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ATTO
DI REGOLAZIONE N. 5/2001 del 31 gennaio 2001
“Appalti
di forniture e appalti di lavori”
Con
nota del 7 giugno 2000, inviata per conoscenza a questa Autorità di
vigilanza, l’Associazione nazionale costruttori di impianti (Assistal)
segnalava che, in un bando di gara riguardante lo stabilimento della
Nuova Manifattura tabacchi di Lucca, l’Ente tabacchi italiani aveva
fatto riferimento alla normativa concernente gli appalti pubblici di
fornitura e non a quella relativa agli appalti per lavori che era,
invece, quella aderente al contenuto del bando. Dalla descrizione
dell’oggetto dell’appalto si sarebbe evinto, infatti, che
l’attività di “progettazione e installazione” di impianti vari
(elettrici, di condizionamento, termici ed altri, tutti riconducibili
alla categoria OG11) – che ne costituiva il principale contenuto –
identificava una “attività di costruzione….di opere e di
impianti” che rientra nell’ambito oggettivo (art. 2) di applicazione
della legge-quadro 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
Indiretta conferma sarebbe anche derivata dal fatto che erano stati
individuati alcuni requisiti di partecipazione propri dei tipi di gare
relativi ai lavori.
Richiesto
di fornire chiarimenti, l’Ente tabacchi, con nota pervenuta il 26
giugno 2000, precisava che l’appalto in questione non rientrava
nell’ambito di applicazione della legge-quadro sui lavori pubblici,
dal momento che concerneva prevalentemente la fornitura di macchinari
realizzati da produttori secondo consolidati standard di progettazione,
aggiungendo che, tuttavia, al fine di assicurare la trasparenza e la par
condicio tra i concorrenti, era stato previsto che i partecipanti alla
gara possedessero determinati requisiti di qualificazione.
Stante
la rilevanza generale della questione prospettata, in quanto relativa
alla individuazione della disciplina pubblicistica applicabile ai
contratti implicanti pluralità eterogenee di prestazioni, il Consiglio
della Autorità decideva di procedere ad una audizione delle parti e
delle rappresentanze delle categorie interessate al cui esito,
stralciata la questione relativa alla natura dell’Ente tabacchi e
conseguentemente alla sua assoggettabilità alla normativa
sull’evidenza pubblica, adottava il seguente
Atto
di regolazione
In
base al disposto di cui al comma 1 dell’art. 2 della legge 109/1994,
rientrano nell’ambito di applicazione della legge-quadro in materia di
lavori pubblici tutte le attività, qualunque ne sia il valore, inerenti
a beni o impianti che si concretino in una rielaborazione o
trasformazione della materia; ne restano, invece, escluse, ai sensi
anche dell’art. 1 del decreto legislativo n. 358/92, come modificato
dal decreto legislativo 402/1998, le attività di posa in opera o di
mera installazione di beni o di impianti che formano oggetto di un
contratto di fornitura, a meno che i lavori non assumano rilievo
economico superiore al 50% dell’importo complessivo del contratto.
Ed
è stato sottolineato in giurisprudenza che la differenza tra il
contratto d’appalto e quello di compravendita (che costituisce il
presupposto della fornitura) si desume dalla prevalenza, non solo
quantitativa, ma soprattutto funzionale, secondo l'intenzione dei
contraenti, della fornitura della materia (vendita) ovvero della
prestazione relativa al lavoro (appalto d'opera). Con la conseguenza che
«quando l'interesse del committente non sia tanto quello di ottenere la
proprietà di un determinato impianto, quanto quello di installarlo in
un complesso immobiliare a cura del fornitore, e correlativamente
l'impegno di quest'ultimo sia essenzialmente quello di collocare
l'impianto funzionante in un determinato complesso di opere (come
avviene per qualsiasi impianto di cui si chieda l'istallazione durante
la costruzione di un'opera edilizia), si ha un contratto di appalto
d'opera, e non un contratto di compravendita “implicante una mera
fornitura” di beni» (Cons. St., sez. V, 2 aprile 1996, n. 375).
