Determinazione n. 2 del 7 febbraio 2006
“Atto di indirizzo in materia di
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici ascrivibili alla
categoria OS12 - modalità di dimostrazione del requisito di cui
all’art. 18, co. 8, ultimo cp, del DPR 34/2000 e succ. mod e int.”
IL CONSIGLIO
Considerato in fatto
L’art.
18 del DPR 34/2000 come modificato dal DPR 93/2004 e dalla legge
162/2004, ha disposto che ai fini della esecuzione dei lavori della
categoria OS12 aggiudicati o subappaltati a decorrere dal primo
gennaio 2006, al fine di acquisire o rinnovare la qualificazione
nella categoria per le classifiche di importo pari o superiore alla
III (Euro 1.032.913), l'impresa deve essere titolare della
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9001/2000 relativamente alla produzione, al
montaggio e alla installazione dei beni oggetto della categoria. Per
le classifiche di importo inferiore e in via transitoria per le
altre classifiche le imprese non certificate presentano, ai fini
della collaudazione di lavori della categoria OS12 di importo
superiore a 50.000 euro, una dichiarazione del produttore dei beni
oggetto della categoria, attestante il corretto montaggio e
installazione degli stessi.
L’Associazione ACAI in vista della data del 1.01.2006
(successivamente alla quale le imprese che si qualificheranno nella
categoria OS12, per una classifica pari o superiore alla III,
dovranno esibire la certificazione di qualità suddetta), ha
richiesto a questa Autorità di fornire un indirizzo interpretativo
sulle modalità di applicazione del disposto obbligo di
certificazione.
In
materia di certificazione di qualità -come previsto delle norme di
riferimento- questa Autorità, con il venire in evenienza
dell’obbligo di dimostrazione per gli esecutori di lavori pubblici
del possesso del requisito previsto dall’art. 4 del DPR 34/2000, al
punto f) della determinazione n°29/2002, ha espresso l’avviso che
qualora l’attestazione di qualificazione sia stata rilasciata prima
dell’entrata in vigore del suddetto obbligo di certificazione,
compete alle Stazioni Appaltanti in sede di gara il riscontro del
possesso della certificazione di qualità da parte del concorrente e
della richiesta, proposta alla Soa di riferimento, dell’adeguamento
della propria attestazione.
Considerato in diritto
L’
art.18 del DPR 34/2000 e s.m. e i. ha introdotto l’obbligo per gli
esecutori di lavorazioni ricadenti in categoria OS12 e di importo
pari o superiore a Euro 1.032.913 di acquisire la certificazione di
qualità anche rispetto all’attività produttiva dei componenti che il
soggetto esecutore dovrà mettere in opera.
Tale
obbligo, derivante dalla disposizione in parola, assume una duplice
valenza, sia ai fini dell’esecuzione delle lavorazioni indicate sia
ai fini della di qualificazione delle imprese operanti nel settore
di specie.
Secondo
una prassi che ormai sta consolidandosi, invece, la formulazione
del disposto normativo sembra spostare il momento dell’accertamento
del possesso di tale certificazione al solo momento della revisione
o del rinnovo dell’attestazione .
Tale
interpretazione darebbe, evidentemente, luogo a che le imprese entro
il termine del 31 dicembre 2005 propongano richiesta di rinnovo al
fine di prorogare di ulteriori tre anni (termine per la successiva
revisione triennale) l’obbligo di acquisizione della prevista
certificazione di qualità.
Occorre,
pertanto, evidenziare che la disposizione normativa manifesta la
previsione di un esplicito obbligo di certificazione, accertato
dalle SOA in sede di rinnovo o di verifica dell’attestazione, da
considerarsi quale condizione necessaria ai fini dell’esecuzione
delle lavorazioni in discussione e che tale ipotesi rende l’obbligo
in questione quale condizione necessaria ai fini dell’esecuzione
delle lavorazioni in OS12 e, dunque, quale condizione necessaria per
il conseguimento dell’attestazione di qualificazione.
Tutto ciò premesso, al fine di
conseguire gli obiettivi di qualità nelle costruzioni che la
legislazione italiana si prefigge, l’Autorità in virtù dei propri
poteri di regolazione nell’ambito del mercato dei lavori pubblici e
della qualificazione dei soggetti esecutori,
dispone che
a)
le attestazioni variate, rinnovate o verificate a cura delle Società
Organismo di Attestazione a far data dal 1.01.2006 dovranno essere
rilasciate nella categoria OS12, per classifica pari o superiore
alla III, solo ove l’impresa dimostri il conseguimento della
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9001/2000 relativamente alla produzione, al
montaggio e alla installazione dei beni oggetto della categoria OS12
(per esemplificazione dispositivi quali guard rail, new jersey,
attenuatori d’urto, barriere paramassi e simili, finalizzati al
contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale ed a
proteggere dalla caduta dei massi) come disposto dall’art. 18, comma
8, del DPR 34/2000;
b)
qualora l’attestazione conseguita anche nella categoria OS12 riporti
una data di emissione anteriore al 1.1.2006 e, pertanto, risulti
possibile che sia stata rilasciata anche in carenza della medesima
certificazione di sistema di qualità, le Stazioni Appaltanti, in
sede di gara di lavori di importo pari o superiore a Euro 1.032.913
ricadenti in categoria OS12, hanno l’obbligo di verificare che il
concorrente abbia conseguito il possesso della suddetta
certificazione di sistema di qualità ed abbia in corso di
svolgimento presso la Soa di riferimento l’istruttoria per
l’adeguamento dell’attestazione circa il possesso della suddetta
certificazione di qualità. E’ cura dell’impresa attestata, infatti,
acquisire il requisito della qualità in parola e dimostrare tale
possesso presso la SOA di riferimento, accedendo al meccanismo a
tariffa ridotta di cui al punto 3 dello schema allegato alla
determinazione 40/2000 dell’Autorità.
c)
per l’esecuzione di lavorazioni di importo compreso tra Euro 50.000
e Euro 1.032.913 ricadenti nella medesima categoria OS12, compete
all’organo preposto alla collaudazione dei lavori accertare che
l’impresa esecutrice produca una dichiarazione del produttore dei
beni attestante il corretto montaggio e installazione degli stessi.