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DETERMINAZIONE
N. 17/2001 del 26 luglio 2001
“Ammissibilità
di aggiudicazione della gara in presenza di un’unica offerta valida”
Premesso
Alcune
stazioni appaltanti hanno chiesto all’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici di fornire un’interpretazione circa il contenuto della
disposizione di cui all’art. 76, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999,
n. 554 con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a)
con quali modalità possa stabilirsi un coordinamento tra la
citata disposizione e l’art. 69 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
b)
l’effettivo significato dell’inciso “ la stazione
appaltante……aggiudica comunque l’appalto all’esito della seconda
procedura” contenuto nel secondo periodo della norma in questione.
Stante
il rilievo che riveste la questione in oggetto ed il coinvolgimento di
molteplici interessi del settore degli appalti pubblici, in conformità
a quanto disposto nel Regolamento sul funzionamento dell’Autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici, secondo il quale ogni valutazione dei
problemi e delle prassi va condotta in base agli apporti delle
Amministrazioni ed enti rappresentativi di apparati ed interessi del
settore dei lavori pubblici, l’Autorità ha convocato un’audizione,
che si è tenuta presso la propria sede in data 5 aprile 2001.
Conseguentemente
sono state acquisite memorie e documenti dei partecipanti all’audizione
ed il Consiglio dell’Autorità ha assunto la seguente deliberazione.
Considerazioni
dell’Autorità
Occorre
preliminarmente osservare che la problematica inerente l’aggiudicazione
in presenza di una sola offerta valida non trova specifica soluzione
nelle norme di cui alla legge quadro 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni, dal momento che i relativi artt. 20 e 21,
riguardanti, rispettivamente, la disciplina di scelta dei contraenti ed
i criteri di aggiudicazione delle gare, nulla dispongono al riguardo.
In
particolare, l’art. 20 della legge n. 109/94, che fissa i principi di
ordine generale sulle procedure di scelta del contraente, si limita a
far riferimento ai pubblici incanti, alla licitazione privata, all’appalto
concorso ed alla trattativa privata, senza tuttavia prevedere alcuna
particolare modalità relativa alla questione di cui trattasi; così
come il successivo art. 23, riguardante la licitazione privata, nulla
dispone in merito al numero minimo di offerte valide che è necessario
affinché si possa provvedere alla legittima aggiudicazione di gara.
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