IL
CONSIGLIO
DETERMINAZIONE
N. 16/23
del
5 dicembre 2001
Requisiti
per la partecipazione alle gare di appalto e di concessione di lavori
pubblici
Sono
pervenute a questa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
numerose richieste da parte di stazioni appaltanti di chiarimenti in
merito all’applicazione dell’art. 75 del DPR 21 dicembre 1999, n.
554 e successive modificazioni. Al riguardo il Consiglio dell’Autorità,
nella riunione del 5 dicembre 2001, al solo fine di fornire indicazioni
per un’interpretazione uniforme, ha adottato la seguente
determinazione.
In
base al disposto di cui all’art. 8, comma 9, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio
2000, i lavori pubblici possono essere affidati esclusivamente a
soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 dello stesso articolo e
non esclusi dalle gare per inaffidabilità morale, finanziaria e
professionale.
Già
all’atto della qualificazione, le imprese, in conformità all’art.
17 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, oltre che requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi, devono dimostrare di
possedere requisiti di carattere generale che attengono, più
propriamente, all’indicata affidabilità morale, economica e
professionale dell’esecutore. Con determinazione 12 ottobre 2000, n.
47, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha stabilito
quale debba essere la “documentazione mediante la quale i soggetti che
intendono qualificarsi dimostrano l’esistenza dei prescritti requisiti
d’ordine generale”.
Requisiti
di carattere generale, inerenti all’affidabilità del contraente,
oltre a dover sussistere alla data di sottoscrizione del contratto per
il rilascio dell’attestazione di qualificazione, devono permanere al
momento della partecipazione alle specifiche procedure di affidamento e
di stipulazione dei contratti. Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554, nel testo introdotto dall’art. 2 del D.P.R. 30
agosto 2000, n. 412, vanno, infatti, “esclusi dalla partecipazione
alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non
possono stipulare i relativi contratti” le imprese che versano in una
delle, successivamente elencate, situazioni di incompatibilità. In
base, poi, al disposto di cui al già richiamato art. 8, comma 7, della
legge 109/1994 e successive modificazioni, il potere di esclusione dalle
gare, a decorrere dal 1° gennaio 2000, compete alle stazioni
appaltanti.
Per
gli appalti relativi a lavori di importo pari o inferiori a euro
150.000, per i quali il sistema di qualificazione non è obbligatorio,
alle stazioni appaltanti può competere anche la verifica, per i
soggetti non in possesso di attestazione di qualificazione, dei
requisiti tecnico-organizzativi.
Va
poi richiamata, per completezza di analisi, la disciplina relativa al
“Casellario informatico delle imprese qualificate”, nel quale vanno
inseriti dati e notizie concernenti le imprese e rilevanti al fine della
ammissione alle gare e che “sono a disposizione di tutte le stazioni
appaltanti per l’individuazione delle imprese nei cui confronti
sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori
pubblici” (art. 27, comma 5, D.P.R. 34/2000).
Ciò
premesso, dal confronto delle norme di cui agli indicati artt. 17 e 27
del D.P.R. 34/2000 e 75 del D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni,
è dato rilevare che, pur non essendovi perfetta coincidenza tra le ivi
descritte fattispecie, le stesse sono tutte relative a medesimi fatti e
circostanze incidenti sull’affidabilità morale, economica e
professionale del concorrente. Alcune delle fattispecie attengono alla
persona fisica dell’imprenditore, altre, invece, ineriscono
specificamente alla attività di impresa e trovano applicazione
indipendentemente dalla relativa titolarità. Tali fatti e circostanze -
se ritenuti insussistenti - portano, al momento della qualificazione
delle imprese, ad una certificazione di idoneità di tipo statico,
implicante una generale capacità giuridica alla stipulazione dei
contratti, sia pure limitata alla durata dell’efficacia
dell’attestazione. Gli stessi, inoltre, in occasione della singola
gara, formano oggetto di una verifica di tipo dinamico sulla perdurante
attualità di detta idoneità e si riflettono sulla legittimazione a
contrarre del concorrente. Infine, con riferimento al “Casellario
informatico delle imprese qualificate”, detti dati sono oggetto di
raccolta, documentazione e rappresentazione alle stazioni appaltanti al
fine indicato della “individuazione delle imprese nei cui confronti
sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori
pubblici”.
Altra
considerazione di carattere generale è che la mancata qualificazione o
mancata ammissione alla singola gara non ha il carattere di sanzione
punitiva, con la necessità, pertanto, di fare sempre e comunque
applicazione dei principi propri del sistema sanzionatorio. La
disciplina in esame è posta a garanzia dell’elemento fiduciario che
caratterizza il contratto di appalto e comporta, conseguentemente, una
forma di autotutela per l’ente aggiudicatore che, nella ricorrenza di
oggettivi e definitivamente acclarati presupposti, può precludere la
partecipazione e consente il rifiuto della stipulazione del contratto.
Da
tenere presente, infine, che dette disposizioni, le quali trovano
applicazione indipendentemente dall’importo dei lavori, costituiscono,
per molti aspetti, l’esatta riproduzione della normativa di cui
all’art. 24 della direttiva Cee 14 giugno 1993, n. 37, che disciplina,
per le gare sopra soglia, le ipotesi in cui l’imprenditore può essere
escluso dalla partecipazione all’appalto e che, secondo la
giurisprudenza prevalente, conterrebbe un’elencazione tassativa delle
cause di esclusione dalle gare; tassatività che non ha precluso logiche
deroghe da parte del legislatore nazionale, il quale ha inserito, per
ragioni di diritto interno, ipotesi di esclusione - es. applicazione
delle misure antimafia, violazione delle intestazioni
fiduciarie-aggiuntive rispetto al contenuto della direttiva comunitaria
indicata.
Ulteriore
considerazione di carattere generale è che i requisiti in esame, in
caso di partecipazione di imprese associate ovvero tra loro consorziate
o che intendono associarsi o consorziarsi, devono essere posseduti da
tutte le imprese facenti parte dell’associazione o consorzio, in
quanto la collaborazione tra le imprese, tipica di detti fenomeni, non
può implicare una deroga alla regola della necessaria affidabilità
morale, professionale e tecnica di tutti i soggetti contraenti a
qualsiasi titolo con l’amministrazione.
