DELIBERAZIONE
N. 377 - Adunanza del
5.11.2001
OGGETTO: Associazioni
temporanee d’impresa.
Esponente:
Associazione fra i Costruttori in Acciaio Italiani
Riferimento
normativo:
art. 13 legge 109/94 e art. 95 del D.P.R. 554/99.
Il
Consiglio
Vista
la relazione dell’Ufficio affari giuridici
Considerato
in fatto
L’A.C.A.I.
ha inviato una richiesta di chiarimenti in tema di associazioni
temporanee, articolata sui seguenti punti:
1.
se sia dimostrabile il possesso dei requisiti di partecipazione
tramite il certificato SOA nel caso di ATI orizzontale costituita, per
l’esecuzione delle lavorazioni di cui alla categoria prevalente, da
tre imprese, ciascuna con requisiti per 5 miliardi;
2.
se sia possibile che la mandante, esecutrice delle lavorazioni di
cui alla categoria scorporabile, sia
un ATI orizzontale;
3.
se l’aumento del quinto della classifica, di cui all’art. 3,
comma 2, del D.P.R. 34/2000, sia applicabile
alle imprese associate sia orizzontalmente che verticalmente;
4.
quale sia il requisito minimo che deve possedere la capogruppo
nella categoria prevalente.
Considerato
in diritto:
1.
Per quanto attiene alla dimostrazione del possesso dei requisiti
mediante il certificato SOA, occorre rilevare che la questione ha già
formato oggetto della determinazione n. 15/2001 con la quale l’Autorità
ha stabilito che, stante il periodo transitorio, nel caso in cui “le
mandatarie o le mandanti assumano l’esecuzione di lavorazioni di
importo inferiore a 5 milioni di DSP possono dimostrare i requisiti
economico-finanziari e tecnico-amministrativi mediante l’attestazione
SOA oppure con le modalità o misure previste dal D.P.R.
34/2000”.
2.
Per associazione verticale si intende quella in cui un'impresa, che sia
capace per l'intera categoria prevalente, ha bisogno di associarsi ad
altra impresa che abbia la capacità di realizzare la categoria delle
opere scorporabili.
Il
problema correlato alla possibilità di consentire che un ATI
orizzontale operi come mandante per l’esecuzione di lavorazioni
scorporate va analizzato alla luce di quanto dispone l’articolo 13
della legge 109/94 e successive modificazioni in materia di associazioni
temporanee nonché 95, comma 3, del DPR 554/1999 che ricollega una sola
mandante ad ogni opera scorporata.
La
costituzione di Associazioni Temporanee c.d. di “tipo misto” è
stata già legittimata
più volte dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Nell'ipotesi di
appalto di opere pubbliche che preveda, oltre ai lavori della categoria
prevalente, anche parti scorporabili dell'opera, è infatti consentita
la partecipazione di associazioni temporanee sia in via orizzontale sia
in linea verticale.
La
possibilità di associazioni cd. di tipo misto non è quindi esclusa
dalla normativa vigente che, pertanto, ammette che la mandataria
assuntrice delle lavorazioni della categoria prevalente sia una ATI
orizzontale e che le mandanti assuntrici delle lavorazioni di categorie
diverse dalla prevalente siano anche più di una impresa per ognuna di
queste categorie, semprechè riunite in raggruppamento orizzontale.
L’utilizzazione
di tale istituto consente d’altra parte di aprire il mercato degli
appalti pubblici al più alto numero di imprese possibili favorendo la
più ampia concorrenza.
Occorre
ora considerare l’aspetto relativo al regime di responsabilità che
nel caso di associazioni verticali la norma prevedere essere diretta nei
confronti della S.A.
Il
problema può comunque essere risolto nel senso che, mentre non potrebbe
essere consentita un’associazione con regime di responsabilità non
solidale fra i membri della stessa, perché in tal modo si tratterebbe
di una pluralità di soggetti che farebbe venire meno la necessità di
un unico centro di imputazione giuridica nei confronti della S.A., può
considerarsi ammissibile la costituzione quale mandante di un’ATI
orizzontale con conseguente responsabilità solidale restando in tal
modo salva l’imputazione giuridica unitaria richiesta dalla norma. Da
ciò ne consegue che la mandataria dell’ATI orizzontale costituita per
l’esecuzione della categoria scorporabile avrà rilievo solo ed
unicamente nei confronti della capogruppo esecutrice della categoria
prevalente cui si riferisce l’appalto. Si tratta invero di un rapporto
giuridico interno all’organizzazione di impresa che si è costituita
per eseguire l’intera opera; mentre per quanto attiene ai rapporti con
la S.A. l’esecutrice della scorporabile rimane solidalmente ed
unitariamente responsabile senza la possibilità di agire mediante una
mandataria, intesa quale rappresentante dell’intero raggruppamento.
