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DETERMINAZIONE
N. 20 /2001 del 4 ottobre 2001
"Finanza
di progetto"
Premesso
Con
note del 15 giugno 2001 e del 2 agosto 2001, l’ANCE (Associazione
nazionale costruttori edili) chiedeva l’avviso di questa Autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici in merito ad alcune specifiche
questioni concernenti l’istituto della cosiddetta “finanza di
progetto”, di cui agli artt. 37 bis e seguenti della legge quadro sui
lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
In
particolare, l’Associazione, con la prima delle citate note –
premesso che alcune sue articolazioni periferiche avevano sollevato il
problema del rifiuto delle banche ad asseverare i piani
economico-finanziari dei promotori e che tale comportamento scaturiva
dal fatto che si riteneva che l’Autorità, nell’atto di regolazione
n. 34 del 18 luglio 2000, avesse affermato la natura pubblicistica
dell’attività di asseveramento, che, invece, era negata dagli
istituti di credito – chiedeva che venisse indicata, con chiarezza e
tempestività, una soluzione interpretativa in grado di superare la
situazione di stallo che si era venuta in tal modo a determinare.
Inoltre,
con la seconda istanza l’Associazione dei costruttori chiedeva di
conoscere l’avviso dell’Autorità di vigilanza sull’ammissibilità
di una proposta formulata da alcune imprese le quali si riservavano, in
caso di avvenuto accoglimento dell’istanza, di formalizzare
l’associazione, e che, successivamente, avessero formulato una
proposta unitaria sottoscritta da tutti i componenti la costituenda
associazione, senza tuttavia specificare alcun impegno a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza a quella indicata come
capogruppo.
Secondo
l’ANCE la proposta, in tal modo formulata, dovrebbe essere considerata
ugualmente ammissibile, anche se il dato testuale dell’art. 13, comma
5, della menzionata legge 109/1994 e successive modificazioni, potrebbe
indurre a ritenere diversamente dal momento che, pur in mancanza di una
esplicita formalizzazione, l’anzidetto impegno alla costituzione
dell’ATI ed al conferimento del mandato si ricaverebbe in maniera
inequivoca dall’avvenuta congiunta sottoscrizione della proposta. A ciò
si aggiungerebbe la considerazione secondo cui dalla disciplina
legislativa e regolamentare dell’istituto, sembrerebbe emergere
l’indicazione secondo cui il soggetto che, all’esito del
procedimento, risulti affidatario della concessione soltanto alla data
di tale affidamento dovrebbe possedere i requisiti di qualificazione di
cui all’art. 98 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, eventualmente
anche ampliando o integrando con altri soggetti l’iniziale compagine
associativa.
La
stessa ANCE, con ulteriore nota del 28 giugno 2001, trasmetteva un
documento contenente “osservazioni e proposte” in merito alla
procedura relativa alla “finanza di progetto”, approvato nella
riunione del 14 giugno 2001 dal Comitato di Presidenza dell’ANCE
medesima.
Altro
quesito concernente l’istituto in esame veniva formulato dal Comune di
Roma con nota del 23 luglio 2001, relativamente, in particolare, alla
possibilità di realizzare un nuovo mercato coperto e relativi parcheggi
con la procedura del “project financing”, con la peculiarità della
previsione convenzionale di trasferimento al concessionario di aree
comunali in diritto di superficie per la durata di novantanove anni;
quesito, peraltro, già formulato alla Unità Tecnica – Finanza di
Progetto istituita presso il CIPE, la quale ha suggerito al Comune di
acquisire su questo aspetto della normativa l’avviso dell’Autorità.
Considerato
Le
richieste formulate dall’Ance e dal Comune di Roma, come riassunte in
premessa, costituiscono occasione per l’Autorità di vigilanza per
manifestare ulteriori valutazioni in merito alla disciplina delle opere
pubbliche a finanziamento privato, di cui agli art. 37 bis e seguenti
della legge 109/1994 e successive modificazioni.
Considerazioni,
peraltro, che vanno ad aggiungersi a quelle di cui all’atto di
regolazione n. 14 del 15 luglio 2001, contenente “precisazioni
funzionali ad eliminare le remore alla piena operatività del sistema
della finanza di progetto” cui si rinvia con riferimento alle
prospettate difficoltà operative derivanti dalla qualificazione in
termini pubblicistici dell’attività di asseveramento da parte delle
banche.
