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Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici
Determinazione
n. 3 del 6 aprile 2011
Chiarimenti in ordine
all’applicazione delle sanzioni alle imprese previste
dall’articolo 74 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 92 del 21 aprile
2011)
Allegato 1
Premessa
Ai fini della presente
determinazione si intende per:
Codice: il Codice dei contratti
pubblici relativi a servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
Regolamento: il Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante: «Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE» emanato con Decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207.
Il Regolamento disciplina,
all’articolo 74, le sanzioni per la violazione da parte delle
imprese dell’obbligo di informazione.
La disposizione presenta alcuni
profili problematici con riferimento all’individuazione delle
singole fattispecie al ricorrere delle quali può seguire il
provvedimento sanzionatorio dell’Autorità.
Pertanto, con la presente
determinazione l’Autorità intende fornire primi chiarimenti in
ordine a tali questioni.
1. Fattispecie
sanzionabili
L’articolo 74 del Regolamento
prevede le sanzioni, pecuniarie ed interdittive, che l’Autorità
può comminare in conseguenza degli inadempimenti posti in
essere dalle imprese che vengono di seguito descritti.
1.1 Sanzioni comminate
dall’Autorità
Il primo comma dell’articolo 74
del Regolamento prevede che le ipotesi di mancata risposta da
parte delle imprese alle richieste dell’Autorità nel termine di
trenta giorni sono punibili con la sanzione amministrativa
pecuniaria fino ad un massimo di euro 25.822.
In tale ipotesi, la condotta
sanzionabile dall’Autorità è costituita dal rifiuto o
dall’omissione da parte dell’impresa di fornire entro il
termine indicato (trenta giorni) le informazioni e/o i
documenti oggetto di una richiesta formulata ai sensi
dell’articolo 6, comma 9, del Codice.
Come affermato anche dalla
giurisprudenza (cfr. Cass. civ. 26 agosto 2005, n. 17396), alla
mancata risposta nel senso anzidetto sono equiparate le
condotte costituite dalla risposta priva di almeno uno degli
elementi essenziali oggetto della richiesta (risposta
incompleta) e dalla risposta, pur completa ed esaustiva, inviata
oltre il termine previsto (risposta tardiva).
Con riferimento alla ipotesi di
risposta incompleta, qualora la richiesta formulata non
consenta di identificare in modo specifico e preciso il
contenuto della risposta, l’impresa può evitare di incorrere
nella relativa sanzione ove provveda a richiedere
chiarimenti/integrazioni all’Autorità.
Inoltre, tutte le condotte sopra
descritte, nonché quelle previste nei commi dell’articolo 74 del
Regolamento successivi al primo, non potranno costituire il
presupposto dell’irrogazione delle sanzioni, qualora esse non
possano essere imputate all’impresa, secondo l’ordinario
principio di imputabilità.
L’inutile decorrenza del termine
previsto dalla disposizione in esame non estingue comunque gli
obblighi posti a carico dell’impresa. Tanto è vero che il
secondo comma introduce sanzioni ulteriori rispetto a quella
pecuniaria che possono essere comminate dall’Autorità a fronte
del perdurare dell’inadempimento:
- la sospensione
dell’attestazione di qualificazione per un periodo di un
anno qualora l’impresa continui a non rispondere alle
richieste dell’Autorità anche oltre i successivi sessanta
giorni dalla scadenza del termine previsto per la
risposta;
- la decadenza
dell’attestazione medesima nelle ipotesi in cui
l’inadempimento continui anche successivamente alla
decorrenza del periodo di sospensione.
A tal fine, l’Autorità avrà cura
di comunicare all’impresa destinataria della richiesta la
decorrenza dei termini previsti per l’adempimento e la
conseguente applicabilità delle sanzioni della sospensione per
un periodo di un anno e della decadenza dell’attestazione di
qualificazione posseduta dall’impresa stessa.
I termini di sessanta giorni e
di un anno, oltre i quali possono essere comminate le suddette
sanzioni interdittive, decorrono rispettivamente dalla scadenza
dei trenta giorni dalla ricezione della richiesta dell’Autorità
e dalla ricezione della comunicazione della adozione del
provvedimento di sospensione.
