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DETERMINAZIONE
N. 4/2001 del 31 gennaio 2001
“La
progettazione dell’opera pubblica con particolare riferimento ai
contenuti del progetto esecutivo”(Art. 16 c.5 della legge 11 febbraio
1994, n.109 e successive modificazioni)
Premesso
Il
Comune di Roma ha in corso di realizzazione il nuovo Auditorium, opera
di particolare complessità, il cui progetto, elaborato
dall’architetto Renzo Piano, prevede soluzioni architettoniche
innovative.
Il
progetto prevede tre sale destinate alla musica, emergenti da un
giardino pensile che ricopre le restanti aree funzionali dell’opera.
In
data 23 novembre 2000, presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, è stata tenuta un’audizione per la discussione di alcune
questioni relative ai contenuti della progettazione, con particolare
riferimento al grado di definizione del progetto esecutivo, come fissato
dall’art.16 comma 5 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive
modificazioni.
L’interesse
della questione era derivato dall’esame di una segnalazione
dell’impresa IRTI, mandataria dell’ATI costituita con l’impresa
SAISEB per la partecipazione all’appalto dei lavori di completamento
dell’Auditorium, che lamentava presunte irregolarità nella
compilazione del progetto esecutivo posto a base di gara, consistenti in
un grado di definizione non coerente con quanto richiesto dal predetto
art.16, comma 5. La società IRTI, contestava inoltre l’accollo in
capo all’appaltatore della c.d. cantierizzazione – prevista dal
Capitolato Speciale a base di gara. – nella misura in cui, mediante
tale prescritto incombente, il Comune in pratica trasferiva
all’esecutore l’obbligo di rendere esecutivo il progetto,
dissimulando tale adempimento con il termine “cantierizzazione”.
L’esponente si riferiva, in particolare, alla parte del C.S.A.
dedicata al “contrasto tra documenti contrattuali” (art.2.2.2); alla
parte relativa alla “verifica del progetto e sua cantierizzazione”
(art. 2.3.2 sub 3.2. laddove, fra l’altro, è stabilito che
l’appaltatore dà atto che – attraverso la cantierizzazione del
progetto – si assume la piena responsabilità tecnica del progetto..);
alla parte dedicata ai “termini ultimi totali per la cantierizzazione
degli elaborati complementari della cantierizzazione del progetto”, in
cui si stabilisce che costituiscono “elaborati complementari della
cantierizzazione…sia quelli rappresentativi dei dettagli costruttivi
delle lavorazioni relative ai completamenti edili, alle strutture, agli
impianti…”
La
segnalazione traeva origine dalla licitazione privata avviata dal Comune
di Roma per l’appalto dei lavori di completamento dell’Auditorium, a
cui l’esponente aveva manifestato la volontà di partecipare. Il nuovo
appalto si era reso necessario, per la parte non eseguita, a seguito
della rescissione in danno del precedente contratto a suo tempo
stipulato con l’ATI Gepco-Salc, inadempiente, secondo la stazione
appaltante, alle obbligazioni contrattuali soprattutto in ordine alla
realizzazione degli elaborati di cantierizzazione posti dagli artt.
2.3.4 e seguenti del Capitolato Speciale a carico dell’appaltatore.
A
seguito della disposta risoluzione, il raggruppamento citava in giudizio
il comune dinanzi al Tribunale civile di Roma chiedendo il risarcimento
del danno per colpa dell’amministrazione.
In
conseguenza della risoluzione del rapporto, l’Amministrazione attivava
le procedure per il riappalto delle opere sulla base di un progetto di
completamento redatto in ragione anche dell’accertamento tecnico
preventivo disposto dal Tribunale di Roma, su richiesta
dell’appaltatore, mediante la redazione dello stato di consistenza dei
lavori realizzati e dei materiali presenti in cantiere.
Il
progetto di completamento posto a base dell’appalto rimaneva
sostanzialmente invariato rispetto a quello originario così come
rimanevano immutate le condizioni tecnico-economiche di realizzazione
dell’intervento, mentre veniva aggiornato il capitolato speciale
limitatamente agli aspetti connessi al frazionamento dell’opera ed
alle normative intervenute successivamente alla stesura del progetto
iniziale, in particolare la legge 415/98, nonché quella relativa alla
sicurezza dei cantieri.
