DETERMINAZIONE
N. 12/01 del
22 maggio 2001
“Aspetti
problematici fornitura e posa in opera”
Rif.
AG 32/01
Premesso
L’art.
18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel testo risultante dalle
modifiche introdotte dall’art. 9, comma 65 e seguenti della legge 18
novembre 1998, n. 415, dopo aver definito la disciplina relativa al
subappalto, al comma 12, equipara allo stesso “qualsiasi contratto
avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego
di manodopera, quali le fornitura con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori
affidati o di importo superiore a 100.000 ecu e qualora l’incidenza
del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50%
dell’importo del contratto da affidare”. Il comma 5 dell’art. 141
del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, specifica che “le attività ovunque
espletate ai sensi dell’art. 18, comma 12 della legge 19 marzo 1990,
n. 55, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce
l’appalto”.
Con
riferimento al dato normativo indicato, la Finco – Federazione
industrie prodotti impianti e servizi per le costruzioni - ha chiesto
l’avviso dell’Autorità in ordine alla portata della limitazione
(“alle sole attività poste in essere nel cantiere”) introdotta
dalla norma regolamentare, ritenendo che la stessa non abbia valenza
generale ma trovi applicazione soltanto ai subaffidamenti di fornitura
con posa in opera concernenti la categoria prevalente dei lavori. La
limitazione medesima, in particolare, secondo la Federazione istante,
non opererebbe per “le forniture con posa in opera di importo
significativamente rilevante ai sensi dell’art. 30 del DPR 25 gennaio
2000, n. 34, le quali devono essere individuate autonomamente in sede di
gara ed ai cui affidamenti si applicherebbe) la disciplina del
menzionato art. 18 della legge n. 55/1990” senza assumere rilevanza il
luogo di svolgimento dell’attività richiedente l’impiego di
manodopera; e ciò anche in considerazione del limite della delega al
Governo di cui all’art. 3, comma 6, lett. v), della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, che, attenendo
specificamente alla determinazione della “quota subappaltabile dei
lavori appartenenti alla categoria (o alle categorie) prevalenti” non
avrebbe consentito l’emanazione di una normativa regolamentare
riguardante categorie diverse da quella prevalente indicata.
La
Finco ha chiesto, inoltre, un “chiarimento” dell’Autorità in
ordine “all’esatta collocazione, nell’ambito delle categorie di
opere specializzate di cui al DPR. n. 34/2000, della fornitura e posa in
opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente
indicata all’art. 72, comma 4, lett. l) del DPR n. 554/1999”.
Al riguardo, ad avviso della federazione istante, l’individuazione
nella sola categoria OS13 delle opere specializzate cui si riferisce
l’art. 72, comma 7, lett. l) del regolamento indicato non
sarebbe condivisibile stante la ricomprensibilità nella categoria
considerata anche delle lavorazioni di cui alla categoria OS18
riguardante “la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di
strutture in acciaio o di facciate continue costituite da telai
metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale”.
Sulla
prima delle indicate questioni, avviso contrario a quello prospettato
dalla Finco è stato espresso dall’Ance - Associazione nazionale
costruttori edili - secondo cui la disposizione di cui al comma 5
dell’art. 141 del DPR n. 554/1999 deve essere intesa come riferita a
tutte le ipotesi di subaffidamento di fornitura con posa in opera anche
se non riguardanti le lavorazioni di cui alla categoria prevalente:
secondo l’Ance, in particolare, il concetto di “attività ovunque
espletata”, espresso nell’indicato art. 141 del regolamento n.
554/1999, “può essere riferito alle forniture con posa in opera di
importo significativamente rilevante, da individuarsi, pertanto, nel
bando di gara ove ricorrano i presupposti dell’art. 30 del DPR n.
34/2000 (incidenza superiore al 10% ovvero importo superiore a 150.000
euro) qualora siffatte forniture con posa in opera presentino specifiche
caratteristiche che le rendano assimilabili a delle lavorazioni in senso
stretto”. Quanto, poi, alla seconda prospettata questione, l’Ance ha
ritenuto che dovesse dubitarsi, considerando la declaratoria relativa
alla categoria OS18, di cui all’allegato A) del DPR n. 34/2000, che
“possano essere ricomprese, nell’ambito dei c.d. “lavori
speciali”di cui all’art. 74, comma 4, lett. l). del DPR n.