Ciò premesso, va rilevato che in base all’art. 99 del
regolamento di attuazione D.P.R. 554/1999, possono presentare proposte,
oltre ai soggetti di cui agli artt. 10 (imprese individuali, anche
artigiane, società commerciali, società cooperative, consorzi tra
società cooperative, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili,
associazioni temporanee di concorrenti, consorzi di concorrenti di cui
all’articolo 2602 del codice civile, gruppo europeo di interesse
economico) e 17, comma 1, lettera f) (società di ingegneria) della
legge 109/1994 e successive modificazioni, anche i soggetti che
“svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa,
tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori
pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività”.
Dal
che si evince come il legislatore abbia chiaramente inteso rendere ampia
la sfera di coloro cui è riconosciuta la possibilità di presentare
proposte e di conseguenza estendere l’applicabilità dell’istituto
del “project financing”, oltre che ai soggetti costruttori-gestori
anche a coloro che abbiano sviluppato funzioni e competenze
finanziarie, gestionali, immobiliari e di marketing maggiormente
significative in operazioni di finanza di progetto ovvero in operazioni
di realizzazione di opere pubbliche in generale. Possono pertanto
assumere il ruolo di promotori anche imprese interessate indirettamente
alla realizzazione del progetto, le banche e gli altri investitori
istituzionali, i soggetti giuridici che offrono servizi di consulenza o
di gestione nel campo dei lavori pubblici.
Il
regolamento richiede tuttavia per detti soggetti che gli stessi abbiano
partecipato “negli ultimi tre anni, in modo significativo, alla
realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello
oggetto della proposta.”
La
formulazione prescelta, ad avviso dell’ANCE, appare piuttosto generica
soprattutto per la locuzione “in modo significativo”, che lascia
ampio margine all’attività discrezionale dell’amministrazione ed
anche per la parte che si riferisce alla natura delle opere, in quanto
non vi è alcun riferimento oggettivo per poterne valutare l’assimilabilità.
Al
riguardo occorre rilevare che, nel caso si tratti di promotori non
costruttori-gestori, il riferimento alla natura di opere in precedenza
realizzate va considerato in senso ampio, poiché si tratta soprattutto
di valutare le esperienze pregresse nel settore specifico di
appartenenza del soggetto promotore. Dette esperienze possono anche
derivare da interventi di natura diversa da quello oggetto della
proposta, purché attestino la capacità in termini finanziari ovvero
gestionali e di marketing del promotore stesso.
Si
ritiene, in conclusione, sul punto corretta un’interpretazione del
dettato normativo che consenta una maggiore apertura al mercato dei
promotori, tanto più che, a garanzia dell’amministrazione, è posta
la necessità che il promotore stesso sia in possesso dei requisiti
propri del concessionario al momento dell’indizione della gara, mentre
al momento della presentazione della proposta appare sufficiente il
possesso dei requisiti di cui all’art. 99 del DPR 554/1999.
Nel
caso specifico rappresentato dall’ANCE, in cui siano firmatarie della
proposta più imprese non ancora formalmente associate, si ritiene poi
che le stesse, poiché singolarmente rientranti tra i soggetti di cui
all’art. 10 della legge quadro 109/1994 e successive modificazioni
siano legittimate ad agire in qualità di promotori.
Attesa
tuttavia la vincolatività della proposta, sarà comunque necessario che
il promotore non in possesso dei requisiti di qualificazione di cui
all’art. 98 del D.P.R. 554/1999, si obblighi nei confronti della P.A.,
già al momento della presentazione della proposta, ad associarsi con i
partners necessari prima dell’indizione della gara di cui all’art.
37 quater della legge 109/1994 e successive modificazioni, e garantisca
idoneamente tale successivo adempimento. Si rileva, peraltro,
condivisibile il rilievo dell’ANCE secondo il quale il conferimento
del mandato congiunto all’impresa capogruppo può ricavarsi nel caso
prospettato per implicito dall’avvenuta sottoscrizione della proposta
di tutti i componenti la costituenda associazione.
Va considerato, poi, che l’art. 98 del D.P.R. 554/1999 detta i
requisiti soggettivi che devono essere posseduti dai concessionari di
lavori pubblici nella duplice ipotesi che essi siano esecutori in
proprio dell’intervento ovvero che non eseguano le lavorazioni con la
propria organizzazione di impresa.
La disciplina ha pertanto tenuto conto sia degli aspetti prettamente
costruttivi sia di quelli di natura gestionale, che possono essere
concorrenti o disgiunti tra loro. In particolare, oggetto della
disposizione in questione sono gli aspetti relativi al momento
gestionale, poiché per quelli relativi alla esecuzione dei lavori vi è
un mero rinvio alla specifica disciplina di cui al D.P.R. 25 gennaio
2000, n. 34 (regolamento di qualificazione).
