Determinazione n. 3
del 6 aprile 2006
IL CONSIGLIO
Considerato in fatto :
L’originaria scelta del legislatore di
attribuire la peculiare attività di qualificazione ad organismi,
quali le SOA, di natura giuridica privatistica, seppure di diritto
speciale, ha comportato, nella fase attuativa, il repentino sviluppo
dell’attività promozionale, ritenuta necessaria al fine di
consentire la visibilità sul mercato di soggetti sconosciuti al
mondo imprenditoriale.
Tuttavia, nell’evoluzione del sistema
unico di qualificazione, dalla sua istituzione ad oggi, da un lato
la funzione delle Soa è divenuta ben nota a tutti i soggetti
operanti nel mercato dei lavori pubblici e dall’altro, si è
evidenziata in modo sempre più preoccupante una serie di
comportamenti patologici dei promotori, che hanno influito
negativamente sul corretto funzionamento del sistema.
Dallo specifico monitoraggio
sull’attività promozionale attuato dall’Autorità con il comunicato n.44/2005,
è emerso che, nella prevalenza dei casi, l’attività di promozione
commerciale viene svolta da soggetti esterni alle società, in base
alla forma contrattuale atipica del “procacciatore di affari”,
caratterizzata dalla mancanza di un vincolo di stabilità e di un
diritto di esclusiva, che ha dato luogo ai seguenti profili critici.
a)
I promotori, che sono anche
consulenti delle imprese, sono concretamente in grado di influenzare
le condizioni di mercato, in quanto possono determinare il passaggio
di “pacchetti” di imprese da una SOA all’altra ed è per loro
indifferente quale sarà la SOA prescelta, da cui riceveranno,
comunque, una provvigione, in percentuale assai rilevante rispetto
ai costi di qualificazione.
b)
Come denunciato dalle associazioni della SOA, spesso sono proprio i
promotori a predisporre la documentazione da presentare, ai fini
della qualificazione, in violazione del generale divieto, per i
soggetti esterni alle SOA, di svolgere prestazioni relative
all’attività di attestazione, come appunto l’acquisizione dei
documenti.
c)
In
alcuni casi si è riscontrato che i promotori hanno proposto alle
imprese obiettivi di qualificazione non realistici, ritenendo di
poter sollecitare le SOA ad una verifica compiacente; la fattispecie
più grave di comportamento illecito dei promotori riguarda la
falsificazione dei certificati di esecuzione dei lavori, fenomeno
che rischia di essere sempre più diffuso.
Ritenuto in diritto :
Ø
Inserimento dei promotori
nell’organico delle SOA.
Le determinazioni ed i comunicati
elaborati, sinora, dall’Autorità non hanno previsto una specifica
regolamentazione dell’operato dei promotori, ma hanno stabilito
soltanto alcuni limiti alla collaborazione esterna per l’attività di
promozione commerciale, considerata funzionale all’azione di
organismi privati, nell’esercizio della propria libertà di
iniziativa economica.
Questo orientamento si è basato anche
su una lettura restrittiva della norma di cui all’art.12, comma 2,
D.P.R. 34/2000, che fa divieto alle SOA di ricorrere a prestazioni
di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale “Per
l’espletamento delle loro attività..”. Si è, infatti, ritenuto
di dover applicare tale divieto limitatamente all’attività di
attestazione propriamente detta e non anche a quelle prestazioni che
si reputavano strumentali o accessorie, come le attività
promozionali.
Anche la Commissione Consultiva, di cui
all’art.5 D.P.R. 34/2000, ha sostenuto che alle SOA sia consentito
avvalersi di risorse esterne al proprio organico (come definito
dall’art. 9 del DPR 34/2000), in ossequio alla libertà di
organizzazione dell’impresa, propria di soggetti di natura giuridica
privatistica, seppur di diritto speciale.
Tuttavia, l’evoluzione del sistema di
qualificazione ha portato ad una sostanziale modifica
dell’inquadramento delle SOA nell’ordinamento giuridico, attribuendo
a tali organismi una forte connotazione pubblicistica che in origine
era assai discussa.
