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DETERMINAZIONE
N. 10/2001 del 23 febbraio 2001
“Problemi
in materia di responsabile del procedimento”
Sono
pervenuti all’Autorità numerosi quesiti aventi ad oggetto problemi
applicativi ed interpretativi in relazione alle norme della legge quadro
e del regolamento generale che recano la disciplina del responsabile del
procedimento.
Il
primo ordine di problemi consiste nell’individuazione dei soggetti che
sono tenuti alla nomina del responsabile unico del procedimento. Ai
sensi dell’art. 7, comma 1, della legge quadro, detti soggetti sono
quelli elencati nell’art. 2, comma 2, lettera a) della legge stessa.
Conseguentemente i soggetti di cui alle lettere b) e c) della norma
richiamata non sono tenuti a procedere alla nomina e dunque ad applicare
l’art. 7 della legge, ma devono in ogni caso ottemperare a quanto
previsto dall’art. 7, comma 6 del regolamento: devono quindi garantire
che vengano svolti i compiti attribuiti al responsabile del procedimento
dalle norme alla cui osservanza sono tenuti.
Discende
dalle considerazioni riportate che i soggetti per i quali corre
l’obbligo di procedere alla nomina del responsabile del procedimento
dovranno agire nel rispetto delle norme dettate dalla legge e dal
regolamento attuativo. Pertanto, ai sensi dell’art. 7, comma 5 della
legge, il responsabile del procedimento deve essere un tecnico
dipendente dell’amministrazione e, solo ove venga dimostrata una
carenza di organico gli potranno essere affiancati professionisti aventi
le necessarie competenze, selezionati con le forme e le modalità di cui
al decreto legislativo 157/95.
Viene
richiesto se dopo l’entrata in vigore del regolamento attuativo sia
necessario procedere a nuova nomina del responsabile del procedimento
ove il soggetto già incaricato non soddisfi le prescrizioni
regolamentari. La disposizione di cui all’art. 232 del regolamento
prevede che siano immediatamente applicabili, anche ai rapporti in corso
di esecuzione, tutte le norme che disciplinano l’organizzazione ed il
funzionamento della stazione appaltante.
Il
problema di diritto intertemporale, come anche gli aspetti connessi al
passaggio delle competenze dall’ingegnere capo al responsabile del
procedimento sono stati affrontati dall’Autorità con propria
determinazione n. 54/2000 a cui si fa rinvio per l’interpretazione dei
problemi di disciplina transitoria.
Possono
ora esaminarsi i quesiti relativi ai casi particolari in cui il
regolamento ha previsto delle eccezioni rispetto alle prescrizioni
ordinarie, per procedere all’individuazione del responsabile del
procedimento.
In
particolare sono state prese in considerazione due diverse ipotesi: la
prima connessa all’importo dei lavori da affidare e la seconda al
numero di abitanti dei comuni che devono procedere ad affidamenti.
Nel
caso di interventi di importo non superiore a 500.000 euro (l’importo
è relativo alla spesa globale per realizzare l’opera) e ove non si
tratti di progetti integrali o opere di speciale complessità il
responsabile del procedimento può svolgere anche le funzioni di
progettista o direttore lavori.
L’ulteriore
modalità di individuazione del responsabile del procedimento è quella
relativa ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti o per
appalti di importo inferiore a 300.000 euro, sempre che non si tratti di
realizzazione di opere di speciale complessità; in tali casi è
consentito di attribuire al responsabile dell’ufficio tecnico o
analoga struttura, le competenze del responsabile del procedimento.
Qualora tali figure non esistano nell’ambito dell’organico della
stazione appaltante, le competenze sono attribuite al responsabile del
servizio cui attiene l’opera. (art. 7, comma 5 del regolamento
generale).
La
disposizione in argomento pone come ulteriore condizione che ci si trovi
in caso di particolare necessità: su detta condizione ed in particolare
sull’individuazione delle situazioni che soddisfino la condizione,
viene richiesto all’Autorità di fornire chiarimenti.
E’
possibile ipotizzare che il caso più ricorrente di particolare necessità
sarà quello in cui l’ente aggiudicatore non abbia nel proprio
organico altri tecnici con i titoli professionali richiesti dall’art.
7, comma 4, del regolamento.
Qualora
il responsabile del servizio cui attiene il lavoro da realizzare sia un
soggetto che non abbia i requisiti previsti dall’art. 7, comma 4, del
regolamento, vale a dire non sia un tecnico, ma ad esempio un
amministrativo, sarà possibile comunque che quest’ultimo ricopra
l’incarico proprio in virtù di un’eccezione alla regola prevista
dal legislatore per consentire di dare comunque luogo a procedure di
affidamento di lavori pubblici.
Numerosi
quesiti riguardano i limiti entro i quali l’incarico di responsabile
del procedimento possa essere attribuito ai geometri. La norma che
individua i requisiti che deve possedere il soggetto prescelto per
l’espletamento dell’incarico è l’art. 7, comma 4 del regolamento.
