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DETERMINAZIONE
N. 11/01
del
29 marzo 2001
“Oneri
di sicurezza”
Premesso
Alcune
stazioni appaltanti avevano chiesto chiarimenti in ordine
all’applicazione dell’art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni e, in particolare, le richieste avevano
riguardato le seguenti principali questioni:
a)
il significato da attribuire all’inciso “nei cantieri in cui
è prevista la presenza di più imprese” di cui all’art. 3, comma 3,
del decreto legislativo 14 agosto 1996, 494 e successive modificazioni
ed integrazioni;
b)
in quali casi operi la disposizione di cui all’art. 3, comma 4,
del medesimo decreto legislativo nella parte in cui prevede che il
coordinatore per l’esecuzione dei lavori debba essere nominato anche
nel caso in cui dopo l’affidamento dei lavori ad un’unica impresa,
l’esecuzione sia affidata ad una o più imprese;
c)
se, nel caso di incarichi di progettazione affidati anteriormente
al 24 marzo 1997 ma non ancora appaltati, il piano di sicurezza debba
essere redatto, quale sia il soggetto su cui ricade detto obbligo ed ai
sensi di quale normativa.
Sulle
indicate questioni, l’Autorità di vigilanza, in conformità al
proprio regolamento interno di funzionamento, acquisiva l’avviso del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell’ANCE.
Considerato
1.
La prima questione attiene al significato da attribuire all’inciso
“nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese” di cui
all’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
riproduttivo del testo utilizzato dall’art. 3, par.1 della direttiva
comunitaria 92/57/CEE del 24 giugno 1992. Nella sussistenza di tale
presupposto si pone, in particolare, un problema di “coordinamento”
degli adempimenti, relativi alla sicurezza e facenti capo a ciascuna
delle singole realtà organizzative concretamente operanti ed insorge
quindi l’obbligo di nominare un coordinatore per la progettazione ed
un coordinatore per l’esecuzione dell’opera. Stando al dato testuale
e logico della norma, devesi ritenere che l’ipotesi in essa
configurata ricorra in ogni caso in cui i lavori appaltati vengano
eseguiti da più realtà imprenditoriali, operanti anche non
contestualmente, ed escludendo che il lavoratore autonomo possa essere
conteggiato nel numero delle imprese presenti in cantiere. A tale ultima
considerazione conduce, innanzitutto, il riferimento contenuto nella
norma, al concetto di impresa e, conseguentemente, al momento
organizzativo che la caratterizza; rilevano, altresì, le definizioni di
“lavoratore subordinato”, di “datore di lavoro” e di
“lavoratore autonomo”, contenute nelle direttive comunitarie
89/31/CEE e 92/57/CEE tra loro nettamente antitetiche ed implicitamente
recepite sul piano interno. Sicché, come rilevato dal Ministero del
lavoro, è il ricorso alla sostanzialità della nozione di impresa
(quale area datoriale di lavoro) che porta ad escludere da essa l’area
del lavoro autonomo per cui, in particolare, l’imprenditore artigiano
potrà definirsi “impresa” quando avrà dipendenti e rispetto ad
essi si porrà quale “datore lavoro”; sarà “lavoratore
autonomo” quando non ne avrà ovvero quando parteciperà da solo,
senza dipendenti, all’attività di cantiere.
2.
Quanto, poi, alla questione relativa all’operatività della
disposizione di cui all’art. 3, comma 4-bis, del decreto legislativo
n. 494/1996 e concernente la nomina di un coordinatore per
l’esecuzione in corso d’opera - ovvero successivamente
all’affidamento dei lavori ad una sola impresa – si deve ritenere
che la previsione faccia espresso riferimento prevalentemente
all’ipotesi del “subappalto” dei lavori ma che trovi comunque
applicazione in ogni altro caso in cui, oltre all’impresa inizialmente
affidataria, intervenga nella realizzazione dei lavori o di parte di
essi altra ovvero altre imprese. Anche in tal caso, sussiste il
presupposto della “presenza di più imprese” ancorché si tratti di
imprese che non operano contestualmente ed anche se il riferimento a
tale compresenza non è configurato al momento dell’affidamento
dell’appalto bensì successivamente all’affidamento dello stesso.
Come
rilevato dal Ministero del lavoro, per come è formulata, la norma
sembrerebbe riguardare principalmente l’ipotesi di lavori affidati da
privati - per i quali, ai sensi dell’art. 1656 del codice civile, può
essere vietato il ricorso al subappalto - sembrando la stessa
difficilmente applicabile al settore degli appalti pubblici, per i quali
la vigente disciplina non consente all’ente committente, salvo ipotesi
eccezionali, il divieto di subappalto, per cui in tale ambito la
presenza di più imprese nel cantiere è da considerarsi una evenienza
pressoché ineliminabile al momento dell’affidamento dell’incarico
di progettazione.
3.
Con riferimento, infine, alla questione concernente l’entrata in
vigore dell’obbligo di redigere il piano di sicurezza, va rilevato che
l’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528
ha chiarito in modo esplicito che solo nell’ipotesi in cui
l’incarico di progettazione sia anteriore al 24 marzo 1997 e si sia già
conclusa alla data del 18 aprile 2000 la relativa fase con
l’approvazione del progetto esecutivo non si applicano le disposizioni
introdotte dal D. L.vo n. 494/1996. In tal caso continua ad applicarsi,
invece, la disposizione di cui all’art. 31, comma 1-bis della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, che individua
nell’appaltatore o nel concessionario il destinatario dell’obbligo
di redazione di un piano di sicurezza, sostitutivo del piano di
sicurezza e coordinamento, e di un piano operativo di sicurezza.
Per
le considerazioni esposte, è da ritenere che:
1.)
l’inciso “nei cantieri in cui è prevista la presenza di più
imprese”, di cui all’art. 3 del decreto-legislativo 14 agosto 1996,
n. 494 e successive modificazioni, fa riferimento ad ogni ipotesi in cui
i lavori appaltati vengono eseguiti da più imprenditori, anche non
contemporaneamente, ed escludendo che dal relativo computo possano
essere ricompresi i lavoratori autonomi;
2.)
la disposizione di cui all’art. 3, comma 4, medesimo indicato
decreto-legislativo n. 494 del 1996 e successive modificazioni, fa
riferimento, oltre che all’ipotesi del subappalto, ad ogni altro caso
in cui intervenga, nel corso della realizzazione dei lavori, altra
impresa che si aggiunga a quella inizialmente affidataria; con la
precisazione che, sulla base della normativa vigente in materia di
lavori pubblici è da intendersi come fisiologica la presenza di più
imprese in cantiere;
3.)
ai sensi del disposto di cui al relativo art.25, comma 2, del
decreto-legislativo 19 novembre 1999, n. 528, le norme di questo testo
normativo trovano applicazione anche nel caso in cui vi sia stato
affidamento di incarico di progettazione prima del 24 marzo 1997 e
sempre che non sia intervenuta alla data del 18 aprile 2000,
l’approvazione del progetto esecutivo; al contrario, invece, troverà
applicazione la normativa vigente alla data di affidamento
dell’incarico di progettazione nel caso in cui, alla predetta data del
18 aprile 2000, non sia intervenuta l’approvazione del progetto
esecutivo medesimo
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