La
procedura concorsuale, esperita prima dell’entrata in vigore del nuovo
regolamento generale sui LL.PP. di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999 n.554,
si concludeva con l’aggiudicazione all’impresa Impregilo per
l’importo di £ 129 mld circa.
I
lavori sono in corso d’esecuzione.
Considerato
Le
questioni sollevate dall’esponente e discusse in sede di audizione
ruotano sostanzialmente intorno al concetto di cantierabilità, e quindi
alla definizione di progetto esecutivo e alla connessa tematica relativa
all’ampiezza dei compiti dell’appaltatore che nella fase esecutiva
deve tradurre gli elaborati tecnici progettuali non come nudus minister,
bensì conservando la sua qualità imprenditoriale di soggetto che con
gestione a proprio rischio organizza in autonomia i fattori produttivi.
Giova
dunque richiamare alcune regole in tema di progettazione, tenendo conto
soprattutto delle importanti novità introdotte dalla legge 109/94 e
successive modifiche.
E’
noto che la legge quadro sui lavori pubblici, avente natura di legge
ordinaria, non costituisce mero recepimento di direttive comunitarie
bensì si configura come regolamentazione generale ed unitaria nella
materia dei lavori di qualunque importo in una prospettiva di riforma
organica nel rispetto dei principi del diritto comunitario.
In
tale mutato quadro normativo, anche alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n.482/95, l’attività di progettazione prevista
dall’art. 16 della citata legge 109 si pone come cardine fondamentale
della riforma ed il progetto – risultato finale di tale attività –
assume un ruolo decisivo ed una posizione di effettiva centralità nel
procedimento di realizzazione delle opere pubbliche.
Il
progetto, infatti, parte integrante del contratto, costituisce il
contenuto dell’appalto ed identifica l’obbligazione posta a carico
dell’appaltatore.
La
progettazione peraltro si correla con altri aspetti quali la
programmazione, i sistemi di realizzazione dei lavori pubblici, le
varianti, le garanzie, gli espropri, i piani di sicurezza in un contesto
di reciproca influenza, dominato dall’esigenza della chiarezza, fin
dall’inizio, dei costi e delle finalità che si intendono raggiungere.
Prima
della legge 109, la normativa sulla progettazione, invero alquanto
risalente, era contenuta in vari contesti normativi (tra cui in
particolare il D.M. LL.PP. 29 maggio 1895, modificato con D.P.C.S. 15
luglio 1947 n. 763, il R.D. 422/1923, per la progettazione delle opere
di competenza statale, il R.D. 383/1934, per la progettazione degli enti
locali).
Il
quadro normativo in materia, con il passare del tempo diveniva
inadeguato rispetto a nuove esigenze ad esempio in tema di tutela
ambientale, di difesa del suolo, di sicurezza dei cantieri, di
pianificazione urbanista e non offriva più un contesto compiuto ed
organico.
In
precedenza il livello di progettazione si distingueva normativamente nel
progetto di massima e in quello esecutivo e non era sancito l’obbligo
di redigere sempre il progetto di massima, stante la discrezionalità,
ampiamente utilizzata, di redigere soltanto quello esecutivo, salvo poi
verificarne l’effettivo contenuto.
Si
può dunque affermare che in passato la progettazione era imperniata su
un sistema bipartito, mentre il contenuto dei due livelli di
progettazione (di massima ed esecutiva) non era precisamente determinato
e, d’altra parte, era lasciata all’amministrazione la scelta di
ricorrere all’apporto tecnico esterno per speciali lavori mediante il
sistema dell’appalto concorso; dal che, il consolidarsi di una prassi
caratterizzata, in generale, da un eccessivo ricorso alle varianti in
corso d’opera, con la conseguenza che l’opera finale era spesso ben
diversa dalla sua, peraltro, generica, configurazione iniziale, con
dilatazione del costo effettivo e del tempo di realizzazione.
Proprio
su tali aspetti la nuova legge sui lavori pubblici ha profondamente
inciso capovolgendo il sistema, dettando nuove e precise regole e
ponendo un legame di interdipendenza con gli altri istituti che fanno
parte dell’appalto di opera pubblica, a cui prima si è fatto cenno.