Oltre a prevedere che il responsabile del procedimento debba essere un
tecnico, stabilisce che quest’ultimo debba essere in possesso di
titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare,
di abilitazione all’esercizio della professione o, se l’abilitazione
non è prevista dalle norme vigenti, l’incarico potrà essere affidato
ad un funzionario con adeguata professionalità e con anzianità in
ruolo non inferiore a 5 anni.
La
qualifica di geometra soddisfa la condizione imposta dalla legge quadro
che il responsabile del procedimento deve essere un tecnico.
L’adeguatezza a ricoprire l’incarico è data dalla professionalità
acquisita dal tecnico nel corso del tempo e, dunque, dell’esperienza
maturata.
Pertanto
è ragionevole ritenere che la competenza e le capacità acquisite
consentano di individuare nella figura professionale del geometra il
soggetto idoneo ad essere nominato responsabile del procedimento anche
per opere che non rientrano nelle strette sue competenze; infatti il
ruolo del responsabile del procedimento all’interno dell’iter
realizzativo dell’opera pubblica è piuttosto quello del project
manager e, quindi quello di fornire impulso al processo anche
avvalendosi di uno staff di supporto. La capacità che si richiede al
soggetto è organizzativa e propositiva in misura molto maggiore di
quanto non sia la capacità meramente tecnica; tuttavia la logica
conduce a ritenere che a fronte della realizzazione di opere
particolarmente complesse, sarà opportuno che l’incarico di
responsabile del procedimento venga affidato a soggetti in possesso di
titolo di studio più elevato e commisurato alla tipologia degli
interventi da effettuare.
In
merito alla predisposizione e pubblicazione del bando di gara viene
richiesto se il responsabile del procedimento debba essere colui che
sottoscrive gli atti di gara ( in particolare il bando ). La lettura di
quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, lett. h) del regolamento
conduce a ritenere possibile che, al fine di garantire la conformità
del bando e della lettera d’invito alle norme vigenti, detto
adempimento rientri tra le competenze del responsabile del procedimento.
La firma degli atti di gara, infatti, è indubbiamente un mezzo
attraverso il quale il responsabile del procedimento attesta che la
procedura prescelta e le modalità di svolgimento sono conformi alle
deliberazioni adottate dalla stazione appaltante e soprattutto alla
normativa in vigore.
Viene
richiesto di conoscere chi dovrà essere il soggetto che nell’ambito
del Comune sarà tenuto all’invio dei dati all’Osservatorio. La
legge quadro, art. 4, comma 17, stabilisce, in via generale, che le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o
realizzatori sono tenuti a comunicare all’Osservatorio una serie di
dati relativi agli affidamenti.
Il
regolamento ha individuato, art. 8, comma 1, lett. s), nel responsabile
del procedimento colui che, relativamente agli interventi di propria
competenza, raccoglie e trasmette i dati all’Osservatorio.
L’omissione o la non veritiera trasmissione dei dati richiesti ha come
conseguenza l’irrogazione da parte dell’Autorità di sanzioni
pecuniarie e conseguentemente è stato necessario individuare un
soggetto da ritenere responsabile in merito all’obbligo imposto
dall’ art. 8, comma 1, lett. s).
I
soggetti che per legge non sono tenuti all’obbligo di nominare il
responsabile del procedimento secondo quanto previsto dall’art. 7,
comma 1, della legge 109/94 e s.m.i., dovranno, comunque inviare i dati
all’Osservatorio, incaricando della trasmissione un proprio dirigente
o funzionario, anche per singole fasi, che assumerà la responsabilità
relativa al corretto e tempestivo invio.
Altra
questione di rilievo è relativa al momento in cui la stazione
appaltante dovrà procedere alla nomina del responsabile del
procedimento.
In
proposito la disciplina regolamentare, art. 7, comma 1, sembra risolvere
il problema stabilendo che il responsabile del procedimento venga
nominato “prima della fase di predisposizione del progetto
preliminare”. Essendo, ai sensi dell’art. 14, comma 6,
l’approvazione del progetto preliminare requisito indispensabile per
l’inserimento dell’intervento nell’elenco annuale, la nomina del
responsabile del procedimento è sicuramente precedente rispetto alla
formazione di detto elenco. La legge quadro, inoltre, all’art. 7,
comma 3, stabilisce che il responsabile del procedimento deve formulare
proposte e fornire dati al fine della predisposizione del programma
triennale.
Occorre
preliminarmente chiarire la natura del programma triennale. Il
legislatore ha disposto che ogni anno si redige un programma triennale
ed un elenco annuale. In realtà il programma triennale viene redatto
nel primo degli anni a partire dalla data in cui l’obbligo è in
vigore, mentre per gli anni successivi si procede con l’aggiornamento
del piano triennale attraverso modifiche anche notevoli. Pertanto il
programma triennale è uno strumento programmatorio che può definirsi
scorrevole. Negli aggiornamenti, con riferimento al primo anno del piano
triennale viene approvato anche l’elenco annuale e, dunque, nominato
il responsabile del procedimento che formulerà proposte per la
definizione dell’aggiornamento del piano triennale.
