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DETERMINAZIONE
N.2/2001
del
10 gennaio 2001
“Calcolo
dei costi di sicurezza nella fase precedente l’entrata in vigore del
regolamento di cui all’art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni”
Vista
la relazione del Servizio a cura dell’Ufficio affari giuridici
appresso riportata
Considerato
in fatto
Sono
pervenuti a questa Autorità numerosi quesiti riguardanti la corretta
interpretazione della Determinazione n.37/2000 sugli oneri di sicurezza.
In
particolare, si rappresentano le seguenti questioni maggiormente
ricorrenti:
1.
le modalità con cui è possibile effettuare la stima delle spese
complessive di sicurezza di cui alla citata determinazione;
2.
se nella stima dei costi di sicurezza debbono essere incluse le voci
dell’utile d’impresa e dell’IVA.
Considerato
in diritto relativamente ai punti:
1.
La determinazione n.37/2000 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, è finalizzata principalmente al calcolo dell’incidenza del
costo della mano d’opera per ognuna delle categorie generali e
specializzate di cui si compone l’intervento. Tale calcolo risulta di
estrema utilità per valutare la congruità delle offerte. Infatti,
mentre sono facilmente determinabili i prezzi unitari dei materiali, dei
noli e dei trasporti, il costo della mano d’opera è legato alla
produttività che, tuttavia, non può essere oggetto di forti variazioni
da offerta a offerta.
Nel
calcolare l’incidenza del costo della mano d’opera, è necessario
anche determinare gli oneri legati alla sicurezza.
La
menzionata determinazione illustra un modo per il calcolo del costo
della mano d’opera.
E’
previsto lo scorporo dal prezzo indicato nei prezziari ufficiali
dell’ammontare dell’utile, delle spese generali e degli oneri della
sicurezza. Questi sono determinati sulla base di una percentuale
calcolata come rapporto tra la stima complessiva delle spese di
sicurezza, indicate con SCS, ed il costo complessivo indicato con C. La
stima complessiva delle spese di sicurezza si compone di due parti, una
parte compresa nel prezzo unitario delle singole lavorazioni [Decreto
del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n.145, art.5,
comma 1, lett. i)] ed una parte di spese c.d. speciali non incluse nei
prezzi [Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000,
n.145, art.5, comma 1, lett. a)]. La loro somma rappresenta il costo
della sicurezza non soggetto a ribasso. Sia la parte degli oneri di
sicurezza inclusa nei prezzi che quella afferente agli oneri c.d.
speciali (la presenza in cantiere dell’ambulanza e del medico, le
riunioni mensili degli operai, ecc.) deve essere determinata dal
progettista. Nel caso degli oneri inclusi nei prezzi, il progettista
determina analiticamente la quota di detti oneri. Nel caso di oneri c.d.
speciali, il progettista procede ad un computo metrico degli stessi. La
somma degli oneri di sicurezza “speciali” e di quelli inclusi nei
prezzi, porta alla determinazione delle spese complessive della
sicurezza SCS e, di conseguenza, anche di IS (incidenza media della
sicurezza).
Indicando
con:
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Si
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=
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spese
della sicurezza per la lavorazione i-esima;
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SSS
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=
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spese
speciali della sicurezza [Decreto Ministero lavori pubblici
n.145/2000, art.5, comma 1, lett. a)];
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SRPi
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=
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spese
unitarie per la sicurezza incluse nel prezzo della lavorazione
i-esima [Decreto Ministero lavori pubblici n.145/2000, art.5,
comma 1, lett. i)];
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SCS
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=
|
spese
complessive della sicurezza;
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IS
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=
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incidenza
media della sicurezza;
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Pi
|
=
|
prezzo
unitario indicato nel prezziario per la lavorazione i-esima;
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Qi
|
=
|
quantità
della lavorazione i-esima che concorre alla definizione
dell’intervento;
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C
|
=
|
costo
di costruzione data dalla somma dei prezzi moltiplicati per le
quantità (
);
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Ui
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=
|
utile
unitario per la lavorazione i-esima;
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SGi
|
=
|
spese
unitarie generali per la lavorazione i-esima;
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Mi
|
=
|
costo
unitario dei materiali per la lavorazione i-esima;
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Ni
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=
|
costo
unitario dei noli per la lavorazione i-esima;
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Ti
|
=
|
costo
unitario dei trasporti per la lavorazione i-esima.
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Si
procede per la determinazione di IS e di Si nel seguente modo:
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1.SRPi
|
=
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determinato
tramite un computo effettuato sui prezzi delle singole
lavorazioni
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2. SSS
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=
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determinato
tramite un computo metrico degli oneri della sicurezza c.d.
speciali;
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3. SCS
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=
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Si
(SRPi * Qi )+ SSS
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4. IS
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=
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SCS
/ C
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5. Si
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=
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(Pi
-Ui - SGi) – [(Pi - Ui- SGi)/(1+IS)]
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2.
Le voci dell’IVA e degli utili non rientrano nella stima delle spese
complessive della sicurezza. In particolare, essendo tali spese non
soggette a ribasso, non avrebbe senso assoggettare alla stessa
disciplina anche la parte di utili che invece può costituire un
elemento di concorrenza tra diversi esecutori.
In
base a quanto sopra considerato, delibera:
1.
la determinazione dell’Autorità n. 37/2000, che prevede l’impiego
dell’incidenza media della sicurezza IS, deve essere interpretata nel
senso che per determinare IS occorre:
·
determinare la parte degli oneri direttamente ricavabili dal prezziario
ufficiale e dalle relative quantità previste in progetto;
·
determinare con computo metrico la parte degli oneri di sicurezza
c.d. speciali;
·
sommare gli oneri di sicurezza ricavabili dal prezziario con quelli
speciali;
·
dividere la suddetta somma per il costo di costruzione
dell’intervento al fine di ottenere l’incidenza media della
sicurezza;
2.
gli oneri della sicurezza esposti nei bandi di gara non sono comprensivi
né di IVA né degli utili;
3.
le indicazioni esposte possono applicarsi fino alla entrata in
vigore del regolamento di cui all’art. 31 della legge 109/94 e
successive modificazioni.
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