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DETERMINAZIONE
N. 6/2001 dell’8 febbraio 2001
“Ulteriori
chiarimenti in merito ai criteri cui devono attenersi le SOA (società
organismi di attestazione) nella loro attività di attestazione della
qualificazione (articoli 17 e 18 del D.P.R. 34/2000)”.
Premesso
che:
1)
sono state formulate da alcune SOA e associazioni di imprese
richieste di chiarimenti in merito alle disposizioni contenute negli
articoli 17 e 18 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e nelle determinazioni
dell’Autorità n. 47/2000, n. 48/2000 e n. 50/2000;
2)
l’Autorità ha dato un primo riscontro a tali richieste con la
determinazione n. 56/2000 riservandosi di dare risposta con una
successiva determinazione a quelle relative a problemi che comportano
interpretazioni delle disposizioni del D.P.R. 34/2000 e per le quali è
stato opportuno acquisire, preliminarmente, il parere della Commissione
Consultiva
Visti
i pareri della Commissione Consultiva prevista dall’articolo 8, comma
3, della legge 109/94 e successive modificazioni e dall’articolo 5 del
D.P.R. 34/2000, espressi nelle sedute del 19 e del 24 gennaio 2001 sui
punti 1), 2), 3), 4) e 5 dei successivi considerato;
Considerato
che:
1)
per quanto riguarda la qualificazione dei consorzi
stabili (articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 109/1994
e successive modificazioni e articolo 97 del D.P.R. 21 dicembre 1999
n.554) occorre tenere presente che:
a)
i consorzi stabili, in base alle disposizioni
contenute nella legge 109/94 e successive modificazioni nonché nel
D.P.R. 554/99 e nel D.P.R. 34/2000, possono eseguire i lavori appaltati
con la propria organizzazione d’impresa oppure assegnarne
l’esecuzione ai propri consorziati senza che ciò costituisca
subappalto;
b)
la legge 109/94 e successive modificazioni e il D.P.R. 34/2000 in
più sedi assimilano il consorzio stabile alle altre
figure consortili (consorzi fra imprese cooperative e consorzi fra
imprese artigiane), le quali sono tradizionalmente qualificate ex
se e per ius receptum hanno la facoltà di assegnare la
materiale esecuzione delle lavorazioni alle imprese consorziate senza
subordinarne l’esercizio alla previa verifica della loro
qualificazione, il che consente di ritenere che tale facoltà si estenda
anche al consorzio stabile.
c)
la qualificazione
dei suddetti consorzi stabili può avvenire sulla base dei
requisiti posseduti dal consorzio stesso (articolo 18, commi 3, 9 e 13
del D.P.R. 34/2000) oppure sulla base delle qualificazioni possedute dai
consorziati (articolo 20 del D.P.R. 34/2000);
d)
le due predette modalità di qualificazione possono ritenersi non
cumulabili in quanto fondate su principi ed elementi diversi;
e)
la disposizione che prevede la possibilità, per cinque anni
dalla costituzione, di utilizzare la somma dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dalle imprese
consorziate (articolo 97, comma 4, del D.P.R.554/1999), può conservare
valore precettivo ove la si ritenga applicabile per la dimostrazione
nelle gare di appalto di importo superiore a 40 miliardi del possesso
della richiesta cifra d’affari in lavori (articoli 3, comma 6, e 18
comma 2, lettera b), del D.P.R. 34/2000);
2)
per quanto riguarda la direzione tecnica il punto
28 della determinazione dell’Autorità n. 56/2000 deve essere adeguato
alla disposizione introdotta dall’articolo 65, comma 5 della legge 23
dicembre 2000 n. 388 in merito alla direzione tecnica dei soggetti da
qualificare (articolo 26, comma 2, del D.P.R. 34/2000);
3)
per determinare il contenuto della nozione di trasferimento di
cui all’articolo 15, comma 9, del D.P.R. 34/2000 e dell’articolo 35
della legge 109/94, nell’ipotesi di affitto azienda va considerato che
la qualificazione costituisce una attribuzione di status legittimante
il soggetto che ne è in possesso alla partecipazione alle gare di
appalti pubblici ed alla esecuzione di lavori pubblici e che, pertanto
deve essere considerata un bene immateriale pertinente all’azienda;
4)
per quanto riguarda la qualificazione nella categoria OS2
occorre tenere conto che, qualora l’impresa richieda di qualificarsi
oltre che nella categoria OS2 anche in altre categorie, è
necessario coordinare le disposizioni del decreto del Ministero dei beni
culturali del 3 Agosto 2000 n. 294 con quelle del D.P.R. 34/2000;
5)
nella norma in materia di acquisto di ramo di azienda (art. 15,
comma 9, del D.P.R. 34/2000) manca la previsione di un obbligo di
avvalersi dei suoi requisiti;
6)
per quanto riguarda la disposizione di cui al punto 33 della
determinazione 56/2000 occorre tenere conto che la legge 5 marzo 1990
n.46/90 ed il suo regolamento prevedono una sorta di equivalenza fra la
dimostrazione del possesso del requisito tramite certificato CCIAA e la
presenza di specifiche figure tecnico professionali nell’organico
dell’impresa;
7)
si pone la necessità di stabilire quale debbano essere i
criteri, le modalità applicative ed i corrispettivi nel caso che una
impresa qualificata richieda di integrare l’attestazione che le è
stata rilasciata con l’inserimento in essa della qualificazione in
nuove categorie fermo restando il termine di scadenza
dell’attestazione originaria,
8)
si pone, infine, la necessità di stabilire quale debbano essere
i criteri, le modalità applicative ed i corrispettivi nel caso che una
impresa qualificata richieda di estendere l’efficacia di una
attestazione - stabilita di durata inferiore a tre anni per essere, ai
sensi di quanto disposto al punto 11 della determinazione dell’Autorità
n.56/2000, corrispondente alla durata della certificazione di qualità -
nel caso che tale certificazione di qualità sia prorogata prima della
scadenza dell’attestazione.
