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DETERMINAZIONE
N. 1/2001
del
11 gennaio 2001
“Profili
interpretativi in materia di varianti – art.25 della legge quadro e
art.134 del regolamento di attuazione
Considerato
in fatto
Sono pervenuti a questa Autorità i seguenti quesiti relativi alla
normativa, legislativa e regolamentare, che disciplina le varianti.
a)
Il comune di Bologna chiede chiarimenti circa la presunta incongruenza
tra l’art.145 del Regolamento, che disciplina l’autorizzazione della
spesa per lavori in economia, e l’art.134, che dispone in materia di
variazioni ed addizioni al progetto approvato. Mentre il primo di questi
due articoli prevede che i lavori in economia siano autorizzati dal
responsabile del procedimento ovvero dalla stazione appaltante a seconda
della preventiva destinazione o meno delle relative somme nel quadro
economico di progetto a tal fine, l’art.134 del Regolamento si
riferisce invece all’approvazione, e non più all’autorizzazione,
del responsabile del procedimento in tutti i casi di varianti nei quali
si utilizzano somme a disposizione del quadro economico. I dubbi
interpretativi si riferiscono all’utilizzo di una terminologia
giuridica diversa, in un caso “autorizzazione” e nell’altro
“approvazione”, in ipotesi similari.
b)
Il Comune di Bernareggio chiede rassicurazioni sulla legittimità del
ricorso ad una variante al progetto appaltato per i lavori di
costruzione della nuova scuola materna in caso d’incremento del numero
dei nati e dell’immigrazione. In realtà, tali dati, che non
coincidono del tutto con quanto previsto e registrato nel P.R.G.,
sono stati raccolti e messi a disposizione dall’ufficio demografico.
Sulla base anche dell’intenzione espressa verbalmente dalla direttrice
della scuola materna privata presente nel territorio comunale di
chiudere la struttura a causa dell’accentuata carenza di personale,
l’Amministrazione comunale ravvisa in tali dati gli estremi di cui
all’art.25, comma 1, lett. b-bis della legge quadro, giustificativi
del ricorso ad una variante. In quest’ottica, il responsabile del
procedimento chiede se sia sufficiente, ai fini dell’ammissibilità
della suddetta variante, il riscontro, da parte dei progettisti e del
direttore lavori, dell’incidenza reale dell’incremento registrato e
riferito all’aumento demografico e al numero delle nascite sul
progetto approvato, nonché dell’idoneità dei parametri assunti in
fase di stesura dello stesso progetto.
c)
Nell’ambito di un intervento di copertura della tribuna del campo
sportivo e durante l’esecuzione dei lavori di fondazione (peraltro
oggetto di una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell’art.25,
comma 1, lett. b-bis della legge n.109/94 e s.m.i.), il Comune di Civita
Castellana chiede quale possa essere la procedura amministrativa
legittima per l’esecuzione di ulteriori opere, resesi necessarie a
seguito dell’imprevedibile scoperta di cavità del sottosuolo, ed in
particolare modo per la realizzazione di una serie di micropali in
cemento armato, che da una stima approssimativa comporteranno
un’ulteriore spesa di £.100.000.000.
d)
L’ASIREG chiede un’interpretazione con riferimento ai commi 9,
seconda parte, e 10 dell’art.134 del Regolamento, e precisamente se in
tali ipotesi il responsabile del procedimento debba procedere alle
previste approvazioni senza la necessità di approvazione della perizia
di variante né da parte dell’organo decisionale della stazione
appaltante, né da parte dell’organo che ha approvato il progetto.
