IL
CONSIGLIO
DETERMINAZIONE
N. 24
del
5 dicembre 2001
“Contratto
di sponsorizzazione”
Premesso
che:
sono
pervenuti all’Autorità numerosi quesiti riguardanti la possibilità
di utilizzare, nell’ambito della normativa sui lavori pubblici, la
disciplina inerente il contratto di sponsorizzazione.
Considerato
in fatto
In
particolare un quesito si riferisce alla possibilità per una
amministrazione comunale di affidare ad un’associazione appositamente
costituita, la progettazione, esecuzione, direzione lavori e collaudo
degli interventi di ristrutturazione e adeguamento alle vigenti
normative in materia di contenimento di consumi energetici, eliminazione
barriere architettoniche, nonché in materia di sicurezza, di un
immobile di proprietà del comune, adibito a teatro, per un importo di
lavori pari a circa 18 miliardi.
Detta
associazione, costituita da privati, prevede, ai sensi del proprio
statuto, tale attività quale precipua ed unica finalità, e si
assumerebbe per intero gli oneri finanziari, sulla base della consegna
temporanea dell’immobile stesso con obbligo di restituzione, previa
stipula di relativa garanzia fideiussoria.
Ritenuto
in diritto
Il
soggetto richiedente ritiene che il fondamento giuridico correlato alla
fattispecie oggetto della richiesta di parere possa essere individuato
nell’articolo 119 del T.U. D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267, inerente il
contratto di sponsorizzazione e ipotizza che la consegna temporanea del
bene con l’obbligo di restituzione ad avvenuta sua ristrutturazione
possa avvenire sulla falsariga dell’istituto della vendita di cosa
futura di cui all’articolo 1472 c.c.
Al
riguardo, tuttavia, va evidenziato che l’istituto giuridico della
vendita di cosa futura attiene a ben diversa fattispecie, infatti il
presupposto fondamentale della vendita di cosa futura è che si tratti
di un bene che la pubblica amministrazione acquisisce da altro soggetto
giuridico, mentre nel caso di specie si è in presenza di un immobile di
proprietà pubblica sul quale il soggetto privato offre di eseguire
attività di progettazione, direzione lavori, collaudo ed opere di
ristrutturazione e manutenzione chiedendo come controprestazione la
sponsorizzazione del proprio nome.
Peraltro,
in via generale, come ha affermato lo stesso giudice amministrativo
l’istituto della vendita di cosa futura può essere utilizzato solo
nei ristrettissimi limiti in cui l’opera da acquisire costituisca un
“bene infungibile ovvero un unicum non acquisibile in altri modi
ovvero a prezzi condizioni e tempi inaccettabili per il più solerte
conseguimento dell’interesse pubblico” e che, se in astratto è
ammissibile utilizzare tale istituto, in concreto il ricorso a detto
istituto è condizionato “dalla ricorrenza di situazioni
eccezionalissime”.
Per
quanto attiene, invece, alla possibilità di fare ricorso all’istituto
della sponsorizzazione al settore dei lavori pubblici, si formulano le
seguenti considerazioni.
Il
contratto di sponsorizzazione trova una propria definizione, ma non un
autonoma disciplina, nella legge del 6 agosto 1990 n. 223 in tema di
spettacoli televisivi e radiofonici. Esso deve intendersi come ogni
contributo in beni o servizi, denaro o ogni altra utilità proveniente
da terzi allo scopo di promuovere il loro nome, marchio o attività,
ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un
beneficio di immagine. Il contratto di sponsorizzazione, quindi,
richiamato anche all’articolo 119 del T.U. D.Lg.vo 18 agosto 2000 n.
267, è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale
l’ente locale (sponsee) offre ad un terzo (sponsor), che si obbliga a
pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare in
appositi determinati spazi nome, logo, marchio o prodotti.
Poiché
il corrispettivo può essere rappresentato anche da un contributo in
beni o servizi o altre utilità, si tratta di un contratto complesso
atipico che è assoggettato alla disciplina più idonea sulla base della
prevalenza delle prestazioni che lo sponsor si impegna ad eseguire.
Sulla
base di quanto già previsto dall’art. 43 della legge 23 dicembre
1997, n. 449 la legittimazione delle pubbliche amministrazioni a
stipulare contratti di sponsorizzazione è subordinata al ricorrere
delle seguenti condizioni:
a)
il perseguimento di interessi pubblici;
b)
l’esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e
privata;
c)
il conseguimento di un risparmio di spesa.
Viene
ammessa pertanto la sola sponsorizzazione passiva, in cui lo sponsor
ottiene la pubblicizzazione della propria immagine tramite l’attività
stessa della pubblica amministrazione. Lo sponsor quindi paga per questo
fine un corrispettivo ovvero concorre alle spese dell’iniziativa
pubblica.
Il
contratto di sponsorizzazione, quindi, secondo le linee indicate, resta
fuori dall’ambito della disciplina comunitaria e nazionale sugli
appalti pubblici in quanto non è catalogabile come un contratto
passivo, bensì comporta un vantaggio economico e patrimoniale
direttamente quantificabile per la pubblica amministrazione mediante un
risparmio di spesa.
