DETERMINAZIONE N. 8/2000 del 17 febbraio 2000
QUESITI
RELATIVI ALLA NATURA DEI TERMINI INDICATI NEGLI ARTT. 37 TER (VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA)
E 37 QUATER (INDIZIONE DELLA GARA) DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI.
Con nota del 16 novembre 1999, il Comune di
Genova chiedeva, tra laltro, lavviso dellAutorita per la vigilanza
sui lavori pubblici in merito alla natura dei termini relativi alla valutazione delle
proposte dei promotori finanziari (31 ottobre) ed alla indizione della successiva gara (31
dicembre). Risulta pacifica la qualificazione del termine del 30 giugno entro il quale i
soggetti promotori devono presentare le proposte come perentorio, data la sua funzione di
garantire la par condicio tra i concorrenti. I termini del 31 ottobre fissato
dallart. 37 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni per
la valutazione delle proposte dei promotori finanziari e del 31 dicembre, fissato
dallart. 37 quater della stessa legge, per lindizione della gara hanno,
invece, carattere sollecitatorio e non perentorio, in quanto preordinati, invece, a
esigenze di operatività dellazione amministrativa e coerenti con lo svolgimento
cronologico del programma triennale.
Peraltro, linosservanza di tali termini, alla luce del generale principio contenuto
nellarticolo 27 della legge n. 142/90, può determinare situazioni di inadempimento
con gli effetti previsti dallordinamento giuridico.
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