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Autorità
per la Vigilanza sui lavori pubblici
il
consiglio
Determinazione
n. 13/2001 del 24 maggio 2001
“Appalti
per opere protettive di sicurezza stradale (barriere stradali di
sicurezza)”
Con
alcuni esposti, pervenuti a questa Autorità di vigilanza sui lavori
pubblici, sono stati segnalati, da più soggetti operanti nel settore
degli appalti finalizzati all’impiego di barriere di sicurezza
stradali, fenomeni di turbative delle gare riguardanti tali tipi di
opere.
Svolti
gli accertamenti preliminari, nell’audizione del 31 maggio sono stati
sentiti i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici, dell’ANAS,
dell’Autostrade S.p.a., della F.I.N.C.O., del Centro Prove per
barriere di sicurezza di Anagni e dell’ANCE.
E’
stato quindi acquisito il voto n.164 reso nell’adunanza del 14.6.2000
della 1^ e 5^, a sezioni riunite, del Consiglio Superiore dei lavori
pubblici, in merito alla “gestione del Centro Prove di Anagni da parte
della Soc. Autostrade S.p.A.”. Considerate le attuali condizioni
operative del Centro e la compatibilità dei diversi ruoli ricoperti
dalla Società Autostrade S.p.A. in questo settore, nel voto viene
espresso parere di revoca dell’autorizzazione concessa con D.M. n.
2344 del 16.5.1996 alla Società
Autostrade
per l’esecuzione di prove di crash, ai sensi dell’art.9 dell’
allegato 1 al D.M. n. 223 del 18.2.1992.
Premesse
1.
Ai fini dell’esame della questione giova premettere che l’attuale
quadro normativo di riferimento scaturisce dall’esigenza di sicurezza
affermata dal nuovo Codice della Strada e dall’intento di assicurare
alle pubbliche amministrazioni, e in generale agli enti proprietari
delle strade, la fornitura e messa in opera di barriere stradali di
sicurezza prodotte a regola d’arte secondo standards di sicurezza
predeterminati, suffragati da supporti scientifici sicuramente
perfettibili, ma dal valore sostanziale indiscusso.
Il
Ministero dei lavori pubblici, adottando con il D.M. n. 223 del
18.2.1992 il “Regolamento recante istruzioni tecniche per la
progettazione, l’omologazione e l’impiego” di detti prodotti, ha
per la prima volta regolamentato la materia dei sistemi di contenimento
dei veicoli su strada, prima di allora priva di una disciplina
sistematica.
Le
norme richiamate prevedono, infatti, che i progetti esecutivi relativi
alle strade pubbliche extraurbane ed a quelle urbane con velocità di
progetto maggiore o uguale a 70 km/h devono comprendere un apposito
allegato riguardante i tipi di barriere di sicurezza da adottare, la
loro ubicazione e le opere complementari connesse.
Analoga
progettazione deve essere svolta in occasione anche dell’adeguamento
di tratti significativi di tronchi stradali esistenti oppure nella
ricostruzione e riqualificazione di parapetti di ponti e viadotti
situati in situazione pericolosa.
Il
citato D.M. n. 223 prevede inoltre che le barriere di sicurezza siano
realizzate con dispositivi che abbiano conseguito il certificato di
idoneità tecnica (omologazione), rilasciato dall’ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori
pubblici, in rispondenza alle istruzioni tecniche allegate allo stesso
decreto, sentito il Consiglio Superiore dei lavori
pubblici.
Ai
fini dell’omologazione le barriere stradali di sicurezza sono state
classificate in tipi, classi e materiali, in funzione della loro
ubicazione e delle caratteristiche merceologiche degli elementi
componenti.
Per
l’omologazione è prevista la verifica sperimentale dei dispositivi
attraverso prove di crash da effettuare presso specifici Istituti che,
peraltro, vennero per la prima volta a ciò autorizzati solo nell’anno
1996.