Differente
fattispecie è quella del caso di cui trattasi ove la sponsorizzazione
del soggetto che finanzia per intero l’intervento non assurge a valore
causale del negozio giuridico, in quanto la prestazione e la
controprestazione non sono riconducibili ad un criterio meramente
patrimoniale.
Al
riguardo la dottrina civilistica ha previsto una fattispecie giuridica
denominata “sponsorizzazione interna”, ove in realtà si è in
presenza di un negozio gratuito modale.
Esso,
a differenza del contratto di donazione, è sempre caratterizzato, e
quindi giustificato casualmente, da un interesse patrimoniale anche
mediato, purchè giuridicamente rilevante, di chi si obbliga o
trasferisce. Nel caso proprio della sponsorizzazione interna il cd.
ritorno pubblicitario se non può costituire di certo una
controprestazione, tanto da qualificare il contratto come oneroso, ne
esclude però il carattere liberale. Da ciò deriva che trattandosi di
negozio gratuito esso prescinde dall’applicazione della normativa
comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici, che presuppone invece
l’onerosità dell’accordo negoziale.
Stabiliti,
quindi, i requisiti giuridici del contratto di sponsorizzazione, occorre
ora esaminare se oggetto della prestazione dello sponsor possano essere
attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo di
opere pubbliche.
Il
T.U. D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267, si riferisce espressamente alla
possibilità per gli enti locali di concludere contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni
diretti a fornire consulenze e servizi aggiuntivi. Detta norma è posta
in applicazione di quanto previsto dall’art. 43 della legge 23
dicembre 1997, n. 449 che pone una differenziazione tra contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione da una parte, e
convenzioni dall’altra.
Mentre
i primi infatti possono essere conclusi solo con associazioni e soggetti
privati senza fini di lucro, le seconde sono caratterizzate dal titolo
della onerosi-
tà
in senso proprio. Inoltre, le convenzioni di cui trattasi possono avere
ad oggetto unicamente consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli
ordinariamente previsti nell’ambito delle attività proprie delle
pubbliche amministrazioni.
Detta
limitazione non vige, invece, per i contratti di sponsorizzazione e per
gli accordi di collaborazione i quali, ai sensi dell’art. 43, comma 2,
della legge 23 dicembre 1997, n. 449, possono avere ad oggetto
“interventi, servizi o attività”.
Sulla
base delle suesposte considerazioni si ritiene pertanto che le attività
di progettazione, ed accessorie, nonché l’esecuzione di lavori
pubblici, quali nel caso di specie ristrutturazione e manutenzione,
possano formare oggetto di contratti di sponsorizzazione alle condizioni
fissate dall’art. 43, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 449.
Occorre
peraltro sottolineare l’obbligo delle amministrazioni pubbliche alla
sorveglianza e vigilanza sugli interventi la cui esecuzione viene
affidata ai soggetti sponsor, in quanto, trattandosi di lavori su beni
pubblici, è chiaramente individuabile una specifica responsabilità
dell’amministrazione in relazione a qualsiasi intervento che su di
essi si esegua.
Mentre
il contratto di sponsorizzazione, sulla base di quanto in precedenza
esposto non appare quindi rientrare nella disciplina comunitaria e
nazionale sugli appalti pubblici per quanto attiene in particolare alle
procedure di scelta del contraente, non sembra, invece, potersi
prescindere per esso dall’obbligo generale stabilito dalla legge 11
febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni in base al quale gli
esecutori di lavori pubblici debbano essere all’uopo qualificati.
Infatti,
ai sensi dell’art. 8 della legge quadro, l’esecuzione di un lavoro
pubblico, in cui devono ricomprendersi la ristrutturazione e la
manutenzione di un immobile di proprietà pubblica, può essere affidata
solo ad imprese qualificate ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000 n.
34.
Ciò
in quanto la finalità della norma su richiamata è quella di garantire
la qualità delle lavorazioni effettuate su beni pubblici, a prescindere
dal titolo sulla base del quale dette lavorazioni vengano eseguite. Ne
discende che lo sponsor dovrà rivolgersi esclusivamente ad imprese
qualificate ai sensi della normativa vigente per l’esecuzione dei
lavori di cui trattasi.
Dalle
considerazioni svolte segue che,
-
gli interventi ricompresi nell’ambito di applicazione della normativa
sui lavori pubblici possono formare oggetto di un contratto di
sponsorizzazione ai sensi degli articoli 119 del T.U. D.Lg.vo 18 agosto
2000 n. 267e dell’art. 43 della legge 23 dicembre 1997, n. 449;
-
all’affidamento di contratti di sponsorizzazione non si applica la
normativa sugli appalti di lavori pubblici in quanto non rientrano nella
classificazione giuridica dei contratti passivi ovvero
in quanto, nel caso del co-
siddetta
sponsorizzazione interna, danno origine ad un negozio gratuito modale;
-
i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere
qualificati ai sensi del D.P.R. 34/2000.
|