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DETERMINAZIONE
N. 3/2001 del
24 gennaio 2001
“Applicabilità
dei principi di cui all’art.30, comma 2 bis, L. 109/94 in materia di
polizze assicurative stipulate per garantire l’esatto adempimento da
parte dell’esecutore dei lavori in assenza dello schema-tipo da
approvarsi con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici e di quello
dell’Industria”
Il
Comune di F., nell’evidenziare il comportamento tenuto da una
compagnia di assicurazione che non ha corrisposto l’importo convenuto
a seguito di polizza fidejussoria stipulata ai sensi dell’art.30,
comma 2, della L.109/94, in virtù dell’esistenza di un contenzioso
pendente innanzi al giudice civile tra la stazione appaltante e la ditta
aggiudicataria in ordine alla rescissione del contratto deliberata dalla
medesima stazione appaltante, ha richiesto un intervento di
quest’Autorità.
La
compagnia assicuratrice ha sostenuto le proprie posizioni ritenendo
pienamente applicabile l’art.1945 cod.civ., per il quale, nei rapporti
tra creditore e fidejussore, quest’ultimo “può opporre al creditore
tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quelle
derivanti dall’incapacità”.
L’art.30,
comma 2 bis, della L.109/94, introdotto dalla L.415/98, ha disposto
invece che la fidejussione assicurativa afferente all’esecuzione di
opere pubbliche “dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione
appaltante”.
Tale
ultima disposizione pone dei problemi di diritto transitorio circa la
sua immediata applicazione concreta.
Si
pone cioè la questione se, in attesa dell’approvazione degli
schemi-tipo da emanarsi con provvedimento di concerto tra il Ministro
dei Lavori Pubblici e quello dell’Industria, di cui all’art.107 del
DPR.554/99 e all’art.9, comma 59, della L.415/98, ai quali si devono
conformare le polizze concernenti le coperture assicurative e le
garanzie fidejussorie previste dal citato art.30 L.109/94, i contratti
di assicurazione fidejussoria stipulati nell’ambito del settore dei
lavori pubblici rimangono
vincolati o meno all’assetto contrattuale così come definito dalle
parti.
Si
osserva, a tal fine, che l’art.3, comma 6, lett. t) della L.109/94
aveva già previsto la definizione, con il regolamento attuativo, delle
modalità di attuazione degli obblighi assicurativi del predetto art.30,
delle condizioni generali e particolari delle polizze e dei massimali
garantiti, nonché delle modalità di costituzione delle garanzie
fidejussorie di cui al medesimo art.30. Detto regolamento, come noto, è
entrato in vigore in data 28/7/2000 e, in virtù delle indicazioni ivi
contenute sulla questione, si può ritenere che abbia
dettato una disciplina completa sulla materia.
Nei
casi di specie, ad avviso di quest’Autorità, occorre pertanto
distinguere tra le polizze assicurative stipulate ai sensi dell’art.30
della L.109/94 prima del 28/7/2000 (data di entrata in vigore del DPR
554/99) e quelle negoziate successivamente.
Prima
dell’entrata in vigore del regolamento attuativo non possono che
valere le clausole contrattuali delle polizze accettate
dall’amministrazione appaltante, in quanto il regolamento ha dettato
delle disposizioni (vds. art.100 per la cauzione provvisoria e art.101
per quella definitiva) che, completandone e precisandone il contenuto,
valgono a conferire ai principi enunciati dall’art.30, comma 2 bis,
della L.109/94 piena efficacia.
Dopo
l’entrata in vigore del regolamento la disciplina deve considerarsi
completa e dunque non è possibile rinviare oltre l’applicazione di
una norma di legge integrata, come previsto dalla legge stessa, da
disposizioni regolamentari.
La
previsione di schemi di polizza, contenuta nella legge 415/98, ha
portata meramente organizzativa e di funzionalità concreta. Ad essa
pertanto non può essere riconosciuta un’efficacia condizionante
l’applicazione della norma corrispondente all’interesse sostanziale
dell’amministrazione di non incontrare ostacoli alla realizzazione
delle proprie pretese economiche.
E’
da ritenere, altresì, che le disposizioni di cui all’art.30, comma 2
bis, come integrate da quelle regolamentari, abbiano valore sostanziale
di clausola legale di un contratto e che pertanto nei loro confronti
debba trovare applicazione l’art.1339 c.c., per il quale le clausole
imposte dalla legge sono di diritto inserite nel contratto, anche in
sostituzione di quelle difformi apposte dalle parti.
Da
ciò consegue la possibilità per l’amministrazione appaltante di
agire comunque senza la preventiva escussione del debitore principale.
Premesso
quanto sopra, va precisato che, in attesa dell’emanazione degli
schemi-tipo di polizza, al fine di evitare ogni inconveniente, le
stazioni appaltanti avranno cura di richiedere nei bandi di gara o nelle
lettere di invito che le polizze contengano la clausola di cui al comma
2 bis dell’art.30 della L.109/94.
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