II
A.
Quanto alle specifiche ipotesi considerate dall’indicato art. 75 del
D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni, non dà luogo a particolari
problemi interpretativi quella concernente lo stato di affidabilità
economica delle imprese, per cui non sono ammesse a partecipare alle
gare, né possono stipulare i relativi contratti, quelle “che si
trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui
confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni” (relativo comma 1, lett. a). Elencazione, quella
indicata, che è similare a quella scrutinata ai fini della verifica del
requisito dell’affidabilità economica al momento della
qualificazione, la quale fa riferimento alla “inesistenza di procedure
dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione
dell’attività” e “inesistenza di procedure di fallimento, di
concordato preventivo, di amministrazione controllata e di
amministrazione straordinaria” (art. 17, comma 1, lett. g) ed h), del
D.P.R. 34/2000) ed è più puntuale rispetto a quella descritta ai fini
dell’iscrizione nel “Casellario informatico delle imprese
qualificate” individuata come “eventuale stato di liquidazione o
cessazione di attività; eventuali procedure concorsuali pendenti”
(art. 27, comma 2, lett. n) ed o), del D.P.R. 34/2000). L’elencazione
dell’art. 75 citato, poi, si presenta aderente al testo comunitario,
secondo cui può essere escluso dalla partecipazione all’appalto
l’imprenditore “relativamente al quale sia in corso una procedura di
dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo oppure ogni altra procedura della stessa natura
prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali” (art. 24,
comma 1, lett. a), della direttiva Cee 37/93).
Vanno,
pertanto, escluse dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di
appalti e concessioni di lavori pubblici non soltanto le imprese nei cui
confronti sia stato dichiarato con sentenza uno stato di insolvenza ma
anche quelle nei cui confronti “sia in corso un procedimento” per
tale dichiarazione; procedimento che, sulla base della prevalente
giurisprudenza, può essere considerato “in corso” qualora vi sia
stata presentazione di apposita istanza da parte del creditore, a meno
che non sopravvenga successiva desistenza.
Si
è disposta, così, la piena assimilazione del concordato preventivo
alla dichiarazione di fallimento, sulla base del fatto che entrambi
presuppongono una acclarata situazione di insolvenza della impresa e la
omologazione, rispetto alle situazioni indicate, dell’amministrazione
controllata la quale, più che ad un conclamato dissesto, è collegata
ad un momento di crisi o di difficoltà dell’impresa. Nessun
riferimento, nella normativa in esame, è fatto, invece, alla
amministrazione straordinaria, di cui al d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270,
implicante anch’essa una situazione di difficoltà dell’impresa e
che è, invece, considerata causa di esclusione dalla qualificazione.
Il
requisito, ai sensi del comma 2 dell’art. 75 del DPR 554/1999 e
successive modificazioni, è autocertificabile e per la sua
dimostrazione, al momento della domanda di partecipazione, non occorre
presentare alcun certificato.
B.
Di difficile interpretazione è la successiva ipotesi di esclusione
dalla partecipazione alle gare e di preclusione alla stipulazione dei
contratti di appalto e di concessione di lavori pubblici per i soggetti
“nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423; (tale) divieto opera se la pendenza del
procedimento riguardi il titolare o il direttore tecnico, se si tratta
di impresa individuale, il socio o il direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico
se si tratta di altro tipo di società” (art. 75, comma 1, lett. b),
del D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni).
La
norma contiene, pertanto, una dettagliata specificazione degli organi
della impresa nei cui confronti va verificato il requisito della
pericolosità sociale, che costituisce il presupposto del procedimento.
La stessa, poi, fa riferimento ai soggetti nei cui confronti è pendente
un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione
personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con eventuale
obbligo o divieto di soggiorno) ai sensi della normativa relativa alle
persone pericolose per la sicurezza pubblica (legge 27 dicembre 1956, n.
1423, art. 3), ovvero ai sensi delle disposizioni contro la mafia (legge
31 maggio 1965, n. 575, artt. 1 e 2), o a tutela dell’ordine pubblico
(legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 18 e 19) le quali a detto art. 3,
legge 1423/1956, fanno esplicito rinvio. Il procedimento è da ritenersi
pendente allorquando il questore o il procuratore nazionale antimafia o
il procuratore della Repubblica presso il Tribunale, nel cui circondario
dimora la persona, abbiano avanzato proposta motivata di irrogazione
della misura al presidente del Tribunale avente sede nel relativo
capoluogo di provincia. Da considerare, poi, al riguardo, che con
l’art. 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni
è stata prevista l’istituzione presso le segreterie delle procure
della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali di registri per
le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione in precedenza
indicati. Con la conseguenza che, verosimilmente, alle annotazioni
riportate in tali registri ha inteso riferirsi il legislatore laddove ha
previsto, al comma 2 dell’art. 75 del DPR 554/1999 e successive
modificazioni, l’onere della produzione dei certificati dei carichi
pendenti con l’implicazione che tale certificazione va presentata in
aggiunta e non in alternativa con il certificato del Casellario
giudiziario che riguarda più specificamente le ipotesi di cui alla
lett. c) del precedente comma 1 del D.P.R. 554/1999 e successive
modificazioni.
Nessun
riferimento dalla norma in esame è fatto, poi, alle persone nei cui
confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione indicate,
né a tale situazione si riferisce alcuna delle ulteriori fattispecie
considerate dall’art. 75 del D.P.R. 554/1999 e successive
modificazioni. E’ da ritenere, tuttavia, che anche in tal caso resta
preclusa al concorrente la partecipazione alle procedure di affidamento
e la stipulazione dei contratti. In base, infatti, al disposto di cui
all’art. 10, comma 2, della legge 575/1965, il provvedimento
definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina il
divieto di concludere contratti di appalto con le pubbliche
amministrazioni.
Ai
sensi, inoltre, del disposto di cui al comma 4 dell’indicato art. 10
della legge 575/1965, la preclusioni sussiste anche nei confronti delle
persone conviventi con il sottoposto a sorveglianza speciale e nei cui
riguardi, negli ultimi cinque anni, il tribunale abbia disposto
l’estensione della misura cautelare.
