Autorità
per la Vigilanza sui lavori pubblici
Determinazione
del 27 febbraio 2002 n. 3
“Relazione
geologica – Necessità di previsione nella documentazione di progetto
ed indicazioni per la formulazione dei bandi di gara di servizi di
progettazione”
articolo
16 comma 2, e articolo 17, commi 8 e 14/quinquies della legge 109/94 e
s.m.i.
Artt.
25, 26, 27, 53 e 54 del DPR 554/99 – Determinazioni Autorità n.
19/2000 e n°4/2001
L’articolo
25 del DPR 554/99, fra i documenti componenti il progetto definitivo,
individua la relazione geologica, nei contenuti di cui al successivo
articolo 27, comma 1.
In
via preliminare è necessario chiarire se la relazione è documento
progettuale comunque obbligatorio, sulla base dell’interpretazione
letterale del citato articolo 25, ovvero se detta relazione è
prescritta in via obbligatoria solo in presenza di espressa previsione
normativa quale, ad esempio, per le opere da realizzarsi in aree
dichiarate sismiche ai sensi della legge 64/1974 o per le aree soggette
a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923, nonché il
decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988, che individua
nelle sezioni da E ad O le opere per le quali in ogni caso è
prescritta.
Al
riguardo si deve evidenziare che con la legge quadro si è proceduto
alla cd. procedimentalizzazione delle attività di progetto, prevedendo,
di norma, la presenza di tre fasi – preliminare, definitiva ed
esecutiva - successive e necessarie tra loro interagenti secondo uno
sviluppo di definizione e di approfondimento tecnico progressivo e senza
soluzione di continuità.
Infatti,
nel progetto preliminare sono previste, per la materia di che trattasi,
le indagini geologiche, nel progetto definitivo la relazione geologica,
mentre nel progetto esecutivo la relazione geologica illustra, sulla
base del progetto definitivo, le soluzioni adottate. Inoltre, qualora il
progettista lo ritenga necessario, in sede di redazione del progetto
esecutivo possono essere effettuate indagini geologiche integrative
sulla base delle quali viene aggiornata la relazione geologica.
Le
disposizioni legislative, che prevedono in via obbligatoria la relazione
geologica a corredo del progetto, sono state emanate prima della legge
quadro e del relativo regolamento di attuazione: si pone il problema di
un loro raccordo con l’articolazione su più livelli del progetto,
secondo quanto previsto dalla legge 109/94 e s.m., al fine di
individuare in quale fase progettuale tale obbligo viene in evidenza.
I
livelli di approfondimento tecnico dei progetti non possono essere
standardizzati e rigidamente definiti in tre, stante le varie tipologie
di opere da realizzare. Per questo, al responsabile del procedimento,
sulla base del disposto del comma 2, dell’articolo 16 della legge
109/94 e s.m., è conferita la facoltà di integrare o modificare,
previa adeguata motivazione, i requisiti minimi dei vari livelli, facoltà
che l’Autorità con determinazione n.4/2001, ha ritenuto estendersi
fino alla riduzione, in casi particolari, dei livelli progettuali, ad
eccezione di quello esecutivo.
La
facoltà riconosciuta al responsabile del procedimento, che si ricorda
deve essere necessariamente un tecnico ai sensi dell’articolo 7, comma
5, della legge 109/94 e s.m., si ritiene rientri nella cd.
discrezionalità tecnica, che si sostanzia nell’esame di fatti o
situazioni sulla base di cognizioni tecniche e scientifiche di carattere
specialistico. Il responsabile del procedimento è tenuto ad effettuare
un’istruttoria tesa all’analisi della situazione di fatto in
relazione al progetto da realizzare con il supporto dalle regole
tecniche; non siamo quindi in presenza di una discrezionalità
rientrante nella cd. discrezionalità amministrativa, caratterizzata dal
momento volitivo della scelta della soluzione più opportuna attraverso
una valutazione degli interessi prioritari.
A
titolo esemplificativo, il responsabile del procedimento può decidere
per l’utilizzo da parte del progettista incaricato di preesistente
relazione geologica rilasciata per un precedente intervento di
consolidamento, ancora in corso di esecuzione, di un’area
immediatamente adiacente quella di che trattasi.
Vale
infine precisare come la facoltà riconosciuta dal comma 2
dell’articolo 16 citato al responsabile del procedimento in fase di
progettazione, viene ad interagire con l’intendimento del progettista,
unico responsabile, come noto, del progetto nella sua interezza.
Si
ritiene quindi necessario, anche in considerazione della problematica
relativa alla partecipazione dei geologi agli affidamenti di
progettazione, che il responsabile del procedimento, prima della
predisposizione del bando di progettazione, acquisisca la propria
determinazione di giudizio in merito alla non indispensabilità della
relazione geologica in rapporto alla specifica fattispecie ovvero del
possibile utilizzo di studi esistenti sostitutivi di ulteriore
relazione. In tal ultimo caso appare necessaria l’acquisizione
preventiva da parte del responsabile del procedimento di specifico
assenso circa l’idoneità dell’elaborato con cui si intende
integrare il progetto da parte di un professionista geologo.
