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Deliberazione
n. 291 - Adunanza del 26/07/2001
Oggetto:
bando di gara per l'appalto integrato della progettazione esecutiva e
costruzione degli impianti fissi della tramvia Valli Bergamasche, 1^
tratta funzionale.
Stazione
appaltante: T.E.B. Tramvie Elettriche Bergamasche
Esponente:
imprese Pontello e Collini
Riferimento
normativo: Articolo 19, comma 1, lettera b) della Legge 109/1994 e
s.m.i.
Il
Consiglio
Vista
la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici appresso riportata
Considerato
in fatto
Le
imprese Pontello e Collini hanno inviato due esposti a questa Autorità
relativamente ad alcune clausole del bando di gara indicato in oggetto
ritenute non conformi alla normativa vigente; a seguito di ciò la
stazione appaltante ha proceduto, in autotutela, ad annullare il bando,
ad apportare alcune lievi modifiche al progetto, rielaborando e
ripubblicando il bando stesso.
Per
quanto riguarda i quesiti posti dall'impresa Pontello, riguardanti
problematiche di carattere generale, si è ritenuto necessario un
approfondimento per ciò che riguarda i seguenti punti:
-
legittimità della clausola di capitolato speciale che prevede che non
possano essere variate la qualità e le quantità delle lavorazioni
previste nel progetto definitivo posto a base di gara e che non possano
essere proposte variazioni neanche migliorative;
-
legittimità dell'operato della stazione appaltante in merito alla
mancata redazione del piano di sicurezza e coordinamento unitamente alla
redazione del progetto definitivo, limitandosi alla redazione di
"linee guida per la stesura del piano di sicurezza e coordinamento
in fase di progettazione esecutiva", pur predeterminando l'importo,
fisso ed invariabile e non soggetto a ribasso d'asta dei costi per la
sicurezza;
-
possibilità di affidare mediante licitazione privata la progettazione
esecutiva e la realizzazione dell'opera non essendo possibile
determinare esattamente i costi dell'opera con il solo progetto
definitivo.
Ritenuto
in diritto
La
fattispecie in esame attiene ad un appalto integrato disciplinato
dall'articolo 19, comma 1 lettera b) della Legge 109/1994 e s.m.i., in
base al quale i contratti d'appalto di lavori pubblici possono avere ad
oggetto, oltre alla esecuzione dei lavori, di cui al relativo art. 2,
comma 1, della stessa legge, anche la progettazione esecutiva di cui
all'art 16, comma 5, sempreché la componente impiantistica o
tecnologica incida per più del 50% sul valore dell'opera.
La
gara in tal caso avverrà sul progetto definitivo, corredato, ai sensi
dell'articolo 25, comma 3 del DPR 554/1999, dallo schema di contratto e
dal capitolato speciale d'appalto redatti secondo le modalità di cui al
successivo articolo 45; il capitolato deve prevedere la sede ed i tempi
della progettazione esecutiva, nonché le modalità di controllo del
rispetto, da parte dell'affidatario, delle indicazioni del progetto
definitivo; ai sensi del comma 4 dello stesso articolo "gli
elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari sono
sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva
progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze di
tecniche e di costo".
Risulta
in tal modo confermata la tendenza di fondo di tutta la nuova normativa
sui lavori pubblici che, ponendo la progettazione come attività
centrale rispetto a quella riguardante i lavori pubblici, ha inciso
profondamente sulle relative regole dettandone nuove e precise, e,
ponendo un legame di interdipendenza con gli altri istituti che fanno
parte dell'appalto di opera pubblica, ha definito un percorso preciso
per tutta l'attività di progettazione, predeterminato per ogni fase di
approfondimento, in base al quale le scelte e decisioni assunte non
possono essere smentite nel livello successivo.
