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Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
Determinazione
n. 12 del 21 maggio 2003
Chiarimenti
alle SOA in materia di cessione di ramo d’azienda tra SOA
Considerato
di fatto
Sono
stati richiesti all’Autorità chiarimenti in ordine alla fattispecie
della cessione del ramo d’azienda tra SOA; in particolare, è stato
chiesto se la SOA cessionaria del ramo d’azienda è titolata a
procedere alla sostituzione di tutte le attestazioni rilasciate dalla
SOA cedente.
Considerato
in diritto
Va
in primo luogo osservato che nell’ipotesi suindicata vengono in
considerazione, quali riferimenti normativi essenziali:
a)
l’art. 7, comma 3 del d.P.R. 25 gennaio 2000 n.34 il quale impone che
lo Statuto della SOA prevede come “oggetto esclusivo” “lo
svolgimento dell’attività di attestazione……e di effettuazione dei
connessi controlli tecnici sull’organizzazione aziendale e sulla
produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità
operativa ed economico-finanziaria”;
b)
l’art. 7, comma 4, del su indicato d.P.R. 34/2000 il quale impone
“il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l’assenza
di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare
comportamenti non imparziali o discriminatori”;
c)
l’art. 2361 del codice civile il quale prevede che l’assunzione di
partecipazioni in altre imprese è vietata qualora “per la misura e
per l’oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente
modificato l’oggetto sociale determinato dall’atto costitutivo”;
d)
l’art. 2555 e seguenti del codice civile che disciplinano l’azienda
ed il suo trasferimento.
Visto
il parere della Commissione consultiva di cui all’articolo 8, comma 3,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nonché
all’art. 5 del d.P.R. 34/2000, espresso nella seduta del 17 ottobre
2001, in materia di fusione tra SOA e di cessione di ramo d’azienda,
l’Autorità svolge le seguenti considerazioni.
Con
determinazione n. 13 del 13 giugno 2002 l’Autorità si è espressa
positivamente in ordine all’ammissibilità delle operazioni di
trasformazione riguardanti SOA autorizzate con particolare riferimento
alle operazioni di fusione per incorporazione, ai sensi dell’art. 2501
e ss. del codice civile, ed ha indicato regole per le ipotesi che una
SOA già autorizzata si fonda con un organismo certificatore di qualità,
ovvero che un organismo certificatore di qualità si fonda con una SOA.
La
cessione del ramo d’azienda di una SOA ad altra SOA non è ipotesi
sostanzialmente dissimile da quella della cessione di azienda, stante la
esclusività dell’attività svolta, quella di attestazione, e quindi
la sua unicità di contenuto.
Inoltre,
l’ipotesi di cessione ad una SOA dell’intera azienda di proprietà
di altra SOA esercente attività di attestazione (art. 2555e ss. del c.c.)
è equiparabile alla fusione per incorporazione vista la sostanziale
equiparazione degli effetti, derivanti da entrambe le operazioni, che
comportano la “successione a titolo universale” tra il soggetto
cedente ed il soggetto cessionario.
In
tal caso, la cessione deve essere preceduta, o al più tardi
accompagnata, dalla comunicazione, da effettuarsi ai sensi dell’art. 8
del d.P.R. n.34/2000, della SOA alienante all’Autorità di cessazione
della propria attività di attestazione, per la conseguente revoca ai
sensi dell’art. 10 del d.P.R.n.34/2000.
A
sua volta, la SOA acquirente deve comunicare all’Autorità
l’operazione di acquisto dell’intero complesso aziendale della SOA
alienate.
Una
volta acquisito il nulla osta di questa Autorità, le SOA coinvolte nel
conferimento devono trasmettere le rispettive delibere assembleari dalle
quali evincere la volontà dei soci di procedere al trasferimento e
acquisto d’azienda.
In
particolare, i contratti stipulati dalla SOA alienante e non ancora
conclusi con il rilascio delle corrispondenti attestazioni, si
trasferiscono automaticamente alla SOA acquirente, giusto quanto prevede
l’art. 2558 codice civile.