554/1999, anche “la produzione in stabilimento ed il montaggio di
opera di strutture in acciaio di facciate continue costituite da telai
metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale”.
Su
entrambe le indicate questioni è stato acquisito anche l’avviso della
Confindustria che ha manifestato “l’esigenza che, in un’ottica
evolutiva in termini di qualità e trasparenza del mercato dei
costruttori, venga assicurata una qualificazione del fornitore con posa
in opera che intervenga nella fase di realizzazione di un lavoro
pubblico” essendo “necessario che la fornitura con posa in opera, al
pari di qualunque altra parte dell’opera, sia comunque eseguita da
soggetti qualificati” ed ha espresso il parere che la lett. l)
del comma 4 dell’art. 72 del DPR n. 554/1999 “ricomprende sia la
categoria OS13 (prefabbricati in cemento armato) che la categoria OS18
(componenti strutturali in acciaio o metallo) di cui al DPR n.
34/2000”.
Secondo
l’Aniem, poi, il combinato disposto dell’art. 18, comma 12, della
legge n. 55/99 e dell’art. 141, comma 5, del DPR n. 554/1999
limiterebbe l’individuazione dell’incidenza della manodopera e del
costo del lavoro del personale ai soli lavori svolti in cantiere con la
conseguenza che non è ipotizzabile un’estensione di tale valutazione
alle attività svolte in stabilimento, magazzini o unità produttive
diverse da quelle cui si riferisce il lavoro oggetto dell’appalto.
Quanto alla seconda questione l’Aniem ritiene che possano rientrare
nella fattispecie individuata dall’art. 72, comma 4, lett. l)
del DPR n. 554/1999, sia la tipologia di lavori indicata nella
declaratoria della categoria OS13, sia quella descritta nell’ambito
della categoria OS 18.
L’associazione
cooperative di produzione e lavoro, infine, ha ritenuto che, a
prescindere dal merito della prima delle esaminate questioni, è
rilevante il dato che chi opera in cantiere deve essere qualificato per
la realizzazione delle opere ai sensi del DPR n. 34/2000 e che ambedue
le lavorazioni di cui alle categorie OS13 e OS18 sono riconducibili ai
lavori indicati con la lett. l) dell’art. 72, comma 4, del DPR
n. 554/1999.
L’Associazione
nazionale costruttori di impianti, infine, comunicava di concordare con
la posizione espressa dalla Finco.
Considerato
Il
primo quesito riguarda l’individuazione della portata della
disposizione di cui all’ultimo comma dell’art. 141 del DPR. n.
554/1999, il quale circoscrive l’ambito di rilevanza delle “attività
ovunque espletate”, di cui all’art. 18, comma 12, della legge n.
55/1990, soltanto a quelle “poste in essere nel cantiere cui si
riferisce l’appalto”. Siffatte attività, nel caso siano relative a
prestazioni diverse dai lavori quali le forniture con posa in opera o
noli a caldo, qualora implichino un’incidenza del costo della
manodopera e del personale superiore al 50% dell’importo del
contratto, e sempre che l’importo complessivo del contratto medesimo
sia superiore al 2% di quello dei lavori affidati ed a 100.000 euro,
comportano l’assimilazione del contratto stesso al subappalto con
applicazione, pertanto, della relativa disciplina sia per quanto
riguarda il limite percentuale stabilito per la categoria prevalente,
sia per quanto riguarda la qualificazione dell’esecutore e per la
previa necessità della sua autorizzazione.
Per
dare risposta al quesito, va rilevato preliminarmente che l’articolo
18 della legge 55/90 è inteso ad evitare fenomeni di infiltrazioni
delinquenziale nell’ambito degli appalti di lavori pubblici. A tal
fine contiene specifiche disposizioni da applicarsi per l’affidamento
in subappalto delle lavorazioni previste nell’appalto. L’articolo è
costituito da quattordici commi. I commi da uno ad undici ed i commi
tredici e quattordici contengono le disposizioni da applicarsi per il
subappalto delle prestazioni che sono qualificate come lavori. Il comma
dodici opera una definizione legale del subappalto finalizzata ad
individuare le regole da applicarsi per l’affidamento dei subcontratti
relativi a prestazioni che non sono lavori ma prevedono l’impiego di
mano d’opera, come nel caso della fornitura con posa in opera e del
nolo a caldo. La finalità della norma è quella di rendere assimilate
ai lavori attività che sono da considerarsi di qualificazione diversa,
in modo che anche per queste sussistano le garanzie previste per i
lavori e, quindi, per i relativi subappalti sempre che l’incidenza del
costo della mano d’opera sia superiore al 50% del valore del
subcontratto.