Va
considerato, poi, che la preclusione alla partecipazione alle gare ed
alla stipulazione dei contratti di appalto, ai sensi del disposto di cui
al comma 5 ter dell’indicato art. 10 della legge 575/1965, sussiste
anche per le persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non
definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui
all’art. 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale (di
associazione di stampo mafioso), ed anche se non vi sia irrogazione
delle misure di prevenzione.
E’
da tenere presente, inoltre, che, in base al disposto di cui
all’indicato art. 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55, i provvedimenti
definitivi con i quali viene irrogata una misura di prevenzione
personale sono iscritti nel Casellario giudiziario, anche se della
relativa esistenza non è fatta menzione nei relativi certificati
rilasciati a richiesta di privati. E’ da considerare infine che, ai
sensi dell’art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo tre anni
dalla cessazione della misura di prevenzione, l’interessato può
chiedere la riabilitazione che, se concessa, comporta la cessazione di
tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona
sottoposta a misure di prevenzione.
Il
requisito relativo alla mancata pendenza del procedimento in esame non
è autocertificabile (art. 75, comma 2, del DPR 554/1999 e successive
modificazioni) dovendo l’interessato, come prima rilevato, produrre a
comprova i certificati relativi ai carichi pendenti, anche se tali
certificati hanno insufficiente valenza probatoria dal momento che, ai
sensi del comma 2 dell’indicato art. 34 della legge 55/1990 “non
possono essere rilasciate a privati certificazioni relative alle
annotazioni operate nei registri”.
Il
requisito va successivamente verificato a mezzo della comunicazione
scritta o telematica effettuata, anche su richiesta del soggetto
partecipante alla gara (ai sensi dell’art. 3, comma 1, del DPR 3
giugno 1998, n. 252), dalla Prefettura della provincia in cui risiede o
ha sede il soggetto interessato; oppure tramite certificato della Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura portante in calce la
dicitura, ai sensi dell’art. 9 del detto DPR 252/1998 indicato,
“nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni” e con l’indicazione della specifica attività svolta
dall’impresa.
C.
Particolarmente complessa è anche l’ipotesi ulteriore del concorrente
“nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono
sull’affidabilità morale e professionale”; “il divieto opera se
la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa in nome collettivo o in accomandita
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio”.
“In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di avere adottato
atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata”. “Resta salva in ogni caso l’applicazione
dell’art. 178 del codice penale (concernente la concessione della
riabilitazione) e dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura
penale” (riguardante l’estinzione del reato per decorso del termine)
(art. 75, comma 1, lett. c) del D.P.R. 554/1999 e successive
modificazioni). Disposizione, quindi, quella indicata, molto più
articolata e complessa di quella utilizzata ai fini della qualificazione
delle imprese e che fa riferimento soltanto ad “inesistenza di
sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale a carico del titolare, del legale
rappresentante, dell’amministratore o del direttore tecnico per reati
che incidono sulla moralità professionale” (art. 17, comma 1, lett.
c), del D.P.R. 34/2000).
Al
riguardo - a parte la disposta equiparazione della sentenza di
applicazione della pena su richiesta, emessa ai sensi dell’art. 444
codice di procedura penale (cosiddetto patteggiamento), alla sentenza di
condanna vera e propria - particolarmente complessa è
l’individuazione dei reati che sono considerati incidenti
sull’affidabilità morale e professionale dell’imprenditore e delle
modalità attraverso le quali può essere dimostrata la mancata
ricorrenza della condizione in esame.
Quanto
alla prima delle indicate questioni, va richiamata la determinazione n.
56/2000 dell’Autorità di vigilanza che, conformemente alle
indicazioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del
1° marzo 2000, n. 182/40093, ha ritenuto che influiscono
sull’affidabilità morale e professionale del contraente i reati
contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede
pubblica ed il patrimonio, se relativi a fatti la cui natura e contenuto
siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con le
stazioni appaltanti per la loro inerenza alle specifiche obbligazioni
dedotte in precedenti rapporti con le stesse. La mancanza, tuttavia, di
parametri fissi e predeterminati e la genericità della prescrizione
normativa lascia un ampio spazio di valutazione discrezionale per la
stazione appaltante che consente alla stessa margini di flessibilità
operativa al fine di un equo apprezzamento delle singole concrete
fattispecie, con considerazione di tutti gli elementi delle stesse che
possono incidere sulla fiducia contrattuale, quali ad. es. l’elemento
psicologico, la gravità del fatto, il tempo trascorso dalla condanna,
le eventuali recidive. Siffatta discrezionalità è, tuttavia, limitata
dalla previsione della norma secondo cui è fatta salva, in ogni
caso, l’applicazione degli artt. 178 del codice penale e 445 del
codice di procedura penale, riguardanti, rispettivamente, la
riabilitazione e l’estinzione del reato per decorso del tempo nel caso
di applicazione della pena patteggiata.
Il
che consente di ritenere, in particolare, che l’equiparazione della
sentenza di patteggiamento alle sentenze di condanna, così come la
ricaduta sulla società della condanna dell’amministratore o del
direttore tecnico cessato dalla carica nel precedente triennio,
non può comunque portare a disapplicare la disciplina codicistica
riguardante le indicate ipotesi di estinzione delle pene accessorie per
effetto della riabilitazione e di ogni effetto della sentenza
patteggiata in caso di decorso del tempo. Con la conseguenza che, una
volta pronunciata dal giudice di sorveglianza la riabilitazione del
condannato, derivandone l’estinzione del reato e delle pene accessorie
ed ogni altro effetto penale della condanna, ovvero riconosciuto dal
tribunale estinto il reato per il decorso del termine di cinque o due
anni - a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione - di cui al
2° comma dell’art. 445 del codice di procedura penale, alla stazione
appaltante resta preclusa la possibilità di valutare negativamente, ai
fini dell’ammissione alla specifica gara, i fatti di cui alla inflitta
sentenza di condanna.