È fatta salva, con la previsione
di cui al comma terzo dell’articolo 74, la possibilità per
l’Autorità di revocare la sospensione comminata se l’impresa,
durante detto periodo, adempie alle richieste dell’Autorità
stessa, ferma restando la sanzione amministrativa pecuniaria
precedentemente irrogata.
Ulteriori ipotesi di
inadempimento delle imprese qualificate sanzionabili con la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 6, comma
11, del Codice, fino ad un massimo di euro 25.822, sono
previste nel sesto comma dell’articolo 74 del Regolamento.
Si tratta delle ipotesi di
mancata comunicazione ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del
Regolamento, all’Osservatorio, entro trenta giorni dal loro
verificarsi, delle variazioni relative ai requisiti di ordine
generale di cui all’articolo 78, nonché delle variazioni della
direzione tecnica di cui all’articolo 87, comma 6.
A riguardo si precisa che le
imprese sono tenute ad effettuare le suddette comunicazioni
esclusivamente attraverso la compilazione e l’invio del modulo
cartaceo di “comunicazione ai fini dell’inserimento nel
casellario informatico delle variazioni di cui all’art. 74,
comma 6, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207” allegato alla
seguente determinazione (allegato 1) e disponibile sul sito
Internet dell’Autorità, nella sezione Servizi - Modulistica.
Successivamente l’Autorità provvederà ad implementare un
sistema informatizzato per l’invio del modulo stesso e la
gestione dei dati in esso contenuti.
Tale modulo prevede sia le
ipotesi di perdita che di recupero del requisito e, sulla base
delle informazioni in esso contenute, l’Autorità provvederà
all’inserimento dei dati relativi alle variazioni nel
Casellario informatico. Resta inteso che le imprese dovranno
comunque provvedere a modificare l’attestazione di
qualificazione qualora si tratti di variazioni che non
costituiscono rinnovo di attestazione e non producono
conseguenze sulla durata di efficacia dell’attestazione come
individuate nella determinazione n. 40/2000 del 27 luglio 2000.
Anche con riferimento alla
fattispecie in esame, ai fini dell’applicazione della sanzione
pecuniaria, alla mancata comunicazione sono equiparate la
comunicazione tardiva e incompleta.
1.2 Sanzioni comminate
dall’Autorità a seguito di segnalazione da parte delle SOA
L’Autorità, secondo quanto
previsto dall’articolo 74, comma 4, del Regolamento, può
irrogare le sanzioni di cui al paragrafo 1.1. (sia pecuniarie
che interdittive) anche nei confronti dell’impresa che non
risponda alle richieste di una SOA finalizzate ad effettuare le
verifiche di cui all’articolo 70, comma 1, lettera f), del
Regolamento.
Le verifiche di cui alla
disposizione richiamata sono quelle relative all’accertamento
da parte della SOA della veridicità e della sostanza delle
dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni di
cui agli articoli 78 e 79 – requisiti di ordine generale e
speciale – presentate dall’impresa ai fini del rilascio
dell’attestazione, nonché del permanere del possesso dei
requisiti di ordine generale.
In tal caso, il termine entro il quale l’impresa è tenuta ad
adempiere alla richiesta della SOA è quello indicato dalla SOA
medesima nella richiesta; detto termine, secondo la previsione
regolamentare, non può essere superiore a trenta giorni.
Anche in tale ipotesi, alla
mancata risposta sono equiparate la risposta tardiva e
incompleta. Nel caso di risposta incompleta, l’Autorità, prima
di irrogare la sanzione, valuterà la corretta formulazione
della richiesta da parte della SOA e l’eventuale richiesta da
parte dell’impresa alla SOA stessa di chiarimenti/integrazioni
necessari ad identificare in modo specifico e preciso il
contenuto della risposta.
Al fine di garantire la comunicazione all’Autorità
dell’informazione relativa all’inadempimento dell’impresa, è
previsto lo specifico obbligo della SOA di provvedere in tal
senso entro i quindici giorni successivi alla scadenza del
termine concesso all’impresa stessa per la risposta. L’obbligo
delle SOA è sanzionato ai sensi dell’articolo 73, comma 1,
lettera a), del Regolamento.