Va
tenuto presente, poi, che un’opera o un intervento di norma è
costituito da lavorazioni appartenenti a più di una delle categorie di
cui al DPR n. 34/2000 e che (art. 18, comma 3, della legge n. 55/1990,
art. 73 commi 2 e 3, del DPR n. 554/1999 e art.30, comma 1 e 2 del DPR
n. 34/2000) nei bandi di gara debbano essere indicati:
a)
l’importo complessivo dell’intervento;
b)
la categoria, generale o specializzata che fra quelle costituenti
l’intervento è da considerarsi prevalente in quanto di importo più
elevato;
c)
tutte le lavorazioni ovvero le parti di lavorazioni diverse dalla
prevalente- purché di importo singolarmente superiore al 10%
dell’importo complessivo dell’appalto e comunque superiore a 150.000
euro - con i relativi importi e categorie;
Le
lavorazioni diverse dalla prevalente indicate nel bando sono, a scelta
dell’aggiudicatario, tutte subappaltabili o affidabili a cottimo,
oppure scorporabili senza limiti di importo.
Il
regolamento generale della legge quadro non contiene specifiche
disposizioni a riguardo del subappalto se non nell’articolo 141 il
quale prevede un limite del subappalto con l’indicazione di una misura
percentuale (30%) che si riferisce, però, alla sola categoria
prevalente.
Per
operare un raccordo tra la disposizione di cui al comma 12
dell’articolo 18 della legge 55/90 e quella di cui al comma 5
dell’articolo 141 del DPR 554/90 va tenuto conto che:
a)
il comma 12 dell’articolo 18 della legge 55/90 ed il comma 5
dell’articolo 141 del DPR 554/1999 iniziano, con la precisazione che
la disciplina in essi contenuta non è generale ma è specifica in
quanto è stabilito che le disposizioni sono dettate “ai fini del
presente articolo”;
b)
il comma 12 dell’articolo 18 della legge 55/90 riguarda le
ipotesi di prestazioni diverse dai lavori quali le forniture e posa in
opera ed i noli a caldo e fa riferimento ad una localizzazione delle
relative attività di mano d’opera con l’espressione “ovunque
espletate”;
c)
forniture e posa in opera e noli a caldo si hanno anche in ordine
ai lavori di cui si occupa il DPR 554/99 e lo stesso, all’articolo
141, comma 5, precisa che per “ovunque espletate” si devono
intendere quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce
l’appalto.
Ciò
sta a significare che le attività di mano d’opera, relative a
prestazioni di fornitura e posa in opera o di noli a caldo che siano
presenti nei lavori pubblici da realizzare, devono essere espletate nel
cantiere e, quindi, se espletate fuori cantiere non possono avere la
qualificazione che li rendano assimilabili ai lavori. Ma la disposizione
del comma 5, dell’articolo 141 del DPR 554/1999 come detto, è dettata
“ai fini del presente articolo” che disciplina il subappalto dei
lavori della categoria prevalente e, quindi, non può che avere
efficacia in ordine alla assimilabilità ai lavori delle prestazioni di
fornitura e posa in opera e noli a caldo qualora riguardino prestazioni
relative alla categoria prevalente. Questo speciale significato di
“ovunque espletato” non si applica, quindi, a quelle lavorazioni che
riguardano le categorie di lavori diverse dalla prevalente indicate nel
bando di gara. La disposizione contenuta nell’articolo 18, della legge
55/90, cioè, continua ad avere pieno vigore, come formulata, per lavori
subappaltati nelle categorie diverse da quella prevalente intendendo, in
tal caso, “ovunque espletate” senza limitazioni all’attuazione in
cantiere; alla categoria prevalente si applica invece anche il comma 12
del suddetto articolo 18 (ove se ne abbiano i presupposti).
Va
ricordato, inoltre, che questa Autorità con l’atto di regolazione n.
5/2001, ha già evidenziato come la differenza tra il contratto di
appalto e quello di compravendita (costituente il presupposto della
fornitura) si correla alla prevalenza funzionale, secondo l’intenzione
dei contraenti, della prestazione relativa al trasferimento del bene
ovvero di quella concernente la realizzazione di un’opera ovvero di un
impianto.