Sempre in giurisprudenza, è stato anche ritenuto che «il negozio misto
nel quale siano presenti gli elementi della compravendita e
dell'appalto, deve essere assoggettato alla disciplina unitaria del
contratto i cui elementi costitutivi debbono considerarsi prevalenti,
salvo che gli elementi del contratto non prevalente, regolabili con
norme proprie, non siano incompatibili con quelli del contratto
prevalente, dovendosi in tal caso procedere, nel rispetto dell'autonomia
contrattuale (art. 1322 cod. civ.), al criterio della integrazione delle
discipline relative alle diverse cause negoziali che si combinano nel
negozio misto» (Cass. Civ., sez. II, 2 dicembre 1997, n. 12199).
E’
pacifico che, nel caso in cui si abbia prestazione di lavoro e
istallazione di impianti che portino ad una modificazione strutturale o
funzionale di un bene ed in ogni caso in cui è configurabile una delle
attività di cui alle declaratorie dell’allegato A al DPR 34/2000, la
funzione caratterizzante da riconoscere al contratto è da individuare
nella realizzazione dell’opera, del lavoro pubblico, che
costituiscono, quindi, l’oggetto principale del contratto medesimo.
Questa interpretazione che si basa, appunto, su un criterio funzionale,
consente di rendere caso prospettato per absurdum quello che
discenderebbe da diversa soluzione e secondo cui, siccome, in ogni
costruzione edilizia le forniture (calcestruzzo, mattoni, travi,
componenti ed altro) sono di valore economico prevalente rispetto agli
oneri di lavorazione, si potrebbe ipotizzare che esse acquistino valenza
di autonoma prestazione che allora si affianca a quella concernente i
lavori e fa qualificare il contratto come di fornitura. Viceversa, è da
ritenere che, anche se economicamente di valore superiore alla
prestazione di lavoro, la fornitura sia funzionalmente subvalente e come
tale è applicabile la disciplina giuridica riguardante il lavoro al
relativo contratto.
A
questa stessa conclusione deve pervenirsi anche nel caso, come quello in
esame, di contratto implicante, oltre alla fornitura di impianti, anche
prestazioni di lavoro, che ineriscano ad una opera di ingegneria civile
con i necessari adattamenti della stessa. Ai fini della individuazione
della normativa applicabile, occorre sempre fare riferimento al criterio
basato sulla valutazione della prevalenza funzionale delle rispettive
prestazioni. Ciò nel senso che quando l’impianto è funzionale, oltre
che alla realizzazione, anche a modificazione di un’opera di
ingegneria civile si applica la normativa dei lavori pubblici quale sia
l’importo economico della fornitura e del lavoro. E’ configurabile
un contratto di fornitura con posa in opera nel caso in cui con il
contratto di fornitura, si intenda conseguire una prestazione avente per
oggetto una merce, un prodotto, che autonomamente soddisfano il bisogno
per loro stessa natura. In questo caso gli eventuali lavori di posa e
installazione del bene fornito sono di carattere accessorio e
strumentale rispetto all’uso dello stesso. Si applicano allora le le
disposizioni sui contratti di fornitura fra stazione appaltante e
impresa e non la normativa sui lavori pubblici.
Senonchè,
il legislatore ha voluto che anche nei casi in cui si abbia fornitura e
mera prestazione accessoria di lavoro occorra ugualmente applicare la
normativa di cui alla legge-quadro in materia di lavori pubblici quando
il costo della mano d’opera assume rilevanza economica prevalente. Il
legislatore nazionale ha, cioè, provveduto ad integrare il criterio
dell’accessorietà, sulla cui base va disposta, come nella normativa
comunitaria, la qualificazione del contratto, con quello della
prevalenza economica della prestazione lavoro.
Conclusivamente,
è da ritenere che quando opere e impianti vanno inseriti in un
organismo di ingegneria civile, commerciale, industriale, ecc. non è
consentito dare rilievo alle forniture, anche se di valore superiore al
50%. Ciò in quanto in ogni appalto di lavori vi è una componente,
talora economicamente prevalente, di forniture ma detto appalto non muta
natura quando l’opera si realizza o si modifica per consentire
un’attività che costituisce finalità della iniziativa della pubblica
amministrazione.
Viceversa,
nei casi di forniture e lavori, congiuntamente presenti in un contratto
finalizzato alla fornitura mentre i lavori acquistano la funzione di
componente accessoria, è applicabile la disciplina dei contratti di
fornitura, con il correttivo dato dalla regola, sopra indicata e per cui
nei casi di incidenza percentuale maggioritaria della componente lavoro
pur trattandosi di forniture si applicano le norme sulla esecuzione di
lavori pubblici.
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