Determinazione n. 1/2006
del 19 gennaio 2006
Affidamento dei servizi di
ingegneria di importo stimato inferiore a 100.000 euro.
Considerato
in fatto
A seguito dei
rilievi formulati dalla Commissione europea, il legislatore
nazionale, con la legge 18 aprile 2005, n. 62, ha proceduto alla
modifica dell’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.,
sostituendo integralmente il comma 12 del citato articolo e
stabilendo che per l'affidamento di incarichi di progettazione
ovvero di direzione dei lavori, il cui importo stimato è inferiore a
100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del
responsabile del procedimento, possono procedere all'affidamento ai
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g) dello stesso
art. 17, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Prima della modifica introdotta dalla
citata legge n. 62/2005, l’affidamento degli incarichi relativi a
servizi di ingegneria di importo stimato inferiore a 100.000 euro
poteva essere effettuato attraverso la scelta di un libero
professionista di fiducia, previa verifica della relativa esperienza
e capacità professionale in relazione al progetto da affidare. La
norma non dettava disposizioni concernenti le regole
dell’affidamento né l’obbligo della pubblicità preventiva e
successiva.
Con particolare riferimento a
quest’ultimo obbligo, tuttavia, l’articolo 62, commi 1 e 2, del
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, già prima della richiamata modifica
alla legge quadro prevedeva a carico delle stazioni appaltanti,
relativamente ai servizi di progettazione di importo inferiore a
40.000 euro (oggi 100.000 euro a seguito della modifica apportata
dall’art. 7, comma 1, lett. i) della legge 1 agosto 2002, n. 166 ),
l’onere della preventiva adeguata pubblicità, nonché di quella
successiva all’affidamento. La mancata previsione nell’allora
vigente norma primaria di alcun riferimento all’onere della
pubblicità e la formulazione della previsione di cui all’articolo 62
del regolamento di attuazione hanno generato un dibattito sulla
effettiva obbligatorietà della pubblicità nell’affidamento degli
incarichi di progettazione cd. fiduciari.
Sulla problematica generale degli
affidamenti cosiddetti fiduciari, peraltro, l’Autorità, con le
determinazioni n. 27/2002 e n. 30/2002, aveva richiamato
l’attenzione degli operatori sulla necessità che detti affidamenti
non comportassero un effetto negativo sul mercato dei servizi di
ingegneria, cristallizzandolo negli ambiti locali delle varie
amministrazioni e di fatto privandolo di una concreta dinamica
concorrenziale.
Alla luce degli orientamenti sopra
riferiti ed in seguito all’entrata in vigore della citata legge n.
62/2005, si ritiene opportuno integrare gli indirizzi finora emanati
in materia da questa Autorità, nel rispetto del dettato comunitario
e dell’evoluzione giurisprudenziale nel frattempo intervenuta.
Stante il rilievo che riveste la
questione ed il coinvolgimento di molteplici interessi del settore
degli appalti pubblici, in conformità a quanto disposto nel
Regolamento sul funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici, secondo il quale ogni valutazione delle
problematiche emergenti e della prassi va condotta in base agli
apporti delle Amministrazioni ed Associazioni rappresentative di
operatori del settore dei lavori pubblici, è stata convocata
un’audizione, tenutasi in data 28 settembre 2005, alla quale hanno
partecipato rappresentanti del Ministero della giustizia, del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri, del Consiglio Nazionale degli Architetti,
del Consiglio Nazionale dei Geologi, del Consiglio Nazionale dei
Geometri, dell’ANCI e dell’UPI.
Sulla base di tutti questi
elementi il Consiglio ha deliberato il seguente atto.
Considerato
in diritto
La disposizione dell’attuale comma 12,
dell’articolo 17, della legge n. 109/1994, nasce dal pronunciamento
della Commissione europea che ha censurato la mancata previsione di
alcun onere minimo di messa in concorrenza e l’assenza di alcuna
forma di pubblicità, atta a consentire un confronto concorrenziale
fra i soggetti potenzialmente interessati alla prestazione del
servizio.