Analogamente
ed all’opposto, non potrà essere fatta alcuna valutazione
discrezionale della concreta fattispecie, dovendosi automaticamente
escludere il concorrente nel caso di ricorrenza delle ipotesi di cui
all’art. 32 quater codice penale (malversazione, corruzione, etc.),
implicante una “incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione”, nonché di quella di irrogazione di sanzione
interdittiva nei confronti della persona giuridica emessa ai sensi del
D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 per reati contro la pubblica amministrazione
o il patrimonio commessi nell’interesse o a vantaggio della persona
giuridica medesima.
Quanto,
poi, alla seconda delle questioni indicate, va osservato che il
certificato del Casellario giudiziario - con la cui produzione, ai sensi
dell’art. 75, comma 2, D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni deve
essere dimostrata l’inesistenza della esaminata causa di
incompatibilità - non riporta, se richiesto da privati, le condanne per
le quali è stato riconosciuto il beneficio della non menzione, nonché
le sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento),
mentre tali sentenze sono riportate nei certificati integrali del
Casellario giudiziario medesimo rilasciati su richiesta di una Pubblica
amministrazione ovvero di un ente incaricato di pubblico servizio (art.
688 cod. proc. pen.). E così analogamente, ai sensi dell’art. 34,
comma 4, della legge 55/1990, i certificati del Casellario giudiziario
spediti a richiesta di privati non riportano i provvedimenti definitivi
di irrogazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale
inflitta ai sensi dell’art. 3 della legge 1423/1956.
Con
la conseguenza che il presumibile maggior rigore del legislatore, che,
in deroga alla normativa generale sull’autocertificazione ha voluto
imporre - per una ritenuta maggiore esigenza di affidabilità della
relativa attestazione - la dimostrazione del requisito soltanto
“mediante la produzione del certificato del Casellario giudiziario”,
potrebbe portare, di fatto, ad una nullificazione dello stesso
accertamento sul requisito medesimo in considerazione del limitato
contenuto attestatorio del certificato stesso. Stante, tuttavia,
l’esplicito dato normativo, che impone al concorrente il solo onere di
produrre il certificato del Casellario giudiziario non sembra consentito
alla stazione appaltante di gravarlo di un adempimento ulteriore, quale
potrebbe essere quello della presentazione di un atto di notorietà
circa l’inesistenza di sentenze di condanne con beneficio della non
menzione ovvero di irrogazione di pena su richiesta ovvero di sanzioni
irrogative della sorveglianza speciale.
In
questo senso, quindi, la carenza della piena idoneità probatoria della
certificazione che concerne il soggetto beneficiato sembra implicare
un’inversione dell’onere della prova in capo alla stazione
appaltante, alla quale, peraltro, per la verifica del requisito, è
consentito accedere al “Casellario informatico delle imprese
qualificate” istituito presso l’Autorità di vigilanza ed in cui
vanno inserite tutte le “sentenze di condanna passate in giudicato o
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale” (art. 27, comma 2, lett. a), del DPR
34/2001.
Va
considerato, inoltre, che, ai sensi dell’art. 688 del codice di
procedura penale, “nei casi in cui il certificato è necessario per
provvedere ad un atto delle loro funzioni”, le amministrazioni
pubbliche ed i soggetti esercenti un pubblico servizio possono
richiedere il certificato integrale del Casellario giudiziario medesimo
così come le stesse pubbliche amministrazioni possano accedere ai
registri relativi ai carichi pendenti. Ed ove ciò non sia possibile per
la natura privatistica dell’ente aggiudicatore, lo stesso potrà farne
richiesta all’Autorità di vigilanza che, per suo conto, provvederà
alla acquisizione delle necessarie informazioni di cui agli indicati
registri e del certificato generale del Casellario medesimo.
Ciononostante,
per una più efficace dissuasione dalla commissione di illeciti e senza
che ne derivi alcun serio aggravio per gli interessati, le stazioni
appaltanti possono disporre nei bandi di gara che la dichiarazione
relativa al possesso dei requisiti autocertificabili contenga anche una
attestazione circa l’assenza di sentenze di condanne con il beneficio
della non menzione ovvero di irrogazione di pene patteggiate ovvero di
applicazione della misura della sorveglianza speciale ovvero annotazioni
di sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono
la partecipazione alle gare di appalto.
Coerentemente,
poi, ad un pregresso prevalente orientamento giurisprudenziale, è stato
formalmente codificato il principio secondo cui il divieto di
partecipazione alle gare opera anche nel caso in cui la sentenza sia
stata emessa nei confronti di persone fisiche cessate dalle cariche
sociali nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, a
meno che non venga dimostrato che l’impresa ha adottato atti o misure
di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. La
semplice cessazione, pertanto, dalla carica sociale, per dimissioni o
per allontanamento, non è di per sé sola considerata sufficiente ad
escludere la ripercussione sulla società della condanna inflitta
all’organo, potendosi trattare di mera sostituzione di facciata, ed
occorrendo, pertanto, per evitare la ripercussione sulla società, la
dimostrazione di atti concreti e tangibili di dissociazione dalla
condotta delittuosa, quale ad es. l’aver iniziato verso lo stesso
azione di responsabilità sociale.
D.
Del tutto nuova, poi, è l’ipotesi secondo cui non possono essere
ammesse a partecipare alle gare per l’affidamento di appalti e
concessioni di lavori pubblici e non possono stipulare i relativi
contratti le imprese “che hanno violato il divieto di intestazione
fiduciaria, posto all’art. 17, 3° comma, della legge 19 marzo 1990,
n. 55” sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso (art. 75,
comma 1, lett. d), D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni).
Come
è noto, la disciplina in tema di intestazione fiduciaria dei soggetti
appaltatori si ricollega all’esigenza di evitare che la stazione
appaltante perda il controllo del vero imprenditore che ha partecipato
alla gara; sicché, tranne il caso in cui l’intestazione fiduciaria
concerna società appositamente autorizzate ai sensi della legge 23
novembre 1939, n. 1966, le quali, a loro volta, abbiano comunicato alla
amministrazione l’identità dei fiducianti, l’acclarata intestazione
fiduciaria comporta l’esclusione dalla partecipazione alle gare e la
preclusione alla stipulazione dei contratti.
