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   Normativa Appalti di Opere  

Deliberazione  n. 291 - Adunanza del 26/07/2001

Oggetto: bando di gara per l'appalto integrato della progettazione esecutiva e costruzione degli impianti fissi della tramvia Valli Bergamasche, 1^ tratta funzionale.

Stazione appaltante: T.E.B. Tramvie Elettriche Bergamasche

Esponente: imprese Pontello e Collini

Riferimento normativo: Articolo 19, comma 1, lettera b) della Legge 109/1994 e s.m.i.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici appresso riportata

Considerato in fatto

Le imprese Pontello e Collini hanno inviato due esposti a questa Autorità relativamente ad alcune clausole del bando di gara indicato in oggetto ritenute non conformi alla normativa vigente; a seguito di ciò la stazione appaltante ha proceduto, in autotutela, ad annullare il bando, ad apportare alcune lievi modifiche al progetto, rielaborando e ripubblicando il bando stesso.

Per quanto riguarda i quesiti posti dall'impresa Pontello, riguardanti problematiche di carattere generale, si è ritenuto necessario un approfondimento per ciò che riguarda i seguenti punti:

-         legittimità della clausola di capitolato speciale che prevede che non possano essere variate la qualità e le quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo posto a base di gara e che non possano essere proposte variazioni neanche migliorative;

-         legittimità dell'operato della stazione appaltante in merito alla mancata redazione del piano di sicurezza e coordinamento unitamente alla redazione del progetto definitivo, limitandosi alla redazione di "linee guida per la stesura del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione esecutiva", pur predeterminando l'importo, fisso ed invariabile e non soggetto a ribasso d'asta dei costi per la sicurezza;

-         possibilità di affidare mediante licitazione privata la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera non essendo possibile determinare esattamente i costi dell'opera con il solo progetto definitivo.

Ritenuto in diritto 

La fattispecie in esame attiene ad un appalto integrato disciplinato dall'articolo 19, comma 1 lettera b) della Legge 109/1994 e s.m.i., in base al quale i contratti d'appalto di lavori pubblici possono avere ad oggetto, oltre alla esecuzione dei lavori, di cui al relativo art. 2, comma 1, della stessa legge, anche la progettazione esecutiva di cui all'art 16, comma 5, sempreché la componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50% sul valore dell'opera.

La gara in tal caso avverrà sul progetto definitivo, corredato, ai sensi dell'articolo 25, comma 3 del DPR 554/1999, dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d'appalto redatti secondo le modalità di cui al successivo articolo 45; il capitolato deve prevedere la sede ed i tempi della progettazione esecutiva, nonché le modalità di controllo del rispetto, da parte dell'affidatario, delle indicazioni del progetto definitivo; ai sensi del comma 4 dello stesso articolo "gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari sono sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze di tecniche e di costo".

Risulta in tal modo confermata la tendenza di fondo di tutta la nuova normativa sui lavori pubblici che, ponendo la progettazione come attività centrale rispetto a quella riguardante i lavori pubblici, ha inciso profondamente sulle relative regole dettandone nuove e precise, e, ponendo un legame di interdipendenza con gli altri istituti che fanno parte dell'appalto di opera pubblica, ha definito un percorso preciso per tutta l'attività di progettazione, predeterminato per ogni fase di approfondimento, in base al quale le scelte e decisioni assunte non possono essere smentite nel livello successivo. 

Per quanto attiene l'appalto integrato occorre osservare che detto istituto deve necessariamente essere interpretato in diretta connessione con il divieto, sancito dalla Direttiva comunitaria e ripreso dal Regolamento generale di cui al DPR 554/1999 all'articolo 16, comma 3, di "introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine una produzione determinata…"

Quanto sopra, nel caso di appalto integrato a prevalente componente impiantistica, porta come conseguenza che la stazione appaltante, nel rispetto di tale divieto, debba comunque consentire all'appaltatore di individuare, in sede di redazione di progetto esecutivo, le singole parti della componente impiantistica, nel rispetto delle prescrizioni e delle prestazioni previste nel capitolato speciale d'appalto.

Si ritiene inoltre opportuno confermare quanto già statuito per caso analogo nell'adunanza del 19.4.2000, laddove si è precisato che per componente tecnologica si deve intendere "il riferimento a tecniche e/o procedure costruttive comuni ma non usuali, tecniche che possono, senza introdurre modifiche al progetto definitivo, influire sul risultato esecutivo, per la qual cosa l'impresa è chiamata ad apportare il proprio contributo di esperienza ed organizzazione con particolare riferimento a particolari costruttivi e/o esecutivi di dettaglio."

Da ultimo si sottolinea che anche nel caso di appalto integrato è applicabile quanto disposto dall'articolo 11 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero lavori pubblici 145/2000, di "proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, secondo periodo, della legge di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori".

Per quanto attiene alla legittimità dell'operato della stazione appaltante che, in fase di appalto integrato, ha predeterminato l'importo della sicurezza, occorre considerare che la principale novità introdotta dalla recente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, da ultimo con il Decreto Legislativo 494/96, è certamente quella di aver attribuito in capo al committente, obblighi e responsabilità in materia di sicurezza e salute ai quali lo stesso era precedentemente risultato estraneo. Ove si consideri, inoltre, l'obbligo per l'appaltatore, pur in presenza di piani elaborati a cura del committente, di redigere il piano operativo per la sicurezza concernente l'autonoma organizzazione del cantiere, integrativo di quello predisposto dalla stazione appaltante, emerge con chiarezza che secondo la volontà del legislatore, il rapporto tra committente e appaltatore in materia di sicurezza, deve risultare un rapporto di collaborazione e coordinazione, il cui scopo principale è quello di addivenire all'esecuzione delle opere in regime di sicurezza.

Per quanto attiene, infine, l'ultimo punto evidenziato dall'esponente e cioè la legittimità di adottare il sistema della licitazione privata per l'affidamento di un appalto integrato, si evidenzia che, sulla base del dettato della norma, non sembra esservi alcun motivo ostativo, atteso quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 20 della Legge 109/1994: "gli appalti di cui all'articolo 19 sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata".

In base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio

delibera:

-    è conforme alla norma legislativa e regolamentare la clausola di capitolato speciale che prevede che non possano essere introdotte modifiche al progetto definitivo, restando salva la possibilità di proporre, ai sensi dell'articolo 11 del capitolato generale d'appalto approvato con DM 145/2000, eventuali variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori;

-    è conforme alla norma legislativa e regolamentare predeterminare, da parte della stazione appaltante, l'importo della sicurezza, già in fase di progetto definitivo, nel presupposto che la principale responsabilità in materia di sicurezza resta in capo al committente. Peraltro l'impresa, che è a sua volta responsabile della sicurezza in fase esecutiva, ha la possibilità, in sede di redazione del progetto esecutivo, di introdurre integrazioni al piano di sicurezza individuato dall'amministrazione nel progetto definitivo; 

-    ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della Legge 109/1994 l'appalto integrato può essere affidato mediante licitazione privata o pubblico incanto.

 

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