In osservanza a detti rilievi, il
legislatore nazionale ha eliminato la possibilità dell’affidamento
diretto su base fiduciaria degli incarichi per importo inferiore a
100.000 euro, facendo espresso richiamo all’obbligo da parte delle
stazioni appaltanti del rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Detti principi costituiscono, secondo
le specificazioni che seguono, corollari del generale principio
della tutela della libera concorrenza, in base al quale si intende
garantire a ciascun potenziale concorrente le stesse possibilità di
partecipazione alle procedure di gara e l’imparzialità della
relativa azione amministrativa. Affinché sia assicurata una concreta
concorrenza, occorre pertanto garantire il rispetto della par
condicio nei confronti di tutti i concorrenti in ordine alla
valutazione comparativa dei requisiti da essi posseduti e verificare
l’assenza di clausole che producano un effetto preclusivo
all’accesso dei potenziali concorrenti all’appalto.
a) Il principio di non discriminazione
comporta, in particolare, il divieto di effettuare una selezione di
concorrenti privilegiando coloro che esercitano prevalentemente la
loro attività nello stesso ambito territoriale in cui devono essere
svolte le prestazioni.
Peraltro, in ordine alla possibilità di
istituire un elenco di professionisti presso le singole stazioni
appaltanti, l’Autorità, confermando quanto precedentemente espresso,
rileva come lo stesso possa ritenersi ammissibile nei limiti in cui
vengano previsti idonei meccanismi riguardanti il relativo
aggiornamento periodico, anche semestrale, adottando in ogni caso le
forme di pubblicità previste dall’articolo 62 del D.P.R. 554/1999 e
s.m., in modo che risulti garantito ai professioni in possesso dei
prescritti requisiti il diritto di iscriversi all’albo stesso, senza
limitazioni temporali.
Si ritiene inoltre necessario che
laddove l’amministrazione intenda effettuare la scelta di istituire
l’albo di professionisti, debba preventivamente stabilire, dandone
adeguata pubblicità, criteri e requisiti per la formazione dell’albo
stesso, quali a titolo esemplificativo:
-
il
richiamo a quanto dettato dall’articolo 51, comma 1, del D.P.R.
554/1999 e s.m. che vieta la partecipazione del professionista
singolarmente e come componente di un raggruppamento di
professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un
raggruppamento;
-
il principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti
nell’albo, ai quali rivolgere la richiesta di offerta;
-
il
divieto di cumulo degli incarichi, che può concretizzarsi
nell’affidamento di non più di un incarico all’anno allo stesso
professionista;
-
la
correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista
alle tipologie progettuali delle quali necessita l’amministrazione,
così come individuate in sede di programmazione, di modo che le
professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e
categorie cui si riferiscono i servizi da affidare.
b) Relativamente al principio della
parità di trattamento, occorre evidenziare che la Corte di Giustizia
europea ha ritenuto che lo stesso vieta non solo le discriminazioni
palesi, a motivo della cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di
discriminazione dissimulata che, mediante il ricorso ad altri
criteri distintivi, abbia in pratica le stesse conseguenze (sentenza
3.6.1992, causa C 360/89) e che detto principio ha lo scopo
di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra le
imprese che partecipano ad un appalto pubblico, imponendo che tutti
gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione
delle loro offerte e che queste siano soggette alle medesime
condizioni per tutti i competitori (sentenza 29.4.2004, causa C
496/99).
Ciò si traduce, per quanto rileva in
questa sede, nell’obbligo di instaurare apposita procedura
negoziata, in analogia a quanto prescritto dall’articolo 78 del
D.P.R. 554/1999 e s.m., nella quale si procede alla comparazione dei
requisiti posseduti da tutti i concorrenti, con applicazione, per
ciascuno di essi, dei medesimi criteri selettivi.
c) In base al principio di
proporzionalità, la richiesta del possesso di requisiti minimi per
la partecipazione alla procedura negoziata deve essere strettamente
connessa alla tipologia ed all'importo dell'incarico, in quanto la
richiesta di requisiti non proporzionali allo specifico appalto
potrebbe comportare il pericolo di una indebita restrizione della
concorrenza. Ne discende l’impossibilità di utilizzare i requisiti
previsti dalla normativa per gli affidamenti di progettazione di
importo superiore a 100.000 euro per quelli di importo inferiore.
