Determinazione
n. 5/2005 del
9 giugno2005
“Frazionamento
ed accorpamento di appalti di lavori pubblici”
IL CONSIGLIO
Premesso :
Sono pervenute all’Autorità
numerose segnalazioni relative ad appalti per la cui esecuzione le
stazioni appaltanti hanno previsto una suddivisione in più parti da
affidare separatamente (variamente individuate, come “lotti” o come
“stralci”), spesso tutte relative a lavorazioni appartenenti ad una
singola categoria di opere, generale o specializzata.
Contestualmente, si è posto il problema
analogo della possibile elusione delle norme poste a garanzia della
concorrenza anche con riferimento all’ipotesi inversa
dell’accorpamento di più appalti di lavori al fine dell’affidamento
al c.d. “general contractor”.
Rilevanti sono le implicazioni di tali
frazionamenti o accorpamenti di appalti di lavori pubblici sulle
modalità di affidamento delle opere e sulla loro esecuzione e,
pertanto, si ritiene utile fornire alcune indicazioni in merito.
In
diritto :
Al fine di un corretto inquadramento
della tematica in questione, occorre in primo luogo analizzare la
disciplina normativa.
Il legislatore del regolamento sulla
contabilità generale dello Stato (regio decreto 23 maggio 1924, n.
827), ha ritenuto che il frazionamento dell’opera pubblica in lotti
successivi sia una modalità di realizzazione di cui le stazioni
appaltanti dovessero servirsi solo in casi eccezionali.
Infatti, l’art. 43 stabilisce che, per
il complesso di una sola opera o di un solo lavoro, si può procedere
mediante progetti parziali e contratti distinti con più imprese solo
in caso di “speciali necessità da farsi constare nel decreto di
approvazione del contratto” e, al secondo comma, detta il
principio di carattere generale in base al quale, quando i lavori
formino parte di un unico intervento, l’impresa appaltatrice deve
essere la stessa e si deve procedere ad un unico contratto, non
ammettendosi alcuna artificiosa suddivisione.
Infine, l’art. 37 del citato regio
decreto consente di appaltare separatamente i lavori, suddividendoli
in lotti, “quando ciò sia riconosciuto più vantaggioso per
l’amministrazione”.
L’ipotesi di realizzazione dell’opera
mediante suddivisione in lotti è stata prevista anche dalla legge
quadro sui lavori pubblici che, al riguardo, ha provveduto a
dettare in modo più concreto e dettagliato limiti e modalità di
attuazione.
L’art 14, comma 7, della legge n.
109/94 e s.m. consente, infatti, all’amministrazione di inserire
nella programmazione annuale anche uno solo o più lotti di un
intervento (così legittimando un modus operandi largamente
diffuso tra le stazioni appaltanti), a condizione che sia stata
elaborata la progettazione almeno preliminare dell’intera opera e
siano state quantificate le risorse finanziarie complessivamente
occorrenti, al fine di raggiungere un sufficiente grado di certezza
sulla realizzabilità dell’intero intervento.
Inoltre, il legislatore della legge
quadro ha introdotto l’importante condizione della “funzionalità”
del singolo lotto: ha, cioè, prescritto che, affinchè sia consentita
una ripartizione dell’opera, le stazioni appaltanti debbano
necessariamente individuare dei lotti “funzionali”, ossia delle
parti di un lavoro generale la cui
progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità,
fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione
delle altre parti.
In tal modo, richiedendo
inderogabilmente che ogni singolo lotto abbia una sua propria
autonomia, cioè una sua utilità, non vi sarà pericolo di un inutile
dispendio di denaro pubblico per il caso che la restante parte
dell’intervento non venga poi realizzata.
A tale scopo, la legge quadro
prescrive che l’amministrazione debba nominare, nell’ambito del
proprio personale, un soggetto idoneo a certificare “la
funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto”,
soggetto che il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (art.8, primo comma,
lettera p), punto 3) identifica nel responsabile del procedimento,
attribuendogli l’onere di accertare ed attestare “l’idoneità dei
singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile
dell’intero intervento”.
