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Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici
Parere sulla Normativa
del 05/09/2013 - rif. AG 4/13
Lavori di completamento
del nuovo Policlinico Universitario di Caserta annesso alla
Facoltà di Medicina e Chirurgia della SUN – Contratto di appalto
in data 11/11/2011 - Richiesta di parere in merito alla
determinazione delle categorie prevalente e scorporabili dei
lavori a seguito di varianti in corso d’opera e della parziale
esecuzione dell’appalto nonché a seguito della procedura di
interpello per l’intervenuta risoluzione del contratto con
l’originario affidatario.
In esito alla richiesta di
parere formulata dalla Società Italiana Condotte d’acqua S.p.A.,
acquisita al prot. AVCP n. 112523 del 22 novembre 2012, il
Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 5 settembre2013 ha
formulato le seguenti considerazioni.
La Società italiana Condotte d’acqua S.p.A. (d’ora innanzi
anche l’istante) ha posto un quesito giuridico riguardante la
determinazione delle quote di lavori affidabili in subappalto e
la asserita necessità di ridefinire la suddivisione in
categorie, prevalenti e scorporabili, con i relativi importi,
rispetto a quanto già determinato nel bando di gara, nel caso
in cui – in corso d’opera - siano state apportate varianti al
progetto originario e nell’ipotesi in cui sia intervenuta la
risoluzione del contratto di appalto, che ha determinato il
procedimento di interpello ai sensi dell’art. 140 del Codice,
con conseguente parzializzazione del precedente affidamento.
In particolare, rappresenta l’istante, odierna affidataria in
ATI del contratto, che nell’ambito dell’appalto di lavori per
la realizzazione del Policlinico Universitario di Caserta
annesso alla Facoltà di Medicina e chirurgia, la committente
Seconda Università degli Studi di Napoli avrebbe modificato in
corso d’opera, con ricorso all’istituto delle varianti ex art.
132 del Codice, il progetto iniziale dettato nel bando di gara
e, a seguito di risoluzione del contratto con il primo
appaltatore, avrebbe proceduto ad affidare alla stessa,
attraverso procedimento di interpello ex art. 140 del Codice,
un nuovo contratto per la parte residua.
Richiede pertanto la società istante se, con riguardo ai lavori
di completamento dell’opera conseguenti al suddetto interpello
l’Autorità reputi opportuna o necessaria una ridefinizione
delle categorie progettuali nel contratto con il soggetto
subentrante, al fine di individuare le quote subappaltabili,
secondo le ordinarie modalità dettate dall’Autorità di
vigilanza nella Determinazione 20 dicembre 2001, n. 25.
L’istanza è stata ritenuta rilevante e meritevole di
approfondimento. Pertanto, l’Ufficio Affari Giuridici, con prot.
AVCP n. 8669 del 24 gennaio 2013, ha proceduto alla
comunicazione di avvio del procedimento nei riguardi della
Società istante e della Seconda Università degli Studi di
Napoli. A seguito di tale comunicazione è pervenuta una memoria
partecipativa, con allegati, acquisita al prot. AVCP n. 18267
del 18 febbraio 2013, da parte della stazione appaltante ed una
memoria acquisita al prot. AVCP n. 17273 del 14 febbraio 2013
da parte della Società Italiana Condotte d’acqua S.p.A.
La stazione appaltante, nel ripercorrere le fasi essenziali del
procedimento svolto precisa che, in corso di contratto di
appalto stipulato nel 2004 con l’ATI Immobilgi Federici Sitling/Cimolai/Cer,
venivano approvate una variante migliorativa proposta dall’ATI
appaltatrice e due varianti tecniche e suppletive; che tali
varianti “non hanno determinato variazioni sostanziali alla
tipologia di lavorazioni appaltate, rientrando i lavori oggetto
delle medesime nelle categorie già previste in progetto, e
riportate nel bando (…)”; che a seguito di risoluzione con
l’originario appaltatore i lavori di completamento dell’opera
sono stati affidati all’ATI Società Italiana Condotte d’acqua
S.p.A. con Cordioli S.p.A., in esito a procedimento di
interpello progressivo ai sensi dell’art. 140 del Codice.