dispone
che:
1)
per quanto riguarda i consorzi stabili:
a)
le prime
qualificazioni dei consorzi
stabili (articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 109/1994
e successive modificazioni e articolo 97 del D.P.R. 554/1999), sono
attribuite con riferimento all’articolo 20 del D.P.R. 34/2000
osservando le seguenti regole:
·
il consorzio deve
possedere i requisiti d’ordine generale (articolo 17 del D.P.R.
34/2000) nonché una direzione tecnica autonoma e diversa da quelle
delle imprese consorziate (articolo 26 del D.P.R. 34/2000);
·
tutte le imprese
consorziate devono essere in possesso di attestazione di qualificazione;
·
la qualificazione è
attribuita in tutte le categorie cui sono qualificate le imprese
consorziate;
·
la classifica in ognuna
delle categorie da attribuire è pari all’importo immediatamente
inferiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese
consorziate nella categoria da attribuire;
·
la classifica illimitata
in una categoria è attribuita qualora almeno una delle imprese
consorziate possieda la qualificazione per classifica illimitata;
b)
le qualificazioni successive alla prima possono
essere attribuite con riferimento alle disposizioni di cui alla
precedente lettera a), oppure con riferimento alle disposizioni
dell’articolo 18 del D.P.R. 34/2000;
c)
nel caso di qualificazione successiva alla prima la
scelta tra i regimi delineati nella precedente lettera b) è effettuata
dal consorzio stabile all’atto della stipulazione del
contratto di attestazione con la SOA;
2)
per quanto riguarda la direzione tecnica di
imprese, in sostituzione di quanto previsto al punto 28 e 29 della
determinazione n. 56/2000 dell’Autorità, la stessa (salvo il caso in
cui è stata esercitata dai soggetti che, alla data di entrata in vigore
del D.P.R. 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico
di una impresa, la facoltà di conservare tale ruolo nella stessa
impresa: articolo 26, comma 7, del D.P.R. 34/2000) deve essere
costituita:
a)
qualora l’impresa sia qualificata per classifiche pari o
inferiori alla IV, da uno o più soggetti in possesso:
·
di requisito
professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle
costruzioni quale direttore di cantiere (soggetto di cui all’articolo
6, comma 3, del D.M. 19 aprile 2000 n.145) per un periodo non inferiore
a cinque anni;
·
di diploma di geometra
oppure di diploma di perito industriale edile;
·
di laurea in ingegneria
o in architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti nei
paesi dell’Unione Europea;
·
di diploma universitario
in ingegneria o architettura oppure di equipollenti titoli di studio
previsti negli stati membri dell’Unione Europea;
b)
qualora l’impresa sia qualificata anche per lavori aventi ad
oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni
culturali e ambientali e per gli scavi archeologici (OG2 e OS25)
e per classifiche pari o inferiore alla IV, da almeno un
direttore tecnico, laureato in conservazione di beni culturali,
oppure in architettura, oppure dotato di esperienza professionale
acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere non inferiore
a cinque anni;
c)
qualora l’impresa sia qualificata per classifiche di cui almeno
una sia superiore alla IV, da uno o più soggetti
in possesso:
·
di diploma di geometra
oppure di diploma di perito industriale edile;
·
di diploma universitario
in ingegneria o architettura ovvero di equipollenti titoli di studio
previsti nei paesi dell’Unione Europea;
·
di laurea in ingegneria
o in architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei
paesi dell’Unione Europea;
d)
qualora l’impresa sia qualificata anche per lavori aventi ad
oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni
culturali e ambientali e per gli scavi archeologici (OG2 e OS25)
e per classifiche di cui una sia superiore alla IV, da almeno
un direttore tecnico laureato in conservazione di beni
culturali oppure in architettura;
e)
qualora siano state rispettate le condizioni di cui alla lettera
a), b), c) e d), la direzione tecnica può comprendere altresì laureati
in geologia o altre discipline che, secondo le indicazioni
dell’amministrazione competente, siano da ritenersi equipollenti;
3)
una impresa che prende in affitto una azienda può utilizzare, ai
fini della dimostrazione dei requisiti necessari per il conseguimento
della propria qualificazione, i requisiti posseduti dalla azienda in
