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   Normativa Appalti di Opere  

Deliberazione n. 288   Adunanza del 26/07/2001

Oggetto:  possibilità per le imprese di recente costituzione di partecipare ai pubblici appalti

   

Richiedente: Vardanega  Costruzioni

Il Consiglio

Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici appresso riportata

Considerato in fatto

Sono pervenuti all’Autorità alcuni quesiti, da parte sia di stazioni appaltanti sia di imprese, riguardanti la possibilità per le imprese di recente costituzione di partecipare ai pubblici appalti.

La problematica afferisce all’ipotesi dell’impresa di recente, se non di nuova costituzione, che non è in grado di documentare, con riferimento all’ultimo quinquennio, il requisito della cifra d’affari, pur se posseduto.

Considerato in diritto

Il comma 1 dell’articolo 22 del DPR 34/00, prevede, per gli appalti di importo superiore a 150.000 euro, che il periodo di attività in base al quale documentare la cifra d’affari e gli importi dei lavori previsti rispettivamente all’articolo 18, comma 2, lettera b) e all’articolo 18, comma 5, lettera b), è quello dell’ultimo quinquennio. Per quanto attiene ai requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, l’articolo 28 dello stesso DPR fa anch’esso riferimento ai lavori eseguiti e al costo complessivo sostenuto nell’ultimo quinquennio.

Il sistema di qualificazione, quindi, quanto alla determinazione del periodo di attività documentabile, nel far riferimento agli ultimi cinque anni dell’attività dell’impresa, si è mantenuto nel solco individuato già in precedenza dalle norme sull’Albo nazionale costruttori e, per ultimo, dal decreto legge 30 dicembre 1999 n. 502.

Occorre tuttavia evidenziare che il DPCM 55/1991 prevedeva con riferimento al requisito della cifra d’affari, l’ultimo quinquennio o l’ultimo triennio a seconda della soglia di importo dell’appalto: per importi compresi fra 5 e 35 milioni di ecu, in aderenza alle norme comunitarie, veniva chiesta la dimostrazione della cifra d’affari dell’impresa degli ultimi tre esercizi, mentre per gli importi inferiori alla soglia comunitaria era previsto come periodo di riferimento il quinquennio, più favorevole alla partecipazione delle imprese di minore capacità finanziaria, in grado di dimostrare solo in cinque anni la cifra d’affari richiesta.

Il DPR 34/00 uniformando il periodo di riferimento ha bilanciato due opposte tendenze: da una parte, ha allargato la partecipazione al mercato degli appalti di importo più elevato, consentendo, con la dimostrazione dei requisiti calcolati con riferimento al quinquennio, la partecipazione anche alle imprese di media dimensione; dall’altra, il riferimento al quinquennio appare come una condizione minima affinché un’impresa possa contrattare con la pubblica amministrazione.

Diversamente, negli appalti di importo inferiore a 150.000 euro, l’impresa in grado di dimostrare il possesso dei requisiti anche con riferimento ad un solo anno può essere ammessa agli appalti pubblici, in quanto l’articolo 28 del DPR 34/00 non fa obbligo, in relazione ai requisiti di partecipazione ivi previsti, di rapportare l’entità di alcun requisito alla media del quinquennio, come evidenziato da questa stessa Autorità nelle “Tipologie unitarie di bandi di gara”.

L’attuale sistema di qualificazione per appalti superiori a 150.000 euro incentra la determinazione del periodo di attività documentabile sul quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA ovvero di pubblicazione del bando, nel senso che l’impresa può dimostrare il possesso del requisito della cifra d’affari con riferimento ad un numero di anni inferiore a cinque, pur restando necessario di produrre documentazione relativa al quinquennio in relazione alla dotazione di attrezzatura tecnica che può contribuire al valore della cifra d’affari in lavori effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell’ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o di noleggio.

Tuttavia, per le imprese di recente costruzione, cioè che esistono da meno di cinque anni, la media annua dovrà essere calcolata sugli anni di effettiva esistenza dell’impresa stessa e i bilanci e la documentazione da presentare saranno quelli relativi agli anni di effettiva operatività.

Non è infatti ipotizzabile che non siano ammissibili alla partecipazione agli appalti pubblici imprese di nuova costituzione che possano produrre risultanze di bilanci e altra documentazione che evidenzi il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara, anche se per un numero di anni inferiore a cinque.

In effetti, ciò precluderebbe la libera concorrenza e comporterebbe una restrizione della stessa contraria ad ogni principio generale di libera partecipazione al mercato degli appalti: è comunque necessario che l’impresa abbia depositato il bilancio (o la dichiarazione annuale IVA) di almeno un esercizio finanziario, stante la necessità del supporto formale dal quale ricavare i dati relativi al possesso dei requisiti.

In base a quanto sopra considerato

il Consiglio

delibera:

-         Le imprese costituite da meno di cinque anni alla data di pubblicazione del bando o alla data di stipula del contratto con la SOA possono essere ammesse a partecipare agli appalti o ottenere il rilascio degli attestati SOA, ancorché non possano produrre risultati di bilancio per un numero di anni pari a cinque. I dati relativi alla cifra d’affari, all’ammortamento e al costo del lavoro saranno determinati sulla base del numero dei bilanci che possono essere esibiti;

-         manda all’Ufficio Affari Giuridici perché comunichi la presente deliberazione ai soggetti istanti.

 

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