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DETERMINAZIONE
N.22
Del
5 dicembre 2001
INDICAZIONI
RELATIVE ALLA SOLUZIONE BONARIA DI CONTROVERSIE. (art. 31 bis comma 1
legge 109/94 e successive modificazioni).
Premesso
che:
L’Autorità, al fine di monitorare il contenzioso in materia di
opere pubbliche, ha richiesto ai responsabili dei procedimenti, mediante
Comunicato del 15.5.2001 pubblicato nella G.U. n. 123 del 29.5.2001 ed
integrato da un successivo Comunicato del 6.6.2001 diffuso via Internet,
copia dei verbali sottoscritti dalle amministrazioni aggiudicatrici ai
sensi dell’art. 31 bis della legge 109/94, successivamente
all’entrata in vigore del regolamento attuativo della legge quadro.
Considerato
in fatto
Da un esame degli accordi bonari pervenuti si sono riscontrate
alcune anomalie che di seguito si riassumono:
-
mancata indicazione in alcuni accordi dell’importo dei lavori
appaltati, dell’importo e dell’oggetto delle riserve trascritte nel
registro di contabilità;
-
attivazione della procedura de qua a seguito dell’iscrizione
sui documenti contabili di riserve che non possono comportare un aumento
dell’importo contrattuale superiore al 10 per cento;
-
erronea sottoscrizione degli accordi da parte del responsabile
del procedimento;
-
inosservanza dei termini fissati per lo svolgimento del
procedimento di soluzione bonaria delle controversie;
-
mancata utilizzazione del fondo previsto dall’art. 12 del
regolamento 554/99.
Ritenuto
in diritto:
-
L’art. 31 bis della legge 109/94 definisce solo in via di
principio gli elementi e le procedure per la definizione dell’accordo,
mentre il regolamento ne disciplina dettagliatamente il perfezionamento.
-
La condizione fissata dalla legge quadro è che le controversie
devono riguardare la fase di esecuzione dei lavori e devono essere
sostanzialmente collegate al valore economico delle riserve, per il
quale è fissata una soglia minima pari al 10% dell’importo
contrattuale dei lavori.
-
L’art. 149 c. 1 del reg. dispone che, se nel corso dei lavori
l’appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui
importo complessivo superi i limiti indicati dall’art. 31 bis della
legge quadro, il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al
responsabile del procedimento trasmettendo nel più breve tempo
possibile la propria relazione riservata nel merito.
-
Il responsabile del procedimento, ai sensi del comma 2 del
predetto articolo, deve valutare l’ammissibilità e la non manifesta
infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del
limite di cui sopra.
-
Da ciò si desume che presupposti per l’avvio del procedimento
sono la espressa dichiarazione dell’ammontare dei lavori, l’importo
e l’oggetto delle riserve, e la valutazione del responsabile del
procedimento ai sensi del succitato comma 2 dell’art. 149 del D.P.R.
554/99.
-
Detti presupposti devono essere indicati compiutamente nel
verbale di accordo bonario che, rappresentando l’atto conclusivo della
procedura in esame, deve formalizzare e contenere tutti gli elementi
indispensabili alla definizione della controversia. In particolare, va
data contezza del superamento del limite quantitativo delle riserve
disposto dall’art. 31 bis della legge 109/94, con specifico
riferimento all’ipotesi (eventuale) in cui con la procedura de qua
vengano concretamente risolte soltanto alcune delle riserve iscritte.
-
Allo stesso modo, anche in caso di mancato raggiungimento
dell’accordo bonario, e sempre che siano state avviate (anche se non
concluse) tra le parti concrete trattative di definizione della
vertenza, le stazioni appaltanti sono tenute a formalizzare la mancata
intesa con la controparte in un apposito verbale. Ciò anche ai fini di
un eventuale successivo ricorso all’istituto dell’arbitrato previsto
dall’art. 32 della legge 109/94.
-
Si rammenta, a tal fine, che il testo previgente dell’art. 32
della legge quadro, conseguente alle modifiche apportate dalla legge
216/95, prevedeva che venisse redatto apposito verbale anche in caso di
mancato raggiungimento dell’accordo bonario, e che lo stesso venisse
trasmesso all’Osservatorio dei Lavori Pubblici.
-
La circostanza che la nuova formulazione dell’art. 32,
introdotta dall’art. 10 della legge 415/98, non faccia alcun
riferimento al verbale di mancato raggiungimento dell’accordo non
inficia l’argomentazione sopra richiamata, nel caso in cui vi siano
state delle concrete trattative tra il responsabile del procedimento e
l’impresa esecutrice. Viceversa, qualora tra le parti non vi sia alcun
margine di trattativa, è da ritenersi che il responsabile del
procedimento debba limitarsi a rendere edotta l’amministrazione di
appartenenza.
-
Secondo la normativa di riferimento fulcro del tentativo di
accordo bonario è il responsabile del procedimento. Ai sensi
dell’art. 149 c. 2 del regolamento, infatti, lo stesso deve valutare
l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve
iscritte, ove per ammissibilità deve intendersi la iscrizione delle
riserve secondo le modalità e nei termini prescritti dall’art. 165
dello stesso regolamento, mentre per non manifesta infondatezza una
sommaria valutazione dei presupposti di fatto e di diritto posti a
fondamento delle riserve.