Evidenzia, inoltre, che anche i lavori di ripiegamento del
cantiere rimasti ineseguiti dall’originario appaltatore sono
stati affidati all’ATI subentrata a seguito d’interpello e che
detti lavori “non hanno comportato l’introduzione di nuove
categorie di lavorazioni, rientrando gli stessi nella categoria
OG1”. Lamenta, infine, la medesima committente che l’ATI
risultata affidataria all’esito della procedura di interpello
“ridefiniva in maniera autonoma l’importo delle categorie SOA
di contratto, introducendo arbitrariamente la categoria OG3,
senza tuttavia precisare la metodologia utilizzata per la
determinazione degli importi delle singole categorie né il
motivo di introdurre la citata categoria OG3”. In tal senso, la
stazione appaltate ritiene non accettabile la rideterminazione
delle categorie SOA proposta dall’ATI Condotte d’acqua S.p.A.
con Cordioli S.p.A., non potendosi ammettere l’introduzione di
categorie di lavorazioni non previste nel bando di gara, in
quanto non giustificata da alcuna delle vicende che hanno
caratterizzato l’appalto stesso. Domanda, pertanto, la stazione
appaltante se sia possibile autorizzare il subappalto delle
categorie SOA nella misura consentita dalla legislazione
vigente sulla base degli importi previsti nel progetto di gara,
così come modificati nelle varianti intervenute oppure sulla
base degli importi rideterminati per l’affidamento dei lavori
di completamento dell’opera all’ATI Condotte d’acqua S.p.A. con
Cordioli S.p.A.
L’impresa Condotte d’acqua S.p.A., nel ricostruire le vicende
dell’appalto per quanto di interesse in relazione alla
richiesta di parere formulata, espone le proprie considerazioni
in diritto richiamando alcuni riferimenti giurisprudenziali e
conclude ritenendo che la Stazione appaltante debba procedere
allo scorporo delle lavorazioni afferenti le categorie SOA OG3
ed OS8 non identificate nel bando di gara che sono state
ricomprese dalla committente nella categoria prevalente OG1.
Al fine di rendere il richiesto
parere, si deve premettere che l’Autorità non intende dirimere
la specifica controversia insorta tra stazione appaltante e
appaltatore relativamente alla disciplina di contratto
sottoscritta tra le parti, con riferimento alla quale –
peraltro – il contraente dichiara di aver eseguito “un
attento e dettagliato esame di tutti i documenti di gara”,
delle perizie di variante, dell’elenco delle opere di
completamento ecc., accettando espressamente tutto quanto ivi
previsto e il cui oggetto di affidamento sono i lavori di
completamento “quali risultano dal progetto posto a base di
gara e successive relative varianti, dallo stato di consistenza
e dall’elenco di opere di completamento redatto dal DL”.
Ciò premesso, alla luce del contenuto della sola documentazione
trasmessa dalle parti ed acquisita in atti come sopra
evidenziata, può essere tuttavia utile procedere all’analisi
della questione di diritto che pare sottesa alla questione di
specie.
Appare anzitutto opportuno richiamare l’art. 118, comma 2, a
tenore del quale “La stazione appaltante è tenuta ad indicare
nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per
i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo,
nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre
lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo
importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi
categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in
cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria
prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte
subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda
delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al
trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è
riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento
in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti
condizioni: 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o
l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione,
all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti
di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
(…)”. A tal riguardo, va ricordato che l’Autorità, con propria
Determinazione 20 dicembre 2001, n. 25, ha fornito indicazioni
in ordine alle modalità per l’evidenziazione delle diverse
categorie di lavori all’interno dei documenti di gara, ai fini
di una corretta individuazione delle parti scorporabili e
subappaltabili.
Nel caso di specie, la stazione appaltante, nel bando di gara
pubblicato in data 23/4/2004, ha individuato quali lavorazioni
dell’intervento la categoria prevalente OG 1 e le categorie
scorporabili OS 18, OS 3, OS 4, OS 24, OS 28 ed OS 30 con i
relativi importi (importo complessivo dell’appalto €
149.009.303,21).
Con riguardo alle varianti in corso d’opera, va richiamato il
principio secondo il quale le variazioni qualitative devono
essere tali da non mutare sostanzialmente la natura dei lavori
compresi nell’appalto (cfr. art. 161, comma 4, del D.P.R.
