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ATTO
DI REGOLAZIONE n. 14 del
5 luglio 2001
“Precisazioni
funzionali ad eliminare le remore alla piena operatività del sistema
della finanza di progetto”
In
base a segnalazioni pervenute e relative a difficoltà incontrate da
promotori, ai sensi dell’art. 37 bis della legge quadro, ad
ottenere l’asseverazione da parte degli istituti di credito prevista
dalla normativa vigente a corredo della proposta presentata ad
iniziativa del privato, il Consiglio ha preso in esame le problematiche
concernenti l’attuazione dell’istituto del project financing,
al fine di individuare l’esistenza o meno di cause di remora alla
diffusione di questo sistema di realizzazione delle opere pubbliche,
nonché per verificare le concrete esigenze nel mercato degli appalti
con riferimento alle posizioni dei protagonisti della finanza di
progetto.
Stante
il rilievo che riveste la questione ed il coinvolgimento di molteplici
interessi del settore degli appalti pubblici, in conformità a quanto
disposto nel Regolamento sul funzionamento dell’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici, secondo il quale ogni valutazione dei
problemi e delle prassi va condotta in base agli apporti delle
Amministrazioni ed enti rappresentativi di apparati e interessi del
settore dei lavori pubblici, è stata convocata un’audizione, tenutasi
in data 4 maggio 2001
Sono
stati, poi, acquisiti memorie e documenti dei partecipanti
all’audizione e di quelli che ne avevano fatto riserva di
presentazione: Banca d’Italia, Unità Tecnica Finanza di Progetto,
Associazione Bancaria Italiana, Associazione nazionale costruttori
edili, Associazione grandi infrastrutture, Finpublic.
Sulla
base di tutti questi elementi il Consiglio ha deliberato il seguente
atto.
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Deve
essere, preliminarmente, depurato l’ambito della problematica emersa
da questioni le quali hanno già trovato concorde soluzione nella
prospettazione degli enti ed associazioni intervenuti. Così è a dire
in ordine all’attuale opportunità di tenere separate le attività di
asseverazione e di finanziamento. Soprattutto è da ritenere che talune
questioni considerate molto rilevanti si dimensionano nella loro
effettiva portata. Così è in ordine alla natura giuridica
dell’asseverazione. L’Autorità nell’atto di regolazione n.
34/2000 ha posto in rilievo la rilevanza pubblicistica
dell’asseverazione stessa; al riguardo è opportuno evidenziare che
detta rilevanza debba intendersi non come attribuzione al sistema
bancario di una nuova e differente posizione giuridica, in quanto essa
rimane, anche a seguito delle innovazioni normative, una situazione
giuridica di diritto privato afferente
ad un rapporto giuridico tra privati, cioè tra l’istituto di
credito ed il soggetto promotore.
La
rilevanza pubblicistica va intesa, invece, in relazione all’importanza
che l’attività dell’istituto di credito riveste per l’operato
della pubblica amministrazione in quanto quest’ultima trova una
conferma ovvero un supporto per le sue autonome valutazioni, come
previste nella procedura di finanza di progetto, nell’attestazione
professionalmente qualificata che l’istituto di credito rilascia circa
la correttezza del piano e la congruità degli elementi che lo
compongono sotto il profilo economico-finanziario.
Ciò
che invero è da escludere è che questa attività determini un rapporto
diretto tra amministrazione pubblica e sistema bancario, in quanto
l’amministrazione utilizza per una propria autonoma valutazione le
risultanze di un’attività di diritto privato posta in essere dalle
banche, che non per questo muta il proprio carattere privatistico
originario.
La
rilevanza pubblicistica, pertanto, riguarda il fatto che
l’asseverazione e le relative attestazioni rese da un soggetto privato
nei confronti di altro soggetto privato costituiscono elemento
necessario perché da parte della pubblica amministrazione possa
ritenersi ammissibile una procedura di finanza di progetto.
L’amministrazione
infatti, pur nell’assoluta autonomia della propria valutazione sulla
proposta, assume le proprie determinazioni senza rivalutare il contenuto
dell’asseverazione, ma utilizzando la stessa come uno degli elementi
su cui basare le successive decisioni.
Peraltro,
quali che possono essere le qualificazioni assegnate in sede
interpretativa ed anche qual che possa essere il contenuto di clausole
contenute in lettere di asseverazione, il problema, ove si dovesse
porre, troverebbe nella sede giudiziale quella della sua naturale
definizione, come è fisiologico che avvenga ogni volta che si tratti di
valutare problemi di giurisdizione per fattispecie inquadrabili in
previsioni normative o di carattere privatistico o con contenuto di
diritto pubblico.