Con riferimento all’oggetto
della comunicazione in esame, le SOA sono tenute a trasmettere
all’Autorità anche copia della richiesta inviata e
dell’eventuale documentazione che la correda, oltre a tutte le
informazioni che consentono di accertare l’avvenuta ricezione
della richiesta e l’inutile decorrenza del termine previsto per
l’adempimento.
1.3 Informazioni e documenti non
veritieri
L’ipotesi in cui l’Autorità
accerti che l’impresa ha fornito informazioni e/o esibito
documenti risultati non veritieri è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 6, comma 11, del
Codice, fino ad un massimo di euro 51.545.
Tuttavia, secondo quanto
previsto dall’articolo 74, comma 5, del Regolamento,
l’accertamento delle false dichiarazioni da parte dell’Autorità
ha un’ulteriore conseguenza nei confronti dell’impresa e
dell’attestazione di qualificazione da questa posseduta.
Infatti, una volta adottato il
provvedimento sanzionatorio per false dichiarazioni, l’Autorità
deve informare la SOA, la quale, a sua volta, è tenuta a
verificare ai sensi dell’articolo 40, comma 9-ter, del
Codice, che l’attestazione non sia stata rilasciata in carenza
dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale e a
dichiararne la decadenza ove tale requisiti non sussistano.
In caso di inerzia della SOA,
l’Autorità può provvedere direttamente alla sospensione
cautelare e/o all’annullamento dell’attestazione rilasciata in
difetto dei presupposti, ai sensi dell’articolo 6, comma 7,
lettera m), del Codice.
I controlli che la SOA effettua
a seguito della ricezione della comunicazione da parte
dell’Autorità sono relativi ai requisiti ordine generale e
speciale valutati dalla SOA ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione.
Ciò nel presupposto che la ratio
della disposizione in esame deve essere individuata nella
necessità di sottoporre a nuova verifica l’impresa che, avendo
fornito informazioni e/o esibito documenti risultati non
veritieri in risposta a richieste formulate da parte dei
soggetti indicati nell’articolo 6, commi 9 e 11, del Codice,
possa aver tenuto lo stesso comportamento anche con riferimento
agli adempimenti previsti per il rilascio dell’attestazione di
qualificazione.
2. Procedimento
applicabile
Per quanto riguarda il
procedimento all’esito del quale possono essere irrogate le
sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dall’articolo 74,
del Regolamento, l’Autorità intende applicare il procedimento
contenuto nel Regolamento in materia di esercizio del potere
sanzionatorio di cui all’articolo 8, comma 4, del D.Lgs.
163/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo
2010, n. 66 e s.m.i.
Si precisa che le sanzioni della sospensione e della decadenza
dell’attestazione di qualificazione dell’impresa inadempiente
potranno essere comminate nell’ambito del procedimento
sanzionatorio avviato dall’Autorità ai sensi del primo comma
dell’articolo 74 del Regolamento, a condizione che nella
comunicazione di avvio del procedimento venga dato specifico
avviso all’impresa che al perdurare dell’inadempimento oltre i
termini previsti dal secondo comma consegue anche l’applicazione
delle sanzioni interdittive.
La presente determinazione entra
in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
In base a quanto sopra
considerato,
Il Consiglio
Adotta la presente
determinazione.
Il Presidente relatore
Giuseppe Brienza
Depositato presso la segreteria
del Consiglio in data 14 aprile 2011
Il Segretario
Maria Esposito
Allegato 1
(per la segnalazione, ai
fini dell’inserimento nel casellario informatico, delle
variazioni di cui all’articolo 74, comma 6, del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207)
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All'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI
CONTRATTI PUBBLICI, DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE
Direzione Generale Vigilanza
Sistema di Qualificazione e Sanzionatorio
Ufficio Verifica Requisiti Imprese (Ufficio VERI)
Via di Ripetta, 246
00186 R O M A
COMUNICAZIONE AI FINI
DELL’INSERIMENTO NEL CASELLARIO INFORMATICO DELLE VARIAZIONI DI
CUI ALL’ART. 74, COMMA 6, DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207
Operatore economico
Denominazione:
Codice fiscale:
Ragione sociale:
Sede legale:
N. telefonico:
N. fax:
E-mail:
Dati attestazione di qualificazione:
n.
del
SOA attestante
COMUNICAZIONE DI
VARIAZIONE DI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 78, COMMA 1, D.P.R.