Analogamente dovranno essere fissati i
criteri di valutazione delle offerte rapportati alla tipologia e
all’importo dell’incarico, non potendosi applicare le previsioni
formulate al riguardo per gli incarichi di maggior importo.
Pertanto, nell’avviso di selezione
dovranno essere indicati i requisiti minimi richiesti dalla S.A. che
consentano al professionista – tramite il curriculum - la
dimostrazione del possesso di una esperienza adeguata rapportata
alla tipologia e all’importo dell’incarico. In relazione a detto
profilo, l’Autorità è intervenuta con le determinazioni n. 9/1999,
n. 10/1999 e n. 17/2000, sottolineando come il merito tecnico che
viene esaminato nella fase di ammissione alla selezione, ha ad
oggetto elementi che necessitano alla stazione appaltante per
effettuare una valutazione circa l’idoneità del progettista a
concorrere per l’affidamento, anche sulla base dell’esperienza
professionale pregressa. Detta valutazione viene effettuata sulla
base di elementi meramente quantitativi consistenti
nell’accertamento dell’importo dei lavori appartenenti alle stesse
classi e categorie dell’opera oggetto dell’incarico, eseguiti in
periodo anteriore alla data del bando.
Al contrario, il merito tecnico da
valutarsi nella fase di affidamento dovrà intendersi con riguardo
alle caratteristiche qualitative di progetti in precedenza redatti e
presentati, che l’offerente ritiene rappresentativi della propria
capacità progettuale e affini all’opera da progettare per tipologia
ed importo.
d) Per quanto riguarda, infine, il
principio di trasparenza si evidenzia che la Corte di giustizia con
la sentenza 7.12.2000, C 324/98 ha ritenuto che l’obbligo di
trasparenza cui è tenuta l’amministrazione aggiudicatrice consiste
nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato
livello di pubblicità che consenta l’apertura degli appalti di
servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità
delle procedure di aggiudicazione.
Il principio della trasparenza trova
quindi attuazione, anteriormente all’inizio del procedimento di
selezione, nella effettuazione di una corretta ed adeguata
pubblicità sia dell’oggetto della selezione che si intende esperire
sia dei criteri obiettivi che si intende utilizzare per la
valutazione delle offerte; al termine del procedimento negoziato,
invece, il principio stesso troverà la propria effettiva
applicazione nel corrispondente obbligo da parte della stazione
appaltante di motivare la scelta effettuata sulla base degli stessi
criteri inizialmente adottati.
Dalle considerazioni sopra riportate
emerge, dunque, che l’articolo 17, comma 12, della legge 109/1994,
così come modificato dalla legge n. 62/2005, impone alle stazioni
appaltanti l'esperimento di una procedura di tipo competitivo e
comparativo per l’individuazione del professionista, che dovrà
essere preceduta dalla pubblicità di cui all'art. 62, comma 1, del
D.P.R. 554/1999 e s.m.. Il tenore letterale di detta norma, laddove
utilizza la locuzione “adeguata pubblicità”, ha comportato
l’intervento interpretativo della giustizia amministrativa, che ha
ritenuto necessario chiarirne il significato sia sotto il profilo
temporale che sotto quello del mezzo idoneo a garantire
l’assolvimento di detto obbligo. Occorre, pertanto, individuare
tempi per la presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione idonei a consentire un’effettiva partecipazione
all’iniziativa e utilizzare mezzi di pubblicazione che garantiscano
una adeguata penetrazione della notizia nel mercato.
Al riguardo, come espresso da questa
Autorità con determinazioni n. 18/2001 e n. 30/2002, per “adeguata
pubblicità” deve intendersi quindi quella pubblicità che, seppure
semplificata, risulta funzionale allo scopo di raggiungere la più
ampia sfera di potenziali professionisti interessati
all’affidamento, in relazione all’entità ed all’importanza
dell’incarico.