e)
Il Compartimento della viabilità per l’Emilia-Romagna, organo
periferico dell’Ente Nazionale per le Strade (ANAS), formula una serie
di quesiti in materia di varianti, ricorrenti a causa del notevole lasso
temporale che spesso intercorre tra il momento nel quale l’intervento
è programmato e progettato da quello nel quale finalmente si dà
concreto inizio all’esecuzione con la compilazione e sottoscrizione da
parte dell’appaltatore del verbale di consegna. Ciò determina,
infatti, il mutamento, nel frattempo, di alcune esigenze urbanistiche
nonché l’intervento di varianti ai piani regolatori di alcune
amministrazioni comunali, le quali, nel corso dell’esecuzione ovvero
all’inizio dei lavori, avanzano formali richieste di varianti
sostanziali al progetto da loro stesse inizialmente approvato. Pertanto,
il suddetto Compartimento pone il problema sia della legittimità di
tali proposte di variante, dettate da nuove e sopravvenute esigenze
urbanistiche non esistenti e quindi non prevedibili al momento
dell’approvazione del progetto, sia della loro ascrivibilità
all’art.25, comma 1, lett. b) della legge quadro, in considerazione
della non imputabilità alla stazione appaltante dei motivi che le hanno
originate e della non prevedibilità di simili circostanze in sede di
redazione del progetto o della consegna dei lavori. Infine, chiede a
quale amministrazione (ANAS o Comuni) siano ascrivibili i prevedibili
maggiori costi di costruzione per richieste di risarcimento danni da
parte degli appaltatori per sospensione parziale lavori ovvero a causa
di redazione e approvazione di perizia di variante tecnica e suppletiva.
f)
In seguito al rinvenimento di reperti archeologici di notevolissimo
valore (relitti di navi di età romana e medioevale) durante la
costruzione di un sottovia stradale da parte dell’ANAS, il Comune di
Olbia chiede se l’imprevisto ritrovamento possa essere considerato, ai
sensi dell’art.25, comma 1, lett. b-bis della legge n.109/94 e s.m.i.,
quale presupposto per l’attivazione di una variante in corso d’opera
relativamente ai lavori di realizzazione del Museo Archeologico, che il
comune sta conducendo su area adiacente al cantiere dell’ANAS. Chiede,
inoltre, se all’appalto in questione, trattandosi di un’opera
parzialmente finanziata con contributo regionale, vada applicata la
legge regionale sui lavori pubblici, in particolare per quanto riguarda
il limite massimo del 30% fissato per l’importo delle perizie. Al
riguardo, si precisa che l’eventuale realizzazione dell’espansione
del Museo Archeologico di Olbia attraverso una perizia di variante e
suppletiva richiederebbe la modifica di alcuni particolari costruttivi
nonché la variazione della destinazione d’uso del patio centrale del
Museo stesso, al fine di estendere la sua superficie espositiva,
coprendolo e rendendolo adatto alla conservazione ed esposizione dei
relitti.
g)
In seguito all’approvazione di una variante del 17% per i lavori di
ristrutturazione del mercato commestibili, il Comune di Benevento chiede
se sia possibile produrre una perizia di variante di un ulteriore 3%,
fino ad arrivare ai limiti di legge del 20%, poiché durante la
esecuzione dei lavori di restauro dell’edificio in muratura è emersa
la necessità di realizzare un ripristino della struttura con presunti
lavori non previsti e non prevedibili.
h)
Nell’ambito dei lavori di costruzione del Centro di Ricerca e
Formazione ad alta tecnologia nelle Scienze biomediche di Campobasso,
L’Università Cattolica del Sacro Cuore chiede se sia legittimo
considerare l’atto di indirizzo e coordinamento per l’esercizio
delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private
(D.P.R. del 14.01.1997), la deliberazione della Giunta Regione Molise
n.898 del 22 giugno 1998, che ha fatto proprio tale atto nonché
la specifica direttiva adottata con delibera G.R. n.453 del 12.04.1999
alla stregua di “sopravvenute disposizioni legislative e
regolamentari”, così come previsto dall’art.25, lett. a) della
legge 109/94 e s.m.i.. Queste norme, tra l’altro, definiscono i
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi e gli
standards dimensionali delle camere di degenza secondo nuovi criteri.
Occorre precisare che il progetto generale dell’opera ha previsto una
capacità complessiva di 316 posti letto ed una suddivisione in lotti.
