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DETERMINAZIONE
N. 15/2001 del 18 luglio 2001
“Problemi
inerenti la partecipazione alle gare di appalto delle associazioni
temporanee di imprese”
Sono
pervenuti all’Autorità numerosi quesiti riguardanti
l’interpretazione delle norme che regolano la partecipazione alle gare
dei raggruppamenti di imprese .
A)
Due quesiti si riferiscono all’articolo 13, comma 5-bis, della legge
14/02/1994 n. 109 e successive modificazioni. Tale articolo dispone il
divieto di qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni
temporanee di imprese rispetto a quella risultante dall’impegno
presentato in sede di offerta.
Le
problematiche sottoposte all’esame dell’Autorità riguardano
essenzialmente la portata delle deroghe al divieto prescritto dalla
norma in questione.
In
particolare è stato chiesto se un aggiudicatario costituito da
un’associazione temporanea di imprese possa sostituire una impresa
mandante che si trovi in condizioni di difficoltà finanziarie.
E’
stato, altresì, chiesto di chiarire se nell’ipotesi previste
dall’articolo 12, comma 1, del DPR 3 giugno 1998 n. 252, possa
derogarsi all’articolo 13, comma 5 bis, della legge 109/94 e
successive modificazioni oppure se la prima disposizione debba ritenersi
abrogata dalla successiva disposizione di legge.
Va
preliminarmente chiarito che il divieto di modificazione nella
composizione del raggruppamento contenuto nell’articolo 13, comma
5-bis, della legge 109/94, e successive modificazioni trova una espressa
eccezione normativa nel disposto dell’articolo 94 del D.P.R.
21/12/1999 n. 554. E’ stabilito, infatti, che la modificazione può
avvenire al verificarsi di vero e proprio fallimento dell’impresa
mandataria o di un’impresa mandante e, nel caso di mandataria o
mandante che sia impresa individuale, per morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del suo titolare.
L’articolo
12 del DPR 252/98 prevede che qualora una delle cause interdittive
previste dalla normativa antimafia interessi un’impresa di una
raggruppamento, diversa dalla mandataria, tale causa non opera
nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta
impresa sia estromessa. Poiché tale disposizione è qualificabile come
normativa di ordine pubblico in quanto integra la disciplina in materia
di lotta alla criminalità mafiosa essa è da considerarsi normativa
speciale che prevale su quelle di carattere generale come la legge
quadro in materia di lavori pubblici.
L’Autorità
ritiene pertanto che:
a)
la disposizione di cui all’articolo 94 del DPR 554/99, stante
il suo carattere di norma eccezionale, consente di derogare al principio
generale del divieto di qualsiasi modificazione alla composizione delle
associazioni temporanee di imprese rispetto a quelle risultanti
dall’impegno presentato in sede di offerta, soltanto nel caso di
fallimento dell’impresa mandataria o di un’impresa mandante e,
qualora la mandataria o la mandante sia una impresa individuale, anche
in casi di morte, interdizione, inabilitazione del suo titolare;
b)
la disposizione contenuta nell’articolo 12 del DPR 252/98, in
quanto normativa speciale in materia di ordine pubblico, è da ritenersi
tutt’ora vigente e compatibile con la disciplina generale sui lavori
pubblici; pertanto, la disposizione ivi contenuta deroga al generale
anzidetto divieto di cui all’articolo 13, comma 5-bis della legge
109/94 e successive modificazioni.
B)
Altri quesiti riguardano l’interpretazione dell’articolo 13, comma
7, della legge 109/94 e successive modificazioni.
Tale
disposizione vieta l’affidamento in subappalto di opere, diverse da
quelle della categoria prevalente, che siano di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, “qualora ciascuna di
tali opere superi in valore il 15% dell’importo totale dei lavori”.
Tali opere devono essere eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari;
i soggetti che non siano in possesso delle prescritte qualificazioni
sono tenuti a costituire associazioni temporanee di tipo verticale.
E’
stato chiesto se l’obbligo di raggruppamento verticale, previsto dal
predetto articolo, sia operativo anche nel caso in cui il bando di gara
preveda, oltre a lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente,
altre lavorazioni appartenenti ad altre categorie, generali o
specializzate previste dall’articolo 72, comma 4, del DPR 554/99, ma
solo una di esse sia di importo pari o superiore al 15% dell’importo
dei lavori.