Con
D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, è stato emanato l’apposito
“regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei
soggetti aggiudicatori di opere pubbliche” al quale va fatto rinvio
per quanto attiene agli obblighi specifici posti a carico delle società
aggiudicatrici ed ai controlli sui relativi adempimenti. Può, poi,
essere osservato che, per la configurazione dell’ipotesi in esame,
come ritenuto in giurisprudenza, non è necessario il trasferimento di
beni dai fiducianti al soggetto fiduciario, essendo sufficiente che a
quest'ultimo sia conferita, attraverso idonei strumenti negoziali, la
legittimazione ad esercitare i diritti o le facoltà, necessari per la
gestione dei beni, che possono rimanere formalmente in capo al
fiduciante.
E.
Quanto, poi, all’ipotesi di esclusione di coloro “che hanno commesso
gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro”
(art. 75, comma 1, lett. e), D.P.R. 554/1999 e successive
modificazioni), ne va sottolineata la maggiore ampiezza rispetto a
quella rilevante ai fini della qualificazione “inesistenza di
violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza
delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza dei
luoghi di lavoro” (art. 17, comma 1, lett. l), D.P.R. 34/2000). Dal
testo della norma, sembra potersi rilevare che sia necessario, al fine
della configurazione dell’ipotesi esaminata, un definitivo
accertamento, di tipo giurisdizionale o amministrativo, in ordine alla
commissione dell’infrazione; e che sussistano elementi che inducano a
ritenere “grave” la violazione medesima. Va al riguardo considerato
che il più delle volte, l’infrazione costituisce illecito
contravvenzionale connesso a più gravi forme di reato penale, con la
conseguenza che della stessa risulta fatta attestazione nei certificati
del Casellario giudiziario. Inoltre, la “gravità” della violazione
può desumersi da parte della stazione appaltante dalla specifica
tipologia dell’infrazione commessa, sulla base anche del tipo di
sanzione (arresto o ammenda) per essa irrogata, dall’eventuale
reiterazione della condotta, del grado di colpevolezza e delle ulteriori
conseguenze dannose che ne sono derivate (es. infortunio sul lavoro).Va
tenuto presente, inoltre, che per infrazioni alle norme in materia di
sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro
debbono intendersi non soltanto le omissioni inerenti il mancato
pagamento dei relativi contributi, quanto anche le infrazioni alle
prescrizioni di cui al D.lgs. 626/1994, D.lgs. 494/1996 e D.lgs. 19
dicembre 1999, n. 528 sulla sicurezza nei cantieri.
F.
Considerazioni analoghe vanno, poi, svolte per quanto riguarda la
successiva ipotesi riguardante coloro “che hanno commesso grave
negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla
stazione appaltante che bandisce la gara” (art. 75, comma 1, lett. f),
D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni). Fattispecie più specifica
rispetto a quella prevista, ai fini della qualificazione, dall’art.
17, comma 1, lett. i), del D.P.R. 34/2000 “inesistenza di errori gravi
nell’esecuzione di lavori pubblici” e per la quale non è prevista
alcuna specifica annotazione nel “Casellario informatico delle imprese
qualificate”. Anche in tal caso l’esclusione dalle gare può aver
luogo soltanto in presenza di un accertamento, in sede amministrativa o
giurisdizionale, circa la ricorrenza di una negligenza che sia
qualificata come “grave”, ovvero che implichi un atteggiamento
psicologico di mala fede nell’esecuzione di un precedente contratto di
appalto con la medesima stazione appaltante. La norma - consentendo alle
amministrazioni appaltanti di escludere dalle procedure finalizzate alla
scelta del contraente per l’esecuzione di lavori soggetti che,
nell’esecuzione di altro lavoro, si siano resi colpevoli di negligenza
o mala fede - deroga al principio di accesso generalizzato alle
pubbliche gare, cui segue l’obbligo dell’ente committente di
contrattare con il soggetto che, in esito allo specifico metodo di
selezione, risulti avere prodotto la migliore offerta.
Per
la configurazione dell’ipotesi in esame non basta, in particolare, che
i lavori non siano stati eseguiti a regola d’arte ovvero in maniera
non rispondente alle esigenze del committente, occorrendo, invece, una
mancata esecuzione che renda l’opera appaltata concretamente
inutilizzabile. Né è sufficiente la semplice violazione del dovere di
diligenza nell’adempimento, occorrendo, altresì, che si tratti di
negligenza qualificata da un atteggiamento psicologico doloso o comunque
gravemente colposo dell’appaltatore.
In
definitiva, occorre che vi sia stato inadempimento dell’imprenditore
che abbia portato alla dichiarazione di non collaudabilità dei lavori,
ovvero alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 119 del
D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni, ovvero ad una gravemente
errata esecuzione del contratto giudiziariamente accertata anche se non
abbia fatto seguito la pronunzia di risoluzione.
Da
rilevare ancora che, a differenza della normativa comunitaria che
considera rilevante qualsiasi errore professionale commesso
dall’appaltatore, la norma in esame limita l’esclusione dalle
procedure di gara ai soli fatti di inadempimento dell’impresa in
pregressi rapporti con la stazione appaltante. L’errore grave
nell’esecuzione dei lavori pubblici, dovunque e comunque commesso, è
invece situazione ostativa al conseguimento della qualificazione, in
base al disposto di cui all’art. 17, comma 1, lett. l), del D.P.R.
34/2000 e la sua dimostrazione è connessa al dovere delle stazioni
appaltanti di comunicazione all’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici dei fatti implicanti grave negligenza e grave inadempimento
nell’esecuzione dei contratti di appalto. Come, poi, ritenuto in
giurisprudenza, va sottolineato che i comportamenti compiuti dai
dipendenti in danno della stazione appaltante e sanzionati in sede
penale si pongono in stretta connessione con l’esecuzione dei lavori
ed integrano l’ipotesi di negligenza dell’impresa appaltatrice che
abbia al riguardo omesso ogni dovuto e preventivo controllo (anche nella
scelta delle maestranze e collaboratori che non diano dimostrazione di
affidabilità sia sul piano tecnico che su quello morale).
G.
