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   Normativa Appalti  

DETERMINAZIONE N. 17/2001 del 26 luglio 2001

“Ammissibilità di aggiudicazione della gara in presenza di un’unica offerta valida”

Premesso

Alcune stazioni appaltanti hanno chiesto all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di fornire un’interpretazione circa il contenuto della disposizione di cui all’art. 76, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a)     con quali modalità possa stabilirsi un coordinamento tra la citata disposizione e l’art. 69 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

b)    l’effettivo significato dell’inciso “ la stazione appaltante……aggiudica comunque l’appalto all’esito della seconda procedura” contenuto nel secondo periodo della norma in questione.

Stante il rilievo che riveste la questione in oggetto ed il coinvolgimento di molteplici interessi del settore degli appalti pubblici, in conformità a quanto disposto nel Regolamento sul funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, secondo il quale ogni valutazione dei problemi e delle prassi va condotta in base agli apporti delle Amministrazioni ed enti rappresentativi di apparati ed interessi del settore dei lavori pubblici, l’Autorità ha convocato un’audizione, che si è tenuta presso la propria sede in data 5 aprile 2001.

Conseguentemente sono state acquisite memorie e documenti dei partecipanti all’audizione ed il Consiglio dell’Autorità ha assunto la seguente deliberazione.

Considerazioni dell’Autorità

Occorre preliminarmente osservare che la problematica inerente l’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida non trova specifica soluzione nelle norme di cui alla legge quadro 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, dal momento che i relativi artt. 20 e 21, riguardanti, rispettivamente, la disciplina di scelta dei contraenti ed i criteri di aggiudicazione delle gare, nulla dispongono al riguardo.

In particolare, l’art. 20 della legge n. 109/94, che fissa i principi di ordine generale sulle procedure di scelta del contraente, si limita a far riferimento ai pubblici incanti, alla licitazione privata, all’appalto concorso ed alla trattativa privata, senza tuttavia prevedere alcuna particolare modalità relativa alla questione di cui trattasi; così come il successivo art. 23, riguardante la licitazione privata, nulla dispone in merito al numero minimo di offerte valide che è necessario affinché si possa provvedere alla legittima aggiudicazione di gara.

 

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