E’
stato chiesto, inoltre, se - qualora nel bando di gara siano indicate,
oltre a lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, altre
lavorazioni appartenenti a categorie diverse dalla prevalente delle
quali una sola è categoria generale oppure categoria appartenente
all’elenco di cui all’articolo 72, comma 4, del DPR 554/99, ed è
inoltre di importo pari o superiore al 15% dell’importo complessivo
dei lavori - sussista l’obbligo di costituire un’associazione
verticale per tutte le categorie diverse dalla prevalente
indipendentemente se generali o appartenenti al predetto elenco.
E'
stato posto, infine, un quesito riguardante un bando di gara nel quale
sono presenti, oltre a
lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, altre lavorazioni
appartenenti a categorie
diverse dalla prevalente, generali oppure appartenenti all'elenco
di cui all'articolo 72, comma 4, del DPR 554/99, tutte di importo
superiore al 15% dell'importo dell'appalto ma inferiori a 150.000 euro.
E’ stato chiesto se anche in tale ipotesi si ricade nel divieto di
subappalto previsto dall'articolo 13, comma 7, della legge 109/94 e
successive modificazioni.
Va
in primo luogo rilevato che un’interpretazione letterale
dell’articolo 13, comma 7, della legge 109/94 e successive
modificazioni e le disposizioni dell’articolo 74, commi 1 e 2, del DPR
554/1999, fanno ritenere che il divieto di subappalto riguarda le
lavorazioni delle categorie, diverse dalla prevalente, indicate nel
bando di gara, qualora siano generali oppure appartenenti all’elenco
di cui all’articolo 72, comma 4, del DPR 554/99 e qualora tutte siano
di importo superiore al 15% dell’importo complessivo dell’appalto.
L’Autorità
pertanto ritiene che:
a)
non ci sono i presupposti per il divieto del subappalto qualora
nel bando di gara siano indicate più categorie diverse dalla prevalente
delle quali più di una è generale o appartenente all'elenco di cui
all'articolo 72, comma 4, del DPR 554/99, ma una sola è di importo pari
o superiore al 15% dell’ importo complessivo dell’intervento;
b)
il divieto di subappalto sussiste, invece, qualora nel bando di
gara siano indicate più categorie diverse dalla prevalente delle quali
una sola è generale o appartenente al suddetto elenco ed è di importo
pari o superiore al 15% dell’importo complessivo dell’intervento ma
il divieto si applica esclusivamente alle lavorazioni appartenenti alla
suddetta categoria; per le altre categorie l’impresa può, comunque,
costituire, una associazione verticale;
c)
il sistema delineato dall'articolo 13, comma 7, della legge
109/94 e successive modificazioni e dall'articolo 72, comma 4, del DPR
554/99, poiché fa riferimento al sistema di qualificazione di cui al
DPR 34/2000, si applica solo ai casi in cui gli importi degli appalti
e/o dei subappalti siano pari o superiori a 150.000 euro e, dunque,
fuori dall’ipotesi di cui all’articolo 28 del DPR 25/01/2000 n.34
che stabilisce i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
per la partecipazione agli appalti di importo inferiore a 150.000 euro.
C)
Sono state segnalate questioni riguardanti l’interpretazione
dell’articolo 95, comma 2, del DPR 554/99 ed in particolare del
secondo periodo.
Tale
disposizione prevede che per le associazioni temporanee di imprese di
tipo orizzontale i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi minimi richiesti (oppure a regime l’attestazione
SOA) devono essere posseduti dalla mandataria nella misura pari o
superiore al 40%, mentre la restante percentuale è posseduta dalle
mandanti ciascuna nella misura pari o superiore al 10%. La norma impone
poi che in ogni caso l’impresa mandataria debba possedere i requisiti
in misura maggioritaria.
E’
stato posto il problema di accertare se la quota maggioritaria della
mandataria debba intendersi riferita ai requisiti minimi previsti per la
partecipazione alla specifica gara ovvero debba riferirsi al fatto che
la mandataria deve essere comunque quella impresa che, fra le imprese
associate, sia in possesso in assoluto dei maggiori requisiti
economico-finanziari e tecnico- organizzativi, a prescindere da quelli
minimi previsti per lo specifico appalto cui l’ATI concorre.