Un accertamento amministrativo o giurisdizionale occorre anche per
quanto riguarda l’ulteriore fattispecie relativa a “coloro che
abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”
(art. 75, comma 1, lett. g), D.P.R. 554/1999 e successive
modificazioni). A differenza della normativa comunitaria, secondo cui può
essere escluso dalla partecipazione all’appalto l’imprenditore
“che non sia in regola con gli obblighi del pagamento delle imposte e
delle tasse secondo le disposizioni del paese ove egli è stabilito o
del paese dell’amministrazione aggiudicatrice” (art. 24 comma 1
lett. f) della direttiva Cee 37/93) l’ipotesi considerata richiede,
infatti, la definitività dell’accertamento dell’irregolarità
tributaria; definitività che può conseguire sia ad una decisione
giurisdizionale, sia da un atto amministrativo di accertamento
tributario non impugnato e divenuto incontestabile.
H.
L’ultima fattispecie di cui alla lett. g), dell’art. 75, 1° comma,
D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni, è, infine, relativa a
coloro “che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara,
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio”.
La
norma è di contenuto pressoché identico a quella di cui alla lett. m)
del 1° comma dell’art. 17 del D.P.R. 34/2000, relativa ai requisiti
generali per la qualificazione, “inesistenza di false dichiarazioni
circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli
appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione”.
A
differenza, tuttavia, di tale corrispondente disposizione regolamentare
sul sistema di qualificazione, che non pone alcun limite temporale alla
rilevanza delle dichiarazioni rese, l’ipotesi in esame attribuisce
rilievo alle sole dichiarazioni false rese nell’ultimo anno
antecedente la pubblicazione del bando di gara. Con la conseguenza,
peraltro, che, sulla base di una interpretazione logico-sistematica
delle due fattispecie, si deve ritenere che il termine annuale sia
operante anche per la qualificazione di cui all’art. 17 indicato. Se
così non fosse, infatti, si avrebbe una incomprensibile diversità di
valutazione dello stesso fatto implicante il medesimo disvalore e l’ipotizzazione
di una causa di esclusione dalla qualificazione definitiva e senza
possibilità di riabilitazione.
La
fattispecie si correla, poi, all’art. 27, comma 2, lett. r) e s) del
D.P.R. 34/2000 che prevede l’inserimento nel “Casellario informatico
delle imprese qualificate” degli “eventuali provvedimenti di
esclusione dalle gare ai sensi dell’art. 8, comma 7, della legge
adottati dalla stazione appaltante”, e delle “eventuali falsità
nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate in
esito alle procedure di cui all’art. 10, comma 1 quater, della
legge”.
L’ipotesi
in esame concerne, quindi, innanzitutto il caso in cui la falsità della
dichiarazione riguardi i requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativi e risulti da un provvedimento dell’Autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici adottato, ai sensi dell’art. 4, comma
7, della legge 109/1994 e successive modificazioni, a seguito di
segnalazione della stazione appaltante così come disposto
dall’indicato art. 10, comma 1 quater, della medesima legge.
La
stessa riguarda, inoltre, anche i casi in cui siano state rese
dichiarazioni non veritiere in ordine ad altri requisiti ed altre
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, sia
configurabile o meno un reato, ed escluso il caso in cui la difformità
tra le dichiarazioni rese e le attestazioni documentali acquisite
successivamente sia dovuta a comprovato errore scusabile implicante la
non intenzionalità della difforme dichiarazione. Ne consegue che le
stazioni appaltanti dovranno segnalare alla Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici tutti i casi di non corrispondenza, con riferimento
ai requisiti e condizioni per la partecipazione alle gare, tra le
dichiarazioni rese dai partecipanti e la successiva acquisita
documentazione; e l’Autorità, a sua volta, provvederà alla diretta
iscrizione del dato nel “Casellario informatico delle imprese
qualificate” qualora lo stesso risulti confermato da un procedimento
giurisdizionale o amministrativo divenuto inoppugnabile, ovvero, negli
altri casi, previo contraddittorio con l’interessato. Da tenere
presente che il termine annuale entro il quale è operante l’esaminata
preclusione decorre dalla data di commissione del fatto; sicché dallo
stesso va concretamente detratto il tempo occorrente ai fini della
iscrizione del dato nel “Casellario informatico delle imprese
qualificate”.
III
Conclusivamente,
come rilevato precedentemente, l’impresa concorrente nel pubblico
incanto, in sede di offerta, fa autodichiarazione di non trovarsi in una
delle situazioni di cui all’art. 75, comprese quelle di cui alle
lettere b) e c), del D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni e
presenta anche i certificati del Casellario giudiziario e dei carichi
pendenti.
Nel
caso della licitazione privata, invece, è la domanda di ammissione alla
gara che contiene l’autodichiarazione di inesistenza delle situazioni
di cui all’art. 75 indicato, mentre è l’offerta che è accompagnata
dal certificato del Casellario giudiziario e dei carichi pendenti.
In
sede di gara l’amministrazione procede alla individuazione di un
campione di concorrenti, nei cui confronti verifica la veridicità delle
autodichiarazioni; il campione è individuato tramite sorteggio, tranne
che non esistano e siano motivatamente indicate ragioni che
giustifichino una diversa scelta.
Le
stazioni appaltanti procedono, poi, ad una verifica circa l’esattezza
delle dichiarazioni. L’Impresa viene esclusa se si trova nelle
condizioni previste dal D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni come
ostative alla partecipazione alle gare. La stazione appaltante,
verificato che vi è difformità tra quanto dimostrato e quanto
costituisce causa ostativa alla partecipazione, segnala gli estremi
della difformità, indipendentemente dall’accertamento penale,
all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
Al
riguardo è da tenere presente che, ad integrazione di quanto già
precisato al punto H del capo II, esistono disposizioni del cui
contenuto va effettuato un coordinamento. Anzitutto la disposizione
dell’art. 27 del regolamento 34/2000 prevede le segnalazioni
all’Osservatorio, da un lato della situazione di oggettiva falsità
della dichiarazione in quanto accertata con il procedimento previsto
dall’art. 10, comma 1 quater, della legge 109/1994 e successive
modificazioni, dall’altro prevede una formula generale che si
riferisce ai provvedimenti di esclusione dalle gare adottati dalle
stazioni appaltanti. Questi provvedimenti di esclusione dalle gare
possono fondarsi su situazioni di fatto diverse, possono conseguire alla
esistenza di situazioni preclusive, possono riferirsi a fatti già
accertati irrevocabilmente con sentenze passate in giudicato, etc.,
possono riferirsi ad attestazioni esistenti nel “Casellario
informatico delle imprese qualificate” circa il comportamento
dell’impresa e possono, infine, riguardare le stesse false
dichiarazioni previste con riferimento all’art. 10, comma 1 quater,
della legge 109/1994 e successive modificazioni.