207/2010), rammentandosi che, in ogni caso, le variazioni sono
ammesse solamente in presenza dei presupposti specificamente
indicati dalla legge (cfr. art. 132 del D.lgs. 163/2006).
Dalla documentazione acquisita in atti emerge che la stazione
appaltante nel corso dei lavori ha approvato:
- Delibera del CdA n. 90
dell’11.06.2007 - la perizia di variante migliorativa
proposta dall’ATI esecutrice (Immobilgi Federici Stirling
S.p.A. con Cimolai e CER) ai sensi dell’art. 11 D.M.
145/2000 che ha comportato una diminuzione dell’importo
dell’appalto pari ad € 43.289,85;
- Delibera del CdA n. 102 del
12.07.2007 - la perizia di variante tecnica e suppletiva
rientrante nell’ipotesi di sorpresa geologica di cui
all’art. 1664, comma 2 c.c., che ha comportato una maggiore
spesa di € 1.761.600,74;
- Delibera del CdA n. 114 del
22.07.2008 - la perizia di variante tecnica e suppletiva
rientrante nell’ipotesi ci cui al comma 1 lett. a) ed e) e
comma 3 dell’art. 132 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per
l’adeguamento del progetto di contratto, relativamente agli
impianti, alle prescrizioni di natura cogente previste da
sopravvenuta normativa, che ha comportato una maggiore spesa
di € 6.695.410,45;
Le lavorazioni di cui alle
suddette varianti, come comunicato dal responsabile del
procedimento nel corso della presente istruttoria, rientrano
fra le categorie previste nel progetto originario e riportate
nel bando di gara.
Successivamente, in seguito alla risoluzione del contratto con
l’originario appaltatore (ATI Immobilgi Federici Stirling
S.p.A. con Cimolai e CER) la stazione appaltante ha proceduto
all’interpello mediante scorrimento della graduatoria ed
all’affidamento dei lavori di completamento all’ATI Società
Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. con Cordioli S.p.A. Detti
lavori sono quelli risultanti dal progetto posto a base di gara
e successive relative varianti approvate, dallo stato di
consistenza dei lavori eseguiti dall’originario appaltatore
redatto dal Direttore dei lavori e dall’elenco delle opere di
completamento anch’esso redatto dal Direttore dei Lavori.
Per completezza, si evidenzia, altresì, che con OdS del
Direttore dei Lavori del 18.05.2012 sono stati affidati all’ATI
Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. con Cordioli
S.p.A. anche i lavori di ripiegamento del cantiere non eseguiti
dall’originario appaltatore, ammontanti ad € 313.863,36 e
rientranti nella categoria OG1 come precisato dal Responsabile
del procedimento.
Alla luce di tutto quanto precede
va preliminarmente rammentato che il ricorso all’istituto
dell’interpello implica non solo che la Stazione appaltante
abbia espressamente contemplato tale possibilità nel bando di
gara, ma altresì che l’affidamento conseguente allo scorrimento
avvenga alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario
(art. 140, comma 2), senza dunque tener conto dell’offerta
presentata dal concorrente interpellato e senza possibilità di
effettuare modifiche o rivedere i termini dell’aggiudicazione
originaria.
Come evidenziato dall’Autorità (Parere sulla normativa AG
33/09), la duplice finalità perseguita dal legislatore con tale
previsione è quella di consentire alle stazioni appaltanti di
avvalersi di un meccanismo di affidamento agile – in luogo
dell’esperimento di una nuova gara – ai fini del celere
completamento delle opere, ove si verifichi una delle ipotesi
ivi contemplate (fallimento o risoluzione per grave
inadempimento dell’aggiudicatario) e - soprattutto, in
ossequio ai rilievi mossi dalla procedura di infrazione della
Commissione europea 2309/2007 ex art. 226 Trattato CE – quello
di impedire che attraverso tale procedura avvenga una
rinegoziazione dell’appalto. L’esigenza di evitare una
rinegoziazione delle condizioni contrattuali – che qui viene
ribadita - è sottolineata dalla giurisprudenza, laddove
riconosce che “l’art. 140 possa essere applicato esclusivamente
qualora sia possibile stipulare con l’imprenditore, che ha
presentato la seconda migliore offerta, un contratto avente lo
stesso contenuto di quello concluso con l’aggiudicatario
originale e poi risolto; …. …. tale conclusione interpretativa
è suffragata anche dalla modifica dell’originario testo
dell’art. 140, disposta con il D.lgs. 11 settembre 2008, n.