Occorre
peraltro aggiungere che la possibilità di costituire ATI miste nei
sensi sopra indicati non può essere richiesta ovvero imposta
dall’amministrazione aggiudicatrice, restando unicamente rimessa alla
autonoma iniziativa dei concorrenti.
In
sostanza, la scelta di un’impresa o di un’associazione di imprese
per le lavorazioni di ognuna delle categorie scorporabili ed anche il
numero delle imprese di ciascun raggruppamento va collegata alla
spontanea capacità di autorganizzazione del mercato. D’altro canto
permane la garanzia data dall’unicità del responsabile verso
l’amministrazione, e cioè l’impresa mandataria, nonché tutte le
misure stabilite nel procedimento di esecuzione dei lavori e derivanti
anche dalle prescrizioni di natura tecnica contenute nei capitolati
speciali d’appalto. La soluzione appare coerente con il principio
comunitario di agevolare l’accesso agli appalti.
Per
quanto attiene le qualificazioni che le imprese associate debbono
possedere ai fini della partecipazione alle gare, si devono richiamare
le disposizioni in materia di associazioni temporanee: l’importo di
ciascuna categoria scorporabile può essere coperto anche da
un’associazione temporanea di tipo orizzontale purché almeno uno dei
componenti l’associazione stessa sia qualificato per una classifica
pari almeno al 40% dell’importo della categoria scorporabile ed i
restanti componenti per una classifica pari almeno al 10% dello stesso
importo, fermo restando la necessità che l’associazione, nel suo
complesso, risulti qualificata con riferimento all’intero importo
della categoria scorporabile.
3.
Per quanto riguarda la disposizione di cui all’art. 3, comma 2, del
D.P.R. 34/2000 che permette alle imprese raggruppate o consorziate di
considerare la propria classifica incrementata di un quinto, qualora
qualificate per almeno un quinto dell’importo a base di gara, si
precisa che detta disposizione è applicabile anche alle ATI verticali o
miste; in tal caso è però evidente che la suddetta condizione va
riferita ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre
categorie scorporabili;
4.per
quanto riguarda il requisito minimo che deve possedere la capogruppo si
precisa che la mandataria di un’ATI mista deve possedere i requisiti
prescritti in misura non inferiore al 40% di quelli previsti per il
soggetto singolo in funzione della categoria prevalente.
In
base a quanto sopra considerato,
Il
Consiglio
-
accerta che le mandatarie o le mandanti che assumano
l’esecuzione di lavorazioni di importo inferiore a 5 milioni di DSP,
stante il regime transitorio, possono dimostrare i requisiti
economico-finanziari e tecnico-amministrativi mediante l’attestazione
SOA oppure con le modalità o misure previste dal D.P.R. 34/2000;
-
accerta che la possibilità di associazioni cd. di tipo misto non
è esclusa dalla normativa vigente che, pertanto, ammette che la
mandataria assuntrice delle lavorazioni della categoria prevalente sia
una ATI orizzontale e che le mandanti assuntrici delle lavorazioni di
categorie diverse dalla prevalente siano anche più di una impresa per
ognuna di queste categorie, semprechè riunite in associazioni di tipo
orizzontale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente
per detto tipo di associazioni;
-
la mandataria delle ATI orizzontali costituite per l’esecuzione
di categorie scorporabili rappresenta le imprese riunite solo ai fini
interni dell’associazione mista e non nei confronti della stazione
appaltante;
-
accerta che la disposizione di cui all’art. 3, comma 2, del
D.P.R. 34/2000 che permette alle imprese raggruppate o consorziate di
considerare la propria classifica incrementata di un quinto, qualora
qualificate per almeno un quinto dell’importo delle lavorazioni
assunte, è applicabile anche alle ATI verticali o miste.
-
accerta che la mandataria deve possedere i requisiti prescritti
in misura non inferiore al 40% di quelli previsti per il soggetto
singolo in funzione della categoria prevalente;
-
manda all’Ufficio affari giuridici perché comunichi la
presente deliberazione al soggetto istante
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