L’Autorità
ritiene che:
a)
l’articolo 95, comma 2, del DPR 554/1999 nel primo periodo fa
riferimento ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti nel bando e, pertanto, è da ritenersi che i requisiti cui si
riferisce il secondo periodo del suddetto comma siano questi stessi e,
cioè, quelli minimi necessari in rapporto all’importo complessivo
dell’intervento;
b)
l’espressione “L’impresa mandataria in ogni caso possiede
requisiti in misura maggioritaria” deve essere interpretata con
riferimento ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione allo
specifico appalto con la conseguenza che non è consentito che la
percentuale coperta dalle mandanti, al fine di dimostrare da parte
dell’associazione temporanea il possesso del 100% dei requisiti
minimi, sia costituita da una quota di una mandante che sia di importo
superiore a quella della mandataria;
c)
qualora la disposizione non si riferisse ai requisiti minimi
richiesti per lo specifico appalto ma ai requisiti posseduti in assoluto
dai concorrenti, si creerebbe un vincolo restrittivo al mercato, in
contrasto con il principio della libertà di determinazione delle
imprese in sede associativa, in quanto sarebbero privilegiate comunque
le imprese di maggiori dimensioni.
D)
Altre questioni sono state poste in merito alla disposizione di cui
all’articolo 93, comma 4, del DPR 554/99 che prescrive che le imprese
riunite in associazione eseguano i lavori nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
In
relazione a tale disposizione si sono poste due questioni: è stato
richiesto in primo luogo se possa considerarsi legittimo che in una ATI
orizzontale le imprese eseguano i lavori in percentuale diversa da
quella di partecipazione all’ATI. In secondo luogo se sia da
considerarsi legittimo che una impresa mandataria di un’ATI, svolga
interamente ed autonomamente l’intera prestazione oggetto
dell’appalto.
L’Autorità
ritiene che:
a)
fermo restando che possono eseguire le lavorazioni solo le
imprese associate che sono qualificate per la categoria e l’importo
delle stesse, la quota di partecipazione al raggruppamento dipende
dall’atto che regola i rapporti tra le associate che ha rilevanza in
sede di esecuzione del contratto e nei confronti della stazione
appaltante e, pertanto, come più volte affermato dalla giurisprudenza,
ciascuna stazione appaltante ha l’obbligo di verificare che ogni
impresa associata collabori all’esecuzione dell’opera;
b)
l’articolo 93, comma 4, del DPR 554/99 ha esteso il principio
suddetto richiedendo alle stazioni appaltanti non solo di controllare
che tutte le associate partecipino all’esecuzione dei lavori, ma anche
che vi sia esatta rispondenza tra quota di partecipazione al
raggruppamento e percentuale di lavori eseguiti;
c)
resta ferma la facoltà delle imprese associate di costituire, ai
sensi dell’articolo 96 del DPR 554/1999, una società per la
esecuzione, totale o parziale, dell’intervento.
E)
Altro quesito riguarda la disposizione di cui all’articolo 32, comma
1, lettera c), del DPR 34/2000 che prevede, tra i requisiti di idoneità
tecnica, l’esecuzione nella categoria prevalente oggetto
dell’appalto, di singoli lavori, i cosiddetti “lavori di punta”,
(uno, due o tre rispettivamente di importo non inferiore al 30%, al 40%
e al 50% dell’importo dell’intervento da affidare) da parte del
concorrente.
E’
stato chiesto all’Autorità se, nel caso in cui alla gara concorra
un’ATI orizzontale ed il possesso del requisito predetto venga
dimostrato mediante due o tre “lavori di punta”, essi debbano essere
stati eseguiti tutti e due o tutti e tre da una sola impresa facente
parte dell’ATI oppure possano essere stati eseguiti uno da una impresa
e gli altri due da altre due imprese facenti parte dell’ATI oppure se
possono essere stati eseguiti ognuno in diverse percentuali da più
imprese.