In
attuazione, quindi, di quanto disposto dall’art. 8, comma 11 ter,
legge 109/1994 e successive modificazioni, il regolamento di attuazione
ha individuato i requisiti di carattere economico-finanziario e
tecnico-organizzativo che ogni concessionario, costruttore o meno, deve
possedere. Essi sono:
a)
fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi
cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al
dieci per cento dell’investimento previsto per l’intervento;
b)
capitale sociale non inferiore ad un ventesimo
dell’investimento previsto per l’intervento;
c)
svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello
previsto dall’intervento per un importo medio non inferiore al cinque
per cento dell’investimento previsto per l’intervento;
d)
svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine
a quello previsto dall’intervento per un importo medio pari ad almeno
il due per cento dell’investimento previsto per l’intervento.
Da
segnalare, quindi, che la norma in questione, alle indicate lettere c) e
d) del comma 1, richiama due concetti, quali il “servizio affine” e
“l’investimento previsto per l’intervento” al fine di valutare
l’idoneità tecnica ed economica del concessionario.
Ad
avviso dell’Associazione costruttori edili richiedente, le due
locuzioni in questione non risultano chiare in quanto non risulta
puntualmente specificato il parametro cui correlare i concetti di
“affinità” e di “investimento”. Per quanto riguarda, in
particolare, il concetto di affinità, occorre rilevare che esso non
sembra poter operare in relazione alla natura delle lavorazioni di cui
si compone l’opera, in quanto tale aspetto forma oggetto della
disciplina propria del regolamento di qualificazione delle imprese e,
come tale, regola la fase dell’esecuzione in senso stretto
dell’opera stessa.
E’
da rilevare, tuttavia, che scopo della norma in esame è di consentire
la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni anche
ai gestori-non costruttori, prevedendo in capo ad essi l’obbligo del
possesso dei soli requisiti richiamati alle lettere a), b), c) e d)
dell’art. 98, comma 1, D.P.R. 554/1999. Pertanto, il concetto di
affinità in questione va esclusivamente riferito alla natura del
servizio cui risulta strumentale l’opera da realizzare, trattandosi di
un requisito tecnico-organizzativo direttamente correlato alla capacità
gestionale del concessionario.
Il
legislatore ha peraltro previsto, al fine di non precludere l’accesso
a soggetti che non hanno mai svolto gestione di servizi affini, la
sostituibilità del requisito relativo alla capacità tecnica-gestionale
con indici di adeguata solidità economica atti ad adeguatamente
garantire l’amministrazione sotto il connesso profilo della capacità
patrimoniale.
Per
quanto attiene invece al concetto di “investimento” esso rappresenta
un parametro sulla base del quale stabilire la capacità economica e
patrimoniale del soggetto-concessionario. Il termine in questione,
pertanto, va riferito al costo necessario per la completa realizzazione
dell’intervento, composto dalla somma di tutti i costi per i servizi
di ingegneria, per la costruzione e per quant’altro ha rilevanza
sull’equilibrio economico-finanziario dell’intervento.
Tale
costo è indicato nel piano economico finanziario contenuto nella
proposta presentata.
Infine,
per quanto attiene al momento da cui risulta necessario il possesso dei
requisiti in capo al concessionario è da ritenersi che esso debba
individuarsi nel momento in cui concorre per l’affidamento della
concessione, ossia prima dell’indizione della licitazione privata, in
analogia con quanto avviene per gli altri sistemi di affidamento dei
lavori pubblici.
Quanto poi alla fase della valutazione della proposta, compiuta
dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 37 ter della legge
109/1994 e successive modificazioni, occorre precisare che essa si
effettua prendendo in esame i profili costruttivi, urbanistici ed
ambientali, della qualità progettuale, della funzionalità, della
fruibilità dell’opera, dell’accessibilità al pubblico, del
rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di
ultimazione dei lavori, delle tariffe da applicare e della relativa
metodologia di determinazione, del valore economico e finanziario dei
piani e del contenuto della bozza di convenzione. Tutti questi elementi
verranno valutati dalla stazione appaltante anche mediante audizioni dei
promotori ordinate a fornire chiarimenti ovvero ad apportare quelle
modifiche ritenute necessarie alla proposta stessa.