In
particolare e brevemente si ricorda che, alla luce del citato art. 16,
oggi la progettazione si distingue, come in molti Paesi dell’Unione
Europea, in tre livelli, denominati: preliminare, definitivo ed
esecutivo. I tre livelli di progettazione devono tra loro
necessariamente interagire secondo uno sviluppo di definizione e di
approfondimento progressivo e senza soluzione di continuità. E’ fatta
salva la facoltà del responsabile del procedimento (art. 16, comma 2,
della legge 109/94 e art. 15, comma 5, del D.P.R. 554/99) – soggetta a
motivazione – di integrare ovvero modificare il contenuto dei singoli
livelli di progettazione, compresa la possibilità di ridurre il numero
e il peso delle prescrizioni che i commi 3, 4 e 5 dell’art. 16 della
legge 109/94 e degli articoli da 15 a 45 del D.P.R. 554/99 stabiliscono,
in modo distinto, per ogni ambito progettuale, nonché di ridurre, in
casi particolari, anche il numero dei livelli progettuali.
Detta
ultima disposizione, giova precisare, non può però riguardare il
livello “esecutivo”, in quanto questo costituisce la base per la
materiale esecuzione dell’intervento.
Tutta
l’attività di progettazione – che di per sé costituisce un vero e
proprio procedimento amministrativo a forte valenza tecnica e
contemporaneamente si pone, rispetto alla complessa procedura di
realizzazione delle opere pubbliche, come sub-procedimento, a cui è
preposto il responsabile del procedimento – deve necessariamente
osservare un percorso predeterminato dal legislatore ed ogni fase di
approfondimento presuppone che sia esaurita la precedente in un contesto
logico e temporale progressivamente ben cadenzato, dove le scelte e
decisioni assunte non possono essere smentite nel livello successivo,
tranne la (residuale) possibilità di rivedere sulla base di precise ed
obiettive esigenze le scelte compiute nella fase progettuale precedente.
Si
può dunque ora affermare che l’attività di progettazione dei lavori
pubblici si articola in un sistema tripartito in un quadro
tendenzialmente rigido in cui la discrezionalità dell’amministrazione
è ben delimitata e le stesse scelte tecniche progettuali si collocano
in ambiti precisati e si snodano all’interno di un percorso normativo
che il legislatore ha tracciato sia nell’art. 16 più volte citato che
in sede di delegificazione con l’approvazione del regolamento generale
di cui al D.P.R. 554/99, dedicando l’intero Capo II del Titolo III,
artt. 15-49, in vigore dal 28 luglio 2000.
A
differenza che nel passato, l’inizio dell’attività progettuale
delle opere pubbliche coincide necessariamente con la redazione del
documento preliminare alla progettazione (art. 15, commi 4 e 5, del
D.P.R. 554/99) a cui segue prima il progetto preliminare, e - dopo
l’inserimento dell’opera nell’elenco annuale delle opere
programmate ex art. 14, comma 6, della legge 109/94 – la progettazione
di dettaglio (definitiva ed esecutiva), complessa operazione
tecnico-amministrativa finalizzata al massimo livello di approfondimento
possibile, in modo che sia definito ed identificato ogni elemento
progettuale in forma, tipologia, dimensione, prezzo, qualità. Il
progetto esecutivo, nell’attuale significazione, deve comprendere
tutti gli aspetti che sono necessari per la realizzazione dell’opera
(Cassazione 3 novembre 1981 n.5786, 2 febbraio 1980 n.736, 2 aprile 1977
n.1245, 10 marzo n.692, 5 settembre 1970 n.1225).
Tutta
l’attività progettuale rientra di norma nei compiti ed attribuzioni
della stazione appaltante tranne che nei seguenti casi, nei quali – a
certe condizioni normativamente previste – la progettazione di
dettaglio (definitiva ed esecutiva) compete all’impresa concorrente
ovvero all’aggiudicatario: a) appalto concorso; b) concessione di
costruzione e gestione; c) appalto integrato; d) lavori di manutenzione,
restauro e scavi archeologici.