I
tipi di barriere ritenuti idonei sono inseriti in un catalogo contenente
le indicazioni di impiego. La redazione e l’aggiornamento del catalogo
sono affidati all’ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, che pubblica gli atti con i quali viene resa nota
l’avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna
destinazione e classe.
In
rapporto alle esperienze maturate, alle attuali esigenze del traffico e
alle più recenti acquisizioni tecnologiche, il regolamento è stato
successivamente aggiornato ed integrato con il D.M. del 15.10.1996, la
circolare n. 4622 del 15.10.1996, il D.M. 3.6.1998 e da ultimo con il
D.M. 11.6.1999.
Con
la nuova regolamentazione è stata, peraltro, introdotta una nuova
classificazione delle barriere e dei dispositivi di ritenuta speciali,
che ha reso necessario un adeguamento della produzione con la necessità
per le Imprese produttrici di ripetere e/o integrare le prove di crash
già effettuate presso gli Istituti autorizzati.
E’
stata altresì estesa la possibilità di richiedere l’omologazione di
prodotto anche a soggetti non produttori (c.d. promotori).
In
attesa della piena operatività delle disposizioni del D.M. 18.2.1992,
per evitare che le gare andassero deserte, con il D.M. del 3.6.1998 è
stato tuttavia previsto che le stazioni appaltanti potessero richiedere
nei capitolati speciali, assumendo quale riferimento le istruzioni
tecniche allegate allo stesso decreto ministeriale, determinate
specifiche tecniche delle barriere e che i prototipi delle barriere
stesse fossero preventivamente sottoposti a prove presso i laboratori
abilitati.
Per
evitare che gli sforzi sino ad allora compiuti dai produttori per
adeguare i propri prodotti alle precedenti istruzioni tecniche approvate
con il D.M. del 15.10.1996 andassero comunque perduti, con il D.M.
dell’11.6.1999 è stato previsto in via transitoria (fino a due anni
dalla pubblicazione dello stesso decreto e sempre che le
disposizioni del D.M. 18.2.1992 non abbiano acquistato efficacia
operativa) che gli enti appaltanti ai fini della partecipazione alle
gare dovessero considerare valide le certificazioni di prova eseguite
secondo le precedenti istruzioni tecniche, qualora integrate dalla
prova di crash eseguita con autovettura … con le modalità indicate
nelle nuove istruzioni tecniche e corredate da apposita dichiarazione
rilasciata dall’ispettorato generale per la sicurezza e la
circolazione stradale, attestante l’avvenuta presentazione della
relativa domanda di omologazione nei termini previsti dall’art.2 del
richiamato D.M. 3.6.1998.
2.
Nonostante gli ultimi provvedimenti di cui si è fatto cenno, lo
svolgimento delle gare per la fornitura e la messa in opera delle
barriere di sicurezza risulta fortemente condizionato dalla scarsa
disponibilità sul mercato di prodotti idonei.
Ed
invero i tipi di barriera già omologati , da notizie fornite
dall’ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale
(dati giugno 2000) sono solo sei, mentre risultano tuttora avanzate
richieste di omologazione per 60 tipi di barriere.
In
mancanza di tipi omologati , si è consentita – come già detto - la
presentazione di idonee certificazioni di crash test da parte anche di
soggetti non produttori.
Queste
prove, del tipo prescritto ai fini dell’omologazione, rappresentano,
nell’attuale regime transitorio, l’elemento essenziale per la
partecipazione alle gare, cosicché la certificazione da parte del
laboratorio delle prove effettuate consente l’accesso al mercato, ma
costituisce al tempo stesso il punto critico del sistema come si dirà
in seguito.
D’altra
parte non si può non rilevare che le prescrizioni relative alle modalità
tecniche di svolgimento delle prove, dettate dalla delicatezza del bene
oggetto di tutela, ha determinato, e determina, una notevole
selezione dei soggetti presenti sul mercato.