152, per adeguare l’ordinamento nazionale a quello dell’Unione
Europea, a seguito sentenza della Corte di giustizia 15 maggio
2008, in C-147/06 e C-148/06, pronunciata al termine di una
procedura di infrazione” (Consiglio di Stato, VI, 12 aprile
2011, n. 2260).
Nel merito, quindi, il subentro nel contratto d’appalto
relativo alla realizzazione del Policlinico Universitario di
Caserta annesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia della SUN,
conseguente allo scorrimento della graduatoria, ancorché siano
intervenute vicende modificative del rapporto contrattuale
stesso, non può giustificare in alcun modo una rinegoziazione
delle condizioni contrattuali così come cristallizzate nel
momento dello scorrimento della graduatoria e deve avvenire
alle medesime condizioni del precedente affidamento.
D’altra parte, tale principio pare consolidato in
giurisprudenza anche con riguardo al caso analogo di subentro
nel contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione.
Afferma chiaramente il Consiglio di Stato che “l’aggiudicazione
viene annullata in sede giurisdizionale dopo che è già iniziata
l’esecuzione del contratto, e la parte vittoriosa deve
subentrare nel contratto al posto dell’originario
aggiudicatario, ciò non può che avvenire tenendo conto delle
condizioni della gara originaria a cui il contratto si
riferisce. E, invero, chi subentra in un contratto in corso di
esecuzione non può conseguire un vantaggio maggiore rispetto a
quello che avrebbe ottenuto se fosse stato ab initio parte
contrattuale. Inoltre non si tratta di una nuova procedura di
affidamento e di un diverso contratto, ma pur sempre
dell’originaria procedura e dell’originario contratto. Se,
dunque, nella gara per cui è processo, non era ab initio
consentito il subappalto della categoria OS30 (perché opera
specialistica eccedente il 15% dell’importo originario
dell’appalto), non si poteva acconsentire, in sede di subentro
contrattuale, al mutamento delle originarie condizioni di gara
alla luce del dato fattuale contingente che nel frattempo una
parte dei lavori OS30 era stata eseguita, sicché il residuo
importo, divenuto inferiore al 15% dell’importo originario
dell’appalto, era in astratto subappaltabile” (Consiglio di
Stato, VI, 11 gennaio 2010, n. 20).
Pertanto, la Stazione appaltante, dovendosi attenere alle
condizioni della gara originaria cui il contratto si riferisce,
non può operare una diversa classificazione della categoria
prevalente e delle categorie scorporabili con i relativi
importi rispetto a quella prevista nel bando di gara e negli
atti di affidamento dei lavori di cui alle varianti approvate
in corso d’esecuzione.
Peraltro, va evidenziato che il nuovo contratto di affidamento
sottoscritto con l’ATI Società Italiana per Condotte d’Acqua
S.p.A. con Cordioli S.p.A. mediante l’utilizzo dell’istituto
dell’interpello, cristallizza le condizioni del precedente
affidamento, e rappresenta una evoluzione del contratto
originario; quindi, la classificazione delle opere di
completamento, individuate sulla scorta del progetto originario,
delle varianti e dello stato di consistenza dei lavori eseguiti
dall’originario appaltatore, non può che essere congruente con
le categorie e gli importi previsti nel bando di gara e nelle
varianti approvate in corso d’esecuzione.
Diversamente verrebbero alterate le caratteristiche iniziali
dell’appalto sia con riferimento alla fase di affidamento che
di esecuzione dei lavori. Inoltre, verrebbero disattesi anche i
criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi
importi di cui all’art. 86, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010
secondo i quali “L’attribuzione, nel certificato lavori, da
parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b),
delle categorie di qualificazione, individuate dalla tabella di
cui all’allegato A, relative ai lavori eseguiti, viene
effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando
di gara o nell’avviso o nella lettera di invito, nonché con
riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in
subappalto, risultanti dal certificato di esecuzione dei lavori
redatto secondo l’allegato B. Qualora il responsabile del
procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori
categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel
bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito, si
applicano le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 11, del
codice, fino ad un massimo di euro 51.545”.
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