Il primo lotto dei lavori comprende, tra l’altro, la realizzazione di
80 posti letto complessivi, mentre un ulteriore finanziamento del
Ministero della sanità consentirebbe, con l’intervento di una
variante, l’attivazione di un complesso funzionale di 216 posti
letto.
Considerato
in diritto
In tema di varianti, occorre premettere che non ogni modificazione può
ritenersi espressione della naturale esecuzione dell’appalto, con
conseguente applicazione dei criteri già previsti contrattualmente per
la disciplina del rapporto. La variante, infatti, ha come necessario
punto di riferimento e parametro di raffronto il progetto: le relative
modifiche non possono, quindi, essere tali da snaturarlo. Se le parti
realizzano un’opera totalmente diversa, la disciplina del rapporto non
può più essere individuata nel primitivo contratto di appalto, bensì
nel successivo negozio giuridico, anche se quest’ultimo non rechi
patti diversi su alcuni degli aspetti essenziali del contratto. In tal
caso, si compie un’opera necessariamente diversa da quella oggetto del
precedente contratto.
In definitiva, la variante deve avere carattere accessorio rispetto
all’opera progettata e contrattualmente stabilita; altrimenti si è in
presenza non di una modificazione del progetto, ma di un nuovo
contratto.
La legge quadro ha adottato una impostazione fondata sul divieto di
ammissione di varianti ed ha circoscritto, all’art.25, in maniera
tassativa le ipotesi delle varianti in corso d’opera.
Per quanto riguarda le varianti per sopravvenienze di fatto o di diritto
e cause, impreviste ed imprevedibili, umane e naturali (art.25, comma 1,
lett. a, b prima parte, b-bis, c), esse si rendono necessarie per il
verificarsi di eventi che mutano il quadro di fatto, di diritto e
tecnico considerato in sede di redazione del progetto esecutivo e del
contratto.
Le varianti ammesse per “esigenze derivanti da sopravvenute
disposizioni legislative e regolamentari” sono le sopravvenienze di
diritto che determinano la necessità di adeguare l’opera per renderla
utilizzabile allo scopo prefissato. In tal caso, sorge la necessità di
assicurare l’osservanza di nuove normative intervenute nel frattempo,
alle quali siano da adeguare le originarie previsioni progettuali.
Indubbiamente, i casi più recenti di sopravvenienze normative sono
quelli conseguenti alla legislazione sulla sicurezza
dell’impiantistica elettrica e idrico-sanitaria. Ovviamente, tale
sopravvenienza deve intervenire in un momento successivo a quello della
conclusione del contratto.
La variante determinata da eventi inerenti la natura e la specificità
dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d’opera,
ovvero da rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase
progettuale (art.25, comma 1, lett. b-bis), riguarda il caso frequente
in cui, durante l’esecuzione dei lavori, vengano scoperti reperti o
manufatti di interesse storico o artistico che richiedono, per la loro
salvaguardia, l’utilizzo di tecniche o interventi particolari. Anche
in tale ipotesi, deve trattarsi di fatti sopravvenuti, imprevisti e non
prevedibili.
Una fattispecie particolare riguarda il caso di varianti determinate da
errori od omissioni del progetto esecutivo (art.25, comma 1, lett. d):
ai fini della loro ammissione, occorre che esse pregiudichino,
totalmente o parzialmente, la realizzazione dell’opera ovvero la sua
utilizzazione. Non si colpisce, dunque, l’errore o l’omissione del
progettista in sé, ma solo se procura pregiudizio all’opera.
L’approvazione di una variante per errori od omissioni del progetto
esecutivo comporta la conseguente responsabilità del professionista
incaricato della progettazione che “ne risponde per intero per i danni
subiti dalle stazioni appaltanti”, che vanno dai costi per
riprogettare l’opera a quelli necessari per eseguire le varianti, al
maggior tempo occorrente per la realizzazione nonché a qualsiasi altro
nocumento economico conseguente alla variante. Ciò riguarda ogni
progettista, interno o esterno, del progetto esecutivo.
