|
DETERMINAZIONE
N. 19 del 27 settembre
2001
chiarimenti
alle stazioni appaltanti in ordine alla stesura dei bandi
di gara (art. 1, art. 30 e
allegato A del DPR 34/2000; art.73 del DPR 554/99)
Premesso
che:
-
sono state formulate da alcune SOA e associazioni di imprese
richieste in merito alle disposizioni contenute nel regolamento recante
il nuovo sistema di qualificazione di cui al DPR 34/2000 e nei
comunicati inviati da questa Autorità alle Soa in merito ai criteri cui
devono attenersi le SOA per l’attività di qualificazione delle
imprese
-
l’Autorità ha dato riscontro a tali richieste fornendo
alle SOA ulteriori indicazioni
-
tali indicazioni incidono sulle modalità di qualificazione delle
imprese e dunque producono
conseguenze sulla qualificazione delle imprese in gara;
-
le associazioni di categoria lamentano la mancata rispondenza dei
criteri di qualificazione ai criteri di stesura dei bandi di gara
adottati dalle stazioni appaltanti soprattutto in riferimento
all’identificazione di alcune categorie di lavorazioni nella
declaratoria di cui all’allegato A del DPR 34/2000;
-
le questioni sono state sottoposte all’esame della Commissione
Consultiva, ex art.5 del DPR 34/2000, e del gruppo di lavoro, costituito
presso l’Autorità, cui partecipano le associazioni di categoria
rappresentative di imprese, di stazioni appaltanti e degli ordini
professionali, di cui si è acquisito il parere.
Considerato
in fatto
-
alcune SOA hanno
ricevuto, da parte di imprese, richieste di essere qualificate nel
settore della bonifica da ordigni esplosivi;
-
la Federazione Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche
ha sottoposto all’Autorità la questione inerente
l’inquadramento dei lavori relativi l’istallazione dei sistemi di
video sorveglianza nella declaratoria delle categorie di cui
all’allegato A del DPR 34/2000.
L’ANIE,
aderente alla Federazione suddetta, ha evidenziato che tali impianti
potrebbero rientrare nella categoria OS5, in qualità di impianti di
antintrusione, ma nello stesso tempo anche nella categoria OS19,
per la loro connotazione, più propria, di impianti di
telecomunicazione;
-
alcune
SOA hanno sottoposto
all’esame dell’Autorità la problematica concernente la
riconducibilità dei lavori di esecuzione di opere murarie a secco,
realizzate in ambiti assoggettati a tutela paesistica, alla declaratoria
di cui all’allegato A del DPR 34/2000. E’ stato evidenziato che le
Stazioni appaltanti classificano tali opere in maniera indifferenziata
talvolta nella cat.OG 1, talvolta nella
cat. OG13 e talvolta nella cat. OS 7;
-
alcune imprese hanno evidenziato la mancata previsione nei bandi
di gara -concernenti l’affidamento di lavori rientranti nelle
declaratorie delle categorie specializzate OS3, OS5, OS28, OS30 - della
possibilità , da parte di soggetti qualificati nella cat. OG11, di
eseguire gli impianti rientranti nelle categorie specializzate;
-
alcune SOA hanno richiesto chiarimenti in merito
all’inquadramento nell’ambito della declaratoria delle categorie di
cui all’allegato A del DPR 34/2000 delle seguenti lavorazioni :
-
impianti per la
segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico aereo,
-
impianti di
protezione catodica;
-
è stato segnalato che numerose stazioni appaltanti richiedono in
gara, alle imprese concorrenti:
-
l’attestato SOA in copia autenticata dal notaio o da altro
pubblico ufficiale;
-
la presentazione delle dichiarazioni bancarie dimostrative della
capacità finanziaria ed economica, anche nei confronti delle imprese
attestate.
Ritenuto
in diritto:
-
l’esecuzione di attività di bonifica da ordigni esplosivi
viene, ai sensi del Decreto legislativo Luogotenenziale n°320/46,
eseguita dal Ministero della Difesa, il quale può affidare le stesse in
appalto soltanto a ditte o agli enti che impieghino personale operaio o
direttivo specializzato ai sensi dell’art. 1 del suddetto decreto. Per
tali interventi il Ministero definisce un elenco di imprese, iscritte
all’Albo dei Fornitori ad appaltatori dell’Amministrazione della
Difesa, alla categoria 90.02.01, secondo i requisiti tecnici
disciplinati dallo stesso Genio Militare con la circolare 4a sez.,
rif. 4/60099 del 6.09.95.
