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DETERMINAZIONE
N. 8/2001 del 15 febbraio 2001
“Termine
del 1° marzo 2001 e data dell’attestazione rilasciata dalle SOA
(società organismi di attestazione)”
Considerato
Sono
pervenuti, in relazione alla scadenza del 1° marzo 2001 concernente le
procedure di affidamento di appalti di importo pari o superiore al
controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, quesiti in ordine al momento
in cui, rispetto alle procedure di gara, le imprese devono essere in
possesso del documento di attestazione comprovante il possesso dei
requisiti per la partecipazione alle gare.
Ritenuto
Non
occorre indugiare sulla natura costitutiva o dichiarativa
dell’“attestazione” (art.2 comma 1 lett. p) d.P.R. 25
gennaio 2000, n. 34), in quanto è testualmente precisato che la
“qualificazione in essa attestata abilita l’impresa a partecipare
alla gara” e conseguentemente ad “eseguire i lavori” (art.3, comma
2 d.P.R. 34/2000). Ne segue che la previsione normativa di una
situazione abilitante alla partecipazione ad una procedura
amministrativa restringe l’ambito problematico alla semplice
precisazione se l’impresa debba essere in possesso dell’attestazione
al momento della indizione della gara, ovvero a quello successivo in cui
l’impresa, appunto, partecipa alla gara stessa.
La
precisazione anzidetta non può essere formulata, proprio in base al
dato normativo testuale sopra riportato, che nel senso della necessità
di possesso dell’attestazione all’atto della partecipazione alla
gara; quindi il relativo documento può essere stato rilasciato dalla
SOA anche in data successiva a quella del 1° marzo 2001 indicata nel
“considerato”.
La
conferma dell’esattezza di questa soluzione si rinviene, oltre che
nella pacifica giurisprudenza amministrativa riguardante la
partecipazione a procedimenti di soggetti legittimati dal possesso di
requisiti (esempio tipico è quello di procedimenti di reclutamento), in
cui mai si fa riferimento all’atto iniziale del procedimento (nella
specie che interessa il bando di gara), anche nella giurisprudenza
formatasi in relazione al sistema Albo Nazionale dei Costruttori.
Si
legge, infatti, (Cons. Stato sez. V, 11 aprile 1991, n. 517; T.A.R.
Milano, sez. III, 21 luglio 1994, n. 529) che l’iscrizione all’Albo
Nazionale dei Costruttori costituisce presupposto di legittimazione
speciale del privato il quale contratti con la pubblica amministrazione
che deve esistere al momento sia della gara che della stipulazione del
contratto, non potendo intervenire, con effetti sanati, in un tempo
successivo.
E’
stato ulteriormente chiarito (Cons. Stato sez. V, 13 giugno 1998, n.
830) che l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Costruttori costituisce
un requisito soggettivo necessario per concorrere validamente
all’esperimento di una gara per l’appalto dei lavori pubblici e può
farsi rientrare nell’ambito dei provvedimenti creativi di status,
ovvero nella categoria delle ammissioni (atti che imprimono una qualità
ad un soggetto).
In
base alle suesposte considerazioni:
le
imprese possono partecipare alle procedure di affidamento di appalti di
importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP
qualora in possesso di attestazione rilasciata sia in data anteriore al
1° marzo 2001 sia in data successiva a questa, purché antecedente alla
data dell’offerta alla gara.
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