Pertanto,
alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che:
1.
la relazione geologica deve obbligatoriamente essere prevista fra la
documentazione progettuale in tutti i casi in cui vi sia espressa
previsione normativa in tal senso;
2.
per i restanti interventi, la relazione geologica è da considerarsi
indispensabile elemento di progetto, ai sensi dell’articolo 25 del DPR
554/99, fatto salvo un contrario avviso del responsabile del
procedimento, debitamente motivato; il bando di gara per l’affidamento
della progettazione dovrà, di conseguenza, riportare l’indicazione
della necessità o meno della relazione geologica per la realizzazione
dell’intervento di che trattasi;
3.
qualora il responsabile del procedimento ritenga idonea
l’utilizzazione da parte del progettista affidatario di elaborati già
esistenti, acquisita la preventiva valutazione di idoneità da parte di
un professionista geologo, gli stessi dovranno essere messi a
disposizione dei partecipanti alla gara e dovrà essere acquisita
specifica dichiarazione di accettazione da parte del progettista
candidato da rendere in sede di offerta.
Correlata
all’obbligatorietà, nei termini sopra indicati, della presenza della
relazione geologica tra gli elaborati progettuali, è la legittimazione
dei geologi alla partecipazione alle gare per l’affidamento dei
servizi di progettazione, in relazione al divieto di subappalto della
prestazione di redazione della relazione geologica stessa, ai sensi
dell’art. 17, comma 14/quinquies, della legge 109/94 e s.m. combinato
con la previsione di esclusiva competenza in merito del professionista
geologo.
Questa
Autorità nella Determinazione n° 19/2000 ha già affermato come la
norma precluda qualsiasi deroga al divieto di subappalto, ribadendo la
competenza esclusiva del geologo per la redazione della relazione
geologica in tutti i casi in cui essa è prescritta.
La
previsione del citato art.17, comma 14/quinquies, nel vincolare l’affidatario
della progettazione ad eseguirla mediante soggetto in possesso della
relativa abilitazione, non fornisce indicazioni specifiche circa la
natura del rapporto giuridico intercorrente fra professionista geologo
ed affidatario.
Inoltre
il medesimo art.17 al comma 8 stabilisce che, indipendentemente dalla
natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico deve essere
espletato da professionisti iscritti negli appositi albi professionali
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di
presentazione dell’offerta con indicazione del nominativo della
persona fisica incaricata della integrazione fra le varie prestazioni
specialistiche.
Raccordando
le norme su indicate può ritenersi quindi che la relazione geologica,
qualora prevista secondo quanto indicato precedentemente, debba essere
redatta esclusivamente da professionista geologo presente nella
struttura di progettazione nominativamente individuato con la specifica
responsabilità già in sede di offerta e che lo status giuridico
caratterizzante il rapporto fra geologo ed affidatario possa essere
indifferentemente sia di natura indipendente, sotto forma di
associazione temporanea, sia di natura subordinata, in qualità di
dipendente, sia di natura parasubordinata, attraverso forme di
collaborazione professionale coordinata e continuativa.
Tale
interpretazione è in linea con le previsioni degli art.53, comma 3, e
art.54 del DPR 554/99 che regolano rispettivamente i requisiti delle
società di ingegneria e professionali titolate, insieme ai liberi
professionisti, a partecipare a gare per l’affidamento di servizi di
ingegneria. Secondo le citate norme l’organigramma delle società
comprende oltre ai soci, i dipendenti ed i collaboratori coordinati e
continuativi direttamente impegnati nello svolgimento di prestazioni
professionali e tecniche secondo specifiche competenze e responsabilità.
Di tali informazioni sussiste inoltre, in capo ai soggetti indicati,
l’obbligo di comunicazione a questa Autorità.
Rimangono
pertanto esclusi dalle previsioni normative i rapporti di consulenza
professionale “ad hoc” che possono configurarsi nello specifico come
forma di subappalto, esplicitamente vietata dalle norme per la
prestazione di redazione della relazione geologica, in particolare
qualora tale rapporto non risulti dichiarato e quindi formalizzato prima
dell’affidamento dell’incarico.
Qualora,
pertanto, si renda necessaria l’acquisizione della relazione
geologica, l’Amministrazione è tenuta ad avvalersi dell’opera
professionale del geologo che potrà essere reperita o all’interno
della struttura tecnica della stazione appaltante o all’esterno
attraverso specifico affidamento riservato a professionisti geologi
ovvero ad unico soggetto affidatario dell’incarico di progettazione
completo. In tale ultimo caso la presenza del professionista geologo
dovrà essere richiesta esplicitamente in fase di bando di gara e la
relativa presenza all’interno delle strutture dei soggetti
partecipanti dovrà essere accertata dall’Amministrazione. La presenza
del geologo potrà manifestarsi sia sotto forma di componente di
eventuale associazione temporanea ovvero in qualità di responsabile
della prestazione, nominativamente indicato nell’offerta, in organico
alla struttura partecipante nel senso espresso nelle precedenti
considerazioni.
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