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DETERMINAZIONE
N. 25 del 20 dicembre 2001
“Profili
interpretativi in materia di bandi di gara e di esecuzione dei lavori”
Considerato
in fatto
Sono
pervenuti all’Autorità numerosi quesiti riguardanti
l’interpretazione delle norme che regolano la predisposizione dei
bandi di gara nonché la partecipazione delle imprese alle gare e la
materiale esecuzione dei lavori. I quesiti in particolare fanno
riferimento ai problemi nascenti dalla prossima fine (31 dicembre 2001)
della fase transitoria prevista dal dpr 25 gennaio 2000 n. 34. Su tali
norme l’Autorità ha espresso i propri avvisi in più occasioni (Nota
illustrativa delle tipologie unitarie dei bandi di gara per
l’affidamento dei lavori pubblici” nonché determinazioni 5/2001,
12/2001, 15/2001 e delibere n.229/2001 e n.377/2001) ma data
l’importanza che hanno le questioni sollevate ritiene opportuno
adottare una ulteriore determinazione che, alla luce di quanto già
affermato e di nuove considerazioni, possa costituire un inquadramento
generale degli aspetti dell’ordinamento dei lavori pubblici prima
indicati.
Considerato
in diritto
Le
disposizioni in materia di predisposizione dei bandi di gara, di
partecipazione delle imprese alle gare per l’affidamento di appalti e
di concessioni di lavori pubblici e quelle in materia di esecuzione
degli stessi sono molteplici e sono contenute in più parti del relativo
ordinamento. La individuazione dell'assetto normativo che ne consegue
comporta in primo luogo la necessità di individuare quali siano le
norme che contribuiscono alla sua formazione. Esse sono:
a)
la disposizione (articolo 9, comma 3, della legge 11 febbraio 1994 n.109
e successive modificazioni) che, ai fini della qualificazione delle
imprese, stabilisce la suddivisione delle opere e dei lavori in
categorie di opere generali e categorie di opere specializzate;
b)
le disposizioni (articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990 n. 55 e
successive modificazioni e articolo 73, commi 2 e 3, del dpr 21 dicembre
1999 n.554 e l’articolo 30, commi 1 e 2, del dpr 34/2000) le quali
stabiliscono che nei bandi di gara devono essere indicati:
·
l’importo complessivo dell’intervento oggetto dell’appalto;
·
la categoria, generale oppure specializzata (individuata sulla base
delle declaratorie contenute nell'allegato A al dpr 34/2000), che fra
quelle che costituiscono l’intervento è da considerarsi prevalente in
quanto di importo più elevato;
·
l’importo della categoria prevalente;
·
gli importi e le categorie, generali oppure specializzate (individuate
sulla base delle declaratorie contenute nell'allegato A al DPR 34/2000),
cui sono riconducibili le lavorazioni diverse dalla prevalente
necessarie per la realizzazione dell’intervento finito in ogni sua
parte e capace di esplicare le funzioni economiche e tecniche richieste
dalla stazione appaltante (definite dall’articolo 13, comma 8, della
legge 109/94 e successive modificazioni categorie scorporabili e così
denominate nel prosieguo della determinazione);
c)
la disposizione (articolo 73, comma 1, del dpr 554/1999) che stabilisce
che, per la partecipazione delle imprese alle gare di appalto, é
richiesta la sola qualificazione nella categoria prevalente;
d)
le disposizioni (articolo 18 della legge 55/90 e successive
modificazioni e articoli 74 e 141 del dpr 554/1999) che disciplinano la
esecuzione delle lavorazioni previste nel bando di gara stabilendo che
il soggetto aggiudicatario può:
·
eseguire direttamente tutte le lavorazioni della categoria prevalente;
·
eseguire direttamente, ancorché privo delle specifiche qualificazioni,
tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili che non siano né
generali né relative ad una speciale elencazione di categorie di opere
per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessità tecnica (articolo 13, comma 7,
della legge 109/1994 e successive modificazioni e articoli 2, comma 1,
lettera g) e 72, comma 4, del dpr 554/1999);
·
eseguire direttamente, qualora sia in possesso delle specifiche
qualificazioni, tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili che
siano generali oppure comprese nel suddetto elenco;
·
subappaltare a soggetti in possesso di adeguate qualificazioni le
lavorazioni della categoria prevalente entro il limite del 30%;
·
affidare a soggetti, anche privi di adeguate qualificazioni,
l’esecuzione di prestazioni consistenti in forniture e posa in opera
ed in noli a caldo, comprese nelle lavorazioni della categoria
prevalente, qualora siano di importo inferiore al 2% dell'importo
complessivo dell'intervento o, comunque, inferiore a euro 100.000,
oppure, qualora di importo superiore a tali limiti, il costo della mano
d'opera per l'attività espletata in cantiere sia inferiore al 50%
dell'importo del sub-contratto;
·
subappaltare, sempre che non venga in evidenza il divieto di subappalto
(articolo 13, comma 7, della legge 109/1994 e successive modificazioni),
senza limiti di importo, a soggetti in possesso di adeguata
qualificazione, tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili che
siano generali oppure comprese nel suddetto elenco;
e)
le disposizioni (ultimo capoverso delle premesse e indicazioni riportate
nella tabella corrispondenze fra nuove e vecchie categorie contenuta
nell'allegato A al dpr 34/2000) che prevedono la suddivisione delle
categorie, generali e specializzate, in quelle a qualificazione non
obbligatoria e in quelle a qualificazione obbligatoria: le prime (a
qualificazione non obbligatoria) possono essere eseguite direttamente
dal soggetto aggiudicatario ancorché privo della specifica
qualificazione e le seconde (a qualificazione obbligatoria) possono
essere eseguite dal soggetto aggiudicatario soltanto se in possesso
della specifica qualificazione. Esse sono:
·
qualificazione non obbligatoria (OS1, - lavori in terra; OS6 - finiture
di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi,
OS7 - finiture di opere generali di natura edile; OS8 - finiture di
opere generali di natura tecnica; OS12 - barriere e protezioni stradali;
OS23 - demolizioni di opere, OS26- pavimentazioni e sovrastrutture
speciali; OS32 - strutture in legno; OS34 - sistemi antirumore per
infrastrutture di mobilità);
·
qualificazione obbligatoria (tutte le categorie generali nonché le
seguenti categorie specializzate: OS2 - superficie decorate e beni
mobili di interesse storico artistico; OS3 - impianti idrico sanitari,
OS4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS5 - impianti
pneumatici; OS9 - impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza
del traffico; OS10 - segnaletica stradale non luminosa; OS11 -
apparecchiature strutturali speciali; OS13 - strutture prefabbricate in
cemento armato; OS14 - impianti di smaltimento e recupero rifiuti; OS15
- pulizia di acque marine, lacustri, fluviali; OS16 - impianti per
centrali produzione elettrica; OS17 - linee telefoniche ed impianti di
telefonia; OS18 - componenti strutturali in acciaio; OS19 - impianti di
reti di telecomunicazioni e di trasmissione e trattamento dati; OS20 -
rilevamenti topografici; OS21 - opere strutturali speciali; OS22 -
impianti di potabilizzazione e depurazione; OS24 - verde e arredo
urbano; OS25 - scavi archeologici; OS27 - impianti per la trazione
elettrica; OS28 - impianti termici e di condizionamento; OS29 -
armamento ferroviario; OS30 - impianti interni elettrici; telefonici e
televisivi; OS31 - impianti per la mobilità sospesa; OS33 - coperture
speciali)
f)
la disposizione (articolo 13, comma 7, della legge 109/94 e successive
modificazioni) che prevede al verificarsi di una particolare condizione,
uno speciale divieto di subappalto per opere per le quali sono necessari
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessità tecnica che devono essere elencate dal regolamento
generale. Esse (articoli 2, comma 1, lettera g) e 72, comma 4, del dpr
554/1999) sono:
·
il restauro, la manutenzione di superficie decorate di beni
architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico,
artistico ed archeologico;
·
l’installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti
idrico sanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e
di lavanderia;
·
l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti
trasportatori, ascensori scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
·
l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti pneumatici,
di impianti antintrusione;
·
l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici, televisivi9 e simili;
·
i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con
mezzi speciali;
·
le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
·
la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
·
i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di
appoggio, i ritegni antisismici;
·
la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati
prodotti industrialmente;
·
l’armamento ferroviario;
·
gli impianti per la trazione elettrica;
·
gli impianti di trattamento rifiuti;
·
gli impianti di potabilizzazione.
