di esecuzione;
c)
siano i più significativi ai fini della qualificazione;
d)
riguardino interventi che si riferiscono ad una pluralità di categorie di
qualificazione;
nonché nellipotesi in cui un documento
rilasciato dalla pubblica amministrazione sia di molto anteriore alla data di stipula del
contratto con la SOA o non sia congruente con altri documenti o presenti aspetti che
inducono a ragionevoli dubbi sulla sua autenticità.
5)
Per quanto riguarda il requisito attrezzatura tecnica
occorre:
a)
verificare che i dati relativi agli ammortamenti,
ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio riguardino il
complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori con esclusione
pertanto delle immobilizzazioni extracaratteristiche;
b)
ritenere che il possesso del requisito è dimostrato qualora la
media annua degli importi relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione
finanziaria e ai canoni di noleggio, sostenuti nel quinquennio di riferimento,
sia pari o superiore al due per cento della media annua delle cifre daffari
in lavori conseguite nello stesso quinquennio e, contemporaneamente, la media annua
dellultimo quinquennio degli importi relativi ai soli ammortamenti e canoni
di locazione finanziaria sia pari o superiore alluno per cento della
medesima cifra daffari;
c)
assimilare i noleggi i cui contratti abbiano almeno
la durata quinquennale agli ammortamenti ed ai canoni di locazione finanziaria;
d)
verificare che i noleggi siano esclusivamente quelli a freddo;
e)
effettuare la riduzione figurativa della cifra daffari
in lavori (art. 18, comma 15, del D.P.R. 34/2000) qualora non siano congiuntamente
rispettate le condizioni indicate alla precedente lettera b);
f)
verificare la corrispondenza delle indicazioni
identificative essenziali relative alle attrezzature, mezzi dopera ed
equipaggiamento tecnico (art. 18, comma 8, primo periodo, del D.P.R. 34/2000) con i dati
relativi agli ammortamenti e ai canoni;
g)
verificare che il periodo di ammortamento
figurativo sia in continuità con quello reale e ricada nel quinquennio di
riferimento.
6)
Per quanto riguarda, il requisito organico medio annuo,
occorre:
a)
ritenere che il possesso del requisito è
dimostrato qualora il costo per il personale dipendente (retribuzioni, stipendi,
contributi sociali, accantonamenti ai fondi di quiescenza e contributi per le casse
edili), sostenuto nel quinquennio di riferimento, sia pari o superiore al quindici per
cento della cifra daffari in lavori conseguita nello stesso quinquennio e
contemporaneamente quello per il solo personale operaio sia pari o superiore al sei
per cento, oppure, qualora il costo per il personale dipendente sia pari o
superiore al dieci per cento della cifra di cui sopra e contemporaneamente quello
per il solo personale tecnico e amministrativo sia pari o superiore allotto
per cento;
b)
ritenere che concorre al raggiungimento delle percentuali
del quindici, del sei, del dieci e dellotto di cui alla
precedente lettera a) anche la retribuzione spettante al titolare dellimpresa
individuale, dellimpresa artigiana o ai soci delle società di persone quantificata
in un importo, per il quinquennio, pari a cinque volte la retribuzione media convenzionale
determinata ai fini della contribuzione Inail;
c)
effettuare la riduzione figurativa
della cifra daffari in lavori (art. 18, comma 15, del D.P.R. 34/2000) qualora non
risultino congiuntamente rispettate le condizioni indicate alla precedente lettera a).
7)
Per quanto riguarda il requisito idoneità tecnica
occorre tenere conto che:
a)
la qualificazione nelle categorie deve essere
attribuita verificando che i certificati dei lavori, in particolare quelli
rilasciati prima dellentrata in vigore del D.P.R. 34/2000, riguardino
effettivamente quelle lavorazioni cui si riferiscono le declaratorie dellallegato A
al suddetto D.P.R.;
b)
il certificato dei lavori è documento
diverso dal certificato di collaudo e dal certificato di regolare esecuzione e può
riferirsi anche a lavori in corso;
c)
la qualificazione nelle categorie OG3 e
OG4 deve essere attribuita anche se i certificati dei lavori riguardino
interventi relativi ad una soltanto delle tre mobilità (gomma, ferro e aerea) indicate
nelle corrispondenti declaratorie;
d)
la qualificazione nella categoria OG11 - in
quanto richiede la idoneità a realizzare un insieme coordinato e congiunto di
impianti può essere attribuita solo se siano contemporaneamente presenti le
seguenti condizioni:
·
il
soggetto sia già in possesso di attestato di qualificazione in almeno tre delle categorie
specializzate (OS3, OS5, OS28, OS30) il cui insieme coordinato
e congiunto costituisce la stessa categoria OG11;
·
il
soggetto sia in possesso dei requisiti di cui allarticolo 18, comma 1, lettere a),
b), c), e d) del D.P.R. 34/2000 adeguati alla classifica richiesta;
·
il
possesso del requisito di cui allarticolo 18, comma 1, lettera b), del D.P.R.
34/2000 sia documentato tramite la presentazione di certificati dei lavori relativi
allesecuzione anche tramite affidamento di parte degli stessi in subappalto
nei limiti delle norme vigenti allepoca dellesecuzione - di insiemi coordinati
e congiunti di almeno tre impianti (OS3, OS5, OS28, OS30);
e)
la qualificazione nelle categorie OS13,
OS18 e OS32 può essere attribuita qualora i componenti da mettere in opera
siano stati prodotti dallinstallatore stesso in propri stabilimenti;
f)
il certificato dei lavori -
qualora attesti che limpresa ha eseguito, non solo le lavorazioni appartenenti
alla categoria prevalente ma anche quelle appartenenti alle altre categorie - è utile
ai fini della qualificazione in tutte le categorie in esso indicate; in tal caso,
occorre, però, che nel bando di gara, in conformità alle disposizioni vigenti al momento
della sua pubblicazione, sia stato specificato che lintervento prevedeva lavorazioni
appartenenti ad una categoria prevalente e lavorazioni appartenenti ad altre categorie;
g)
limporto dei lavori utilizzabili
ai fini della dimostrazione del possesso del requisito - qualora laggiudicatario
abbia subappaltato parte delle lavorazioni e queste appartengano sia alla categoria
prevalente e/o a categorie a qualificazione non obbligatoria e sia a categorie
a qualificazione obbligatoria è determinato con riferimento ad una
percentuale, compresa fra il 30% ed il 40% di cui allarticolo 24, comma 1, lettera
b), del D.P.R. 34/2000, pari alla media ponderale delle suddette percentuali
calcolata in base agli importi delle due diverse lavorazioni subappaltate;
h)
il certificato relativo ai lavori eseguiti
in subappalto, o in assegnazione da parte dei consorzi di cui allarticolo 25,
comma 6, del D.P.R. 34/2000, è documentato dal certificato dei lavori rilasciato
dalla stazione appaltante allimpresa o ai consorzi aggiudicatari;
i)
gli importi dei lavori
eseguiti in proprio, qualora si tratti di edilizia abitativa, sono determinati sulla base
dei parametri di cui allarticolo 25, comma 4, del D.P.R. 34/2000, e qualora si
tratti di edilizia commerciale o industriale, sulla base dei medesimi parametri
moltiplicati rispettivamente per 1,30 e per 0,70.
|