Inoltre,
se le varianti determinate dall’errata progettazione eccedano il
quinto dell’importo originario del contatto, vi è la risoluzione di
quest’ultimo, con indizione di nuova gara.
Il
limite del quinto dell’importo originario del contatto è previsto dal
comma 4 dell’art.25 solo per le varianti conseguenti ad errori od
omissioni del progetto esecutivo, mentre la primitiva stesura
dell’art.25 della legge Merloni prevedeva espressamente il limite
quantitativo del quinto per tutte le varianti. L’assenza di un limite
quantitativo per le altre varianti, in considerazione del loro carattere
oggettivo, implica il rischio che sotto il nome di variante venga a
confluire di tutto, e non solo quantità notevolmente maggiori o minori,
quanto anche lavori diversi per qualità e categorie. Allora,
nell’ipotesi di sopravvenienze che rendano necessaria la realizzazione
di un’opera totalmente diversa o in quantità notevolmente minori o
maggiori, non si è in presenza di una variante in senso proprio, data
la difformità nell’oggetto. Si è di fronte, invece, ad un’altra
pattuizione in senso formale e talvolta anche sostanziale. Queste
varianti assumono la consistenza di altri lavori.
L’art.134, comma 4, del regolamento di attuazione prevede che,
qualora per uno dei casi previsti dalla legge quadro, sia necessario
introdurre, durante l’esecuzione dei lavori, varianti o addizioni non
previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile
del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia
di variante suppletiva, indicandone le ragioni alla stazione appaltante.
In tal caso, l’appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte le
variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante, e che il
direttore dei lavori gli abbia ordinato, purché queste non mutino
sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell’appalto.
In
assenza di una definizione del concetto di variazione sostanziale, la
giurisprudenza ha ravvisato tale natura e portata nel progetto che,
rispetto al precedente, riduca la volumetria in modo rilevante ad un
punto tale da attribuirgli un carattere radicalmente nuovo. In altri
casi, è stata presa in considerazione la traslazione di alcuni metri
della localizzazione dell’opera. Le varianti al progetto non devono in
alcun modo mutare essenzialmente la natura delle opere per le quali è
stato indetto l’appalto.
Parimenti alla realizzazione di opere accessorie, che non mutano
l’essenza dell’opera, nel settore dell’edilizia e
dell’urbanistica si considera variante non essenziale quella che non
modifichi la sagoma, le superfici utili e la destinazione d’uso della
costruzione ovvero che non modifichi le caratteristiche strutturali e
funzionali del fabbricato. Tuttavia, è rimesso all’interprete
stabilire caso per caso il valore dell’incidenza della variante sul
singolo progetto.
Per quanto concerne il regime autorizzatorio, il comma 9 dell’art.134
dispone che gli ordini di variazioni devono fare espresso riferimento
all’intervenuta superiore approvazione, salvo il caso descritto al
comma 3, primo periodo del medesimo articolo. Qualora le perizie di
variante, corredate dei pareri e dei nulla osta necessari, comportino la
necessità di un’ulteriore spesa rispetto a quelle previste nel quadro
economico del progetto già approvato, sono approvate dall’organo
decisionale della stazione appaltante. Diversamente, il responsabile del
procedimento approva direttamente le varianti, a condizione che queste
non alterino la sostanza del progetto.
L’ultimo comma dell’art.134 prevede anche ipotesi di responsabilità
del personale che ordini varianti senza avere ottenuto la preventiva
autorizzazione.
In materia di varianti, occorre riferirsi anche a quanto stabilito
nella Determinazione di questa Autorità del 9 giugno 2000 n.30, la
quale, oltre a ribadire la tassatività delle ipotesi di ricorso a
variazioni contrattuali, segnala la possibilità di procedere mediante
trattativa privata, ai sensi dell’art.24, comma 1, lett. a) della
legge n.109/94 e s.m.i., anche utilizzando gli eventuali ribassi
d’asta al fine del completamento dell’opera appaltata, nel pieno
rispetto del principio di economicità dell’azione
amministrativa.