In
primo luogo va precisato che agli appalti di importo pari o inferiore a
euro 150.000 (lire 290.440.500) non si applicano le disposizioni in
materia di categorie generali e specializzate, di categorie a
qualificazione obbligatoria, di categorie a qualificazione non
obbligatoria, di divieto di subappalto e, di conseguenza, di obbligo di
prevedere nei bandi di gara le categorie scorporabili. Ciò in
quanto tali appalti non sono soggetti alle disposizioni sul sistema
unico di qualificazione. In questi casi, pertanto, i concorrenti
(soggetti singoli o associazioni orizzontali) partecipano alle relative
gare qualora in possesso degli speciali requisiti previsti dalle norme
(articolo 28 del dpr 34/2000) e gli aggiudicatari possono eseguire
direttamente tutte le lavorazioni previste nell’appalto ed hanno la
facoltà di subappaltarne il 30%. La garanzia che l’appaltatore sia in
possesso di una professionalità adeguata si ottiene prevedendo una
coerenza o analogia tecnica tra la natura dei lavori da affidare ed i
lavori eseguiti dal concorrente. E’evidente che sono ammissibili alle
gare anche i soggetti in possesso di attestazione di qualificazione in
una categoria coerente con la natura dei lavori da affidare.
La
norma di cui alla precedente lettera a) non definisce cosa debba
intendersi per opere generali e per opere specializzate. A tale esigenza
si è provveduto con apposite norme regolamentari (articolo 72, commi 2
e 3, del dpr 554/1999 e premesse dell'allegato A del dpr 34/2000). E'
stabilito che sono:
·
opere generali quelle che sono caratterizzate da una pluralità di
lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in
ogni sua parte e capace di esplicare funzioni economiche e tecniche;
·
opere specializzate quelle lavorazioni che, nell'ambito del processo
realizzativo dell'opera o del lavoro, necessitano di una particolare
specializzazione e professionalità.
L'Autorità
ha poi specificato (determinazione n. 48/2000) che le disposizioni, in
sostanza, stabiliscono che le opere generali sono costituite da un
insieme di lavorazioni, alcune proprie della categoria medesima e altre
appartenenti a categorie di opere specializzate.
La
norma di cui alla precedente lettera b) stabilisce, altresì, che le
lavorazioni appartenenti a categorie generali o specializzate, diverse
dalla categoria prevalente (denominate categorie scorporabili) da
indicare nei bandi di gara, sono quelle di importo, singolarmente
considerato, superiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto
e, in ogni caso, quelle di importo superiore a euro 150.000 (lire
290.440.500).
Alla
luce delle argomentazioni addotte dall’Autorità (atto di regolazione
n. 5/2001 e determinazione n. 12/2001), va precisato che le attività
indicate nelle categorie di cui all’allegato A al regolamento di
qualificazione si riferiscono certamente a lavori, qualunque sia la
relativa specificazione contenuta nella corrispondente declaratoria.
Esse non possono infatti che rapportarsi alla disposizione (articolo 3
del dpr 34/2000) che fa riferimento all'esecuzione di opere generali e
di opere specializzate che vanno intese come risultato di lavori e non
di semplici forniture e posa in opera di beni o di noli a caldo ancorché
le declaratorie (allegato A al dpr 34/2000) facciano riferimento a tali
tipi di prestazioni.
Si
può, quindi, affermare che il bando di gara deve indicare non soltanto
l’importo complessivo dell’intervento nonché la categoria
prevalente ed il suo specifico importo, ma anche tutti gli eventuali
sottoinsiemi delle lavorazioni costituenti l’intervento medesimo
diverse da quelle appartenenti alla categoria prevalente (cioè le
categorie scorporabili), specificando per ogni sottoinsieme categoria ed
importo, soltanto però se per essi sussistano entrambe le seguenti
condizioni: costituiscano un autonomo lavoro e siano di importo
superiore al 10% dell’importo complessivo oppure di importo superiore
a euro 150.000.
L’Autorità
(determinazioni n. 5/2001 e n. 12/2001 e delibera n. 229/2001) ha
specificato che si intende per lavoro autonomo un lavoro che,
indipendentemente dalla categoria che identifica l’intervento dal
punto di vista ingegneristico e dal fatto che la sua descrizione si
trova concisamente, indirettamente o in parte compresa nella categoria
prevalente, non ha bisogno di lavorazioni appartenenti ad altre
categorie per esplicare la sua funzione. Ad esempio è lavoro autonomo
la costruzione di una palificata di jet-grouting – appartenente alla
categoria OS21 – sull’argine di un corso d’acqua i cui lavori
della categoria prevalente sono appartenenti alla categoria OG8, oppure
la costruzione di una facciata continua modulare costituita da telai
metallici e vetri – appartenente alla categoria OS18 – da
realizzarsi in un organismo edilizio appartenente alla categoria OG1.
L’Autorità
ha, inoltre, precisato che ciò comporta che le prestazioni di fornitura
e posa in opera o noli a caldo, che non sono da considerarsi (o non si
è ritenuto che siano da considerarsi) autonomo lavoro, ad esempio la
fornitura e posa in opera di travi precompresse prefabbricate per
realizzare un ponte oppure i travetti precompressi per i solai di un
edificio, sono comprese nelle lavorazioni della categoria prevalente e
ad esse si applicano le disposizioni (articolo 18, comma 12, della legge
55/90 e successive modificazioni e articolo 141 del dpr 554/1999)
previste in materia di assimilazione dei subcontratti, aventi ad oggetto
attività che richiedono l’impiego di mano d’opera espletata in
cantiere, a subappalti di lavori.
Emerge
rispetto alle vecchie disposizioni (articolo 23 del d.lgs.19 dicembre
1991 n. 406 abrogato dall’articolo 231 del dpr 554/1999) una novità.