affitto sempre che il contratto di affitto abbia durata maggiore di anni
tre a partire dalla data di rilascio dell’attestazione;
4)
la qualificazione nella categoria OS2, qualora sia da
assegnare assieme ad altre categorie, è attribuita sulla base delle
norme di cui al decreto del Ministero per i beni e le attività
culturali del 3 agosto 2000, n. 294 e delle seguenti disposizioni
integrative:
a)
l’organico complessivo cui si riferisce l’articolo 5
del suddetto decreto per il requisito di idoneità organizzativa è
quello corrispondente ad un costo annuale pari al 15% dell’importo
della classifica da attribuire;
b)
per le imprese con un numero di addetti superiore a
quattro il costo annuale sostenuto:
·
per i restauratori in possesso dei requisiti professionali di cui
all’articolo 7 del suddetto D.P.R. 294/2000 deve essere pari o
superiore al venti per cento del costo sostenuto per l’organico
complessivo;
·
per gli operatori qualificati di cui all’articolo 8 del
suddetto D.P.R. 294/2000 deve essere pari al cinquanta per cento del
costo sostenuto per l’organico complessivo;
c)
per le imprese con un numero di addetti superiore a venti
il costo annuale sostenuto:
·
per i restauratori in possesso dei requisiti professionali di cui
all’articolo 7 del suddetto D.P.R. 294/2000 deve essere pari o
superiore al trenta per cento del costo sostenuto per l’organico
complessivo;
·
per gli operatori qualificati di cui all’articolo 8 del
suddetto D.P.R. 294/2000 deve essere pari al quaranta per cento del
costo sostenuto per l’organico complessivo;
5)
una impresa che ha acquisito un ramo di azienda ha la facoltà di
avvalersi o di non avvalersi dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi posseduti da tale ramo d’azienda;
6)
ai fini della qualificazione nelle categorie OG9, OG10,
OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14,
OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28,
e OS30, la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di
soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui
all’articolo 3, della legge 46/90 è equivalente alla dimostrazione,
tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione
prevista dalla suddetta legge
46/90
7)
le attestazioni già rilasciate - oltre che rinnovate ai sensi
dell’articolo 15, commi 5 e 6, del D.P.R. 34/2000 - possono essere
integrate con l’inserimento in esse di qualificazioni in nuove
categorie sulla base delle seguenti prescrizioni:
a)
deve essere stipulata con la SOA che ha rilasciato
l’attestazione una integrazione del contratto originario che faccia
rimanere fermo il termine di scadenza dell’attestazione originaria;
b)
i requisiti di cui
all’articolo 18, comma 2, lettera b) e commi 8 e 10 del D.P.R.
34/2000.- posseduti alla data di sottoscrizione del contratto originario
– devono essere pari o superiori ai minimi stabiliti nel suddetto
articolo e commi con riferimento alla somma degli importi delle
qualificazioni già possedute e di quelle nuove da attribuire;
c)
i requisiti di cui
all’articolo 18, comma 5, del D.P.R. 34/2000 - relativi alle nuove
categorie da attribuire e riferiti al quinquennio antecedente la data di
sottoscrizione dell’integrazione del contratto - sono pari o superiori
ai minimi stabiliti nel suddetto articolo e comma;
d)
il corrispettivo deve essere pari alla differenza fra la tariffa
minima calcolata con riferimento alla nuova attestazione e quella
calcolata con riferimento alla vecchia attestazione;
8)
l’efficacia dell’attestazione, se stabilita di durata
inferiore a tre anni per essere,
ai sensi di quanto disposto al punto 11 della determinazione
dell’Autorità n.56/2000, corrispondente alla durata della
certificazione di qualità, può essere prorogata dalla SOA che l’ha
rilasciata sulla base delle seguenti prescrizioni:
a)
la proroga sia
effettuata sulla base di una integrazione del contratto originario da
stipularsi almeno 30 giorni prima della scadenza dell’attestazione;
b)
la certificazione di
qualità sia rinnovata almeno 45 giorni prima della scadenza
dell’efficacia dell’attestazione originaria;
c)
la proroga
dell’efficacia dell’attestazione non può essere comunque superiore
a tre anni dalla data del primo rilascio dell’attestazione;
d)
la tariffa da applicare
per tale prestazione è quella prevista dalla determinazione
dell’Autorità n.40/2000 per le variazioni di cui alla lettera A),
numero 3.
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