E’
da ritenersi che detta attività valutativa si debba effettuare in una
prima fase sulla singola proposta al fine di stabilire che non vi siano
elementi ostativi alla sua realizzabilità. Successivamente
all’accertamento della idoneità tecnica della proposta,
l’amministrazione è chiamata ad effettuare la valutazione della
rispondenza al pubblico interesse della proposta stessa: attività
propriamente discrezionale in quanto riguarda la comparazione degli
interessi rilevanti al momento attuale. Sotto questo profilo la
proposta, pur se tecnicamente valida, può essere giudicata non
rispondente alle priorità fissate nel piano triennale e nell’elenco
annuale, in quanto, per esempio, non compatibile con altri interventi o
perché condizionata ad un parziale concorso finanziario
dell’amministrazione procedente che la stessa ritiene di utilizzare
per altri interventi in corso o per motivi basati sulla programmazione
di interventi nella stessa area.
La
valutazione può comprendere anche la comparazione di proposte
presentate da diversi promotori con riferimento allo stesso intervento
nonché di proposte relative ad interventi differenti: in tal caso la
valutazione e la comparazione non sarà in senso proprio, ma servirà
per stabilire la compatibilità degli interventi stessi sotto il profilo
finanziario, logistico e funzionale. In altri termini, detta valutazione
e comparazione impropria servirà per stabilire la compatibilità di
interventi diversi in contemporanea fra loro.
La
valutazione della amministrazione è, quindi, pregiudizialmente su base
tecnica, indirizzata cioè ad accertare l’idoneità della proposta
sulla base di appositi parametri e successivamente sulla rispondenza
della proposta stessa al pubblico interesse.
Per quanto attiene alla fase della procedura negoziata, l’atto
di regolazione n. 51 del 26 ottobre 2000 ha già preso in esame la
questione riguardante l’ipotesi di offerte migliorative rispetto alla
proposta originaria. In detto atto, infatti, l’Autorità di vigilanza
ha precisato che, con riferimento alla possibilità di proporre varianti
progettuali, “ciò risulta possibile nella fase della procedura
negoziata dove il progetto del promotore viene messo a confronto con
quelli dei concorrenti selezionati precedentemente, mediante
l’apertura di un dialogo competitivo multiplo e flessibile, non
limitato dalla struttura formalmente più rigida della licitazione
privata”. La procedura negoziata ha quindi luogo nel caso vi siano più
offerte selezionate ed, in questo caso, l’amministrazione può
interpellare le imprese interessate senza particolari regole
procedimentali.
Pertanto deve ritenersi che è facoltà dei concorrenti proporre
varianti migliorative rispetto alla proposta originaria del promotore,
oppure a quella definita nella gara, di cui all’art. 37 quater della
legge 109/1994 e successive modificazioni, indetta per la scelta dei
soggetti ammessi alla procedura negoziata, sia in relazione al prezzo
richiesto od offerto sia in relazione agli altri profili, quali per
esempio le tariffe, la durata della concessione, il tempo di esecuzione
e l’organizzazione della gestione ovvero relativamente al contenuto
del progetto stesso posto a base di gara. Si tratta cioè di un
confronto concorrenziale multiplo e flessibile, che deve comunque
garantire i principi della parità di trattamento e della concorrenza
tra le imprese. Sarà pertanto opportuno che l’amministrazione
aggiudicatrice precisi nel bando di gara le modalità cui intende
attenersi nel corso della procedura negoziata, potendo anche prevedere
la possibilità del ricorso a uno o più rilanci per quanto attiene agli
elementi quantitativi (prezzi, tariffe, durata concessione, tempi di
esecuzione ecc..) delle offerte presentate.
Gli articoli 37 bis e seguenti della legge 109/1994 e successive
modificazioni hanno introdotto una particolare ipotesi di affidamento di
lavori in concessione, in attuazione dell’istituto della finanza di
progetto, ossia quando il progetto preliminare viene predisposto dal
privato e dallo stesso viene finanziata l’esecuzione delle opere. Al
momento dell’aggiudicazione della concessione l’istituto della
finanza di progetto, quindi, si ricollega direttamente ed espressamente
all’istituto della concessione disciplinato dall’art. 19, comma 2,
della menzionata legge 109/94. In detta norma è previsto che il
contratto di concessione ha per oggetto la progettazione, definitiva ed
esecutiva, l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità e di
lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro
gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del
concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera
realizzata. Nel caso in cui nella gestione siano previsti prezzi o
tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il legislatore, in
deroga alla regola generale dell’assenza di corrispettivo, prevede che
il soggetto concedente può corrispondere un prezzo al concessionario,
che non può superare il 50% dell’importo totale dei lavori e che deve
essere stabilito in sede di gara, al fine di assicurare il perseguimento
dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della
connessa gestione.