In
base a quanto sopra considerato,delibera:
·
Il regime di ammissione delle varianti è di natura autorizzatorio.
Al riguardo, l’art.134 del regolamento di attuazione stabilisce,
da un lato, la preventiva approvazione della stazione appaltante o del
responsabile del procedimento (commi 1, 9 e 10) e, dall’altro, la
regolare autorizzazione delle variazioni o addizioni al progetto
(comma11). Pertanto, le varianti in corso d’opera sono disposte dal
direttore dei lavori, solo in quanto siano state autorizzate
dall’organo decisionale della stazione appaltante, qualora comportino
la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro
economico del progetto approvato, ovvero dal responsabile del
procedimento, negli altri casi, e sempre che non alterino la sostanza
del progetto.
·
sembra da escludere, con riferimento alla questione prospettata dal
Comune di Bernareggio, che si possa procedere ex art.25, comma 1, lett.
b-bis della legge quadro ad una variante del contratto di appalto per i
lavori di costruzione della nuova scuola materna in relazione al solo
incremento del numero delle nascite e dell’immigrazione. Tali dati,
peraltro solo parzialmente non coincidenti con le previsioni contenute
nel P.R.G., non integrano gli estremi di cui alla suddetta lettera
dell’art.25, che prevede la sopravvenienza di eventi, pur sempre
imprevisti ed imprevedibili, inerenti la natura e specificità dei beni
sui quali si interviene. Inoltre, l’ipotesi delle paventata chiusura
di una scuola materna nel territorio comunale non può in alcun caso
giustificare il ricorso ad una variante. Tutt’al più, è possibile
configurare una richiesta di variante nell’ esclusivo interesse
dell’amministrazione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
Tuttavia, l’ammissibilità di tale variante, finalizzata al
miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, è in ogni caso
subordinata al rispetto di determinati requisiti: non deve comportare
modifiche sostanziali al progetto approvato, deve essere motivata da
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto e, infine,
l’importo in aumento relativo a tale variante non può superare il 5%
dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella
somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. Altrimenti, in assenza
dei suddetti presupposti, si ritiene opportuno seguire l’orientamento
già espresso dall’Autorità nella Determinazione n.30/2000 e
considerare la possibilità del ricorso alla trattativa privata, ai
sensi dell’art.24, comma 1, lett. a) della legge quadro.
·
la imprevedibile scoperta di cavità del sottosuolo, nell’ambito di un
intervento di copertura della tribuna del campo sportivo e durante
l’esecuzione dei lavori di fondazione già oggetto di una perizia di
variante e suppletiva, non può integrare gli estremi per la
configurabilità di una variante ex art.25, comma 1, lett. b-bis, bensì
quelli previsti dalla lett. c) del comma 1, qualora si possa ricorrere
al motivo della sorpresa geologica. Altrimenti, tale fattispecie
ricadrebbe, invece, nell’ipotesi dell’errore od omissione
progettuale, secondo quanto previsto dalla lett. d) del medesimo comma.
·
tanto nel caso prospettato nella seconda parte del comma 9
dell’art.134 del regolamento quanto in quello prospettato al comma 10,
e cioè relativamente ai casi in cui non ci sia la necessità di
ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del
progetto approvato, il responsabile del procedimento deve procedere alle
previste approvazioni, senza la necessità di approvazione della perizia
di variante né da parte dell’organo decisionale della stazione
appaltante né da parte dell’organo che ha approvato il progetto.