Risulta,
quindi, evidente che la generica previsione dell’art. 27 indicato deve
avere un’interpretazione differenziata a seconda delle fattispecie cui
si riferisce e che vi possono essere ricomprese. Quanto, poi,
all’ipotesi di falsa dichiarazione sorgono due problemi. Il primo
concerne il significato dell’espressione “falsa”. Essa può essere
intesa come riferimento ad un fatto costituente reato oppure intesa come
espressione che riguardi la difformità tra dichiarazione e attestazioni
documentali successivamente acquisite, non determinata da quell’errore
scusabile che, proprio in quanto tale, tende ad escludere
l’intenzionalità della difforme dichiarazione. Pertanto, ove si
accerti che vi è difformità e non vi è stato errore scusabile, deve
considerarsi verificato ogni elemento che attiene alla cosiddetta falsità
della dichiarazione.
Va,
poi, tenuto presente che, indipendentemente da ogni previsione
normativa, quando si tratti di provvedimenti aventi carattere o effetti
sanzionatori, è principio generale dell’ordinamento che l’adozione
degli stessi debba essere preceduta da un momento di contraddittorio. Ciò
la giurisprudenza in tanti casi ha ritenuto, ed ha affermato che le
regole del contraddittorio ed il modo di attuarsi debbono essere desunte
da fattispecie analoghe che in questo caso sono costituite proprio
dall’art. 10, comma 1 quater della legge 109/1994 e successive
modificazioni. Ne segue che la comunicazione da parte della stazione
appaltante può comportare, in ogni caso, un procedimento in
contraddittorio, salvo che gli elementi forniti siano esaustivi della
dimostrazione della anzidetta discordanza. Allora potrà aversi diretta
iscrizione sulla base di un provvedimento nel “Casellario informatico
delle imprese qualificate”. In entrambi i casi, comunque, i
provvedimenti sono impugnabili innanzi al giudice amministrativo.
Il
rapporto poi tra gli effetti delle fattispecie che vanno inserite nel
“Casellario informatico delle imprese qualificate” e delle
fattispecie tassative di esclusione può essere inteso tenendo presente
che le fattispecie relative al Casellario medesimo discendono da tre
cause:
1.
procedimenti giudiziali conclusi con sentenza definitiva;
2.
provvedimenti amministrativi divenuti inoppugnabili;
3.
fattispecie di illeciti che richiedono un accertamento, in base a quanto
sopra detto, effettuato dall’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici.
Per
le prime due ipotesi: 1) le fattispecie previste come causa di
esclusione, seguono la sorte delle conseguenze non penali delle pronunce
penali (vedi codice procedura penale); 2) il provvedimento definitivo
dell’autorità amministrativa, tipico in materia di previdenza, è di
regola suscettibile di sanatoria in conseguenza di regolarizzazione
successiva. Non vi è dubbio che, fino a che sanatoria e
regolarizzazione non siano intervenute, vi è l’illecito iscritto al
“Casellario informatico delle imprese qualificate” e vi è
l’obbligo di esclusione dalle gare.
L’ultima
ipotesi trova invece una espressa indicazione del termine di durata che
è quella dell’anno. Pur se nella realtà concreta l’anno può
ridursi ad un periodo di tempo minore non si può superare il dato
normativo il quale riguarda il limite di efficacia della dichiarazione
falsa ed ha come momento di riferimento due termini: la data in cui si
bandisce la gara e la data in cui la falsità è avvenuta.
L’iscrizione nel “Casellario informatico delle imprese
qualificate” può certamente avvenire successivamente, ma si tratta di
lasso di tempo cui solo la prassi amministrativa può apportare quella
riduzione che lo renda ragionevole.
Si
può ritenere, pertanto, che le stazioni appaltanti debbano, innanzi
tutto, procedere ad una immediata verifica circa il possesso dei
requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla
gara, sulla base delle autodichiarazioni da essi presentate, delle
certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili anche
dai dati risultanti dal “Casellario informatico delle imprese
qualificate” istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici. Nell’espletamento di detta verifica le stazioni
appaltanti opereranno (secondo consolidato orientamento
giurisprudenziale) sulla base di un criterio di ragionevolezza nella
ricostruzione della volontà del concorrente e senza limitarsi al solo
significato testuale delle dichiarazioni rese.
Ciò,
tuttavia, non esclude possibili verifiche ulteriori disposte
d’ufficio, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i
concorrenti, effettuate eventualmente a campione e secondo le modalità
previste dalla normativa sull’autocertificazione (art. 71, DPR 28
dicembre 2000, n. 445) o, comunque, secondo criteri discrezionali della
stazione appaltante. In ogni caso, il possesso dei requisiti generali
richiesti va verificato nei confronti delle imprese, prima e seconda
aggiudicataria, con la richiesta alle stesse di esibizione di tutta la
documentazione - eventualmente non ancora acquisita - necessaria ai fini
della prova di quanto autodichiarato in sede di domanda di
partecipazione.
Per
tutte le esposte considerazioni
1.
I partecipanti alle gare per l’affidamento di contratti di appalto o
di concessione di lavori pubblici devono dichiarare, ai sensi
dell’art. 75, comma 2, del D.P.R. 554/1999, nel testo introdotto dal
D.P.R. 412/2000, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui alle
fattispecie descritte e definite nelle precedenti lettere A), D), E),
F), G) e H) del capo II e devono produrre il certificato del Casellario
giudiziario e quello dei carichi pendenti. Nel caso di associazioni di
imprese o di consorzi l’autodichiarazione e la certificazione devono
riguardare tutte le imprese riunite o consorziate o che intendono
riunirsi o consorziarsi.
2.