Le
imprese tecnicamente più evolute, pur tra le difficoltà causate dalla
disponibilità dei campi prova , hanno eseguito o almeno programmato
l’esecuzione, presso gli istituiti autorizzati, di prove di crash
adeguando i propri prodotti ai requisiti richiesti dalle nuove norme.
3.
Le richiamate circostanze, che caratterizzano il settore dei dispositivi
di sicurezza, producono effetti limitativi della libera concorrenza
negli appalti di forniture e condizionano l’aggiudicazione anche degli
stessi appalti dei lavori.
La
partecipazione agli appalti di lavori pubblici comprendenti anche la
fornitura e la posa in opera delle barriere da parte di operatori non
produttori di tali dispositivi, è, come già detto, condizionata dalla
disponibilità delle certificazioni di prova che vanno esibite
all’atto della gara medesima.
Essendo
tali certificazioni disponibili in numero limitato presso un numero
ristretto di produttori, ne deriva che questi ultimi possono
condizionare la partecipazione alle gare dei soggetti qualificati
all’esecuzione dei lavori e alla posa in opera delle barriere,
fornendo o meno la certificazione.
Considerazioni
Gli
esiti degli accertamenti svolti e i contributi forniti dagli operatori
del settore che hanno partecipato all’audizione del 31.5.2000 hanno
confermato nella sostanza gli elementi e le circostanze evidenziate
nelle premesse e inducono a ritenere che la normativa in tema di
barriere, ha trovato solo parziale e limitata applicazione con
effetti distorsivi della concorrenza.
Appare
pertanto indispensabile che gli organi ministeriali competenti
intensifichino la loro azione e che, anche mediante idonea
regolamentazione, imprimano alle procedure, specie quelle di valutazione
tecnica delle prove , la necessaria accelerazione eliminando ogni causa
di intralcio o di appesantimento nello svolgimento delle prove medesime
e dell’istruttoria della richiesta di omologazione
Vanno,
perciò, definiti chiari e univoci criteri, i quali consentano
l’obiettiva e pronta esecuzione delle prove di crash, l’obiettiva e
pronta valutazione dei documenti necessari per la verifica
dell’idoneità tecnica dei prodotti e la loro omologazione.
Circa
gli elementi critici del sistema si deve rilevare quanto segue:
A) Autonomia ed indipendenza dei centri prova per barriere di sicurezza
stradali.
La
dipendenza dell’unico istituto italiano autorizzato all’esecuzione
delle prove di crash dalla Società Autostrade costituisce un elemento
critico del procedimento che condiziona, in particolare nel periodo
transitorio fino all’omologazione, l’accesso alle gare delle ditte
installatrici.
Il
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel richiamato parere ha
ritenuto opportuna la revoca dell’autorizzazione già concessa con
D.M. n. 2344 del 16.5.1996 alla Società Autostrade, in quanto il fatto
che questa Società è, oltre che stazione appaltante, anche promotore
di omologazione di prodotto, determina il venir meno delle condizioni di
terzietà ed indipendenza del Centro Prove, il quale è una struttura
della medesima Società.
La
questione è attualmente all’esame del Ministero dei Lavori Pubblici
per l’eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.
Al
riguardo va rilevato che l’eventuale revoca dell’abilitazione
concessa all’unica struttura esistente in Italia, non potrà che
provocare gravi ostacoli al completamento delle procedure avviate per la
normativa emanata con l’inevitabile accentuarsi dei contenziosi già
in atto.
Inoltre
la necessità di dover ricorrere agli altri due laboratori attualmente
riconosciuti, in Francia e in Germania, potrà avere importanti
effetti negativi per la competitività delle ditte italiane per i
conseguenti maggiori oneri rispetto alla concorrenza estera.
E’
perciò di tutta evidenza la necessità di una soluzione diversa del
problema che risponda alle esigenze evidenziate.