Tranne
che per i lavori di manutenzione e per gli scavi archeologici, tutte le
opere pubbliche non possono avere inizio se non quando sia stato redatto
il progetto esecutivo e non sia intervenuta l’approvazione da parte
dell’amministrazione. Da ciò il principio secondo cui il progetto
esecutivo è condizione indispensabile per l’esecuzione lavori (art.
19, comma 5 bis , della legge 109/94).
Il
quadro delle nuove regole precedentemente delineato, che ha
sostanzialmente sancito nel dettaglio l’effettivo contenuto
dell’attività progettuale a carico dell’amministrazione e il
corrispondente limite che demarca gli obblighi di quest’ultima e
quelli dell’appaltatore, non esclude la possibilità di introdurre
modifiche, né la qualità esecutiva del progetto è, di per sé, un
ostacolo assoluto al maggior dettaglio degli elaborati progettuali,
quando ciò si rilevi necessario od utile, anche in rapporto alle
specifiche tecnologie che può offrire l’impresa. Ma ciò in limiti
precisi che saranno di seguito indicati.
Una
conferma indiretta si ricava dall’art. 25, 3° comma, prima parte,
laddove è previsto che il direttore lavori introduca modifiche per
risolvere aspetti di dettaglio.
Né,
sotto il profilo in esame, appare irrilevante la qualità
dell’appaltatore come esecutore qualificato e non come nudus minister,
e cioè come mero esecutore materiale, perché si svilirebbe l’apporto
che discende dalle necessarie valutazioni che autonomamente l’impresa
è tenuta a fare dei dati in base ai quali realizzare l’opera (vedere
oneri di collaborazione con l’esecuzione dei lavori).
Il
principio civilistico della diligenza professionale (art. 1176, comma 2,
del cod. civ.), la natura imprenditoriale che ogni soggetto esecutore
riveste (ex art. 2082 cod. civ.), il grado di specializzazione tecnica
che l’attività di costruzione richiede ed il necessario possesso di
significativi requisiti di idoneità tecnica, organizzativa e
finanziaria (qualificazione), consentono all’appaltatore di
interloquire con la stazione appaltante, ma nel rispetto delle
previsioni del progetto esecutivo come documento compiutamente definito
dall’amministrazione e da essa approvato, e che, ordinariamente, le
imprese concorrenti conoscono in sede di gara.
Orbene,
per quanto precede, si può, in primo luogo, affermare che il progetto
esecutivo, in coerenza con i livelli di progettazione precedenti, deve
necessariamente fornire una chiara rappresentazione, in relazione a
qualunque opera da realizzare, di tutte le caratteristiche dimensionali
e tipologiche e di ogni sua componente con un grado di definizione e di
dettaglio che sia il maggiore possibile.
In
tal senso l’art.35 del nuovo regolamento n.554/99 definisce il
progetto esecutivo come “la ingegnerizzazione di tutte le
lavorazioni”, con la conseguenza che esso di norma costituisce uno
strumento operativo direttamente utilizzabile in cantiere per
l’esecuzione dei lavori.
Fermo
restando che i particolari costruttivi devono far parte del progetto
esecutivo e non possono essere rinviati alla fase esecutiva e rimessi a
carico dell’appaltatore, occorre tenere conto che taluni elementi
costruttivi, non espressamente descritti nel progetto esecutivo, possono
essere desunti dalla lettura coordinata del complesso degli elaborati;
oppure una migliore definizione può aversi in corso d’opera a cura
della direzione dei lavori. Altre volte si tratta di elementi non
espressamente descritti, ma da dimensionare in sede di dettaglio
costruttivo per gli inevitabili adattamenti di cantiere in concreto
necessari.
Sulla
base di quanto da ultimo indicato non risulta oggi ammissibile prevedere
a carico dell’impresa la possibile modifica del progetto ovvero
l’assunzione della piena responsabilità tecnica dell’esecuzione
quale che sia la effettività esecutiva del progetto.