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La
maggior parte dei partecipanti all’audizione negli interventi orali e
negli atti scritti ha convenuto sul fatto che l’attività di
asseverazione non si sostanzia in una mera verifica di massima sulla
sostenibilità delle proposte; ma che, al contrario, essa deve attestare
la correttezza del piano economico finanziario e la congruità delle
relative poste utilizzate per la sua elaborazione. Così, con diverse
formulazioni, l’Unità Tecnica Finanza di Progetto del Ministero del
Tesoro, l’Associazione nazionale costruttori edili, l’Associazione
imprese generali.
Tra
l’altro troviamo affermato che l’attività di asseverazione
rappresenta un esame critico ed analitico del progetto in cui vengono
valutati gli aspetti legati alla fattibilità dell’intervento, alla
sua remuneratività ed alla capacità di generare flussi di cassa
positivi. In altri termini, si tratta di assicurare, da parte
dell’asseverante, la “bancabilità” dell’iniziativa ovvero la
sua proponibilità alla comunità dei finanziatori (AGI).
Si
legge anche negli atti di intervento che l’asseverazione deve
consistere nell’attestazione da parte dell’istituto di credito della
correttezza della compilazione del piano e della congruità delle poste
economico-finanziarie utilizzate nella sua elaborazione (ANCE).
La
Banca d’Italia ha auspicato una soluzione volta a contemperare le
esigenze della pubblica amministrazione e del sistema bancario ponendo
soprattutto l’accento sui compiti che spettano alla pubblica
amministrazione, ma significativamente ha affermato “come l’utilizzo
del termine asseverazione, che richiama concetti non tipici del diritto
privato, non consente probabilmente di ridurre a una mera attività di
consulenza al promotore il compito delle banche, conferendo piuttosto a
quest’ultimo carattere di attestazione qualificata”.
L’Associazione
Bancaria Italiana con successive comunicazioni e, da ultimo, con nota
del 15 giugno 2001 ha predisposto uno schema di lettera di asseverazione
che, a parte i presupposti enunciati, per i quali valgono le iniziali
argomentazioni del presente atto, sta a dimostrare che la banca non si
limita ad analisi formali (correttezza matematica delle voci) ma è
chiamata ad effettuare valutazioni sugli elementi economici (costi e
ricavi del progetto) e finanziari (composizione delle fonti di
finanziamento) contenuti nel piano presentato dal promotore ed a
verificarne l’equilibrio in relazione, tra l’altro, ai flussi di
cassa generati dal progetto. Soluzione affermata come funzionale, a
legislazione vigente, a rendere coerenti le esigenze della pubblica
amministrazione, soprattutto di quelle meno organizzate per il
coinvolgimento di capitali privati nel finanziamento di infrastrutture e
servizi pubblici, e l’attività del sistema bancario.
L’ABI
riconosce che occorrerebbe, perché sia distinta l’attività di
consulenza alla pubblica amministrazione da quella al promotore, una
modifica dell’art. 37 bis della legge quadro.
Può
convenirsi con le indicazioni dell’Associazione Bancaria Italiana,
circa l’ambito della valutazione economica e finanziaria dei seguenti
elementi, in ogni caso necessari:
-
prezzo che il promotore intende chiedere all’Amministrazione
aggiudicatrice;
-
prezzo che il promotore intende corrispondere
all’Amministrazione per la costituzione o il trasferimento dei
diritti;
-
canone che il promotore intende corrispondere
all’Amministrazione;
-
tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori e per
l’avvio della gestione;
-
durata prevista della concessione;
-
struttura finanziaria dell’operazione (elemento riassuntivo
rilevante);
-
costi/ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto
(pacifico il riferimento alle tariffe).
Imprescindibile
è altresì la verifica della congruenza dei dati forniti nel piano
economico-finanziario con la
bozza di convenzione.
Per
gli elementi non espressamente indicati, la valutazione
tecnico-economica propria della stazione appaltante, sarà però
supportata dalla valutazione da parte della banca dai dati suindicati
dei quali non è possibile ignorare gli effetti sul piano
economico-finanziario generale.