207/2010:
Tipologia della
comunicazione:
- perdita
requisiti art. 38, D.Lgs. 163/2006 avvenuta in data
- riacquisto requisiti art. 38, D.Lgs. 163/2006
avvenuta in data
- perdita requisiti art. 39, commi 1 e 2, D.Lgs.
163/2006 avvenuta in data
- riacquisto requisiti art. 39, commi 1 e 2, D.Lgs.
163/2006 avvenuta in data
Motivo/i della
comunicazione:
1. Procedure
concorsuali o cessazione di attività
(art. 38, comma 1, lettera a), D.Lgs. 163/2006):
1.1. Stato di fallimento
1.2. Liquidazione coatta
1.3. Concordato preventivo
1.4. Procedure concorsuali pendenti
1.5. Cessazione di attività
2. Procedimento
pendente per l’applicazione:
2.1. di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della legge n. 1423/1956
(art. 38, comma 1, lettera b), D.Lgs. 163/2006):
2.1.1 Dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita,
codice fiscale) del soggetto sottoposto al procedimento:
carica rivestita nell’ambito dell’operatore economico:
2.1.2. Dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di
nascita, codice fiscale) del soggetto sottoposto al
procedimento:
carica rivestita nell’ambito dell’operatore economico:
2.2. di una delle cause di decadenza, di divieto o
sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 38, comma 1, lettera b),
D.Lgs. 163/2006):
2.2.1. Dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di
nascita, codice fiscale) del soggetto sottoposto al
procedimento:
carica rivestita nell’ambito dell’operatore economico:
cause di decadenza, di divieto o di sospensione:
2.2.2. Dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di
nascita, codice fiscale) del soggetto sottoposto al
procedimento:
carica rivestita nell’ambito dell’operatore economico:
cause di decadenza, di divieto o di sospensione:
3. Sentenze di
condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno
dello Stato che incidono sulla moralità professionale (art. 38,
comma 1, lettera c), D.Lgs. 163/2006):
3.1. Dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita,
codice fiscale) del soggetto nei cui confronti è stata
pronunciata sentenza o decreto:
carica rivestita nell’ambito
dell’operatore economico:
Reati gravi in danno dello stato o della Comunità
tipo/i di reato: Valutazione circa l’incidenza del reato sulla
moralità professionale:
Reati di partecipazione ad una organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio
tipo/i di reato:
3.2. Dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita,
codice fiscale) del soggetto nei cui confronti è stata
pronunciata sentenza o decreto:
carica rivestita nell’ambito
dell’operatore economico: .
Reati gravi in danno dello stato o della Comunità
tipo/i di reato: Valutazione circa l’incidenza del reato
sulla moralità professionale:
Reati di partecipazione ad una organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio
tipo/i di reato:
4. Violazione del
divieto di intestazione fiduciaria (art. 38, comma 1, lettera
d), D.Lgs. 163/2006):
4.1. Osservazioni dell’operatore economico:
5. Gravi
infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, di
cui all’art. 8, comma 2, lettere p) e dd), del D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207 (art. 38, comma 1, lettera e), D.Lgs. 163/2006):
5.1. Violazioni alle norme in materia di sicurezza del lavoro
5.1.1. Precisare quali: .
5.1.2. Valutazioni in merito alla gravità delle violazioni
commesse dall’operatore economico (sia esso l’operatore
economico o il suo amministratore):
5.2. Violazioni a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro
5.2.1. Precisare quali: .
5.2.2. Valutazioni in merito alla gravità delle violazioni
commesse dall’operatore economico (sia esso l’operatore
economico o il suo amministratore):
6. Grave
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara ovvero
grave errore nell’esercizio dell’attività professionale (art.