Inoltre,
è possibile prospettare che, in progetti caratterizzati da una notevole
complessità tecnica, anche in relazione alla articolata conformazione
architettonica non modulare dell’opera ed in cui può sussistere un
inevitabile margine di relativa approssimazione nella completezza della
rappresentazione progettuale, ove non si ricorra a procedure diverse
quale l’appalto concorso o l’appalto integrato, l’amministrazione
- in base alla norma che attribuisce alla potestà del direttore dei
lavori di fornire in corso d’opera le istruzioni necessarie alla
perfetta realizzazione anche mediante la risoluzione di aspetti di
dettaglio in relazione a circostanze contingenti - possa prevedere,
nell’atto di conferimento dell’incarico di progettazione a terzi,
l’impegno del progettista a collaborare alle integrazioni di dettaglio
che emergessero, secondo la direzione lavori, come necessarie in sede
esecutiva. Tutto ciò con il risultato di evitare maggiori oneri e di
far rimanere il costo della progettazione e quello della esecuzione nei
limiti originari.
In
base a quanto ora precisato può chiarirsi il significato e la portata
che assume la cosiddetta “cantierizzazione” che, eventualmente,
venga indicata nel capitolato speciale di appalto e negli altri atti
contrattuali come attività posta a carico dell’appaltatore.
La
“cantierizzazione” è un termine, ormai, di uso comune. Essa
non può certo consistere nel completamento del progetto esecutivo il
quale non deve, in base alle nuove norme, risultare tale da rendere
necessari ulteriori livelli progettuali in senso proprio, nè implicare
attività progettuale destinata a colmare lacune eventualmente presenti
nel progetto esecutivo, ma deve intendersi come produzione di quella
documentazione che l’esecutore elabora per tradurre le indicazioni e
scelte contenute nel progetto in istruzioni e piani operativi, cioè,
l’attività propria dell’impresa che ha piena competenza nel
determinare la organizzazione dei lavori.
Rientrano,
pertanto, fra gli oneri ed i compiti a carico dell’appaltatore
esclusivamente quelli relativi all’organizzazione delle attività
costruttive e alle elaborazioni necessarie a ciascun operatore (tecnici,
maestranze, fornitori) per assolvere ai propri compiti.
Nella
pratica ciò si verifica, per esempio, nel caso di impiego di manufatti
prefabbricati, prodotti in serie. Infatti, il progettista è
responsabile essenzialmente dell’organico inserimento e della
previsione di utilizzazione dei manufatti (art.9, ultimo comma, della
legge 5.11.1971, n.1086), mentre il relativo dimensionamento e calcolo
rientra principalmente tra i compiti del produttore.
D’altra
parte, la scelta delle ditte fornitrici dei prodotti prefabbricati deve
essere riservata all’appaltatore e non può essere predefinita, se non
violando le norme di mercato, e gli elaborati redatti in ragione delle
caratteristiche specifiche del prodotto prefabbricato, sovente soggetto
ad omologazione, sono appunto il frutto di attività di “cantierizzazione”.
Anche
nel caso delle forniture e posa in opera di macchine o parti di
impianto, l’appaltatore redige elaborati di “cantierizzazione”, in
aggiunta a quelli progettuali, in relazione ai prodotti industriali
prescelti sulla base delle specifiche tecniche previste nel progetto
esecutivo; ad esempio, nel caso di impianti tecnologici, il compito del
progettista è quello di individuare le caratteristiche prestazionali
dell’impianto ma non il marchio e le conseguenti specifiche condizioni
di posa in opera che tengano conto delle esigenze di ingresso ed uscita
delle canalizzazioni e dei collegamenti che determinano, in generale,
anche la predisposizione degli alloggiamenti e dei fori nelle strutture
e nelle pareti murarie.
Per
le svolte considerazioni è da ritenere che la “cantierizzazione”
costituisca la redazione degli eventuali documenti di interfaccia tra il
progetto e l’esecuzione, consentendo di coniugare le esigenze
progettuali con quelle di realizzazione delle opere, nel rispetto
dell’autonomia imprenditoriale dell’esecutore. In sostanza la stessa
costituisce l’insieme di quelle attività e relativi documenti (piani
operativi, piani di approvvigionamento e calcoli e grafici delle opere
provvisionali) che l’art. 35 del D.P.R. 554/99 non prevede facciano
parte del progetto esecutivo.
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