Va
rilevato che:
a)
l’articolo 13, comma 3, della legge 109/94 e successive
modificazioni, per le associazioni temporanee di tipo verticale, prevede
la possibilità di frazionamento dei requisiti fra mandataria e mandante
esclusivamente se essi sono frazionabili;
b)
l’articolo 32, comma 3, del DPR 34/2000, per quanto attiene ai
cosiddetti “lavori di punta” stabilisce espressamente che qualora il
concorrente sia una associazione temporanea o un consorzio o un GEIE
ogni singolo “lavoro di punta” debba essere stato integralmente
eseguito da una delle imprese associate o consorziate.
L’Autorità
ritiene pertanto che:
a)
non è vietato che, qualora il requisito richiesto sia dimostrato
da più di un “lavoro di punta”, ognuno di questi sia stato eseguito
da uno dei partecipanti al raggruppamento.
b)
ogni singolo “lavoro di punta” deve essere stato eseguito
integralmente da una delle imprese facenti parte dello stesso.
F)
Un ulteriore ordine di problemi riguarda la qualificazione delle
associazioni temporanee di imprese (orizzontale e verticale) nella
vigenza del regime transitorio stabilito dagli articoli 31 e 32 del
DPR34/2000 .
In
particolare alcune questioni sottoposte all’esame dell’Autorità
riguardano gli appalti di importo superiore al controvalore in
euro di 5 milioni di DSP indetti dal 1° marzo 2001.
E’
stato posto il problema di individuare quali debbano o possono essere i
requisiti di qualificazione dei raggruppamenti in un bando di gara
indetti dopo il 1 marzo 2001, di importo pari o superiore al
controvalore in euro di 5 milioni di DSP ma nel quale siano presenti
anche lavorazioni subappaltabili o scorporabili, singolarmente di
importo inferiore a tale soglia.
In
particolare è stato chiesto se l’impresa mandataria o mandante che
partecipa all’ATI debba, comunque, possedere l’attestazione SOA
anche se la quota dell’importo complessivo dell’appalto di propria
competenza sia inferiore a 5 milioni di DSP, oppure possa partecipare
alla gara dimostrando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 31
del medesimo DPR 34/2000, in relazione ai requisiti prescritti per le
imprese riunite dall’articolo 95 del DPR 554/99, con le modalità
previste dal DPR 34/2000.
E’
stata posta una ulteriore questione concernente la qualificazione che
debbano avere i raggruppamenti dopo la completa entrata a regime (1
gennaio 2002) del sistema di qualificazione di cui al DPR 34/2000, in
relazione ai bandi di gara per l'affidamento di appalti di importo
inferiore ai 3 miliardi di lire che, per effetto dell'articolo 73, comma
3, del DPR 554/99, potrebbero prevedere opere subappaltabili o
scorporabili di importo inferiore a 150.000 euro. Si pone la questione
se le imprese che assumono li lavori subappaltabili o scorporabile
debbano essere, comunque, in possesso dell'attestazione SOA oppure si
possano qualificare anche sulla base dell'articolo 28 del DPR 34/2000.
Va
in primo luogo ricordato che:
a)
nel bando di gara, ai sensi dell’articolo 73 del DPR 554/99 e
dall’articolo 30 del DPR 34/2000, devono essere indicate (con i
corrispondenti importi) le lavorazioni appartenenti alla categoria
prevalente e le lavorazioni appartenenti ad altre categorie che
costituiscono parti dell’intervento e che sono, ancorché comprese
nelle categorie generali, autonomi lavori (cioè sono riconducibili ad
una delle categorie di cui al DPR 34/2000) e sempre che siano di importo
superiore al 10% dell’importo totale oppure, comunque, di importo
superiore a 150.000 euro (opere tutte scorporabili e/o subappaltabili);
b)
l’art. 95, commi 1 e 3, del D.P.R. 554/1999 prevede che possono
partecipare alla gara:
1)
soggetti
singoli, con requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
pari, in via alternativa, a:
·
quelli
prescritti per la categoria prevalente per l’importo complessivo
dell’intervento;
·
quelli
prescritti per la categoria prevalente e per le altre categorie indicate
nel bando e per i corrispondenti singoli importi;
·
quelli
prescritti per la categoria prevalente e per alcune delle categorie
indicate nel bando con il vincolo che i requisiti non posseduti nelle
categorie, generali o specializzate, diverse dalla prevalente siano
posseduti con riferimento alla categoria prevalente;
2)
associazioni
temporanee di tipo orizzontale la cui mandataria
deve possedere i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi in misura non inferiore al 40% di quelli
prescritti per il soggetto singolo e le cui mandanti non inferiore al
10%.