La
SOA acquirente, inoltre, subentra in tutti i contratti stipulati per
l’esercizio dell’azienda che non hanno carattere personale (art.
2558 c.c. comma 1° e 3°). Il terzo contraente può tuttavia recedere
dal contratto entro tre mesi dall’iscrizione del trasferimento, se
sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del
conferente (art. 2558 c.c. 2° comma).
Va
infine ricordato quanto già precisato per l’ipotesi di fusione per
incorporazione e, cioè, che le attestazioni rilasciate dalla società
cedente l’azienda (ovvero incorporata) continuano a mantenere la
stessa efficacia e durata. Tuttavia, la SOA cessionaria (ovvero
incorporante) deve procedere a ritirare le attestazioni rilasciate dalla
SOA cedente (incorporata) sostituendole con altre proprie attestazioni
che devono riportare obbligatoriamente la dicitura “sostituisce
l’attestazione n…../…….”. Ciò a prescindere dalla eventuale
richiesta delle imprese attestate di apportare alle attestazioni le
cosiddette “variazioni minime”.
Si
ribadisce, inoltre, che si verifica la totale assunzione di
responsabilità, sia nei confronti di terzi, sia nei confronti
dell’Autorità, della SOA cessionaria sulle attestazioni emesse dalla
SOA cedente.
A
tale scopo, la SOA cedente deve comunicare a questa Autorità
l’avvenuta consegna della documentazione relativa alle attestazioni già
rilasciate e di quella relativa alle attestazioni in corso, al fine di
determinare il momento in cui la SOA cessionaria avvierà le verifiche
sulle attestazioni già rilasciate dalla SOA cedente.
Per
quel che concerne i rapporti di lavoro in corso al momento del
conferimento d’azienda, si applicano le disposizioni normative in
vigore (art. 2112 c.c.). Già nella determinazione n.13/2002,
l’Autorità ha sottolineato il verificarsi della successione della
società incorporante in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
(dunque, anche, nei rapporti di lavoro); è, quindi, compito degli
organi decisionali delle SOA (società per azioni di diritto
privato speciale) garantire la corretta applicazione delle disposizioni
del codice civile in tale ambito e di informare successivamente alla
conclusione dell’atto di conferimento o della procedura di fusione per
incorporazione, l’Autorità degli estremi del personale assunto ai
sensi e nel rispetto di quanto indicato dall’art.9 del
d.P.R.n.34/2000, inviando l’organigramma nominativo e per funzioni
svolte.
Nei
confronti della SOA cedente, come osservato, deve procedersi alla revoca
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di
qualificazione; ne segue che la SOA cedente, la quale svolge
esclusivamente attività di qualificazione, deve procedere allo
scioglimento della società di capitali: volontario – art.2448, comma
1°, n. 5, codice civile – ovvero per impossibilità di conseguire
l’oggetto sociale – art. 2448, comma 1°, n.2, codice civile. Anche
a tale ultima causa ci si può rifare, a differenza delle ipotesi in cui
le società svolgano più attività, in quanto la SOA ha oggetto
esclusivo e la stessa revoca dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività di qualificazione estingue l’oggetto sociale
esclusivo e diviene inutile la permanenza del vincolo societario tra i
soci (Cassazione 21 giugno 1981, n. 4683) venendo a mancare il
presupposto legale per potere proseguire l’attività societaria.
Sulla base delle predette considerazioni l’Autorità è dell’avviso
che:
a)
un trasferimento di ramo d’azienda da una SOA ad altra SOA è
ammissibile in quanto equiparabile alla fusione per incorporazione;
b)
in tale ipotesi, stante l’esclusività dell’oggetto sociale, si
producono gli effetti propri dell’estinzione della società la cui
azienda risulta acquisita da altra SOA;
c)
valgono in materia le indicazioni di cui alla determinazione n. 13 del
13 giugno 2002.
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