La categoria prevalente deve essere una sola: quella di importo più
elevato fra quelle costituenti l’intervento e che, pertanto,
identifica i lavori da appaltare (articolo 73, comma 1, del dpr
554/1999). Va precisato che l’importo delle lavorazioni comprese nella
categoria prevalente è residuale, nel senso che è il risultato di una
serie di operazioni di scorporo, con le quali dall’importo complessivo
dell’intervento si sottraggono via via gli importi delle lavorazioni
delle categorie scorporabili.
La
norma di cui alla precedente lettera f) (articoli 2, comma 1, lettera g)
e 72, comma 4, del dpr 554/1999) non fanno riferimento alle categorie
generali e specializzate previste nel regolamento di qualificazione.
Poiché, però, i bandi di gara devono riportare l’indicazione delle
categorie cui sono riconducibili le varie lavorazioni previste negli
interventi è stato necessario procedere ad una comparazione fra le
indicazioni del regolamento generale (dpr 554/1999) e la elencazione
delle categorie contenuta nel regolamento di qualificazione (dpr
34/2000). A tale comparazione ha provveduto l’Autorità (Nota
illustrativa delle tipologie unitarie dei bandi di gara per
l’affidamento dei lavori pubblici” nonché determinazione n. 12/2001
e delibera n.229/2001). In base a tale operazione le categorie, che
devono essere considerate altamente specializzate (così denominate nel
prosieguo) e che sono tutte a qualificazione obbligatoria, cui si
applica il divieto sono: OS2 - superficie decorate e beni mobili di
interesse storico artistico; OS3 - impianti idrico sanitari; OS4 -
impianti elettromeccanici trasportatori; OS5 - impianti pneumatici; OS11
- apparecchiature strutturali speciali; OS13 - strutture prefabbricate
in cemento armato; OS14 – impianti di smaltimento e recupero dei
rifiuti; OS16 - impianti per centrali produzione elettrica; OS17 - linee
telefoniche ed impianti di telefonia; OS18 - componenti strutturali in
acciaio; OS19 - impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissione
e trattamento dati; OS20 - rilevamenti topografici; OS21 - opere
strutturali speciali; OS22 - impianti di potabilizzazione e depurazione;
OS27 - impianti per la trazione elettrica; OS28 - impianti termici e di
condizionamento; OS29 - armamento ferroviario; OS30 - impianti interni
elettrici; telefonici e televisivi; OS33 - coperture speciali;OG12 –
opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale.
Va
precisato che l'elenco delle categorie a qualificazione obbligatoria è
più ampio dell'elenco delle categorie altamente specializzate. Le
categorie a qualificazione obbligatoria non comprese nel suddetto elenco
sono: OS9 - impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del
traffico; OS10 - segnaletica stradale non luminosa; OS15 - pulizia di
acque marine, lacustri, fluviali; OS24 - verde e arredo urbano; OS25 -
scavi archeologici; OS31 - impianti per la mobilità sospesa.
L'insieme
delle disposizioni in materia di divieto di subappalto (articolo 13,
comma 7, della legge 109/1994 e successive modificazioni e articoli 2,
comma 1, lettera g) e 72, comma 4, del dpr 554/1999) pongono due
problemi interpretativi:
a)
lo speciale divieto di subappalto si applica soltanto per le lavorazioni
appartenenti alle categorie - indicate nel bando di gara come categorie
scorporabili - che siano categorie altamente specializzate oppure anche
categorie generali;
b)
il presupposto per l'applicazione del divieto di subappalto consiste nel
fatto che tutte le categorie per le quali è applicabile il divieto sono
di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dell'intervento
oppure per tutte quelle che superino il 15% indipendentemente dal fatto
che ve ne siano alcune che non superino tale percentuale.
In
primo luogo va precisato che alle categorie a qualificazione
obbligatoria non comprese nell’elenco delle categorie altamente
specializzate (OS9 - impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza
del traffico; OS10 - segnaletica stradale non luminosa; OS15 - pulizia
di acque marine, lacustri, fluviali; OS24 - verde e arredo urbano; OS25
- scavi archeologici; OS31 - impianti per la mobilità sospesa), qualora
siano indicate nel bando di gara come categorie scorporabili non si
applica mai lo speciale divieto di subappalto, mentre si applica sempre
la disposizione che ne permette l'esecuzione da parte
dell'aggiudicatario soltanto se in possesso della relativa
qualificazione.
Per
rispondere ai due quesiti prima indicati occorre esaminare il combinato
disposto delle due disposizioni (articolo 74, comma 2, del dpr 554/1999
e articolo 13, comma 7, della legge 109/94 e successive modificazioni)
che sono inerenti il problema dello speciale divieto di subappalto.
La
disposizione regolamentare (articolo 74, comma 2, del dpr 554/1999)
stabilisce che «Le lavorazioni relative ad opere generali, e a
strutture, impianti ed opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4,
…» cioè le lavorazioni relative alle categorie altamente
specializzate «… indicate nei bandi di gara non possono essere
eseguite dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente;
esse, …» quindi: le lavorazioni appartenenti alle categorie di opere
generali nonché alle categorie altamente specializzate «… fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, della legge, sono
comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative
qualificazioni. Le medesime lavorazioni …» cioè: quelle appartenenti
alle categorie generali nonché alle categorie altamente specializzate
«… sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai
fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.».
La
suddetta disposizione regolamentare ha due specifici contenuti:
a)
il primo è quello che stabilisce che le lavorazioni delle categorie
generali e delle categorie altamente specializzate non possono essere
eseguite dal soggetto aggiudicatario in mancanza di adeguata
qualificazione e, in tal caso, devono essere subappaltate a soggetti
qualificati;
b)
il secondo che non si può procedere al subappalto nel caso che vengano
in evidenza alcune condizioni (articolo 13, comma 7, della legge 109/94
e successive modificazioni).
Va
preliminarmente sottolineato che il primo contenuto non pone problemi
interpretativi ed, inoltre, è coerente con la disposizione in materia
di categorie a qualificazione obbligatoria e a qualificazione non
obbligatoria in quanto le categorie generali e le categorie altamente
specializzate sono tutte a qualificazione obbligatoria e, quindi, le
relative lavorazioni non possono essere eseguite dall’aggiudicatario
in mancanza di adeguate qualificazione.
Il
secondo contenuto comporta, invece, la necessità di interpretare
l’inciso “fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7,
della legge”.
La
disposizione legislativa (articolo 13, comma 7, della legge 109/1994 e
successive modificazioni) stabilisce che viene in evidenza il divieto di
subappalto nel caso in cui l’oggetto dell’appalto o della
concessione comprenda, oltre alle lavorazioni appartenenti alla
categoria prevalente, “opere per le quali siano necessari lavori e
componenti di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità
tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali”, elencate nel
regolamento generale (articoli 72, comma 4 e 74, comma 2, del dpr
554/1999) e denominate sinteticamente, come prima detto, categorie
altamente specializzate, “qualora ciascuna di tali opere superi altresì
in valore il 15% dell’importo totale dei lavori”. E’, quindi, in
primo luogo necessario interpretare cosa si debba intendere per la frase
“qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15%
dell’importo totale dei lavori”.