38, comma 1, lettera f), D.Lgs. 163/2006):
6.1. Grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni
6.1.1. Valutazione dell’operatore economico:
6.2. Grave errore nell’esercizio dell’attività professionale
6.2.1. Valutazione dell’operatore economico:
7. Violazioni,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse (art. 38, comma 1, lettera g),
D.Lgs. 163/2006):
7.1. Irregolarità accertata dall’Agenzia delle Entrate – sede
di:.
7.1.1. Importo non corrisposto:
euro
per gli anni:
7.1.2. Attestata alla data del:
7.1.3. Eventuale contenzioso concluso innanzi a
7.1.4. Valutazione dell’operatore economico:
8. Violazioni
gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali (art. 38, comma 1,
lettera i), D. Lgs. 163/2006; art. 2, comma 1, decreto legge 25
settembre 2002, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 266):
8.1. Irregolarità contributiva verso la CASSA EDILE Sede di:
8.1.1. Importo non corrisposto:
euro
per gli anni
8.1.2. Attestata dal DURC alla
data del:
8.1.3. Eventuale contenzioso in atto innanzi a
8.2. Irregolarità contributiva INPS Sede di:
8.2.1. Importo non corrisposto:
euro
per gli anni:
8.2.2. Attestata dal DURC alla
data del:
8.2.3. Eventuale contenzioso in atto innanzi a
8.3. Irregolarità contributiva INAIL Sede di:
8.3.1. Importo non corrisposto:
euro
per gli anni:
8.3.2. Attestata dal DURC alla
data del:
8.3.3. Eventuale contenzioso in atto innanzi a
8.4. Valutazione dell’operatore economico:
9. Mancata
presentazione della certificazione rispetto agli obblighi
previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili (art. 38, comma 1, lettera l), D. Lgs. 163/2006; art.
17 della legge 12 marzo 1999, n. 68):
9.1. Operatore economico con organico da 15 fino a 35 dipendenti
che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000
9.2. Operatore economico con organico da 36 a 50 dipendenti
9.3. Operatore economico con oltre 50 dipendenti
9.4. Valutazione dell’operatore economico:
10. Applicazione
della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’articolo 14, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma
1, lettera m), D. Lgs. 163/2006; art. 8, comma 2, lettere p) e
dd), D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207):
10.1. Cause di decadenza, di divieto o sospensione
10.2. Tentativi di infiltrazione mafiosa
10.3. Valutazione dell’operatore economico:
11. Richiesta di
rinvio a giudizio formulata dal Procuratore delle Repubblica
procedente a carico di soggetti che, anche in assenza nei loro
confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura
di prevenzione o di una causa ostativa previste dalla lettera
b) dell’articolo 38, del D.Lgs. 163/2006, non risultino aver
denunciato all’autorità giudiziaria di essere stati vittime dei
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203 (art. 38, comma 1, lettera m-ter), D.
Lgs. 163/2006):
11.1. Valutazione dell’operatore
economico:
COMUNICAZIONE DI
VARIAZIONE DELLA DIREZIONE TECNICA DI CUI ALL’ART. 87, COMMA 6,
D.P.R. 207/2010:
La sottoscritta impresa, ai sensi
dell’art. 87, comma 6, del D.P.R. 207/2010, comunica che in
data
il Sig.
nato a
il
codice fiscale
è cessato dalla carica
di direttore tecnico, come da provvedimento
(dell’organo deliberante)
del
ovvero
è cessato dalla carica
di direttore tecnico ed è stato sostituito dal Sig.
nato a
il
codice fiscale
come da provvedimento
(dell’organo
deliberante)
del
ovvero
è stato inserito quale
direttore tecnico aggiunto il Sig.
nato a
il
codice fiscale
come da provvedimento
(dell’organo deliberante)
del
Documenti
eventualmente allegati alla presente comunicazione, da rendere
in originale o copia conforme all’originale:
., lì //..
Per l’operatore
economico, il legale rappresentante
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