·
la serie di quesiti formulati dal Compartimento ANAS dell’Emilia
Romagna attiene alla richiesta diffusa di presunte varianti sostanziali
al progetto inizialmente approvato, in considerazione di nuove esigenze
urbanistiche intervenute nel notevole lasso temporale che spesso
intercorre tra il momento della programmazione e progettazione e quello
dell’inizio dell’esecuzione. Se nel frattempo siano addirittura
intervenute modifiche ai singoli piani regolatori, le varianti possono
essere richieste ai sensi dell’art.25, comma 1, lett. a) della legge
quadro, che prevede nuove esigenze “derivanti da sopravvenute
disposizioni legislative e regolamentari”. Tuttavia, occorre
verificare se tali varianti (come nel caso esemplificativo dello
spostamento di uno svincolo in differente località in dipendenza di un
diverso piano di traffico per la presenza di una erigenda infrastruttura
sociale) assumono una veste sostanziale, rischiando quindi di snaturare
il progetto approvato, mediante la realizzazione di un’opera
radicalmente diversa. In tal caso, infatti, non si è più in
presenza di una variante in senso proprio, data la difformità
dell’oggetto, bensì di variante che assume la consistenza di altro
lavoro. Pertanto, in simili circostanze, non troverebbe applicazione
l’art.25 della legge quadro.
·
il rinvenimento di reperti archeologici di notevolissimo valore quali,
nella fattispecie in esame, alcuni relitti di navi di età romana e
medioevale, può facilmente giustificare l’attivazione di una variante
richiesta ai sensi dell’art.25, comma 1, lett. b-bis della legge
quadro. Tuttavia, gli eventuali lavori realizzabili con tale perizia di
variante e consistenti nell’espansione del Museo Archeologico del
Comune di Olbia attraverso la modifica di alcuni particolari costruttivi
nonché la variazione della destinazione d’uso del patio centrale del
Museo stesso, al fine di estendere la sua superficie espositiva,
rischiano di integrare gli estremi di una variante sostanziale e di
snaturare il progetto esecutivo iniziale, che deve pur sempre costituire
il necessario punto di riferimento. Al riguardo, l’art.134, comma 9
del regolamento di attuazione prevede l’approvazione delle perizie di
variante “sempre che non alterino la sostanza del progetto”.
Pertanto, l’ammissibilità della suddetta variante è comunque
subordinata alla verifica del rispetto sostanziale di quanto
originariamente previsto nel progetto esecutivo. Per quanto riguarda,
invece, l’individuazione della legge applicabile in caso di un’opera
parzialmente finanziata con contributo regionale, l’art.1, comma 2 del
regolamento afferma la propria applicazione “per i lavori finanziati
in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato” e il comma 3
dello stesso articolo stabilisce che le disposizioni del regolamento
debbano comunque essere applicate anche ai lavori finanziati dalla
Regione, fino a quando non avranno adeguato la propria legislazione ai
principi desumibili dalla legge quadro.
·
in seguito all’approvazione di una prima variante per i lavori di
ristrutturazione del mercato del Comune di Benevento, la richiesta di
un’ulteriore perizia di variante, determinata dalla necessità di
realizzare con presunti lavori non previsti e non prevedibili un
ripristino della struttura durante l’esecuzione dei lavori di restauro
dell’edificio in muratura, rischia di configurarsi alla stregua di un
errore o di un’omissione progettuale, ai sensi dell’art.25, comma
5-bis. Quest’ultimo comma considera, infatti, errore o omissione di
progettazione ”l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la
mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante
per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali”. Per confutare un simile dubbio, avvalorato dalla
contiguità temporale con cui sono state richieste entrambe le varianti,
sarebbe opportuno l’esame delle relazioni predisposte dal responsabile
del procedimento, ai sensi dell’art.134, commi 7 e 8 del regolamento
di attuazione. Si sottolinea, infine, che il limite del quinto
dell’importo originario del contratto è espressamente previsto dal
comma 4 dell’art.25 solo per le varianti conseguenti ad errori od
omissioni del progetto esecutivo, e non più per tutte le varianti
come nella precedente stesura della legge Merloni.
·
Nel caso in cui in corso di esecuzione dei lavori sia erogato un
ulteriore finanziamento dal Ministero della sanità per l’esigenza di
adeguare strutture ospedaliere a nuovi standards dimensionali disposti
da norme regolamentari, è consentita l’adozione di una perizia di
variante e suppletiva dell’opera.
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