Il
termine “qualora” è una congiunzione condizionale che significa
“nel caso che, quando, se mai” ed ha nel contempo valore temporale
ed ipotetico mentre il termine “ciascuno” è un aggettivo ed un
pronome indefinito che indica “ogni persona, tutte le persone, una
totalità di persone o cose considerate però singolarmente” ed il
termine “altresì” è un avverbio che significa “anche,
inoltre”. La frase quindi stabilisce che “nel caso che (…se mai,
…quando…) nel bando di gara siano indicate come categorie
scorporabili alcune particolari categorie (di cui si parlerà nel
prosieguo) che sono tutte, considerate singolarmente, di importo
superiore al 15% dell’importo complessivo dell’intervento” viene
in evidenza uno speciale divieto di subappalto.
Tale
interpretazione letterale se da una parte è coerente con i principi
contenuti nelle norme legislative che vogliono favorire la più ampia
partecipazione dei concorrenti, dall’altra parte non è strettamente
in linea con l’esigenza, sentita dal legislatore, di ricorrere
all’istituto dell’integrazione verticale nei casi in cui le
lavorazioni delle categorie a qualificazione obbligatoria assumono un
peso rilevante nell’ambito del lavoro. Infatti, subordinare
l’obbligatorietà del ricorso alla integrazione verticale alla
esistenza contemporanea di un limite per tutte le lavorazioni, riduce
l’efficacia di un istituto introdotto per favorire una organica
presenza di imprese nei lavori. Va comunque considerato che la
suddivisione prima ricordata fra le categorie a qualificazione non
obbligatoria e a qualificazione obbligatoria garantisce che i materiali
esecutori delle lavorazioni, siano essi aggiudicatari o subappaltatori,
debbono quasi sempre essere in possesso delle relative adeguate
qualificazioni.
Stabilito
il senso della frase “qualora ciascuna di tali opere superi altresì
in valore il 15% dell’importo totale dei lavori” occorre stabilire
se il divieto di subappalto riguarda esclusivamente le categorie
altamente specializzate oppure anche le categorie generali indicate nel
bando come categorie diverse da quella prevalente. Si tratta cioè di
stabilire se “fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7,
della legge” si riferisce sia all’indicazione delle categorie
altamente specializzate sia alla indicazione della condizione contenuta
nella frase “qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore
il 15% dell’importo totale dei lavori” nel senso prima stabilito o
se, invece si riferisce esclusivamente a tale condizione e, di
conseguenza il divieto di subappalto riguarderebbe sia le categorie
altamente specializzate sia le categorie generali.
Per
risolvere tale ulteriore quesito occorre tenere conto che nei bandi di
gara, come è stato prima sottolineato, non è più possibile prevedere
una pluralità di categorie prevalenti e quindi richiedere che il
concorrente sia in possesso di una pluralità di qualificazione come era
invece ammesso in vigenza delle vecchie norme (articolo 23 del d.lgs.19
dicembre 1991 n. 406 abrogato dall’articolo 231 del dpr 554/1999) e
che una categoria generale non pone sul piano tecnico minori problemi di
una categoria altamente specializzata. In base a tali considerazioni non
può non ritenersi che sia più rispondente ai principi sottesi a tutto
l’ordinamento la seconda interpretazione. In sostanza il regolamento
ha ritenuto che dovesse estendersi il divieto di subappalto oltre che
alle categorie altamente specializzate anche alle categorie generali ove
indicate nel bando come categorie scorporabili. Con tale estensione le
disposizioni regolamentari hanno tenuto conto da una parte che le
categorie generali hanno spesso elevati contenuti tecnici e dall’altra
ha attutito l’effetto della disposizione che stabilisce l’unicità
della categoria prevalente senza, però, stabilire molte condizioni per
la partecipazione delle imprese agli appalti aprendo in tale modo il
mercato degli appalti pubblici al più alto numero di concorrenti
possibili. Le imprese possono, infatti, per loro scelta partecipare agli
appalti sia come imprese singole sia come associazione orizzontale,
verticale. In sostanza il possesso di più qualificazioni o la
costituzione di una associazione verticale diventano obbligatori
soltanto in alcuni casi.
Alla
luce di quanto rilevato:
a)
la risposta al primo quesito non può che essere nel senso che lo
specifico divieto di subappalto si applica pure alle categorie generali,
in quanto il regolamento (dpr 554/1999), che concorre a costituire
(articolo 3, comma 2, della legge 109/1994 e successive modificazioni)
l’ordinamento generale in materia di lavori pubblici, ha esteso tale
divieto anche ad esse qualora siano indicate nei bandi di gara come
categorie scorporabili;
b)
la risposta al secondo quesito non può che essere nel senso che il
divieto di subappalto viene in evidenza quando le lavorazioni
appartenenti a categorie scorporabili, siano esse categorie generali e/o
categorie altamente specializzate, singolarmente considerate, siano
tutte di importo superiore al 15% dell’importo complessivo
dell’intervento.
A
chiarimento delle due disposizioni va rilevato che l’assenza
dell’obbligo per il soggetto aggiudicatario di possedere specifiche
qualificazioni, in quanto non viene in evidenza lo speciale divieto di
subappalto, non incide sulla qualità delle realizzazioni. Va, infatti,
ricordato che essendo le categorie generali e le categorie altamente
specializzate tutte a qualificazione obbligatoria non possono che essere
eseguite da soggetti, aggiudicatari oppure subappaltatori, in possesso
delle relative qualificazioni.
Altro
aspetto della normativa sul divieto di subappalto riguarda
l’interpretazione della prescrizione (articolo 13, comma 7, della
legge 109/1994 e successive modificazioni) che prevede che le
lavorazioni per le quali vige il divieto di subappalto debbano essere
“eseguite esclusivamente dai soggetti aggiudicatari.” Si pone il
problema se la disposizione deve essere considerata con riferimento
all’importo totale delle lavorazioni di ognuna della relative
categorie scorporabili per le quali vige il divieto di subappalto oppure
deve tener conto del fatto che la prescrizione di possedere adeguate
qualificazioni comporta una sorta di obbligo di partecipare alla gara
nella forma dell’associazione temporanea di tipo verticale e, quindi,
come è stato prima affermato, resterebbe la facoltà per
l’aggiudicatario di subappaltare le lavorazioni entro il limite del
30% dei suddetti importi totali. Per rispondere al quesito va tenuto
presente che nel caso di associazioni temporanee verticali -
indipendentemente se costituite per scelta del concorrente o perché
conseguenza del divieto di subappalto - ogni mandante, assumendo
l’esecuzione delle lavorazioni di una singola categoria, è da
considerarsi assimilabile al soggetto che assume le lavorazioni della
categoria prevalente. Non vi è dubbio, quindi, che sussiste la facoltà
di subappaltare entro il limite del 30% le lavorazioni di ogni
categoria.