Nella prassi, la
suddivisione di un’opera in più parti, da affidare con contratti
distinti, è una modalità utilizzata dalle stazioni appaltanti
soprattutto nelle ipotesi di interventi di notevoli dimensioni che
si prestano ad essere “spezzati” in sub-affidamenti, definiti
“lotti”.
Esempi tipici riguardano la costruzione
di infrastrutture per la viabilità, oppure la realizzazione di
complessi edifici, aventi una unità funzionale, ma costituiti da
parti strutturalmente autonome, come campus scolastici o complessi
industriali.
Se, dunque, l’opera
consiste in un edificio, o un complesso di edifici destinati, per
esempio, ad una scuola o ad un ospedale, o se trattasi di una
strada, una fognatura o un acquedotto, i lavori realizzati con il
singolo appalto devono consentire la parziale apertura al pubblico
o, comunque, l’attivazione del servizio al quale l’opera è
destinata.
La suddivisione in
lotti funzionali può, in tal modo, trovare una giustificazione in
termini di efficienza ed economicità ed evitare, nel caso di mancato
completamento dell’opera, uno spreco di risorse economiche e,
quindi, un danno per l’erario.
Si è riscontrato tuttavia che, in
alcuni casi, la suddivisione dell’opera in lotti da appaltare
separatamente non soddisfa le condizioni della “fruibilità” e della
“funzionalità” delle singole parti, come richiesto da legislatore.
A maggior ragione ciò accade nei casi
di appalto “scorporato”. Tale modalità di affidamento, diversa dalla
suddivisione in lotti non funzionali, ma parimenti elusiva delle
disposizioni di legge, viene attuata, ad esempio, quando la stazione
appaltante affida, con appalti separati, da un lato la realizzazione
della parte edile di un’opera pubblica e dall’altro l’esecuzione
delle opere impiantistiche.
Quando un’opera costituente un’unità
strutturale e funzionale viene eseguita affidando separatamente
parti distinte di essa non si può neanche parlare di suddivisione
dell’opera in lotti, ma piuttosto di “scorporamento degli appalti” o
esecuzione mediante appalti parziali.
Tale istituto non può trovare
applicazione per le opere a caratteristiche tecniche comuni (come la
costruzione di un edificio), ma soltanto quando l’appalto
“scorporato” richieda una particolare specializzazione tecnica o
artistica come ad esempio nel caso di cui all’art.19, comma 1-quater
della legge n. 109/94 e s.m., relativo ai lavori di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici.
In tali evenienze, pertanto, le
stazioni appaltanti effettuano un artificioso frazionamento
dell’opera al fine di aggirare la normativa nazionale e comunitaria.
Infatti, la disciplina delle procedure
di affidamento varia notevolmente a seconda dell’importo dei lavori
posto a base di gara, prevedendo modalità sempre più vincolanti
all’aumentare dello stesso, con particolare riguardo agli obblighi
di pubblicità dei bandi, che determinano l’ampiezza del mercato al
quale ci si rivolge.
Ma soprattutto l’importo dei singoli
affidamenti può essere artificiosamente ridotto al fine di far
rientrare l’intervento nelle soglie massime indicate dalla legge per
ricorrere a procedure di scelta del contraente che limitano la
concorrenza.
Ci si riferisce soprattutto al ricorso
al sistema della trattativa privata, di cui all’art. 24 della legge
quadro ed è proprio in questo ambito che il frazionamento
dell’importo complessivo del lavoro, con il conseguente abbassamento
dell’importo dei singoli affidamenti, può drasticamente condizionare
la possibilità di confronto tra gli operatori del mercato.
Il citato articolo
24, infatti, disciplina tassativamente i casi per i quali è ammesso
l’affidamento a trattativa privata, per importi rientranti nella
soglia massima di 300.000 euro, richiedendo sempre la motivazione
della scelta, ma svincolando gli affidamenti al di sotto dei
100.000 euro dall’osservanza delle disposizioni contenute nell’art.
41 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, imposta invece per gli appalti
di importo compreso tra 100.000 e 300.000 euro.