Idonea
a questo fine sarebbe la costituzione di un centro prove avente autonoma
soggettività giuridica (S.p.A.) che ne assicuri la trasparenza e
consenta la verifica dell’attività svolta con la partecipazione
azionaria, al fine di garantire l’obiettività di comportamento, dei
vari operatori del settore (ANAS, Società Concessionarie per le
autostrade, Associazioni di categoria, ecc.) con la supervisione tecnica
dello stesso Ispettorato Generale per la circolazione sicurezza
stradale.
Appare
inoltre opportuno che il Ministero dei Lavori Pubblici definisca ed
indichi ufficialmente i requisiti richiesti, nonché le modalità
istruttorie finalizzate al rilascio dell’autorizzazione dei centri per
l’esecuzione delle prove di crash, facendo possibilmente riferimento
alle principali norme internazionali che regolamentano il settore al
fine di garantire alle ditte italiane il più ampio accesso al mercato.
Si citano ad esempio le norme della serie EN 45000 e successive
modificazioni.
La
fissazione dei requisiti consentirebbe di chiarire le regole del sistema
e consentirebbe forse anche ad altri soggetti di proporre la propria
candidatura.
Condizioni
di accesso all’appalto
Nell’audizione
l’ANAS ha avanzato la proposta di rendere obbligatoria per la
partecipazione alle gare di appalto la costituzione di ATI, di tipo
verticale, che comprenda anche i produttori di barriere di sicurezza
stradali.
Secondo
l’ipotesi formulata la partecipazione in associazione dei produttori
dovrebbe minimizzare all’atto della gara gli effetti di eventuali
situazioni di conflitti di interesse conseguenti al controllo di alcuni
produttori di ditte installatrici.
La
proposta richiederebbe modifiche del quadro legislativo non essendo
previsto dalle norme vigenti, per il caso di specie, di richiedere per
l’accesso alle gare la costituzione obbligatoria di un ATI.
Peraltro,
l’innovazione non sarebbe opportuna poiché, considerato il limitato
numero dei produttori di barriere stradali (attualmente circa 14) e che
ciascuno di essi può non produrre tutte le tipologie di barriera
previste nel singolo appalto, potrebbe rendersi necessario, in ipotesi,
che, per la partecipazione ad un appalto, l’ATI debba essere
costituita con più produttori.
Il
numero limitato di produttori, l’obbligo della loro costituzione in
ATI e il divieto per la singola impresa di partecipare a un dato appalto
con più ATI, sarebbero tutte condizioni che verrebbero di fatto a
limitare il numero dei soggetti partecipanti alla gara.
Si
determinerebbero quindi effetti limitativi della concorrenza senza
peraltro conseguire i risultati dell’eliminazione delle situazioni di
conflitto di interesse, ma solo quello di renderle maggiormente
trasparenti.
La
proposta non appare pertanto risolutiva del problema.
La
proposta di rinviare la presentazione dei crash-test ad aggiudicazione
avvenuta, avanzata a questa Autorità dalla Associazione
Italiana Segnaletica e Sicurezza (AISES), si ritiene invece più
equilibrata per i costi e i benefici che determina.
I
paventati rischi per l’amministrazione appaltante derivanti da un
mancato realizzo dei lavori sono infatti minimizzati dall’
obbligo della cauzione a vantaggio della stessa amministrazione.
Dopo
l’aggiudicazione anche il produttore/fornitore che eventualmente
controlla ditte installatrici avrebbe comunque interesse a vendere il
proprio prodotto anche a ditte estranee.
Inoltre
si deve rilevare che non risulta funzionale richiedere alle ditte
installatrici certificazioni tecniche del prodotto in sede di gara, in
quanto il produttore/fornitore ha l’obbligo di fornire dette
certificazioni solo quando assume l’obbligo di fornire il prodotto e
prima dell’aggiudicazione, con l’assenza di un contratto con la
ditta installatrice potrebbe intervenire con un censurabile rifiuto con
effetti pregiudizievoli sulla possibilità di partecipare da parte delle
imprese.
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