Va,
infine, precisato (articolo 18, della legge 55/90 e successive
modificazioni) che il subappalto deve comunque essere autorizzato dalla
stazione appaltante ed è sottoposto alla condizione (articolo 18, comma
3, punto 1, della legge 55/90 e successive modificazioni) che i
concorrenti “abbiano indicato i lavori o le parti di opere che
intendono subappaltare o concedere in cottimo;”. La disposizione
comporta che i concorrenti, tutte le volte che non siano in possesso
delle qualificazioni delle categorie scorporabili, debbano indicare
nell’offerta la loro intenzione di volere subappaltare le lavorazioni
di quelle categorie scorporabili che sono a qualificazione obbligatoria
indipendentemente dal fatto che sussista o meno il loro diritto a
procedere al subappalto. La stazione appaltante, in mancanza di una
delle condizioni tassative fissate dalla legge non potrebbe, infatti,
concedere l’autorizzazione. Ciò comporta che, qualora il bando di
gara preveda, fra le categorie scorporabili, categorie a qualificazione
obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti
qualificazioni oppure, in alternativa, non abbia indicato nell’offerta
l’intenzione di procedere al loro subappalto, la stazione appaltante
debba procedere alla sua esclusione dalla gara in quanto, in fase di
esecuzione, lo stesso, qualora aggiudicatario, non potrebbe né eseguire
direttamente le lavorazioni né essere autorizzato a subappaltarle.
Le
norme (articolo 95, comma 1, del dpr 554/99) sulla partecipazione alle
gare di appalto di un soggetto singolo (impresa individuale, anche
artigiana, società commerciale, società cooperativa, consorzi tra
società cooperative, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili)
prevedono che la qualificazione dello stesso può essere dimostrata in
tre diversi modi tra loro alternativi:
a)
nella categoria prevalente e per l'importo complessivo
dell’intervento;
b)
nella categoria prevalente per l'importo relativo alla categoria
prevalente nonché nelle categorie scorporabili per i relativi importi;
c)
nella categoria prevalente nonché in alcune delle categorie
scorporabili per i relativi importi, purché la classifica della
qualificazione nella categoria prevalente sia pari o superiore alla
somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie
scorporabili per le quali il soggetto non è specificamente qualificato.
In
ognuna delle tre ipotesi le disposizioni prevedono che la qualificazione
sia comunque adeguata con riferimento all'importo complessivo
dell’intervento.
Le
norme (articolo 95, comma 2, del dpr 554/99) sulla partecipazione alle
gare di appalto di un soggetto plurimo (associazione temporanee di
concorrenti, consorzi di concorrenti di cui all’articolo 2602 del
codice civile, gruppo europeo di interesse economico) di tipo
orizzontale prevedono che la qualificazione dello stesso deve essere non
inferiore a quella prescritta per il soggetto singolo e deve essere
posseduta nel seguente modo:
a)
mandataria: misura minima pari al 40%;
b)
mandanti: misura minima pari al 10%.
Va
precisato che la suddetta disposizione - poiché stabilisce che la
qualificazione della mandataria e delle mandanti deve essere almeno pari
ad una percentuale di quella prevista per il concorrente singolo -
consente di ritenere ammissibile la partecipazione - oltre che di una
associazione di tipo orizzontale costituita da una mandataria e da
alcune mandanti in possesso di qualificazione per la categoria
prevalente e per classifica rispettivamente pari al 40% ed al 10%
dell’importo complessivo dell’intervento – anche, in analogia al
caso di cui alla precedente lettera c), di una associazione nella quale
la mandataria e le mandanti posseggano la qualificazione nella categoria
prevalente ed in tutte o alcune delle categorie scorporabili
rispettivamente per una classifica adeguata al 40% ed al 10%
dell’importo della categoria prevalente oppure della somma degli
importi della categoria prevalente e delle categorie, scorporabili per
le quali l’associazione orizzontale non è specificamente qualificata,
nonché dei singoli importi delle categorie scorporabili per le quali
l’associazione è specificamente qualificata.
Va
inoltre specificato che la norma (articolo 95, commi 2, del dpr 554/99
ultimo periodo) che dispone che la mandataria deve possedere i requisiti
in misura maggioritaria va intesa con riferimento ai requisiti minimi
richiesti per lo specifico appalto. Ne consegue che non è consentito
che la percentuale coperta dalle mandanti, al fine di dimostrare da
parte della associazione temporanea orizzontale il possesso del 100% dei
requisiti minimi, sia costituita da una quota di una mandante che sia di
importo superiore a quella della mandataria.
Le
norme (articolo 95, comma 3, del dpr 554/99) sulla partecipazione alle
gare di appalto di un soggetto plurimo (associazione temporanee di
concorrenti, consorzi di concorrenti di cui all’articolo 2602 del
codice civile, gruppo europeo di interesse economico) di tipo verticale
prevedono che la qualificazione dello stesso deve essere posseduta nel
seguente modo:
a)
mandataria: categoria prevalente per il corrispondente importo;
b)
mandanti: categorie scorporabili per i corrispondenti importi.
E’
stato prima ricordato che le lavorazioni delle categorie scorporabili
sono tutte anche totalmente subappaltabili (articolo 73, comma 1, del
dpr 554/1999), fatto salvo il caso che sia da applicarsi la norma sullo
speciale divieto di subappalto. Tale disposizione non pone problemi se
l’aggiudicatario è un soggetto singolo oppure un’associazione
temporanea di tipo orizzontale. Qualora, invece, l’aggiudicatario è
un’associazione temporanea di tipo verticale occorre tenere conto che
ciascuna delle mandanti assume l’esecuzione di lavorazioni di una
particolare categoria e, pertanto, non vi è dubbio che sono da
considerarsi assimilabili al soggetto che assume le lavorazioni della
categoria prevalente. Ne consegue che esse possono subappaltare le
lavorazioni esclusivamente entro il limite del 30% dell’importo delle
lavorazioni assunte.
Alla
luce delle suddette norme va verificata se sia possibile ammettere alle
gare una associazione temporanea di tipo misto, cioè una associazione
di tipo verticale in cui la mandataria sia costituita da un sub
associazione orizzontale e le mandanti siano anch’esse sub
associazioni orizzontali per ognuna delle categorie scorporabili, ed in
caso affermativo quali siano le qualificazioni che devono possedere le
imprese associate.
Alla
ammissibilità di tale istituto non sembra ostino le norme (articolo 13,
comma 8, della legge 109/1994 e successive modificazioni e articolo 95,
comma 3, del dpr 554/1999) che disciplinano l’associazione temporanea
di tipo verticale. Infatti, la norma legislativa si limita a definire la
nozione di tale associazione come quella nel cui ambito uno degli
associati realizza i lavori della categoria prevalente e gli altri
associati i lavori delle categorie scorporabili e la norma regolamentare
stabilisce soltanto che la mandataria deve essere qualificata nella
categoria prevalente e per il relativo importo e che le mandanti devono
essere qualificate nelle categorie scorporabili e per i relativi importi
che intendono assumere. Non viene, quindi, escluso né che la mandataria
assuntrice delle lavorazioni della categoria prevalente possa essere una
associazione temporanea di tipo orizzontale né che le mandanti
assuntrici delle lavorazioni delle categorie scorporabili possano essere
anche più di una per ognuna di queste categorie. L’utilizzazione di
tale istituto appare d’altra parte rispondere all’esigenza di aprire
il mercato degli appalti pubblici al più alto numero di imprese
possibili cioè all’obiettivo di favorire la più ampia concorrenza.