Le stazioni appaltanti possono disporre nei bandi di gara che la
dichiarazione di cui al punto 1) contenga anche l’attestazione di non
essere stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza
speciale e che, negli ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei
suoi confronti dei divieti derivanti dalla irrogazione della
sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente; e che la
stessa dichiarazione contenga, altresì, l’attestazione che non è
stata pronunziata nei propri confronti sentenza di condanna con il
beneficio della non menzione nei certificati del Casellario giudiziario
spediti a richiesta dei privati, ovvero di irrogazione della pena su
richiesta (patteggiamento).
3.
Le stazioni appaltanti procederanno ad un primo ed immediato riscontro
della veridicità delle dichiarazioni rese anche con la consultazione
del “Casellario informatico delle imprese qualificate” istituito
presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Nel caso sia
riscontrata la falsità della dichiarazione, le stazioni appaltanti
escluderanno il concorrente dalla gara.
4.
Nel caso in cui dalla dichiarazione del concorrente o dai certificati -
da esso prodotti o in altro modo acquisiti - emerga l’avvenuta
sottoposizione dello stesso alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale, oppure risultino estese nei suoi confronti i
divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei
riguardi di persone con lui conviventi, la stazione appaltante procederà
alla esclusione dalla gara a meno che non sia stata successivamente
concessa la riabilitazione. Analogamente la stazione appaltante
provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara qualora risulti
emessa nei suoi confronti sentenza definitiva di condanna per un reato
indicato dall’art. 32 quater del codice penale, ovvero sentenza
ancorché non definitiva ma confermata in appello, pronunciata ai sensi
del comma 5 ter dell’art. 10 della legge 575/1965. Allo stesso modo
procederà alla esclusione dalla gara del concorrente persona giuridica
qualora risulti irrogata sanzione interdittiva nei confronti della
stessa, emessa ai sensi del d.lgs. 231/2001 per reati contro la pubblica
amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio interesse o a
proprio vantaggio.
Qualora,
invece, risulti pronunziata una sentenza penale di condanna passata in
giudicato ovvero di irrogazione di pena patteggiata per altro reato, la
stazione appaltante valuterà discrezionalmente l’incidenza della
condanna sull’affidabilità morale del concorrente tenendo conto del
tipo di reato, delle relative circostanze, della pena irrogata e del
tempo trascorso dalla sua commissione e darà adeguata motivazione in
merito all’esclusione o meno dalla gara, tenendo in ogni caso conto
dell’eventuale riabilitazione ovvero della richiamata estinzione del
reato per il quale è stata applicata una pena patteggiata per decorso
del termine di cinque o due anni a seconda se si tratti di delitto o
contravvenzione.
5.
Il divieto di intestazione fiduciaria di cui alla precedente lett. D)
del capo II è configurabile, a meno che non vi sia stata regolare
comunicazione della identità di un fiduciante regolarmente autorizzato,
in ogni caso in cui dagli accertamenti della stazione appaltante risulti
conferita, attraverso idonei strumenti giuridici, la legittimazione ad
esercitare i diritti o le facoltà concernenti i beni dell’impresa a
soggetti diversi dal titolare concorrente.
6.
La gravità delle infrazioni “debitamente accertate” in materia di
sicurezza ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro sarà valutata
dalla stazione appaltante considerando, oltre alla specifica tipologia
della violazione commessa, il tipo di sanzione irrogata (arresto o
ammenda), l’eventuale reiterazione della condotta, il grado di
colpevolezza e le ulteriori conseguenze dannose che ne sono derivate
(es. infortunio).
7.
La grave negligenza o malafede nell’esecuzione di precedenti lavori
affidati dalla stazione appaltante sarà ritenuta nel caso di dichiarata
non collaudabilità dei lavori, ovvero di intervenuta risoluzione o di
accertata (in sede giurisdizionale) inesecuzione gravemente colposa
anche se la stessa non abbia portato alla risoluzione del contratto.
8.
L’ipotesi della commissione di irregolarità rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte o tasse è da ritenersi configurata
nel caso di sussistenza di accertamento tributario divenuto definitivo
perché non impugnato ovvero a seguito di passaggio in giudicato della
decisione sull’impugnazione.
9.
L’ipotesi della falsità di cui alla precedente lett. H) del capo II
ricorre sia nel caso in cui la falsa dichiarazione concerna i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi sia quella in cui riguardi
altri requisiti necessari per la partecipazione alla gara o per
conseguire l’attestazione della qualificazione.
10.
In caso di constatazione della insussistenza dei requisiti di carattere
generale, come in precedenza descritti, le stazioni appaltanti
provvederanno, oltre che alla motivata esclusione dalla gara, alla
trasmissione, entro il termine di gg. 10, di copia del provvedimento
alla Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici al fine della
adozione da parte della stessa di provvedimenti di propria competenza
per l’eventuale iscrizione nel “Casellario informatico delle imprese
qualificate”.
11.
La verifica a campione dell’effettivo possesso dei requisiti generali,
eccezionalmente disposta prima di procedere all’aggiudicazione della
gara, va effettuata con accertamenti d’ufficio della stazione
appaltante e senza richiesta di presentazione alle imprese di ulteriore
certificazione o documentazione.
Successivamente
all’aggiudicazione provvisoria eventuali certificati o documenti
mancanti ai fini della comprova dei requisiti generali saranno, invece,
richiesti ai concorrenti primi e secondi classificati.
12.
I dati del Casellario giudiziario non risultanti dai certificati spediti
a richiesta dei privati potranno essere verificati attraverso la diretta
acquisizione da parte della stazione appaltante del certificato
integrale. Le stazioni appaltanti che non identificano una pubblica
amministrazione e non sono ritenute esercenti un pubblico servizio e
che, pertanto, non hanno accesso ai dati integrali del Casellario
giudiziario possono farne richiesta all’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici che, per loro conto, provvederà all’acquisizione del
certificato integrale.
13.
Il requisito di cui alla lett. B) del capo II va verificato dalla
stazione appaltante a mezzo della comunicazione scritta o telematica
effettuata, anche su richiesta del concorrente (ai sensi dell’art. 3,
comma 1, del DPR 252/1998) dalla Prefettura della provincia in cui
risiede o ha sede il soggetto interessato, oppure tramite certificato
della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura portante
in calce la dicitura, ai sensi dell’art. 9 dell’indicato DPR
252/1998, “nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965, n. 575 e
successive modificazioni”.
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