IL
CONSIGLIO
DETERMINAZIONE
N. 21 del 7 novembre 2001
chiarimenti
alle stazioni appaltanti in ordine alla validità delle certificazioni
dei sistemi di gestione per la qualità rilasciate dagli organismi
accreditati dal sincert
(art.
19 del DPR 34/2000; art.8, comma 11-quater, della Legge 109/94 e s.m.)
Premesso
che:
§
sono state formulate da alcune SOA e associazioni di imprese richieste
in merito alle certificazioni del sistema di gestione per la qualità di
cui alle norme UNI EN ISO 9000, in particolare alla validità delle
stesse;
§
l’Autorità ha convocato in audizione, tenuta il 17 ottobre u.s., il
SINCERT, responsabile, per l’Italia, dell’accreditamento degli
organismi di certificazione ;
Ritenuto
che:
-
l’art. 8, comma 11-quater, della Legge 109/94 e s.m.
stabilisce che le imprese in possesso della certificazione di
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000, ovvero della dichiarazione della presenza di elementi
significativi e, tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei
benefici seguenti :
a)
la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal
comma 1 e dal comma 2 dell’art. 30 della presente legge, sono
ridotte al 50%;
b)
nel caso di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in
considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al
comma 2 dell’art. 21 della Legge 109/94 e s.m.;
-
l’art.19 del DPR 34/2000 dispone che il possesso della certificazione
di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9000 è condizione necessaria per il riconoscimento
dell’incremento convenzionale premiante;
-
la determinazione n° 56/2000, al punto 11, precisa che “la data di
scadenza dell’attestazione di qualificazione, qualora essa sia
rilasciata sulla base dell’incremento convenzionale premiante, deve
coincidere con la data di scadenza del certificato o dichiarazioni
relative al possesso di qualità aziendale UNI EN ISO 9000”.
Considerato
che :
Il
Sincert, nell’audizione tenutasi presso questa Autorità, ha
depositato il documento relativo alle scadenze delle certificazioni dei
sistemi di gestione per la qualità rilasciate da Organismi accerditati
SINCERT , riferendo che il riconoscimento dei requisiti connessi alla
gestione in qualità del processo produttivo risulta legato alla
eventuale perdita dei requisiti - accertata nel corso delle periodiche
visite ispettive, nonché, principalmente alla scadenza del rapporto
contrattuale tra organismo certificatore e società certificata; ne
deriva che la data di scadenza della certificazione di qualità, salvo
rinnovo della stessa, coincide con il triennio di validità del rapporto
contrattuale stesso;
Tale
data di scadenza viene riportata sulla certificazione di qualità, come
stabilito nei regolamenti Sincert, secondo due modalità:
a)
il certificato riporta esplicitamente, oltre alla data di prima
emissione e di emissione corrente, anche la data di scadenza, che
coincide con il periodo di validità del Certificato, di norma
triennale.
La
data di scadenza indicata sul Certificato coincide, generalmente, con il
termine del contratto esistente tra Organismo e Azienda certificata,
tramite apposita visita ispettiva, detta di rinnovo.
A
seguito di esito positivo di detta verifica, l’Organismo emette un
nuovo Certificato e procede al rinnovo, esplicito o tacito, del
Contratto;
b)
il certificato, in cui è sempre presente la data di prima emissione
e di emissione corrente, non riporta in modo esplicito la data di
scadenza .
Tale
data risulta, tuttavia, indicata, in termini impliciti, tramite la
dizione prevista dal regolamento SINCERT per l’accreditamento degli
organismi di certificazione: “La validità del presente certificato è
subordinata a sorveglianza periodica (6 mesi o un anno) ed al
riesame completo del sistema di gestione per la qualità (o altro
sistema di gestione aziendale) con periodicità triennale“.
La
scadenza del certificato è pertanto implicitamente stabilita a tre anni
decorrenti dalla data di emissione (prima o corrente) e ciò anche
qualora il contratto tra organismo e azienda non preveda esplicitamente
tale scadenza come clausola contrattuale.
Il
Sincert, al fine di agevolare le procedure di accertamento della validità
della certificazione di qualità, provvederà affinché le nuove
certificazioni, emesse da organismi accreditati, saranno integrate con
la dicitura : “Per una informazione puntuale ed aggiornata circa la
validità del presente Certificato, si prega di contattare il seguente
numero telefonico… o indirizzo e-mail…”.
Il
Sincert, inoltre, nel corso dell’audizione si è impegnato ad
informare questa Autorità, che ne farà oggetto di specifica
comunicazione alle Soa, relativamente a tutti i procedimenti di revoca o
di modifica delle Certificazioni dei sistemi di gestione per la qualità
già rilasciate dagli Organismi di certificazione.
Dalle
considerazioni svolte, al fine di garantire i principi di uniformità di
comportamento e di libera concorrenza tra gli operatori, i criteri da
tener presente in sede di esperimento delle procedure di gara sono nei
termini suindicati .
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