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Deliberazione
n. 288
Adunanza del 26/07/2001
Oggetto:
possibilità per le imprese di
recente costituzione di partecipare ai pubblici appalti
Richiedente:
Vardanega Costruzioni
Il
Consiglio
Vista
la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici appresso riportata
Considerato
in fatto
Sono
pervenuti all’Autorità alcuni quesiti, da parte sia di stazioni
appaltanti sia di imprese, riguardanti la possibilità per le imprese di
recente costituzione di partecipare ai pubblici appalti.
La
problematica afferisce all’ipotesi dell’impresa di recente, se non
di nuova costituzione, che non è in grado di documentare, con
riferimento all’ultimo quinquennio, il requisito della cifra
d’affari, pur se posseduto.
Considerato
in diritto
Il
comma 1 dell’articolo 22 del DPR 34/00, prevede, per gli appalti di
importo superiore a 150.000 euro, che il periodo di attività in base al
quale documentare la cifra d’affari e gli importi dei lavori previsti
rispettivamente all’articolo 18, comma 2, lettera b) e all’articolo
18, comma 5, lettera b), è quello dell’ultimo quinquennio. Per quanto
attiene ai requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a
150.000 euro, l’articolo 28 dello stesso DPR fa anch’esso
riferimento ai lavori eseguiti e al costo complessivo sostenuto
nell’ultimo quinquennio.
Il
sistema di qualificazione, quindi, quanto alla determinazione del
periodo di attività documentabile, nel far riferimento agli ultimi
cinque anni dell’attività dell’impresa, si è mantenuto nel solco
individuato già in precedenza dalle norme sull’Albo nazionale
costruttori e, per ultimo, dal decreto legge 30 dicembre 1999 n. 502.
Occorre
tuttavia evidenziare che il DPCM 55/1991 prevedeva con riferimento al
requisito della cifra d’affari, l’ultimo quinquennio o l’ultimo
triennio a seconda della soglia di importo dell’appalto: per importi
compresi fra 5 e 35 milioni di ecu, in aderenza alle norme comunitarie,
veniva chiesta la dimostrazione della cifra d’affari dell’impresa
degli ultimi tre esercizi, mentre per gli importi inferiori alla soglia
comunitaria era previsto come periodo di riferimento il quinquennio, più
favorevole alla partecipazione delle imprese di minore capacità
finanziaria, in grado di dimostrare solo in cinque anni la cifra
d’affari richiesta.
Il
DPR 34/00 uniformando il periodo di riferimento ha bilanciato due
opposte tendenze: da una parte, ha allargato la partecipazione al
mercato degli appalti di importo più elevato, consentendo, con la
dimostrazione dei requisiti calcolati con riferimento al quinquennio, la
partecipazione anche alle imprese di media dimensione; dall’altra, il
riferimento al quinquennio appare come una condizione minima affinché
un’impresa possa contrattare con la pubblica amministrazione.
Diversamente,
negli appalti di importo inferiore a 150.000 euro, l’impresa in grado
di dimostrare il possesso dei requisiti anche con riferimento ad un solo
anno può essere ammessa agli appalti pubblici, in quanto l’articolo
28 del DPR 34/00 non fa obbligo, in relazione ai requisiti di
partecipazione ivi previsti, di rapportare l’entità di alcun
requisito alla media del quinquennio, come evidenziato da questa stessa
Autorità nelle “Tipologie unitarie di bandi di gara”.
L’attuale
sistema di qualificazione per appalti superiori a 150.000 euro incentra
la determinazione del periodo di attività documentabile sul quinquennio
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA ovvero di
pubblicazione del bando, nel senso che l’impresa può dimostrare il
possesso del requisito della cifra d’affari con riferimento ad un
numero di anni inferiore a cinque, pur restando necessario di produrre
documentazione relativa al quinquennio in relazione alla dotazione di
attrezzatura tecnica che può contribuire al valore della cifra
d’affari in lavori effettivamente realizzata, rapportata alla media
annua dell’ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di
locazione finanziaria o di noleggio.
Tuttavia,
per le imprese di recente costruzione, cioè che esistono da meno di
cinque anni, la media annua dovrà essere calcolata sugli anni di
effettiva esistenza dell’impresa stessa e i bilanci e la
documentazione da presentare saranno quelli relativi agli anni di
effettiva operatività.
Non
è infatti ipotizzabile che non siano ammissibili alla partecipazione
agli appalti pubblici imprese di nuova costituzione che possano produrre
risultanze di bilanci e altra documentazione che evidenzi il possesso
dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara, anche se
per un numero di anni inferiore a cinque.
In
effetti, ciò precluderebbe la libera concorrenza e comporterebbe una
restrizione della stessa contraria ad ogni principio generale di libera
partecipazione al mercato degli appalti: è comunque necessario che
l’impresa abbia depositato il bilancio (o la dichiarazione annuale
IVA) di almeno un esercizio finanziario, stante la necessità del
supporto formale dal quale ricavare i dati relativi al possesso dei
requisiti.
In
base a quanto sopra considerato
il
Consiglio
delibera:
-
Le imprese costituite da meno
di cinque anni alla data di pubblicazione del bando o alla data di
stipula del contratto con la SOA possono essere ammesse a partecipare
agli appalti o ottenere il rilascio degli attestati SOA, ancorché non
possano produrre risultati di bilancio per un numero di anni pari a
cinque. I dati relativi alla cifra d’affari, all’ammortamento e al
costo del lavoro saranno determinati sulla base del numero dei bilanci
che possono essere esibiti;
-
manda all’Ufficio Affari
Giuridici perché comunichi la presente deliberazione ai soggetti
istanti.
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