Nella
determinazione stessa si è tratta la conclusione che, in ogni caso in
cui è configurabile un’attività prevista dalle declaratorie
dell’allegato A al DPR n. 34/2000 (concernente, appunto, la
qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici) la funzione
caratterizzante da riconoscere al contratto è da individuare nella
realizzazione dell’opera o del lavoro che costituiscono, quindi,
l’oggetto principale del contratto anche se le descrizioni fanno
riferimento a forniture e posa in opera
Va
precisato, tuttavia, che alcune delle categorie dell’indicato allegato
A al DPR n. 34/2000 (OS13, OS18, OS32 e OS33) riguardano la produzione,
fornitura ed il montaggio di strutture o componenti prodotte
industrialmente le quali normalmente richiedono lavorazioni integrative
o di completamento da eseguirsi direttamente in cantiere e possono
costituire, in via alternativa, parti di un lavoro o di un’opera da
realizzare oppure un autonomo lavoro o un’autonoma opera. Ad esempio:
la realizzazione di un ponte con travi precompresse prefabbricate
comporta la fornitura e posa in opera delle travi e la realizzazione in
cantiere, oltre che di fondazioni, piloni ecc, anche di solette di
completamento per l’inserimento del bene fornito nell’opera da
realizzare. In questo caso la fornitura e la posa in opera delle travi
non può essere considerata un autonomo lavoro. Al contrario, invece, è
da considerarsi autonomo lavoro l’ipotesi di realizzazione (in
calcestruzzo o in acciaio) di un edificio per abitazione o per ufficio,
oppure un capannone industriale o commerciale, interamente prodotti in
stabilimenti industriali, posti in opera in cantiere con l’esecuzioni
di lavorazioni integrative o di completamento. Spetta alla stazione
appaltante e va adeguatamente motivata la valutazione se alla
prestazione di fornitura e posa in opera deve riconoscersi la natura di
autonomo lavoro o se invece non è da considerarsi tale.
Ne
consegue che nel caso si verta in ipotesi di fornitura di strutture o di
componenti prodotti industrialmente che non sia tale da dover essere
considerata come un autonomo lavoro, la stazione appaltante non dovrà
indicarla nel bando come lavorazione a se stante rientrando essa
nell’ambito della categoria prevalente. Ed in tal caso l’esecuzione
della prestazione da parte dell’aggiudicatario potrà avvenire:
a)
acquistando le strutture o i componenti prodotti industrialmente
e impiegando la propria organizzazione di impresa e le proprie
maestranze per porli in opera e realizzare le lavorazioni integrative e
di completamento;
b)
acquistando le strutture o i componenti prodotti industrialmente
e affidando ad un’impresa
subappaltatrice in possesso della necessaria qualificazione la posa in
opera e la realizzazione delle lavorazioni integrative e di
completamento (in tal caso l’importo del subcontratto incide sulla
quota del 30% dell’importo della categoria prevalente subappaltabile
soltanto se sono presenti le condizioni di cui all’art. 18, comma 12,
della legge n. 55/90 e dell’art. 141, comma 5, del DPR. n. 554/1999);
c)
affidando l’esecuzione dell’intera prestazione (fornitura,
posa in opera ed esecuzione delle lavorazioni integrative e di
completamento) ad un subappaltatore in possesso di adeguata
qualificazione (in tal caso l’importo del subcontratto incide sulla
quota del 30% dell’importo della categoria prevalente subappaltabile
soltanto se sono presenti le condizioni di cui all’art. 18, comma 12,
della legge n. 55/90 e 141, comma 5, del DPR n. 554/1999).
Va,
infine, rilevato che l’insieme delle disposizioni sono coerenti con
l’obiettivo di realizzare opere di qualità e di garantire un adeguato
livello di concorrenza fra le imprese. Da un lato, infatti, è
assicurata alle imprese una sufficiente autonomia di organizzazione
imprenditoriale e dall’altro è prevista che la esecuzione delle
diverse lavorazioni sia effettuata soltanto da imprese qualificate.