Si rileva al riguardo che questa
Autorità ha più volte evidenziato che la carenza di pubblicità è
apparsa spesso rilevante in relazione all’esiguo tempo di
pubblicazione, limitato in alcuni casi a soli 10 giorni, ed ai mezzi
utilizzati, pubblicazione presso il solo Albo pretorio.
Per quanto attiene, quindi,
all’affidamento degli incarichi sotto l’importo di 100.000 euro, le
S.A. dovranno individuare forme di pubblicità adeguate alla
rilevanza dell’affidamento, tenendo anche conto del contesto
ambientale e di mercato nel quale operano. A titolo esemplificativo
e non esaustivo, può ritenersi adeguata la pubblicità effettuata
attraverso la pubblicazione dell’avviso di selezione sull’Albo
pretorio, sul sito internet (ove disponibile), ovvero sull’Albo
della stazione appaltante, nonché con la diffusione presso i
rispettivi Ordini professionali.
Per quanto attiene al procedimento di
selezione, nel richiamare l’attenzione sulla circostanza che la
richiesta di una presentazione plurima di offerte dà luogo ipso
facto ad una procedura concorsuale negoziata, si precisa che la
stazione appaltante dovrà indicare negli avvisi di conferimento gli
elementi essenziali della prestazione ed il relativo importo
presunto, il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico, il
termine di ricezione delle offerte, non inferiore a ventisei giorni
dalla data di pubblicazione dell’avviso, ed ogni altro ulteriore
elemento di cui all’articolo 63 del D.P.R. 554/1999 ritenuto utile,
nonché i criteri che utilizzerà per l’affidamento.
È, infatti, necessario che le regole
disciplinatrici del confronto siano oggettivamente verificabili e,
sebbene la procedura sia caratterizzata dal carattere
dell’informalità, le modalità di formulazione e di trasmissione
delle offerte devono sostanzialmente rispettare i principi di
trasparenza e par condicio fra gli offerenti; principi cui è
necessaria conformarsi ogni qual volta si procede ad una valutazione
comparativa delle offerte, ancorché ciò avvenga attraverso gara
informale (cfr. Cons. Stato Sez. V, 20 ottobre 2000, n. 5633).
Inoltre, tenuto conto delle
disposizioni sulla semplificazione amministrativa, l’amministrazione
dovrà prevedere in capo all’affidatario l’obbligo di comprovare i
requisiti professionali dichiarati in sede di presentazione
dell’offerta.
Sulla base di quanto sopra, l’Autorità
ritiene che:
-
i servizi di ingegneria di
importo inferiore a 100.000 euro devono essere affidati dalle
stazioni appaltanti previo esperimento di una procedura competitiva
e comparativa, che dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un
avviso, divulgato con modalità adeguate alla rilevanza
dell’affidamento, tenendo anche conto del contesto ambientale e di
mercato nel quale operano le stazioni appaltanti, quali ad esempio
l’Albo pretorio, il sito internet (ove disponibile),
ovvero l’Albo della stazione appaltante e diffuso ai rispettivi
Ordini professionali, al fine di raggiungere la più ampia sfera di
potenziali professionisti interessati all’affidamento;
-
gli avvisi per l’affidamento
dei servizi di ingegneria devono contenere gli elementi essenziali
costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo importo
presunto, il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico,
il termine di ricezione delle offerte non inferiore a ventisei
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso ed ogni altro
ulteriore elemento di cui all’articolo 63 del D.P.R. 554/1999
ritenuto utile, nonché i criteri che verranno utilizzati per
l’affidamento;
-
i requisiti richiesti ai
partecipanti alla selezione dovranno essere proporzionali
all’incarico da affidare, con ciò escludendosi la possibilità di
richiedere i requisiti previsti per incarichi appartenenti a fasce
superiori di importo;
-
il merito tecnico da
esaminare nella fase di valutazione dell’offerta dovrà
intendersi non con riferimento ad aspetti quantitativi, bensì con
riguardo alle caratteristiche qualitative di progetti in precedenza
redatti che l’offerente ritiene rappresentativi della propria
capacità progettuale e affini all’opera da progettare per
tipologia ed importo.