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Deliberazione
n. 263 - Adunanza dell’11/07/2001
Oggetto:
Consorzio fra società di cooperative di produzione e lavoro –
possibilità di far eseguire i lavori a consorziata diversa in caso di
impossibilità della cooperativa designata di adempiere le obbligazioni
contrattuali.
Richiedente:
Comune di Torralba
Il
Consiglio
Vista
la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici appresso riportata
Considerato
in fatto
Il
comune di Torralba ha aggiudicato la gara di appalto per l’esecuzione
dei lavori di riqualificazione urbana del centro storico al Consorzio
Sardo Cooperative Costruzioni, che in sede di gara aveva designato
all’esecuzione dei lavori la cooperativa Edile Coghinas. Nel corso
dell’esecuzione dell’appalto sono sopravvenute difficoltà operative
e finanziarie, a causa delle quali la stazione appaltante ritiene molto
probabile che l’impresa non sia più in grado di adempiere alle
obbligazioni contrattuali.
In
ragione di ciò il Comune chiede se il consorzio aggiudicatario della
gara può designare altra cooperativa consorziata al completamento dei
lavori alle medesime condizioni economiche di cui all’offerta.
Considerato
in diritto
Il
caso di specie afferisce all’ipotesi di consorzio fra cooperative di
produzione e lavoro costituito a norma della legge 422/1909 e s.m.i. di
cui all’articolo 10, comma 1, lettera b) della legge 109/94.
Come
è noto, ai sensi dell’articolo 13, comma 4 della legge 109/94, i
consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) (consorzi
stabili), sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.Tal divieto
nasce dal fatto che in giurisprudenza si è ritenuto che il rapporto tra
i consorzi ex legge 422/1909 e le cooperative ad essi associate, può
essere ricondotto al rapporto fra società commerciale e socio, così
come l’ipotesi di contemporanea partecipazione alla medesima gara di
un consorzio e di una cooperativa ad esso associata, deve essere
assimilato all’ipotesi di partecipazione alla stessa gara di due
società aventi lo stesso socio di maggioranza ovvero di un imprenditore
individuale che sia anche socio di maggioranza di una società
commerciale partecipante. (TAR Sicilia, sez. I, 7.11.1997 n. 1707)
Ove
si consideri, poi, che il riconoscimento della personalità giuridica e
la qualificazione del consorzio ex legge 422/1909 come autonomo
soggetto, distinto dai consorziati, comporta l’instaurazione tra
consorzio e consorziati di un rapporto organico, ne discende che
l’attività posta in essere dalla singola cooperativa in qualità di
consorziata è imputabile al soggetto consorzio, in quanto la
cooperativa stessa è inserita nel consorzio con un rapporto di
immedesimazione organica, e i suoi intenti si identificano integralmente
con quelli del consorzio stesso. Infatti -TAR Piemonte, sez. II,
15.12.1988 n. 555- è sul soggetto consorzio che ricade, nella sua
qualità di formale titolare del rapporto esterno, ogni responsabilità
nei confronti del committente.
È
il consorzio in quanto tale, quindi, a partecipare alla gara attraverso
l’impresa indicata.
Premesso
quanto sopra, la possibilità per il consorzio aggiudicatario di
incaricare altra consociata per l’esecuzione dei lavori residui alle
medesime condizioni economiche di cui all’offerta, è subordinata,
oltreché alla dimostrazione dell’oggettiva impossibilità, valutata
dalla stazione appaltante, alla prosecuzione dei lavori da parte
dell’originaria impresa designata, alla verifica che l’impresa
subentrante, ancorché non indicata in sede di gara, non abbia
partecipato autonomamente alla gara e risulti in possesso dei requisiti
di carattere generale, la cui verifica va effettuata nei confronti della
consorziata e non con riferimento al solo consorzio (v. Cons. Giust.
Amm. Regione siciliana 26.02.01 n. 92).
In
base a quanto sopra considerato
Il
Consiglio
delibera:
-
in un appalto di lavori pubblici aggiudicato ad un consorzio di
cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge
422/1909 e s.m.i., di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b) della
legge 109/94, è conforme alla normativa, in caso di oggettiva
impossibilità, valutata dalla stazione appaltante, alla prosecuzione
dei lavori da parte dell’originaria impresa designata, incaricare
altra consociata per l’esecuzione dei lavori residui alle medesime
condizioni economiche di cui all’offerta, ancorché non sia stata
espressamente indicata in sede di gara quale cooperativa interessata
all’appalto, e la S.A. abbia proceduto alla verifica che l’impresa
subentrante non abbia partecipato autonomamente alla gara e risulti in
possesso dei requisiti di carattere generale;
-
manda all’Ufficio Affari Giuridici perché comunichi la presente
deliberazione al soggetto istante.
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