Alla
luce di quanto sin qui precisato in termini di contenuto dell’atto di
asseverazione, se può trovare giustificazione un deferimento ai dati
forniti dall’impresa, per quanto ne riguarda la veridicità e la
congruità, questo non può che riferirsi a quegli elementi che per
essere relativi ad accertamenti di fatto posti in essere dall’impresa
debbono darsi per veri e congrui, se ed in quanto non oggetto di
possibile riesame, costituendo profili di scelta industriale propri
dell’impresa stessa. La verifica di congruità riguarderà invece la
struttura finanziaria dell’opera, nonché i costi ed i ricavi da
valutarsi con riferimento ai dati elementari esposti dall’impresa.
In
ogni altro senso, l’indicazione riportata nello schema di
asseverazione proposto dall’ABI (“Nello svolgimento dell’attività
di cui sopra, la banca si è basata su dati e documentazione relativi al
progetto da voi fornitici che non sono stati sottoposti a verifiche di
congruità. La vostra società si assume pertanto ogni responsabilità
circa la veridicità e congruità dei suddetti dati e dei documenti
presentati al riguardo nonché, più in generale, di qualsiasi altra
informazione comunicata alla banca ai fini della redazione del presente
documento.”) priverebbe di effettività l’asseverazione stessa.
Sempre
in detto documento, per le ragioni esposte all’inizio del presente
atto, risulta carente di specifici effetti l’avvertimento “ la banca
non svolge alcuna funzione di natura pubblica”.
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Proceduto
all’esame dello schema della lettera di asseverazione proposta
dall’Associazione Bancaria Italiana sono utili precisazioni ulteriori,
sia sull’effettiva portata delle affermazioni contenute nell’atto di
regolazione n. 34/2000 sia sulla finalità ultima dell’asseverazione
la cui portata si è venuta precisando in sostanziale concorde
valutazione.
Sotto
questo secondo profilo ciò che assevera la banca è la validità del
piano economico finanziario per la sua rispondenza a criteri e regole,
validità che può essere oggetto di “attestazione” – come
affermato dalla Banca d’Italia – “qualificata”. Questa
attestazione qualificata giova alla pubblica amministrazione nelle sue
autonome valutazioni, giova al mercato che risulta in presenza di un
piano economico finanziario “proponibile” alla comunità dei
finanziatori.
Sotto
il primo profilo è da precisare che con il riferimento contenuto
nell’atto di regolazione n. 34/2000 agli elementi che formano oggetto
dell’attività di asseverazione quali indicati nell’art. 85 del
D.P.R. 554/99, come elementi che vengono posti nel bando di gara come
base su cui valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa, si
sono voluti indicare tutti gli aspetti che possono formare oggetto di
valutazione in progetti in cui gli stessi necessitino di una valutazione
economico finanziaria.
Pertanto,
poiché la finanza di progetto, può applicarsi alla realizzazione di
opere di diversa importanza e rilievo ed a correlate gestioni più o
meno complesse, taluni degli elementi di cui all’art. 85 del D.P.R.
554/99 possono non richiedere una specifica valutazione, bensì una mera
indicazione dei dati di base inseriti nella proposta del promotore, che
siano di riferimento per l’Amministrazione al fine di individuare gli
elementi da porre a base di gara per la scelta dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Ferma
restando l’indicazione degli elementi che devono comunque formare
oggetto di asseverazione prima elencati, le indicazioni di cui
all’art. 85 del D.P.R. 554/99 non hanno carattere tassativo, non
debbono essere cioè elementi che formino obbligatoriamente oggetto di
valutazione nell’attività di asseverazione. L’ambito di questa
valutazione può essere convenuto tra istituto di credito e promotore
purchè sia accertata la coerenza degli elementi tipici e necessari del
piano dal punto di vista economico-finanziario. L’amministrazione potrà,
ove lo ritenga, richiedere integrazioni all’asseverazione qualora in
relazione alla tipologia del progetto presentato ravvisi la necessità
di una valutazione ulteriore su particolari elementi.
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Un’ultima
considerazione conclusiva.
E’
stato già previsto nel comunicato dell’Autorità del 21 giugno 2001,
stante la scadenza del 30 giugno 2001 per la presentazione delle
proposte e poiché l’asseverazione, come in precedenza affermato, è
un elemento necessario delle stesse, che è consentita la presentazione
dell’offerta da parte del soggetto privato promotore anche priva
dell’asseverazione, purchè quest’ultima, già richiesta, venga
prodotta ad integrazione della proposta in tempo utile per consentire la
valutazione complessiva da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice,
ai sensi dell’art. 37 ter della legge quadro.
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