Per
quanto attiene l'appalto integrato occorre osservare che detto istituto
deve necessariamente essere interpretato in diretta connessione con il
divieto, sancito dalla Direttiva comunitaria e ripreso dal Regolamento
generale di cui al DPR 554/1999 all'articolo 16, comma 3, di
"introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di
una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti
particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di
eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine
una produzione determinata…"
Quanto
sopra, nel caso di appalto integrato a prevalente componente
impiantistica, porta come conseguenza che la stazione appaltante, nel
rispetto di tale divieto, debba comunque consentire all'appaltatore di
individuare, in sede di redazione di progetto esecutivo, le singole
parti della componente impiantistica, nel rispetto delle prescrizioni e
delle prestazioni previste nel capitolato speciale d'appalto.
Si
ritiene inoltre opportuno confermare quanto già statuito per caso
analogo nell'adunanza del 19.4.2000, laddove si è precisato che per
componente tecnologica si deve intendere "il riferimento a tecniche
e/o procedure costruttive comuni ma non usuali, tecniche che possono,
senza introdurre modifiche al progetto definitivo, influire sul
risultato esecutivo, per la qual cosa l'impresa è chiamata ad apportare
il proprio contributo di esperienza ed organizzazione con particolare
riferimento a particolari costruttivi e/o esecutivi di dettaglio."
Da
ultimo si sottolinea che anche nel caso di appalto integrato è
applicabile quanto disposto dall'articolo 11 del Capitolato Generale
d'Appalto approvato con Decreto del Ministero lavori pubblici 145/2000,
di "proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni
migliorative ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, secondo periodo,
della legge di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione
dell'importo originario dei lavori".
Per
quanto attiene alla legittimità dell'operato della stazione appaltante
che, in fase di appalto integrato, ha predeterminato l'importo della
sicurezza, occorre considerare che la principale novità introdotta
dalla recente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, da ultimo
con il Decreto Legislativo 494/96, è certamente quella di aver
attribuito in capo al committente, obblighi e responsabilità in materia
di sicurezza e salute ai quali lo stesso era precedentemente risultato
estraneo. Ove si consideri, inoltre, l'obbligo per l'appaltatore, pur in
presenza di piani elaborati a cura del committente, di redigere il piano
operativo per la sicurezza concernente l'autonoma organizzazione del
cantiere, integrativo di quello predisposto dalla stazione appaltante,
emerge con chiarezza che secondo la volontà del legislatore, il
rapporto tra committente e appaltatore in materia di sicurezza, deve
risultare un rapporto di collaborazione e coordinazione, il cui scopo
principale è quello di addivenire all'esecuzione delle opere in regime
di sicurezza.
Per
quanto attiene, infine, l'ultimo punto evidenziato dall'esponente e cioè
la legittimità di adottare il sistema della licitazione privata per
l'affidamento di un appalto integrato, si evidenzia che, sulla base del
dettato della norma, non sembra esservi alcun motivo ostativo, atteso
quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 20 della Legge 109/1994:
"gli appalti di cui all'articolo 19 sono affidati mediante pubblico
incanto o licitazione privata".
In
base a quanto sopra considerato,
Il
Consiglio
delibera:
-
è conforme alla norma legislativa e regolamentare la clausola di
capitolato speciale che prevede che non possano essere introdotte
modifiche al progetto definitivo, restando salva la possibilità di
proporre, ai sensi dell'articolo 11 del capitolato generale d'appalto
approvato con DM 145/2000, eventuali variazioni migliorative che
comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori;
-
è conforme alla norma legislativa e regolamentare predeterminare, da
parte della stazione appaltante, l'importo della sicurezza, già in fase
di progetto definitivo, nel presupposto che la principale responsabilità
in materia di sicurezza resta in capo al committente. Peraltro
l'impresa, che è a sua volta responsabile della sicurezza in fase
esecutiva, ha la possibilità, in sede di redazione del progetto
esecutivo, di introdurre integrazioni al piano di sicurezza individuato
dall'amministrazione nel progetto definitivo;
-
ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della Legge 109/1994 l'appalto
integrato può essere affidato mediante licitazione privata o pubblico
incanto.
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