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DETERMINAZIONE
n. 18/2001 del 26 luglio 2001
“Incarichi
di progettazione di importo stimato inferiore a 40.000 Euro”
Alcuni
Comuni della provincia di Foggia hanno avviato procedure per
l’affidamento di incarichi di progettazione di importo stimato
inferiore ai 40.000 Euro, per la redazione di progetti definitivi
necessari per accedere ai finanziamenti previsti dalla Legge Regionale
25.9.2000 n.13, avente per oggetto “Procedure per l’attivazione del
programma operativo della Regione Puglia 2000/2006”.
Dalla
documentazione pervenuta dai Comuni, ai quali sono state richieste
informazioni sugli avvisi e circa successivi provvedimenti adottati, in
relazione agli stessi, si sono rilevati, in genere, i seguenti elementi
di contrasto con la normativa vigente in materia di affidamento di
servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria.
1)
Assenza di adeguata pubblicità e mancata indicazione dei criteri di
selezione dei professionisti; contrasto
con l’art.17, comma12, della L.109/94 e con l’art.62, comma 1, del
D.P.R. 554/99.
Si
osserva che, con l’entrata in vigore del D.P.R. 554/99, sono state
precisate e riviste le forme di pubblicità per l’affidamento degli
incarichi di progettazione, nonché i criteri di scelta del
professionista, stabiliti dall’art.17 della L.109/94.
Per
gli incarichi di valore inferiore ai 40.000 Euro, l’art.62, comma 1,
del D.P.R. 554/99 prevede una forma di pubblicità semplificata,
disponendo di dare “adeguata pubblicità” all’esigenza di
acquisire la prestazione professionale richiesta e di rendere noto
l’affidamento dell’incarico con “adeguate formalità”,
unitamente alle motivazioni della scelta effettuata; non vengono,
pertanto, esattamente definiti tempi e modi di dare pubblicità agli
affidamenti, né vengono stabiliti precisi criteri di selezione, che,
comunque, oltre ad essere resi noti dalla stazione appaltante, dovranno
sempre trovare riferimento nella verifica dell’esperienza e della
capacità professionale del progettista, in relazione al progetto da
affidare, come precisato dall’art.17, comma 12, della L.109/94.
Nondimeno,
qualora la stazione appaltante opti per una procedura di tipo selettivo
di evidenza pubblica, la pubblicità dovrà, coerentemente, essere
funzionale, nel senso che il mezzo prescelto per pubblicizzare
l’avviso dovrà essere idoneo allo scopo di raggiungere la più ampia
sfera relativa di potenziali professionisti interessati
all’affidamento, in relazione all’entità e all’importanza
dell’incarico; pur trattandosi di avvisi di selezione e non di bandi
di gara in senso proprio, non potranno, altresì, obliterarsi sul piano
del contenuto informativo minimo dell’avviso, quelle notizie che
consentano di individuare l’oggetto dell’incarico ed il suo valore
(con indicazione, quindi, dell’entità dei lavori e del compenso
stimato), nonché gli elementi valutativi considerati ai fini della
selezione (che non potranno comunque essere estranei a quelli desumibili
dai curricula).
In
tal senso si è recentemente anche espresso il TAR Puglia – Bari –
Sez.I, con sentenza n.1205 del 19.4.2001.
La
carenza di pubblicità è apparsa spesso rilevante in relazione
all’esiguo tempo di pubblicazione, solo presso l’Albo pretorio,
limitato in alcuni casi a 10 giorni.
Negli
avvisi si è rilevata inoltre la totale mancanza di criteri di
valutazione dei curricula; se è vero, per incarichi inferiori ai 40.000
Euro, che la procedura di scelta del progettista può non presentare le
formalità di una procedura quale quella stabilita dal D.P.R. 554/99 per
incarichi di importo superiore, l’amministrazione deve comunque
rispettare i canoni di imparzialità e buona amministrazione; gli avvisi
esaminati, invece, in alcuni casi rivendicavano l’insindacabilità
della scelta, in altri indicavano criteri non razionali e lesivi della
par condicio tra i partecipanti.
2)
Subordinazione del compenso professionale al finanziamento dell’opera;
contrasto con l’art.17, comma 12 bis, della L.109/94.
Si
è rilevato come gli avvisi o i disciplinari da stipularsi con i
professionisti, subordinassero il compenso della prestazione al
finanziamento dell’opera, prevedendo, in caso di mancato
finanziamento, la prestazione gratuita o un esiguo simbolico “rimborso
delle spese”.
Si
rileva come la legge 415/98, modificando la 109/94 e riconfermando il
principio di inderogabilità dei minimi, ha introdotto la sanzione di
nullità di ogni patto contrario ed ha espressamente disposto che “le
stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei
compensi…all’ottenimento del finanziamento”.
Non
si ritiene pertanto possibile l’affidamento di incarichi di
progettazione subordinando la corresponsione dei compensi al
finanziamento dell’opera successivamente alla data del 18.12.1998, di
entrata in vigore della legge 415/98.
3)
Frazionamento dell’incarico; contrasto con l’art.17, comma 14, della
L.109/94 e con l’art.62, comma 10, del D.P.R.554/99.
In
considerazione della possibilità di affidare a professionisti esterni
anche l’incarico di progettazione esecutiva ed, eventualmente, di
direzione lavori, la valutazione del compenso, sulla base del quale
definire le modalità di affidamento, deve comprendere anche tali
prestazioni; la procedura delineata da alcuni Sindaci, che hanno
rappresentato come, in caso di finanziamento dell’opera, si riservino
un ulteriore avviso per l’affidamento della progettazione esecutiva e
della direzione dei lavori è da ritenersi in contrasto con la normativa
sopra richiamata.
Un
caso di artificioso frazionamento dell’incarico, oltre che di
contrasto con canoni di imparzialità e buona amministrazione, si è
rilevato anche nel caso in cui il Comune ha affidato più incarichi di
progettazione, la cui esigenza di affidamento era stata resa nota con lo
stesso avviso, al medesimo raggruppamento di professionisti; benché
fossero idonei anche altri professionisti, o raggruppamenti di questi,
non è stato applicato alcun criterio di rotazione e, di fatto, si è
proceduto all’affidamento di un incarico ben superiore ai 40.000 Euro;
aver affidato gli incarichi ad un unico gruppo di professionisti appare
incongruo anche con la necessità di termini brevi stabiliti per la
redazione dei progetti, a meno di non poter ritenere i lavori, oggetto
delle progettazioni, strettamente connessi e riconducibili, quindi, ad
un unico intervento.
Inoltre,
qualora vi sia necessità di acquisire la relazione geologica, la stima
del corrispettivo, indispensabile per individuare le modalità di
selezione del progettista, dovendo comprendere tutti i servizi, deve
includere anche il corrispettivo per l’elaborazione della relazione
geologica.
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