Ciò
premesso, si rileva che le attività in questione sono considerate dal
Ministero della Difesa più propriamente quali servizi ed escluse
dall’ambito oggettivo definito dall’art. 2 comma 1 della Legge
109/94;
-
i lavori relativi all’istallazione dei sistemi di video
sorveglianza, essendo finalizzati
al controllo della sicurezza di edifici, di strade ecc.., e , pertanto,
ad impedire l’accesso alle opere di soggetti non autorizzati, sono
da considerarsi come impianti antintrusione e, quindi, rientranti nella
declaratoria della categoria OS5 di cui all’allegato A del DPR
34/2000;
-
i lavori di esecuzione di opere murarie a secco, qualora siano da
realizzarsi nell’ambito di manufatti assoggettati al vincolo di cui
all’art. 1, comma 1, del TU in materia di beni culturali e ambientali
di cui al D.Lgs. 490/99, devono essere realizzati da imprese abilitate
ad intervenire su tali opere e, dunque, devono ritenersi
rientranti nella cat. OG2 o nella cat. OS2
a seconda che gli stessi riguardino un insieme coordinato di
lavorazioni specialistiche finalizzate al restauro di un immobile, o che
riguardino l’esecuzione di un restauro di una superficie
decorata;
-
i
lavori di esecuzione di opere murarie a secco,
qualora siano da realizzarsi nell’ambito di manufatti che non
detengono alcun carattere di intrinseca monumentalità o che ricadono in
ambiti territoriali assoggettati ad un vincolo di tutela paesistica, non
essendo oggetto di specifica salvaguardia se non quella, evidentemente,
disciplinata dalle norme tecniche dei piani territoriali paesistici,
possono essere realizzati da imprese
qualificate nella cat. OS7;
-
gli impianti tecnologici di cui alle
categorie OS3, OS5,OS28,OS30
da realizzarsi in opere generali, già realizzate o in corso di
esecuzione, qualora costituiscano un
insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente, rientrano
nella categoria OG11;
-
i singoli impianti tecnologici, qualora non costituiscano un
insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente, sono da
considerarsi appartenenti alle specifiche categorie specializzate (OS3,
OS5, OS28, OS30)
e
possono essere realizzati anche da imprese in possesso di
qualificazione nella categoria OG11, purchè l’importo di classifica
posseduto sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole
categorie posti a base di gara;
-
l’esecuzione degli impianti
per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico aereo,
per evidenti ragioni di
uguaglianza tecnologica con
quelli relativi al traffico stradale, ferroviario, metropolitano e
tranviario, è da inquadrare nella declaratoria della categoria OS 9;
-
gli impianti di
protezione catodica, in qualità di opere complementari
degli interventi a rete necessari per la distribuzione ad alta e
media tensione dell’energia elettrica,
sono da considerare inquadrabili nella categoria
OG 10;
-
in sede di partecipazione alle gare, le imprese potranno produrre
l’attestazione, rilasciata da una SOA autorizzata, in copia
fotostatica, sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da
copia del documento d’identità dello
stesso; le stazioni appaltanti potranno verificare la veridicità del
contenuto dell’attestazione attraverso la consultazione, nel sito
internet autoritalavoripubblici.it, dell’elenco delle imprese
attestate;
-
in sede di partecipazione alle gare, come previsto dall’art. 1,
comma 3, del DPR 34/2000, l’attestazione, rilasciata da una SOA
autorizzata, deve essere ritenuta dimostrativa della capacità
finanziaria ed economica delle imprese concorrenti e, pertanto,
sostitutiva delle referenze bancarie;
dalle
considerazioni svolte, al
fine di garantire i principi di uniformità di comportamento e di libera
concorrenza tra gli operatori,
i
criteri da tener presente in sede di stesura dei bandi di gara sono nei
termini suindicati .
|