L’art. 41 sopra
citato elenca infatti i casi, da considerare tassativi, in cui è
ammesso il ricorso alla trattativa privata, e cioè, in particolare,
quando precedenti incanti o licitazioni siano andati deserti, o si
abbiano fondate prove per ritenere che, ove si sperimentassero,
andrebbero deserti; o quando occorre acquistare cose la cui
produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura
non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte; o
quando l’urgenza dei lavori è tale da non consentire l’indugio degli
incanti o della licitazione; ed in generale quando ricorrono
speciali ed eccezionali circostanze.
In particolare in
tema di urgenza, al fine di evitare che tramite lo strumento del
frazionamento degli appalti venga elusa la normativa sulle procedure
di aggiudicazione, appare di grande rilievo la recente pronuncia
della Corte di Giustizia CE (sent. 14 settembre 2004 n. C.358/02)
con la quale si evidenzia che “la circostanza che sin dall’inizio
venga previsto di procedere all’esecuzione dei lavori per lotti in
funzione ed a misura degli stanziamenti di volta in volta
disponibili, non dimostra alcuna urgenza imperativa ed attiene, al
contrario, all’organizzazione effettuata dall’amministrazione
aggiudicatrice”.
Peraltro, lo stesso
art. 24 della legge n. 109/94 e s.m. stabilisce espressamente al
comma 4 che “nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al
fine dell’applicazione del presente articolo” e, al comma 7, che
“qualora un lotto funzionale appartenente ad un’opera sia stato
affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale
procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e
appartenente alla medesima opera”.
La ratio delle
disposizioni sopra ricordate è proprio quella di dissuadere le
amministrazioni dall’artificioso frazionamento degli appalti al fine
di ledere il principio della concorrenza mediante il ricorso alla
trattativa privata.
In particolare,
questa Autorità con la determinazione n. 1/2000 ha chiarito che,
mentre il comma 1 dell’art. 24 della legge n. 109/94 e s.m. prevede
l’elencazione tassativa delle ipotesi in cui è consentito ricorrere
al sistema di affidamento della trattativa privata, il comma 7 del
medesimo articolo introduce un rigoroso, ulteriore divieto in
quanto, nel caso in cui il precedente lotto funzionale sia stato
affidato a trattativa privata, non è consentito assegnare con tale
procedura il lotto successivo, anche quando ricorrano le condizioni
di cui al comma 1.
Appare opportuno aggiungere che la
suddivisione in lotti se da un lato può consentire un più rapido
completamento dell’opera, dall’altro presenta anche significativi
inconvenienti, derivanti dalla necessità di stipulare una pluralità
di contratti, dalla possibilità di un incremento del costo
complessivo e dal frazionamento delle responsabilità contrattuali.
Inoltre, da un punto di vista
tecnico-organizzativo, la presenza di più imprese nel cantiere può
generare problemi di coordinamento e quindi un maggior impegno per
la stazione appaltante. Da ciò la necessità per le stazioni
appaltanti di valutare in termini generali e globali la convenienza
a procedere ad appalti separati anche in presenza di lotti
autonomamente funzionali e fruibili.
Il problema della possibile elusione
delle norme poste a garanzia della concorrenza si pone anche con
riferimento all’ipotesi di accorpamento di lavori che, al contrario
del caso appena esaminato, presentano singolarmente in concreto i
requisiti della funzionalità, fattibilità e fruibilità.
In particolare, il problema può porsi
con riferimento agli affidamenti a “general contractor” .
Si rileva che, ai sensi dell’art. 16,
comma 3 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, “in sede di
prima applicazione...i soggetti aggiudicatori
adottano...l’affidamento a contraente generale per la realizzazione
dei progetti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di
euro che presentino uno dei seguenti requisiti: interconnessione con
altri sistemi di collegamento europei; complessità dell’intervento
tale da richiedere un’unica logica realizzativa e gestionale, nonchè
estrema complessità tecnico-organizzativa”.