In
sede di prima applicazione della norma sulla programmazione, quindi nel
momento in cui viene approvato il vero e proprio programma triennale (si
è detto che negli anni successivi si procederà con l’aggiornamento),
il responsabile del procedimento potrà formulare le proprie proposte
esclusivamente nel caso in cui, in base delle norme dell’ordinamento
che prevedevano comunque l’obbligo di nominare un responsabile per
ogni procedimento, le stazioni appaltanti abbiano effettivamente
adempiuto all’obbligo suddetto.
Viene
poi chiesto di conoscere se il responsabile del procedimento possa
nominare dei sub-responsabili. La scelta operata dal legislatore è
stata nel senso di evitare la frammentazione eccessiva delle
responsabilità: pertanto deve ritenersi che la responsabilità connessa
all’incarico debba essere imputata ad un unico soggetto. E’ fuori
dubbio che quest’ultimo possa avvalersi delle professionalità interne
alla stazione appaltante.
Quanto
alla possibilità di richiedere all’amministrazione una copertura
assicurativa, il legislatore non ha previsto per il responsabile del
procedimento alcuna forma di garanzia, mentre ha posto l’obbligo di
dotarsi di adeguata polizza assicurativa per coloro ai quali verranno
affidati i compiti di supporto esterno. Poiché una siffatta previsione
non è ricompresa nella normativa attualmente in vigore, nulla vieta che
in sede di contrattazione decentrata venga previsto di stipulare polizze
assicurative a copertura dei rischi connessi all’attività del
responsabile del procedimento, anche con oneri a carico
dell’amministrazione aggiudicatrice.
Vengono
richiesti chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione
dell’espressione di cui all’art. 7, comma 4 del regolamento, laddove
si prevede che quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme
vigenti, il responsabile del procedimento è un funzionario con idonea
professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a
cinque anni.
La
previsione normativa fa riferimento alle ipotesi in cui si tratta di
effettuare interventi su beni mobili soggetti a vincoli archeologici od
artistici. Anche gli interventi su detti beni si svolgono sulla base
delle norme contenute nella legge 109/94 e s.m.i. e conseguentemente sarà
necessario procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento
per le varie fasi dell’opera da realizzare. In tali casi, in assenza
di soggetti abilitati, soccorre la disposizione appena richiamata, che
consente all’ente appaltante di nominare un funzionario con idonea
professionalità in relazione all’intervento da effettuare e con
anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.
In
ordine alla possibilità di sostituire il responsabile del procedimento
in corso di procedimento, ragioni di organizzazione interna agli uffici,
nonché ragioni di opportunità in ordine a comportamenti tenuti dal
soggetto incaricato, consentono la possibilità di operare la
sostituzione in tutti quei casi in cui l’amministrazione ne ravveda la
necessità.
Viene
chiesto all’Autorità se il responsabile del procedimento possa
espletare anche le funzioni di presidente della commissione di gara per
l’affidamento di una concessione. Nell’ambito dell’ordinamento
degli enti locali, l’art. 107 del dlgs. N. 267 del 18 agosto 2000,
recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
prevede che la presidenza della commissione di gara spetti ai dirigenti.
Ove il responsabile del procedimento sia anche dirigente non si
rinvengono nella disciplina sugli appalti motivi ostativi
all’espletamento dell’incarico di presidente da parte del
responsabile del procedimento.
In
merito alle modalità di nomina del responsabile del procedimento si
pone in evidenza la questione sull’identificazione dell’organo
competente a detta nomina ed in particolare se debba essere fatta
mediante delibera di Giunta; inoltre è stato richiesto se
l’approvazione del regolamento per la ripartizione dell’incentivo di
cui all’art. 18 della legge sia un presupposto necessario per
procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento.
L’atto
di nomina deve costituire un provvedimento ad hoc, con data certa,
mentre, nel silenzio del legislatore della legge Merloni può ritenersi
che la competenza ad emanare l’atto stesso riguardi profili
organizzativi dell’ente; pertanto la questione potrà risolversi alla
luce delle disposizioni contenute negli ordinamenti che disciplinano le
autonomie locali e che definiscono l’ambito di competenza degli organi
delle stesse.
Quanto
alla necessaria approvazione del regolamento ex art. 18 della legge
quadro, non sussistono motivi per ritenere che la mancata adozione da
parte dell’ente del regolamento sia da considerare ragione ostativa
alla nomina del responsabile del procedimento.
Come
già ricordato in precedenza, la nomina del responsabile del
procedimento deve obbligatoriamente avvenire prima della fase di
predisposizione del progetto preliminare; la disposizione di cui
all’art. 18 della legge 109/94 e s.m.i., invece, attiene alla
ripartizione del fondo incentivante previsto a favore dei soggetti
individuati dalla norma stessa.
Pertanto
la mancata adozione del regolamento interno sulle modalità di
ripartizione del fondo, rileva ai soli fini della liquidazione delle
quote spettanti agli aventi diritto.
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