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   Normativa Appalti di Opere  

DETERMINAZIONE N. 3/2001 del 24 gennaio 2001

 

“Applicabilità dei principi di cui all’art.30, comma 2 bis, L. 109/94 in materia di polizze assicurative stipulate per garantire l’esatto adempimento da parte dell’esecutore dei lavori in assenza dello schema-tipo da approvarsi con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici e di quello dell’Industria”

 

Il Comune di F., nell’evidenziare il comportamento tenuto da una compagnia di assicurazione che non ha corrisposto l’importo convenuto a seguito di polizza fidejussoria stipulata ai sensi dell’art.30, comma 2, della L.109/94, in virtù dell’esistenza di un contenzioso pendente innanzi al giudice civile tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria in ordine alla rescissione del contratto deliberata dalla medesima stazione appaltante, ha richiesto un intervento di quest’Autorità.

La compagnia assicuratrice ha sostenuto le proprie posizioni ritenendo pienamente applicabile l’art.1945 cod.civ., per il quale, nei rapporti tra creditore e fidejussore, quest’ultimo “può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quelle derivanti dall’incapacità”.

L’art.30, comma 2 bis, della L.109/94, introdotto dalla L.415/98, ha disposto invece che la fidejussione assicurativa afferente all’esecuzione di opere pubbliche “dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante”.

Tale ultima disposizione pone dei problemi di diritto transitorio circa la sua immediata applicazione concreta.

Si pone cioè la questione se, in attesa dell’approvazione degli schemi-tipo da emanarsi con provvedimento di concerto tra il Ministro dei Lavori Pubblici e quello dell’Industria, di cui all’art.107 del DPR.554/99 e all’art.9, comma 59, della L.415/98, ai quali si devono conformare le polizze concernenti le coperture assicurative e le garanzie fidejussorie previste dal citato art.30 L.109/94, i contratti di assicurazione fidejussoria stipulati nell’ambito del settore dei lavori pubblici  rimangono vincolati o meno all’assetto contrattuale così come definito dalle parti.

Si osserva, a tal fine, che l’art.3, comma 6, lett. t) della L.109/94 aveva già previsto la definizione, con il regolamento attuativo, delle modalità di attuazione degli obblighi assicurativi del predetto art.30, delle condizioni generali e particolari delle polizze e dei massimali garantiti, nonché delle modalità di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo art.30. Detto regolamento, come noto, è entrato in vigore in data 28/7/2000 e, in virtù delle indicazioni ivi contenute sulla questione, si può ritenere che abbia  dettato una disciplina completa sulla materia.

Nei casi di specie, ad avviso di quest’Autorità, occorre pertanto distinguere tra le polizze assicurative stipulate ai sensi dell’art.30 della L.109/94 prima del 28/7/2000 (data di entrata in vigore del DPR 554/99) e quelle negoziate successivamente. 

Prima dell’entrata in vigore del regolamento attuativo non possono che valere le clausole contrattuali delle polizze accettate dall’amministrazione appaltante, in quanto il regolamento ha dettato delle disposizioni (vds. art.100 per la cauzione provvisoria e art.101 per quella definitiva) che, completandone e precisandone il contenuto, valgono a conferire ai principi enunciati dall’art.30, comma 2 bis, della L.109/94 piena efficacia.

Dopo l’entrata in vigore del regolamento la disciplina deve considerarsi completa e dunque non è possibile rinviare oltre l’applicazione di una norma di legge integrata, come previsto dalla legge stessa, da disposizioni regolamentari. 

La previsione di schemi di polizza, contenuta nella legge 415/98, ha portata meramente organizzativa e di funzionalità concreta. Ad essa pertanto non può essere riconosciuta un’efficacia condizionante l’applicazione della norma corrispondente all’interesse sostanziale dell’amministrazione di non incontrare ostacoli alla realizzazione delle proprie pretese economiche. 

E’ da ritenere, altresì, che le disposizioni di cui all’art.30, comma 2 bis, come integrate da quelle regolamentari, abbiano valore sostanziale di clausola legale di un contratto e che pertanto nei loro confronti debba trovare applicazione l’art.1339 c.c., per il quale le clausole imposte dalla legge sono di diritto inserite nel contratto, anche in sostituzione di quelle difformi apposte dalle parti.

Da ciò consegue la possibilità per l’amministrazione appaltante di agire comunque senza la preventiva escussione del debitore principale.

Premesso quanto sopra, va precisato che, in attesa dell’emanazione degli schemi-tipo di polizza, al fine di evitare ogni inconveniente, le stazioni appaltanti avranno cura di richiedere nei bandi di gara o nelle lettere di invito che le polizze contengano la clausola di cui al comma 2 bis dell’art.30 della L.109/94.

 

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