Nella
questione prospettata dal Comune di Roma, particolare interesse riveste
proprio quest’ultimo aspetto, poiché sono molti i casi in cui il
mercato, o valutazioni di diversa natura riguardanti le tariffe, non
consentano il ricorso esclusivo a finanziamenti privati. Occorre
precisare al riguardo che nell’istituto della concessione il prezzo
non possiede le caratteristiche giuridiche della controprestazione in
senso stretto, in quanto quest’ultima, come già osservato, consiste
unicamente nel diritto di gestire e di sfruttare economicamente i lavori
da realizzare. Ciò che resta determinante in definitiva è la presenza
del rischio di gestione che non può essere eliminato dalla presenza di
un eventuale contributo pubblico.
Il
prezzo, quindi, assume il carattere di elemento sinallagmatico
accidentale che l’amministrazione aggiudicatrice corrisponde al
concessionario al solo fine del perseguimento dell’equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in
relazione alla qualità del servizio da prestare, nell’ipotesi in cui
la tariffa a prezzo di mercato non sia socialmente praticabile, ferma
restando la necessità della presenza del rischio di gestione.
L’amministrazione aggiudicatrice, in tale ipotesi, contribuisce
mediante “il prezzo” al raggiungimento di quell’equilibrio
economico-finanziario che rende accettabile dal punto di vista
imprenditoriale l’iniziativa stessa. Secondo le esperienze di project
financing a livello internazionale, il sostegno pubblico in questione può
estrinsecarsi in molteplici forme, purché risultino definiti tutti i
termini del complesso scambio economico sottostante all’operazione. Può
trattarsi, per esempio, di un finanziamento a tasso calmierato o nullo,
o ancora del pagamento di una parte del prezzo unitario del
prodotto/servizio.
Nel
caso in questione riguardante la concessione di un diritto reale di
godimento, quale contributo riconosciuto dall’amministrazione
concedente, difficoltà interpretative derivano dal dettato normativo
stesso della legge 109/1994 e successive modificazioni ove, all’art.
19, comma 2, a differenza di quanto accade per i contratti di appalto
generalmente definiti “atti a titolo oneroso”, ci si riferisce
esclusivamente al “prezzo”, intendendo con ciò una prestazione di
carattere esclusivamente pecuniario in grado di assolvere la funzione di
riequilibrio del piano economico-finanziario presentato dal
concessionario, nel solo caso di prezzi o tariffe amministrati,
controllati o predeterminati.
Va
a questo punto rilevato che l’art. 37 bis della legge 109/1994 e
successive modificazioni pur riferendosi all’istituto del contratto di
concessione, di cui all’art. 19, comma 2, della menzionata legge, da
esso si discosta nell’uso della locuzione “con risorse totalmente o
parzialmente a carico dei privati”. Il legislatore, dunque, si
allontana dal concetto giuridico di “prezzo” per prevedere una forma
di concorso da parte dell’ente concedente che può assumere forme
molto diverse, fra le quali può anche ricomprendersi la concessione di
diritto di superficie di aree di proprietà dell’amministrazione
stessa. Occorrerà comunque procedere ad una attenta valutazione
economica del diritto di godimento che si intende concedere, anche al
fine di accertare che il contributo pubblico non superi il 50%
dell’importo totale dell’opera realizzata. Inoltre, è necessario
che la previsione della concessione del diritto di cui trattasi venga
espressamente prevista nel bando di gara quale elemento di valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rispettando in tal modo
i principi di concorrenza e trasparenza dell’agire amministrativo.
Accertato,
quindi, che la concessione di un diritto di superficie su aree di
proprietà dell’ente concedente è ammissibile come contributo da
parte dell’ente stesso nel caso di ricorso all’istituto del project
financing, occorre ora analizzare i riflessi che ne derivano.
Ai
sensi dell’art. 952 c.c., il diritto di superficie è un diritto reale
di godimento che attribuisce al beneficiario il diritto di fare e di
mantenere al di sopra del suolo (o al di sotto del suolo ex art. 955 c.c.)
le opere ivi costruite per tutta la durata della concessione. Ne
consegue che a favore del concessionario nasce, in un primo momento, il
c.d. ius aedificandum (diritto ad edificare) che si trasforma poi nel
diritto di proprietà dell’immobile costruito. Il concessionario può
anche, nel periodo di durata della concessione, alienare ovvero
affittare a terzi i beni realizzati, o anche imporre diritti reali sugli
stessi. Tuttavia, l’art. 954 c.c. stabilisce che tutti i diritti reali
imposti dal superficiario si estinguono alla scadenza del diritto di
superficie, mentre i contratti di locazione durano per il solo anno in
corso.