L’ammettere che la mandataria e/o le mandanti possano essere una
associazione temporanea di tipo orizzontale raggiunge, inoltre, il
risultato di assicurare maggiori garanzie (responsabilità solidale ed
illimitata tra le imprese associate orizzontalmente) alla stazione
appaltante rispetto a soggetti costituiti da una sola impresa.
Non
è invece possibile una associazione che veda le lavorazioni della
categoria prevalente assunte da una associazione di tipo verticale in
quanto se le suddette lavorazioni fossero suddivisibili sul piano
qualitativo, tanto da essere assunte da imprese dotate di specifiche
qualificazione, le diverse lavorazioni sarebbero state indicate nel
bando di gara come appartenenti a categorie scorporabili.
In
tal senso si è espressa anche la giurisprudenza (Tar. Sicilia, Palermo,
14 luglio 1997, n. 1211; Cons. di Stato, sez. IV, 9 luglio 1998, n. 702;
Cons. Giust. Amm. Sic., 16 settembre 1998, n. 477, Cons. Giust. Amm.
Sic., 13 ottobre 1998 n. 618; Tar Valle d’Aosta 16 settembre 1999, n.
123) sia in vigenza delle vecchie norme e sia in vigenza delle nuove.
Considerato
ammissibile la partecipazione alle gare di appalto della associazione
temporanea di tipo misto nella forma prima descritta occorre ora
definire quali debbano essere le qualificazioni possedute dalle imprese
associate affinché risultino dimostrati i requisiti di ammissibilità
prescritti.
In
base alle disposizioni in materia di associazioni temporanee prima
delineate non vi è dubbio che:
a)
la mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria
prevalente e per una classifica adeguata al 40% dell’importo cui deve
far fronte l’intera sub associazione orizzontale (somma degli importi
della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali
l’associazione temporanea mista non è specificamente qualificata);
b)
le mandanti che intendono assumere l’esecuzioni di lavorazioni della
categoria prevalente devono possedere la qualificazione per la categoria
prevalente e per una classifica adeguata al 10% dell’importo cui deve
far fronte l’intera sub associazione orizzontale (somma degli importi
della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali
l’associazione temporanea mista non è specificamente qualificata),
fermo restando la copertura dell’intero importo;
c)
le mandanti che intendono assumere lavori nelle categorie scorporabili
devono possedere la qualificazione con riferimento ad ognuna di tali
categorie;
d)
l’importo di ognuna delle categorie scorporabili può essere coperto
anche da più di una mandante con la condizione che almeno una di esse
(da considerarsi mandataria della sub associazione orizzontale che
intende assumere l’esecuzione delle lavorazioni della categoria
scorporabile) sia qualificata per una classifica adeguata al 40%
dell’importo e le altre per una classifica adeguata al 10% del
suddetto importo, fermo restando la copertura dell’intero importo.
Si
ritiene, però, che la possibilità di concorrere in forma di
associazione mista debba essere esplicitamente prevista nei bandi di
gara. Le stazioni appaltanti nello stabilire tale possibilità devono
comunque adottare una particolare cautela. La facoltà deve essere
valutata con riferimento, in particolare, al tipo ed all’importo delle
lavorazioni delle categorie scorporabili. Deve essere anche valutato se
non sia necessario prevedere nei documenti progettuali che
l’esecuzione di tali categorie debba avvenire costituendo per ognuna
di esse, ai sensi dell’articolo 96 del dpr 554/1999, una apposita
società.
Va
inoltre precisato che non vi può essere dubbio in merito al fatto che
la disposizione (articolo 3, comma 2, del dpr 34/2000) - che permette
alle imprese associate o consorziate di considerare, qualora qualificate
per almeno un quinto dell’importo complessivo a base di gara, la
propria classifica incrementata di un quinto - è applicabile anche alle
associazioni di tipo verticale o misto. In tal caso, però, è evidente
che la suddetta condizione di qualificazione per un quinto
dell’importo complessivo dell’appalto va riferita ai singoli importi
della categoria prevalente e delle categorie scorporabili.
Va
infine considerato che l’assetto normativo illustrato si applica anche
ai consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile ed ai gruppi
europei di interesse economico (articolo 10, comma 1, lettera e) ed
e-bis) della legge 109/1994 e successive modificazioni) con riferimento
alle capogruppo ed alle imprese consorziate.
Altro
aspetto delle disposizioni che si stanno esaminando riguarda il fatto
che i requisiti prescritti per la partecipazione alle gare di appalto e
le modalità di documentazione del loro possesso da parte dei
concorrenti (articolo 3, comma 2, articolo 3, comma 6, articolo 28,
articolo 30, comma 2, del dpr 34/2000, e articolo 73, commi 2 e 3, del
dpr 554/1999) sono diversi a seconda dell’importo complessivo
dell’intervento. In base a tali diversità gli appalti sono da
considerarsi suddivisi in quelli di:
a)
importo complessivo superiore a euro 20.658.276 (lire 40 miliardi);
b)
importo complessivo superiore a euro 1.500.000 (lire 2.904.405.000) e
pari o inferiore a euro 20.658.276 (lire 40 miliardi);
c)
importo complessivo superiore a euro 150.000 (lire 290.440.500) e pari o
inferiore a euro 1.500.000 (lire 2.904.405.000);
d)
importo complessivo pari o inferiore a euro 150.000 (lire 290.440.500).
In
primo luogo va rilevato che gli appalti di importo complessivo superiore
a euro 1.500.000 (lire 2.904.405.000) e pari o inferiore euro 20.658.276
(lire 40 miliardi) non pongono particolari problemi in quanto in tali
casi la qualificazione deve essere dimostrata mediante le attestazioni
di qualificazione e le categorie scorporabili da indicare nei bandi sono
certamente pari o superiori a euro 150.000 (lire 290.440.500) e, quindi,
comunque la qualificazione deve essere dimostrata mediante le suddette
attestazioni.
Così
non pongono particolari problemi gli appalti di importo complessivo pari
o inferiore a euro 150.000 (lire 290.440.500) in quanto ad essi si
applicano in ogni caso particolari disposizioni (articolo 28 del dpr
34/2000) e, quindi, non vi è obbligo del possesso delle attestazioni di
qualificazione.
Gli
appalti di importo complessivo superiore a euro 20.658.276 (lire 40
miliardi) pongono, invece, il problema di stabilire se le mandatarie e
le mandanti, sia dei raggruppamenti orizzontali, sia di quelli verticali
e sia di quelli misti - nel caso che gli importi cui sono da riferirsi
le attestazioni di qualificazione siano inferiori a euro 20.658.276
(lire 40 miliardi) - debbano dimostrare di aver realizzato, nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra
d’affari in lavori non inferiore a tre volte la percentuale
dell’importo complessivo di loro spettanza (articolo 3, comma 6, del
dpr 34/2000). Non vi è dubbio che tale obbligo deve sussistere in
quanto in caso contrario non vi sarebbe par condicio fra soggetto
singolo e soggetti plurimi.