Infatti una recente, ma consolidata,
giurisprudenza amministrativa ha definitivamente chiarito che le
SOA, pur mantenendo la propria natura giuridica di società per
azioni di diritto speciale, svolgono, però, una funzione
pubblicistica di certificazione, che sfocia nel rilascio di
un’attestazione con valore di atto pubblico. Trattasi, cioè, di
un’ipotesi di esercizio privato di pubblica funzione. (Cons. Stato,
sez. VI, sentenze nn. 991/2004, 993/2004 e 2124/2004).
La medesima giurisprudenza ha
evidenziato come le attestazioni di qualificazione, risultato
dell’attività di certificazione delle SOA, siano peculiari atti
pubblici, destinati ad avere una specifica efficacia probatoria,
come stabilito dall’art.1, DPR 34/2000: “l’attestazione di
qualificazione rilasciata a norma del presente regolamento
costituisce condizione necessaria e sufficiente per la
dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e
finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici.”
Tanto è vero che le stazioni
appaltanti, in sede di aggiudicazione dei lavori pubblici, non
possono chiedere ai concorrenti la dimostrazione della
qualificazione con modalità altre e diverse dall’esibizione
dell’attestato di qualificazione, che fa stato fino a prova di
falso.
Proprio la particolare efficacia
probatoria delle attestazioni richiede che ne sia garantita la
genuinità, anche attraverso il rigido controllo dell’iter formativo
e la piena responsabilizzazione dei soggetti istituzionalmente
deputati a svolgere l’attività di certificazione.
La concreta esperienza ha dimostrato
quanto profondamente l’attività dei promotori incida nell’iter di
formazione degli attestati di qualificazione e quanto sia diffusa la
pratica dell’alterazione dei certificati di lavori, per cui occorre
ricondurre l’attività di promozione, da chiunque svolta, nell’ambito
di un controllo più efficace, attraverso l’inserimento dei promotori
nell’organico delle SOA.
Questo anche in ossequio ad
un’interpretazione “omnicomprensiva” della norma di cui all’art.12,
comma 2, sopra citata, relativa al divieto di affidare a soggetti
esterni all’organico delle SOA lo svolgimento di ogni prestazione
inerente all’attività di qualificazione; interpretazione che appare,
oggi, pienamente in linea con l’accertata funzione pubblicistica di
certificazione delle SOA.
L’interesse pubblico alla tutela
dell’attività di certificazione deve, infatti, ritenersi prevalente
sull’interesse privatistico alla libera organizzazione dell’attività
di impresa delle SOA.
Infatti, la natura giuridica del
soggetto che esercita l’attività di certificazione non incide sulla
natura giuridica dell’attività esercitata; se il legislatore,
nell’ottica della semplificazione, ha demandato a soggetti privati
una attività in passato affidata esclusivamente a soggetti pubblici,
tale attività resta una funzione pubblica di certificazione, con il
preciso scopo di ingenerare fiducia nel contenuto dell’atto.
Per tale ragione, l’attività di
certificazione è circondata di garanzie e controlli pubblici, che
consistono nell’attribuzione all’Autorità di penetranti poteri di
vigilanza sia sulle SOA che sulle singole attestazioni (compreso,
secondo una ricostruzione logica e sistematica della giurisprudenza
- al di là del mero dato letterale - il potere di annullamento
diretto delle attestazioni).
Delimitando l’attività di promozione
unicamente a soggetti inseriti nell’organizzazione delle SOA, sarà,
altresì, possibile imputare la responsabilità dell’azione ad un
soggetto facilmente individuabile, perché facente parte della
specifica organizzazione e, quindi, anch’egli potenzialmente
imputabile di quelle condotte penalmente rilevanti, che si
riconducono alla natura del soggetto che le pone in essere, quale
soggetto esercente una pubblica funzione.
Ø
B) Modalità di svolgimento
dell’attività promozionale.
L’attività di promozione, svolta da
soggetti inseriti nell’ambito nell’organico delle SOA, deve
rispettare alcune regole affinché essa avvenga in osservanza del
principio di indipendenza, imparzialità e parità di trattamento
delle imprese, di cui all’art.7 D.P.R. 34/2000.
In particolare:
DISPONE :