3)
associazioni
temporanee di tipo verticale i cui requisiti siano posseduti dalla
mandataria nella categoria prevalente e da ciascuna mandante nella
rispettiva categoria scorporata assunta, in misura non inferiore a
quelli necessari per eseguire lavori della medesima categoria e nella
misura indicata per l’impresa singola; qualora una categoria
scorporata non venga assunta da una mandante la mandataria deve
possedere i requisiti in queste categorie o nella prevalente.
La
logica seguita dal DPR 554/1999 e dal DPR 34/2000 è, quindi, quella di
articolare i requisiti di partecipazione alla gara, quale che sia il
soggetto concorrente, in relazione alla categoria prevalente per la
classifica corrispondente all'importo totale dell'intervento, oppure in
relazione a tutte le categorie per le classifiche corrispondenti ai
singoli importi indicati nel bando di gara. Le norme (articolo 74 del
DPR 554/1999, premesse all’allegato A al DPR 34/2000 e “tabella
corrispondenze nuove e vecchie categorie” del medesimo allegato)
prevedono, poi, che l’aggiudicatario possa eseguire le lavorazioni
della categoria prevalente, le lavorazioni delle categorie
subappaltabili e/o scorporabili a qualificazione non obbligatoria e,
qualora in possesso delle corrispondenti qualificazioni, le lavorazioni
delle categorie subappaltabili e/o scorporabili a qualificazione
obbligatoria.
Il
DPR 34/2000 suddivide, invece, ai fini della qualificazione nel regime
transitorio, gli appalti in due fasce d'importo: la prima fascia,
disciplinata dall’articolo 31 del suddetto DPR 34/2000, riguarda gli
appalti d'importo tra i 150.000 ed i 5.000.000 di DSP indetti fino al
31/12/2001; la seconda, disciplinata dall’articolo 32 del suddetto DPR
34/2000, riguarda gli appalti di importo superiore ai 5 milioni di DSP
indetti entro il 28 febbraio 2001. Può concludersi che la fase
transitoria è disciplinata dal DPR 34/2000 e la fase a regime è
disciplinata dal DPR 554/1999.
Dal
combinato disposto delle due norme l’Autorità ritiene che:
a)
nella fase transitoria le modalità di dimostrazione dei
prescritti requisiti dipendono dall’importo delle lavorazioni cui essi
si riferiscono;
b)
le mandatarie e le mandanti, qualora assumono l’esecuzione di
lavorazioni di importo inferiore a 5 milioni di DSP, possono dimostrare
i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi mediante
l’attestazione SOA oppure con le modalità e misure
previste dal DPR 34/2000;
c)
a regime, qualora le lavorazioni scorporabili o subappaltabili
siano di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese che assumono
l’esecuzione di dette lavorazioni, nel caso non siano in possesso di
attestazione SOA, debbono possedere i requisiti di cui all’articolo 28
del DPR 34/2000 e, cioè, avere eseguito direttamente, nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, un importo di lavori non
inferiore all’importo del contratto da stipulare, avere sostenuto nel
suddetto periodo un costo complessivo per il personale dipendente non
inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti (o di quello
figurativamente individuato) e dimostrare di avere la disponibilità di
adeguata attrezzatura.
G)
La problematica della qualificazione è stata sollevata, anche con
riguardo ai requisiti dei subappaltatori. E’ stato chiesto se il
soggetto che assume un subappalto possa essere una ATI.
Va
precisato preliminarmente che l'articolo 18, comma 3, della legge 55/90
stabilisce i subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti
previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle
imprese.
L’Autorità
ritiene pertanto che:
a)
per quanto riguarda la possibilità o meno che una associazione
temporanea di imprese possa assumere un subappalto nell’ordinamento
non è previsto nessuno specifico divieto in tal senso;
b)
i subappaltatori devono possedere i requisiti in rapporto alla
categoria e classifica dei lavori che assumono e che possono essere
anche associazioni temporanee di imprese purché costituite
anteriormente al momento in cui si formula la domanda di autorizzazione
al subappalto.
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