Anche
gli appalti di importo complessivo superiore a euro 150.000 (lire
290.440.500) e pari o inferiore a euro 1.500.000 (lire 2.904.405.000)
pongono alcuni problemi in quanto gli importi delle lavorazioni
appartenenti a categorie scorporabili possono essere sia superiori a
euro 150.000 (lire 290.440.500) e sia pari o inferiori a euro 150.000
(lire 290.440.500).
Nel
caso che gli importi delle lavorazioni appartenenti a categorie
scorporabili siano tutti superiori a euro 150.000 non vi è dubbio che
la qualificazione deve essere dimostrata attraverso le attestazioni di
qualificazione.
Nel
caso che gli importi delle lavorazioni appartenenti a categorie
scorporabili siano alcuni superiori a euro 150.000 ed altri inferiori si
pone il problema di stabilire se la qualificazione debba essere comunque
dimostrata tramite attestazione di qualificazione oppure può essere
dimostrata anche rispettando le disposizioni previste per gli appalti di
importo pari o inferiori a euro 150.000 (articolo 28 del dpr 34/2000).
Le
disposizioni che interferiscono con il problema sono cinque:
a)
la prima (articolo 8, comma 2, della legge 109/94 e successive
modificazioni) prevede la istituzione di un “….sistema di
qualificazione, unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici di cui
all’articolo 2, comma 1, di importo superiore a euro 150.000……”;
b)
la seconda (articolo 8, comma 11-quinquies, della legge 109/94 e
successive modificazioni) prevede che il regolamento di qualificazione
debba stabilire “…….i requisiti di ordine generale, organizzativo
e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori
pubblici di importo inferiore a euro 150.000.”;
c)
la terza (articolo 1, comma 2, del dpr 34/2000) stabilisce che la
qualificazione di cui all’articolo 8 della legge 109/94 e successive
modificazioni “………è obbligatoria per chiunque esegua i lavori
affidati dai ………di importo superiore a euro 150.000.”;
d)
la quarta (articolo 28 del dpr 34/2000) stabilisce che “……… le
imprese possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo
pari o inferiore a euro 150.000 qualora in possesso dei seguenti
requisiti di ordine tecnico organizzativo: ……..” e, quindi, anche
se non in possesso dell’attestazione di qualificazione;
e)
la quinta (articolo 73, comma 2, del dpr 554/1999) che stabilisce che
vanno indicate nei bandi “………tutte le parti, appartenenti a
categorie generali o specializzate di cui si compone l’opera o il
lavoro……”.
Le
disposizioni di cui alle lettere a) e c) prevedono che l’attestazione
di qualificazione riguarda gli esecutori dei lavori e, quindi,
sembrerebbe che nel caso di importi delle categorie scorporabili che
siano inferiori a euro 150.000, non si potrebbe richiedere
obbligatoriamente il possesso della suddetta attestazione per
quell’imprese che eseguiranno tali lavorazioni.
Le
disposizioni di cui alle lettere b) e d) prevedono che l’attestazione
di qualificazione riguarda i soggetti che partecipano alle gare e,
quindi, sembrerebbe che è ininfluente il fatto che il bando preveda
lavorazioni di importo inferiore a euro 150.000 in quanto è l’importo
complessivo dell’appalto che condiziona se debba o non debba
considerarsi obbligatorio il possesso della suddetta attestazione.
E’
evidente, però, che la disposizione che condiziona la risposta al
quesito è quella di cui alla lettera e), la quale - poiché stabilisce
che le lavorazioni delle categorie scorporabili devono essere indicate
nel bando di gara non solo sulla base del fatto che sono di importo pari
o superiore a certi valori ma anche perché, sulla base di quanto
precisato dall’Autorità, sono state considerate autonomi lavori con
riferimento alle declaratorie delle categorie generali o specializzate -
comporta il fatto che le imprese che eseguiranno tali lavorazioni,
qualora siano le aggiudicatarie stesse, devono essere in ogni caso in
possesso di adeguata qualificazione.
Alla
stessa conclusione si perviene esaminando separatamente i casi
dell’impresa singola e delle associazioni temporanee.
Per
quanto riguarda l’impresa singola, poiché è disposto (articolo 95,
comma 1, del dpr 554/99) che la qualificazione deve essere comunque
adeguata all’importo complessivo dell’appalto, non vi è dubbio che
la qualificazione deve essere dimostrata mediante il possesso
dell’attestazione di qualificazione. Ammettere, infatti, che la
qualificazione possa essere dimostrata anche con il possesso dei
requisiti previsti per gli appalti di importo pari o inferiori a euro
150.000 (articolo 28 del dpr 34/2000) potrebbe comportare che la cifra
d’affari in lavori realizzata dall’impresa nel quinquennio di
riferimento non sia pari o superiore all’importo complessivo
dell’appalto in quanto lo stesso certificato potrebbe essere impiegato
per documentare più requisiti, in contrasto con il principio che ogni
certificato deve essere utilizzato una sola volta.
Per
quanto riguarda l’impresa plurima di tipo orizzontale, poiché è
disposto (articolo 13, comma 2, della legge 109/94 e successive
modificazioni e articolo 95, comma 2, del dpr 554/99 e articolo) che le
imprese associate sono solidalmente responsabili le qualificazioni
possedute dalle imprese associate e che i requisiti, sia della
mandataria o capogruppo e sia della mandanti o consorziate, debbono
essere non inferiori ad una percentuale dei requisiti previsti per il
soggetto singolo che, come prima precisato sono dimostrati mediante
l’attestazione di qualificazione, non vi è dubbio che anche in questo
caso la qualificazione debba essere dimostrata tramite il possesso della
suddetta attestazione.
Per
quanto riguarda l’impresa plurima di tipo verticale, poiché è
disposto (articolo 13, comma 2, della legge 109/94 e successive
modificazioni e articolo 95, comma 3, del dpr 554/99) che i requisiti,
sia della mandataria o capogruppo e sia delle mandanti o consorziate,
debbono essere adeguati alla categoria ed all’importo dei lavori che
intendono assumere, non vi è dubbio che la qualificazione della
mandataria e delle mandanti debba essere dimostrata mediante il possesso
dell’attestazione di qualificazione in quanto si tratta di eseguire
lavorazioni che sul piano tecnico sono state ritenute costituire
autonomi lavori.
Va
in ultimo rilevato che, nel caso dei subappaltatori, si applicano
certamente le disposizioni di cui alle precedenti lettera a) e c) in
quanto questi sono da considerarsi certamente esecutori di lavori e non
partecipanti alle gare.