Con riferimento a un bando di gara
emanato da Grandi Stazioni S.p.A, il TAR Lazio ha avuto modo di
pronunciarsi (sent. 11.3.2004 n. 2375) in ordine alla ammissibilità
dell’accorpamento dei lavori ai fini dell’affidamento a contraente
generale.
Nel caso di specie il giudice
amministrativo ha precisato che “non basta predicare l’unitarietà
strategica degli interventi per dimostrare la necessità di trattarli
tutti in un unico appalto. Occorre piuttosto dimostrare che
l’accorpamento sia preferibile a fronte di altre soluzioni
industriali possibili e che l’eterogeneità dei lavori, pur se da
realizzare in contesti geografici, urbanistici ed architettonici
variegati ed irriducibili, sia un costo comunque superabile dai
benefici dell’unica procedura”. E ancora “se è ben vero che non è
sempre illegittima la sommatoria dei vari interventi in un unico
grande progetto...l’innalzamento della soglia di partecipazione
delle imprese alla gara deve essere la risultante di un’esigenza
ponderata, razionale e proporzionata al fine...”
Nel richiamare l’art. 97 Cost. e i
criteri di trasparenza, massima partecipazione, efficienza,
efficacia e tempestività, il TAR considera che anche il trattamento
mediante una pluralità di gare, “nella misura in cui parifica i
tempi e le modalità di tutte le procedure mercè lotti adeguati anche
all’effettiva realtà del mercato” può contribuire ad assicurare
comunque l’omogeneità dei comportamenti, “obiettivo raggiungibile
mediante identici standard costruttivi e qualitativi, più che con
un’unità forzata”.
In definitiva, l’accorpamento non deve
rappresentare lo strumento per raggiungere la soglia dell’importo
minimo per l’affidamento a contraente generale, ma deve essere la
risultanza di una approfondita analisi relativamente agli obiettivi,
ai mezzi a disposizione ed ai finanziamenti disponibili.
I rigorosi requisiti richiesti dal
legislatore al fine di consentire l’affidamento a contraente
generale comportano quindi la necessità di operare valutazioni e
scelte di notevole complessità, relativamente alle effettive
esigenze sottese a ogni intervento, ai tempi occorrenti per ciascuna
realizzazione, all’incremento di funzionalità che l’esecuzione
contemporanea, ove possibile, potrebbe portare, e al grado di
complessità delle conoscenze tecniche necessarie alla realizzazione
del progetto.
Al contrario, l’accorpamento di lavori
non è giustificato quando ciascun intervento presenta in realtà
caratteristiche ed esigenze differenziate alle quali si potrebbe ben
fare fronte con appalti separati di minore importo senza per questo
comprometterne la efficiente realizzazione.
Occorre, infatti, considerare che
l’accorpamento di lavori, che ben potrebbero essere funzionalmente
separati, ha riflessi di rilievo sulla partecipazione alle gare
delle imprese che risulta sensibilmente ristretta, stante i
requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione a questo
genere di affidamenti.
In base alle considerazioni sopra
esposte, si ritiene che:
a)
l’esecuzione di
un’opera può essere frazionata solo se i lavori oggetto di ciascun
appalto sono comunque immediatamente fruibili per gli scopi e le
funzioni che l’opera deve assolvere;
b) le stazioni appaltanti,
in merito alla scelta di frazionare gli appalti,
devono operare una corretta pianificazione degli interventi e
certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun
lotto unicamente nei casi in cui le “parti” di un intervento,
singolarmente considerate, evidenzino autonoma funzionalità e una
propria utilità correlata all’interesse pubblico, indipendentemente
dalla realizzazione dell’opera complessiva.
c) le
stazioni appaltanti, in merito alla scelta di
accorpare in un’unica procedura ad evidenza pubblica più appalti di
lavori, devono fornire chiara e completa dimostrazione dei
benefici derivanti da detta scelta, a confronto con le altre
soluzioni industriali possibili, in un’ottica di efficienza,
economicità e coerenza con gli obiettivi da raggiungere e nel
rispetto dei principi di trasparenza e di massima partecipazione
alle gare.