Con
riferimento, poi, al secondo quesito proposto dalla Finco, va
considerato che l’art. 72, comma 4, del DPR. n. 554/1999 individua le
strutture e gli impianti che, ai sensi dell’art. 13, comma 7, della
legge n. 109/1994 costituiscono le “opere per le quali sono necessari
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessità tecnica..”e la cui esecuzione, qualora ciascuna di esse
superi la quota del 15% dell’importo totale dell’appalto, non può
essere affidata in subappalto ma deve essere posta in essere
direttamente dall’affidatario, fatta salva la possibilità di
costituire associazione temporanea di imprese. La lettera l) del
4° comma della disposizione regolamentare in esame ricomprende tra le
lavorazioni indicate “la fornitura e posa in opera di strutture e di
elementi prefabbricati prodotti industrialmente”. Ciò premesso e
tenuto conto del fatto che la norma regolamentare indicata non restringe
il campo di applicazione della disposizione alle sole strutture
prefabbricate in cemento armato ma richiede soltanto che le strutture e
gli elementi prefabbricati siano prodotti industrialmente, può
ritenersi che nella categoria in esame rientrino, oltre alle lavorazioni
di cui alla declaratoria della categoria OS13, cui si è fatto
riferimento nella nota illustrativa dei bandi tipo di questa Autorità
di vigilanza, anche quelle di cui alla categoria OS18 e OS33.
Con
l’occasione, può anche precisarsi che la lettera e) del
suddetto comma 4 si riferisce non solo alla categoria OS30, come
specificato nella nota illustrativa dei bandi tipo di questa Autorità,
ma anche gli impianti di cui alle categorie OS16, OS17 e OS19 in quanto
la suddetta lettera e) non specifica che essa riguarda solo
impianti interni.
Conclusivamente,
l’Autorità alla luce delle considerazioni e valutazioni prima
illustrate ritiene che:
a)
il comma 12 dell’articolo 18, della legge n. 55/90 stabilisce,
per le finalità proprie della legge stessa, le condizioni in base alle
quali devono intendersi subappalti di lavori e, pertanto, sottoposti
alle altre disposizioni del suddetto articolo 18, i subaffidamenti delle
attività diverse da quelle che costituiscono lavori;
b)
la specificazione contenuta nel comma 5 dell’articolo 141 del
DPR 554/1999, si riferisce esclusivamente alle prestazioni, assimilabili
ai lavori, che rientrano nella categoria prevalente;
c)
le attività riportate nelle categorie di cui all’allegato A
del DPR 34/2000, qualunque sia la relativa specificazione contenuta
nella declaratoria, sono da ritenersi lavori in quanto non possono che
rapportarsi al disposto dell’articolo 3 del DPR 34/2000, il quale fa
riferimento alla esecuzione di opere generali ed di opere specializzate
che vanno intese come risultato di lavori e non di semplici forniture e
posa in opera di beni e, pertanto, ad esse si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 18 della legge 55/90 con esclusione del comma 12;
d)
le parti degli
interventi costituite da forniture
con posa in opera, qualora non rientranti (o non sia stato ritenuto che
fossero rientranti) in una delle categorie generali o specializzate di
cui all’allegato A al DPR n. 34/2000, vanno considerate facenti parte
della categoria prevalente; quelle che sono equiparabili ai lavori, ai
sensi dell’articolo 18, comma 12, della legge n. 55/90 e l’art. 141,
comma 5, del DPR n. 554/1999, qualora subappaltate, incidono sulla quota
del 30% dell’importo della categoria prevalente subappaltabile; quelle
che non rispettano tale caratteristica, qualora subappaltate, non
incidono sulla quota del 30% dell’importo della categoria prevalente
subappaltabile;
e)
nell’ambito della categoria specializzata “fornitura e posa
in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti
industrialmente” di cui all’art. 74, comma 4, lett. l) del
DPR n. 554/1999, vanno ricondotte, oltre alle lavorazioni previste nella
categoria OS13 dell’allegato A del DPR n. 34/2000, anche le
lavorazioni previste nelle categorie OS18 ed OS33 dello stesso allegato;
f)
nell’ambito della categoria specializzata “installazione,
gestione e manutenzione di impianti elettrici, telefonici,
radiotelefonici, televisivi e simili” di cui all’articolo 74, comma
4, lettera e), del DPR 554/1999, vanno ricondotte, oltre alle
lavorazioni previste nella categoria OS30 dell’allegato A del DPR
34/2000, anche le lavorazioni previste nelle categorie OS16, OS17 e OS19
dello stesso allegato.
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