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Tali valutazioni sono espressamente finalizzate alla verifica
“…dell’effettivo raggiungimento dei limiti di valore” (art. 149,
c. 2) per scongiurare l’eventualità di elusioni applicative della
norma.
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La scelta del legislatore di porre in capo al responsabile del
procedimento tale incombenza è dettata dal fatto che allo stesso spetta
il controllo su tutti i fattori comportanti aumenti di spesa, anche non
influenti in maniera diretta ed immediata, ma che comunque possano
gravare sul committente nella fase esecutiva del contratto di appalto.
-
La valutazione preliminare del responsabile è, peraltro,
conseguente alla comunicazione
che il direttore dei lavori deve inoltrare allo stesso
immediatamente dopo l’avvenuto superamento della soglia di
legge.
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Compiute le suddette valutazioni, il responsabile del
procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori
e, ove costituito, dell’organo di collaudo, e dopo aver sentito
l’appaltatore sulle condizioni ed i termini di un eventuale accordo,
formula alla stazione appaltante una proposta di accordo bonario.
-
La prevista convocazione delle “parti” ad opera del
responsabile, per la sottoscrizione del verbale, sottintende che il
medesimo venga firmato unicamente dall’appaltatore e dal
rappresentante della stazione appaltante, al quale spetta la valutazione
definitiva della proposta formulata dal responsabile del procedimento.
-
L’art. 31 bis assegna un termine di novanta giorni al
responsabile del procedimento per la presentazione della proposta di
accordo, decorrente dall’apposizione dell’ultima delle riserve che
abbia contribuito al superamento del limite minimo previsto dal medesimo
articolo, ed un termine di sessanta giorni all’amministrazione per
deliberare sull’anzidetta proposta.
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Tali termini hanno carattere ordinatorio e, pertanto, la loro
scadenza ha solo l’effetto sul piano contrattuale di legittimare l’affidatario
alla messa in mora del committente. Tale circostanza comporta che
l’appaltatore non può attivare innanzi all’organo giurisdizionale
amministrativo la procedura del silenzio-inadempimento.
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Pur tuttavia, è da evidenziare come un superamento consistente
dei medesimi svilisce la natura stessa dell’accordo bonario
volto ad accelerare il contenzioso in materia di opere pubbliche
attraverso un meccanismo di conciliazione avente natura negoziale che si
contrappone alla risoluzione in via amministrativa.
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Analoghe considerazioni vanno svolte in relazione ai termini
indicati dall’art. 149 c. 3 reg., per il quale la stazione appaltante
deve dare sollecita comunicazione sia al responsabile del procedimento
che all’appaltatore delle proprie determinazioni in ordine alla
proposta di soluzione bonaria.
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Nel termine di sessanta giorni, la stazione appaltante ha facoltà
di acquisire eventuali ulteriori pareri da essa ritenuti necessari: il
regolamento lascia, perciò, aperta la possibilità di un’ulteriore
istruttoria.
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L’art. 12 del D.P.R. 554/99 prevede l’obbligo di inserimento
nel bilancio dell’amministrazione aggiudicatrice di un fondo pari ad
almeno il tre per cento delle spese previste per l’attuazione degli
interventi compresi nel programma, ed il successivo comma 3 dispone,
altresì, che i ribassi d’asta e le economie comunque realizzate nella
esecuzione del programma possono essere destinate, su proposta del
responsabile del procedimento, ad integrare detto fondo.
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Le disposizioni della legge 109/94 in materia di programmazione
trovano applicazione a far data dal primo esercizio finanziario
successivo alla pubblicazione del D.M. 21.6.2000, avvenuta in data
27.6.2000, e recante modalità e schemi-tipo per la redazione del
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali, e dell’elenco
annuale dei lavori, il cui art. 7 sancisce un accantonamento di fondi
sul programma per accordi bonari; ne consegue che a partire dall’anno
2001 i bilanci preventivi devono contenere il fondo di cui sopra, e che
allo stesso le stazioni appaltanti debbono obbligatoriamente attingere
per dare esecuzione agli accordi bonari stipulati.
Dalle
considerazioni svolte emerge che presupposti per l’avvio del
procedimento sono la espressa dichiarazione dell’ammontare dei lavori,
l’importo e l’oggetto delle riserve, l’ammissibilità e la non
manifesta infondatezza delle medesime
in relazione al limite di valore indicato dalla norma.
Ne
consegue che detti elementi devono essere obbligatoriamente inseriti nel
verbale di accordo bonario. Lo stesso deve essere sottoscritto
dall’impresa e dall’organo deliberante dell’amministrazione
procedente anche in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, ove
vi siano state delle concrete trattative tra le medesime controparti.
Il termine di novanta giorni per la presentazione della proposta
di accordo da parte del responsabile del procedimento, decorrente
dall’apposizione dell’ultima delle riserve che abbia contribuito a
far raggiungere il limite fissato dalla norma, ed il termine di sessanta
giorni assegnato all’amministrazione per l’assunzione di un
provvedimento motivato, hanno carattere ordinatorio.
La sottoscrizione del verbale di accordo bonario è demandata al
rappresentante della stazione appaltante ed all’affidatario dei
lavori.
Le amministrazioni
aggiudicatrici sono tenute ad utilizzare il “fondo” previsto
dall’art. 12 del D.P.R. 554/99, all’uopo istituito, per
l’adempimento degli oneri conseguenti all’esecuzione degli accordi
bonari.
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