******
Dal
combinato disposto delle suddette disposizioni in conclusione si può
affermare che:
A)
per gli appalti di importo complessivo pari o inferiore ad euro 150.000:
1)
in fase di gara i concorrenti:
·
possono partecipare alla gara come impresa singola e come associazione
temporanea orizzontale;
·
devono documentare di aver eseguito lavori di natura analoga a quelli da
affidare oppure essere in possesso di attestazione di qualificazione in
una categoria coerente con la natura dei lavori da affidare;
·
possono indicare di voler subappaltare il 30% delle lavorazioni
dell’appalto;
2)
in fase esecutiva l’aggiudicatario:
·
potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni dell’appalto;
·
potrà subappaltare a soggetti in possesso delle specifiche
qualificazioni (articolo 28 del dpr 34/2000 oppure attestazione di
qualificazione) fino al 30% delle lavorazioni dell’appalto;
·
potrà affidare a soggetti, anche privi di adeguate qualificazioni,
l’esecuzione di prestazioni consistenti in forniture e posa in opera
ed in noli a caldo, comprese nelle lavorazioni appaltate, qualora siano
di importo inferiore al 2% dell'importo complessivo dell'intervento o,
comunque, inferiore a euro 100.000, oppure, qualora di importo superiore
a tali limiti, il costo della mano d'opera per l'attività espletata in
cantiere sia inferiore al 50% dell'importo del sub-contratto;
B)
per gli appalti di importo complessivo superiore a euro 150.000:
1)
il divieto di subappalto si applica nel caso che le categorie
scorporabili, generali o altamente specializzate, siano tutte,
singolarmente considerate, di importo superiore al 15% dell'importo
complessivo dell'intervento;
2)
nel caso sia applicabile il divieto di subappalto :
a)
in fase di gara i concorrenti:
·
possono partecipare alla gara come impresa singola, come associazione
temporanea orizzontale, come associazione temporanea verticale e come
associazione temporanea mista;
·
hanno l'obbligo di dimostrare di essere in possesso delle specifiche
qualificazioni in tutte le categorie scorporabili per le quali vige il
divieto;
·
non hanno l'obbligo di dimostrare di essere in possesso delle specifiche
qualificazioni per quelle categorie scorporabili per le quali non vige
il divieto di subappalto;
·
possono indicare di voler subappaltare il 30% delle lavorazioni della
categoria prevalente ed il 100% delle lavorazioni delle categorie
scorporabili per le quali non vige il divieto di subappalto;
·
hanno l’obbligo di indicare nell’offerta di voler subappaltare tutte
le lavorazioni delle categorie scorporabili a qualificazione
obbligatoria per le quali non vige il divieto di subappalto e per le
quali non è in possesso delle specifiche qualificazioni;
b)
in fase esecutiva l'aggiudicatario:
·
potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni della categoria
prevalente;
·
potrà subappaltare a soggetti in possesso delle specifiche
qualificazioni fino al 30% delle lavorazioni della categoria prevalente;
·
potrà subappaltare a soggetti in possesso delle specifiche
qualificazioni, fino al 30% dei loro singoli importi, le lavorazioni
delle categorie scorporabili per le quali vige il divieto di subappalto;
·
potrà affidare a soggetti, anche privi di adeguate qualificazioni,
l’esecuzione di prestazioni consistenti in forniture e posa in opera
ed in noli a caldo, comprese nelle lavorazioni della categoria
prevalente, qualora siano di importo inferiore al 2% dell'importo
complessivo dell'intervento o, comunque, inferiore a euro 100.000,
oppure, qualora di importo superiore a tali limiti, il costo della mano
d'opera per l'attività espletata in cantiere sia inferiore al 50%
dell'importo del sub-contratto;
·
potrà eseguire, ancorché non in possesso delle specifiche
qualificazioni, tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili a
qualificazione non obbligatoria oppure subappaltarle a soggetti in
possesso delle specifiche qualificazioni;
·
potrà eseguire direttamente, nel caso sia in possesso delle specifiche
qualificazioni, tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili a
qualificazione obbligatoria, mentre, in caso non sia in possesso delle
suddette qualificazioni, dovrà subappaltarle (salvo che non facciano
eventualmente parte del gruppo delle categorie per le quali vi è il
divieto di subappalto);
3)
nel caso non sia applicabile il divieto di subappalto:
a)
in fase di gara i concorrenti:
·
possono partecipare alla gara come impresa singola, come associazione
temporanea orizzontale, come associazione temporanea verticale e come
associazione temporanea mista;
·
non hanno l'obbligo di dimostrare, di essere in possesso delle
specifiche qualificazioni per le categorie scorporabili;
·
possono indicare di voler subappaltare il 30% delle lavorazioni della
categoria prevalente ed il 100% delle lavorazioni delle categorie
scorporabili;
·
hanno l’obbligo di indicare nell’offerta di voler subappaltare tutte
le lavorazioni delle categorie scorporabili a qualificazione
obbligatoria e per le quali non è in possesso delle specifiche
qualificazioni;
b)
in fase esecutiva l'aggiudicatario
·
potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni della categoria
prevalente;
·
potrà subappaltare a soggetti in possesso delle specifiche
qualificazioni fino al 30% delle lavorazioni della categoria prevalente;
·
potrà subappaltare a soggetti in possesso delle specifiche
qualificazioni le lavorazioni delle categorie scorporabili;
·
potrà affidare a soggetti, anche privi di specifiche qualificazioni,
l’esecuzione di prestazioni consistenti in fornitura e posa in opera
ed in noli a caldo, comprese nelle lavorazioni della categoria
prevalente, qualora siano di importo inferiore al 2% dell'importo
complessivo dell'intervento o, comunque, inferiore a euro 100.000,
oppure, qualora di importo superiore a tali limiti, il costo della mano
d'opera per l'attività espletata in cantiere sia inferiore al 50%
dell'importo del sub-contratto;
·
potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni delle categorie
scorporabili a qualificazione non obbligatoria ancorché privo delle
specifiche qualificazioni oppure potrà subappaltarle a soggetti in
possesso delle specifiche qualificazioni;
·
potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni delle categorie
scorporabili a qualificazione obbligatoria nel caso sia in possesso
delle specifiche qualificazioni mentre, in caso non sia in possesso
delle suddette qualificazioni, dovrà subappaltarle a soggetti in
possesso delle specifiche qualificazioni;
C)
nel caso di appalti di importo complessivo:
1)
superiore a euro 20.658.276 (lire 40 miliardi) le mandatarie e le
mandanti, sia di associazioni orizzontali, sia di associazioni verticali
e sia di associazioni miste, debbono, oltre a possedere adeguata
attestazione di qualificazione, dimostrare di aver realizzato, nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra
d’affari in lavori non inferiore a tre volte la percentuale
dell’importo complessivo di loro spettanza;
2)
pari o inferiore a euro 20.658.276 (lire 40 miliardi) e superiori a euro
150.000 (lire 290.440.500) gli esecutori delle lavorazioni appartenenti
a categorie scorporabili:
a)
qualora siano aggiudicatari devono essere in possesso
dell’attestazione di qualificazione indipendentemente se le
lavorazioni sono di importo superiore o inferiore a 150.000 euro (lire
290.440.500);
b)
qualora siano subappaltatori, nel caso che l’importo del sub-contratto
sia superiore a euro 150.000, devono essere in possesso
dell’attestazione di qualificazione e, nel caso che l’importo del
sub-contratto sia pari o inferiore a euro 150.000, possono essere
qualificati ai sensi delle specifiche norme vigenti per l’esecuzione
di lavori di tali importi (articolo 28, del dpr 34/2000) oppure in
possesso dell’attestazione di qualificazione.
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