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DETERMINAZIONE
N. 7/2001 del 15 febbraio 2001
“Chiarimenti
in merito ai criteri cui devono attenersi le SOA (società organismi di
attestazione) nella loro attività di attestazione per qualificare le
imprese nella categoria OG11
(articoli
17 e 18 del D.P.R. 34/2000)”.
Premesso
che:
1)
sono state formulate da alcune SOA e associazioni di imprese
richieste di chiarimenti in merito alle disposizioni contenute negli
articoli 17 e 18 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e nelle determinazioni
dell’Autorità n. 47/2000, n. 48/2000 e n. 50/2000;
2)
l’Autorità ha dato un primo riscontro a tali richieste con la
determinazione n. 56/2000 riservandosi di dare risposta con una
successiva determinazione a quelle relative a problemi che comportano
interpretazioni delle disposizioni del D.P.R. 34/2000 e per le quali è
stato opportuno acquisire, preliminarmente, il parere della Commissione
Consultiva
Considerato
La
introduzione della categoria OG11 (allegato A del D.P.R. 25 gennaio
2000, n.34), con connotati differenti rispetto alla categoria G11 di cui
al D.M. 15 maggio 1998, n. 304 e alla categoria 5/A e 5/C di cui al D.M.
25 febbraio 1982, n. 770 ha posto problemi di diritto transitorio
consistenti nella necessità di individuare, in sede di prima
applicazione, quali certificati e quindi requisiti, in possesso delle
imprese e conformi alla precedente normativa, fossero sufficienti per
consentire il rilascio della qualificazione in detta categoria.
A
questo problema è stata data una soluzione con la determinazione
dell’Autorità n. 48/2000 sulla base del criterio di fondo, che la
richiesta normativa della idoneità a realizzare un “insieme
coordinato di impianti da realizzare congiuntamente” non poteva
ritenersi dimostrabile se non attraverso un procedimento che vedeva
prima la qualificazione in almeno tre categorie specializzate e, poi, il
possesso degli altri requisiti ed, in particolare, per quello di cui
all’art.18, comma 1, lettera b), cioè, la idoneità tecnica e
organizzativa, dimostrabile con la presentazione di certificati di
esecuzione di lavori, anche se attuati in subappalto, purché coordinati
e congiunti, sempre di almeno tre impianti.
In
seguito a segnalazioni pervenute in ordine alla rappresentazione della
difficoltà concreta di operatività diffusa di detti criteri e ai fini
di consentire la più ampia partecipazione agli appalti, si è ritenuto
di valorizzare, per la qualificazione di cui trattasi, altre situazioni
quali rappresentate.
In
considerazione di quanto sopra e alla luce delle indicazioni contenute
nel parere del 19 e 24 gennaio 2001 della Commissione consultiva ex
articolo 8, comma 3 della legge 11 febbraio 1994, n.109 si formulano le
seguenti indicazioni aggiuntive che consentono soluzioni alternative
alla definizione dei problemi emersi.
Ritenuto
Si
premette che la presente determinazione si limita alla sola contingente
problematica dell’attestazione di qualificazione nella cat. OG11
attraverso i certificati di esecuzione lavori eseguiti in vigenza di
disposizioni anteriori al DPR 34/2000, senza interferire con il distinto
profilo – necessariamente già “ a regime ” –
dell’indicazione della cat. OG11 nei bandi di gara, per i quali le
Stazioni appaltanti non possono che fare applicazione della declaratoria
riportata nell’allegato A del DPR 34/2000, con le ulteriori
precisazioni già fornite da questa Autorità con le Tipologie
unitarie di bandi di gara per l’affidamento di lavori pubblici (Nota
illustrativa, pag.10, 1° capoverso, Supplemento ordinario alla G.U. n.
206 del 4 settembre 2000) e con la determinazione 12 ottobre 2000, n. 48
(punto 12 dei considerato).
Va
altresì precisato che la nuova disciplina riguardante la categoria
OG11, pur essendo innovativa rispetto a quella previgente, può essere
considerata una evoluzione di questa. Ciò consente di ritenere che
nella declaratoria della nuova categoria generale OG11 sono indicati
impianti riconducibili a due diversi sottosistemi impiantistici –
rispettivamente di impiantistica “termofluidica” e di impiantistica
“elettrica” in senso lato – che riproducono la duplicità già
presente nella precedente categoria G11. Si ritiene, pertanto, che per
la qualificazione nella categoria OG11 possano essere utilizzati anche i
certificati dei lavori eseguiti in vigenza delle disposizioni
antecedenti al DPR 34/2000, qualora detti certificati si riferiscano ad
un insieme di almeno due impianti, eseguiti tra loro congiuntamente e
relativi ciascuno ad un distinto sottosistema impiantistico.
Ne
segue che, ai fini della qualificazione nella categoria OG11, in via
alternativa rispetto alle condizioni previste dalla determinazione
48/2000, possano valere, altresì, direttamente, i certificati dei
lavori eseguiti in vigenza delle disposizioni antecedenti al DPR 34/2000
alle seguenti condizioni:
-
ognuno
di essi si riferisca ad un insieme di almeno due impianti, eseguiti
direttamente, nonchè congiuntamente, secondo la previsione normativa
vigente all’epoca, e relativi il primo al sottosistema degli
“impianti termofluidici” ed il secondo al sottosistema degli
“impianti elettrici” in senso lato;
-
nel
loro complesso riguardino almeno tre tipi di impianti menzionati nella
declaratoria OG11, ognuno dei quali deve concorrere alla qualificazione
con presenza significativa e, quindi, in misura pressoché equivalente
ad un quarto dei valori minimi dei requisiti previsti per la classifica
da attribuire.
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