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DETERMINAZIONE
N. 9/2001 del
21 febbraio 2001
“Ambito
oggettivo di applicazione della disciplina contenuta nell’art.88 del
D. P. R. 554/99”
Premesso:
Le
Organizzazioni Sindacali FISBA-CISL, FLA-CGIL, UILA-UIL, con nota del 22
novembre 2000, e la Giunta Regionale della Campania, con nota nella
medesima data, hanno richiesto l’avviso di questa Autorità in merito
all’ambito di applicazione dell’art. 88 del d.P.R 554/99, che
individua i lavori eseguibili in economia e prevede l’affidamento
mediante gara d’appalto dei lavori di manutenzione di opere ed
impianti qualora di importo superiore ai 50.000 Euro.
In
particolare si è chiesto se la richiamata disposizione debba applicarsi
ai lavori forestali e di sistemazione idraulico-forestale di importo
superiore ai 50.000 Euro, tuttora gestiti in economia, nella forma
dell’amministrazione diretta, da enti pubblici quali le Comunità
Montane a ciò delegati dalle Regioni o direttamente dalle Regioni
stesse.
Le
Organizzazioni Sindacali hanno manifestato la preoccupazione per le
negative ricadute che l’applicazione della norma suddetta potrebbe
produrre sull’occupazione.
Analoga
segnalazione è stata prospettata dalla Giunta Regionale della Campania
che ha dichiarato di aver utilizzato nell’anno 2000 circa seimila
operai idraulico-forestali, assunti con contratto di natura privatistica,
per lo svolgimento dei compiti
istituzionali di protezione, conservazione, miglioramento ed ampliamento
del bosco, di difesa del suolo, di sistemazione idraulico-forestale, di
prevenzione e difesa dei boschi
dagli incendi, previsti dalla L.R. n.13/1987.
La
Regione ha precisato che i lavori di forestazione sono realizzati in
amministrazione diretta e per importi anche superiori ai 50.000 Euro e
ha chiesto l’avviso dell’Autorità sulla legittimità di tale
procedura.
Alle
audizioni del 31 gennaio, 8 e 21 febbraio 2001 i rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province Autonome, delle Regioni Toscana, Umbria, Basilicata,
Piemonte, Lombardia e Campania hanno confermato il rilievo sociale,
della problematica emergente dalla normativa regolamentare e richiesto
un intervento chiarificatore.
Considerato
Deve
essere rilevato, preliminarmente, che la possibilità di effettuare in
economia, nella forma dell’amministrazione diretta, i lavori di
forestazione, e senza limiti di importo, era prevista nella precedente
legge sulle foreste che disciplinava l’attività dell’Azienda
Autonoma Foreste Demaniali le cui competenze, dopo la sua soppressione,
sono state trasferite alle Regioni le quali in parte le hanno affidate a
proprie Aziende, appositamente costituite, disciplinandone l’attività
ed in parte le hanno delegate alle Comunità Montane.
Queste
istituzioni hanno utilizzato i lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato o assunti per l’esecuzione di lavori in economia e per
questi ultimi la disciplina collettiva vigente ha previsto il diritto
alla riassunzione.
La
nuova normativa in materia di lavori pubblici, sia nella legge che nel
regolamento detta una disciplina più rigorosa in materia di esecuzione
di lavori in economia. E ciò per ovviare ad un indirizzo, in passato
oggetto di critica, secondo cui l’esecuzione in economia specie con il
sistema del cottimo fiduciario costituiva strumento per derogare al
principio della gara. La limitazione di importo per i lavori eseguibili
in economia, in amministrazione diretta contenuta nel regolamento si
riferisce certamente a lavori tra i quali possono ricomprendersi quelli
agricolo-forestali.
Da
questi, come categoria che comprende opere in senso proprio di
ingegneria, possono essere, però, distinti i lavori di mera
manutenzione forestale che hanno e possono avere un contenuto così
specialistico da configurare una ipotesi atipica. Difatti, questa
manutenzione non attiene ad opere realizzate né ad impianti ma si
concreta in interventi che fanno rimanere salve le situazioni naturali.
Questi interventi incidono sulla natura forestale direttamente, ovvero,
in via meramente strumentale non con opere di edilizia (sentieri
asfaltati, ecc.). Essi, quindi, vanno tenuti distinti dalle opere
consistenti in lavori pubblici in senso proprio e sfuggono alla
applicazione della generale disciplina la quale si applica allorquando
si tratti di lavori pubblici in ambito forestale, ma in senso proprio,
cioè concernenti realizzazione ex novo o manutenzione di opere o
impianti realizzati.
D’altro
canto va tenuto presente che i lavori di manutenzione forestale non
richiedono, in senso pieno, un’attività imprenditoriale e, quindi,
una organizzazione di impresa.
Tutto
ciò allo stato della legislazione, in quanto, ove si tenga conto delle
affermazioni della Corte Costituzionale circa la distinzione tra norme
della legge quadro contenente i principi applicabili alle Regioni ed
altre norme di dettaglio, le disposizioni in tema di limiti al ricorso
all’esecuzione in economia in amministrazione diretta possono essere
inquadrate in queste norme di dettaglio.
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Sulla
base di quanto esposto e considerato, va ritenuto che nell’ambito di
applicazione dell’art. 88 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 non sono
da ricomprendere i lavori di manutenzione forestale in amministrazione
diretta, qualora abbiano ad oggetto interventi che facciano rimanere
salve le situazioni naturali e non siano configurabili come opere di
edilizia.
Sono,
invece, soggetti alle regole anzidette i lavori in ambito forestale che
comprendano opere necessarie per la eliminazione del dissesto
idrogeologico e la sistemazione agraria e che costituiscano opere di
ingegneria naturalistica in senso proprio.
Le
regole riguardanti l’esecuzione di lavori in economia non offrono
principi contenenti connotati della nuova disciplina vincolanti per le
Regioni alle quali è lasciato spazio per l’esercizio dell’autonomia
normativa.
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