Nel
caso segnalato dal Comune di Roma, il promotore ha chiesto
all’amministrazione di intervenire mediante la concessione di un
diritto di superficie su aree di sedime sulle quali il concessionario
realizzerebbe uffici privati e box auto. L’oggetto principale della
proposta, consistente nella realizzazione del mercato “Andrea Doria”
e nei parcheggi correlati, si andrebbe dunque a collegare alla
realizzazione di dette aggiuntive opere con le seguenti conseguenze:
a) una
parte dell’opera oggetto della procedura di project financing (mercato
e parcheggi) sarebbe disciplinata da un contratto di concessione della
durata massima di trenta anni, durante i quali l’opera stessa sarebbe
gestita a fini di pubblico interesse;
b) le
opere realizzate sull’area concessa in diritto di superficie (box e
uffici privati) verrebbero commercializzate dal promotore direttamente
per un periodo massimo di 99 anni, ai sensi dell’art. 5 della legge 24
marzo 1989, n. 122, e potrebbero essere dallo stesso alienate, con la
conseguente privazione da parte del cittadino del godimento di quel
servizio pubblico cui l’opera è strumentale.
Tuttavia
le criticità suesposte, che possono e devono trovare adeguata
regolamentazione nei contratti di concessione, non portano ad escludere
la percorribilità dell’ipotesi in esame, che consente la
realizzazione dell’opera attraverso l’utilizzo di capitali privati,
in tal modo perseguendo il soddisfacimento dell’interesse pubblico
alla realizzazione dell’opera principale, che potrebbe, invece, essere
compromesso dalla non disponibilità da parte dell’amministrazione a
contribuire con una dazione in denaro, a causa della scarsa liquidità.
E’
peraltro da aggiungere che l’amministrazione può sempre revocare il
contratto di concessione del diritto di superficie per motivi di
pubblico interesse, previo adeguato rimborso al concessionario, con ciò
ripristinando il fine pubblicistico dell’utilizzo della totalità
delle opere realizzate anche prima della scadenza della concessione del
diritto di superficie che, come ricordato, può avere una durata massima
di 99 anni.
Dalle
considerazioni svolte segue che,
-
i requisiti che devono possedere i promotori al momento della
presentazione della proposta sono quelli di cui all’art. 99, comma 1,
del D.P.R. 554/1999, atti ad attestare le esperienze pregresse degli
stessi in termini finanziari, gestionali e commerciali;
-
il promotore che al momento della presentazione della proposta
non sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.P.R.
554/1999, ivi compreso il caso di più imprese non ancora formalmente
associate, deve obbligarsi ad associarsi con i partners necessari, e
garantire idoneamente tale successivo adempimento;
- il
concetto di “affinità” di cui all’art. 98, comma 1, lettere c) e
d), del D.P.R. 554/1999 va riferito alla natura del servizio cui risulta
strumentale l’opera da realizzare;
-
il termine “ investimento” di cui al suddetto articolo 98,
comma 1 lettera a) e b) va inteso con riferimento al costo complessivo
occorrente per la realizzazione dell’intervento;
-
l’attività di valutazione della proposta di cui all’art. 37
ter della legge 109/1994 e successive modificazioni si distingue in una
preliminare fase di valutazione propriamente tecnica cui segue la fase
della valutazione discrezionale della rispondenza al pubblico interesse
delle proposte ritenute tecnicamente valide;
-
la procedura negoziata prevista dall’art. 37 quater della legge
109/1994 e successive modificazioni consiste in un confronto
concorrenziale tra i partecipanti, da effettuarsi con le modalità che
l’amministrazione ha preventivamente stabilito nel bando di gara;
-
in base al combinato disposto di cui agli articoli 19, comma 2, e
37 bis della legge 109/1994 e successive modificazioni il contributo
pubblico ad un’operazione di project financing può oggettivarsi anche
nella concessione di un diritto di superficie per una durata non
superiore a 99 anni su aree di proprietà della amministrazione
aggiudicatrice, sempre che il suo valore attualizzato rientri nel 50%
dell’importo totale dell’opera realizzata.
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