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Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici
AG
39/2012
06/03/2013
Oggetto: richiesta di parere
ai sensi del Regolamento sulla istruttoria dei quesiti
giuridici – Infrastrutture Lombarde S.p.a. – Autostrada
pedemontana – Concessione di costruzione e gestione –
Possibilità di rimodulazione del Piano Economico Finanziario
della Concessione
In relazione alla
richiesta di parere in oggetto, si rappresenta che il Consiglio
dell’Autorità, nella seduta del 6 marzo 2013, ha approvato le
seguenti considerazioni.
Con nota acquisita
al prot. gen. n. 88248 in data 13 settembre 2012, la
Infrastrutture Lombarde S.p.a., società interamente partecipata
dalla Regione Lombardia, ha sottoposto all’Autorità una
richiesta di parere concernente l’ammissibilità, ai sensi della
disciplina dei contratti pubblici, di una rimodulazione della
erogazione dei fondi pubblici da corrispondersi al
concessionario nell’ambito della concessione di costruzione e
gestione della c.d. Autostrada Pedemontana Lombarda.
Analoga richiesta è pervenuta al prot. gen. n. 108978 del
13/11/2012 da parte della Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a.
(CAL), partecipata da ANAS e da Infrastrutture Lombarde S.p.a.,
soggetto concedente (la concessionaria è la società Autostrada
Pedemontana Lombarda S.p.a.).
In particolare, gli Istanti hanno rappresentato che la grave
congiuntura economica nazionale, intervenuta successivamente
alla data di stipula della Convenzione Unica di concessione,
avrebbe reso eccessivamente oneroso il conseguimento, da parte
della concessionaria, dei necessari finanziamenti ed anche
dell’attivazione del prefinanziamento da parte del General
Contractor incaricato dalla concessionaria
stessa (società Pedelombarda S.c.p.a.).
Tenuto, dunque, conto dei fondamentali interessi pubblici
sottesi alla realizzazione dell’opera de qua, si è chiesto se
“se sia legittimo modulare diversamente da quanto
contrattualmente previsto le modalità di erogazione del
contributo pubblico … anche mediante anticipazione e/o
incremento della percentuale di erogazione dello stessa, ovvero
incremento del contributo pubblico destinato all’intervento
(qualora disponibili risorse finanziarie aggiuntive), avendo
riguardo a che tali modifiche non comportino rendimenti
maggiori e/o vantaggi economici per gli operatori economici
interessati, rispetto a quanto originariamente previsto dalle
convenzioni” (nota Infrastrutture Lombarde prot. gen. del 13
settembre 2012, cit.).
L’Autorità ha dunque avviato il procedimento di trattazione del
parere richiesto, comunicando tale avvio, oltre che agli
Istanti, all’Anas, all’Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a.,
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al
Comitato interministeriale per la Programmazione Economica,
chiedendo ai medesimi soggetti di voler fornire ogni elemento
utile a definire la complessa fattispecie in esame.
Risultano intervenuti nel procedimento: il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti – Dip. per le Infrastrutture,
gli Affari Generali ed il Personale, che con nota acquisita al
prot. gen. n. 118551 del 7 dicembre 2012 ha rappresentato di
aver inoltrato per competenza la comunicazione dell’Autorità
alla c.d. Struttura Tecnica di Missione, cui è attribuita
attività di monitoraggio dell’opera; la Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dip. per la Programmazione e il Coordinamento
della Politica Economica, con nota acquisita al prot. gen. n.
124229 del 28/12/2012.
Quest’ultima, in particolare, ha rilevato che il contributo
pubblico va erogato solo a fronte di costi effettivamente
sostenuti e che solo una modifica espressa della formulazione
del PEF, da porre in essere nelle forme prescritte dalla legge,
potrebbe consentire un diverso modo di erogazione di tale
contributo; la modifica dell’erogazione del finanziamento
pubblico andrebbe infatti a riguardare direttamente il PEF, che
verrebbe “rimodulato con l’eventuale anticipo” e che, dunque,
andrebbe rivisto e approvato dal CIPE.
Infine, la Presidenza ha evidenziato che “l’anticipo della
contribuzione pubblica, in assenza di financial closing, espone
la pubblica amministrazione al rischio di parziale realizzazione
dell’opera”.
La complessa
questione sottoposta all’Autorità richiede in sostanza di
vagliare se sia possibile, sotto il profilo della legittimità,
operare una variazione al piano economico- finanziario delle
concessioni di lavori, in caso di sensibili variazioni delle
condizioni economiche del mercato, al fine di ristabilire
l’equilibrio economico finanziario degli investimenti del
concessionario e, dunque, la sostenibilità dell’intrapresa
economica.
Come noto, l’elemento differenziale ed essenziale di una
concessione di lavori rispetto all’appalto consiste nella
assenza di corrispettivo, atteso che è previsto che il
concessionario ritragga il suo utile dallo sfruttamento
economico e dalla gestione dell’opera. La controprestazione a
favore del concessionario consiste, infatti, nel diritto di
gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l’opera
oggetto della concessione. In conseguenza di questa sostanziale
differenza, è chiaro alla giurisprudenza che nelle concessioni
di lavori “l'onere di valutare la convenienza economica
dell'operazione ricade in primo luogo sul concessionario, al
quale spetta accertare se i costi siano adeguatamente coperti
dai ricavi ragionevolmente prevedibili. In altri termini, il
rapporto di concessione di lavori pubblici coinvolge una
stazione appaltante ed un imprenditore il quale, in quanto
tale, sopporta il rischio economico dell'operazione in vista del
conseguimento, necessariamente non garantito, di un utile
patrimoniale adeguato, mentre la stazione appaltante agisce in
vista del conseguimento di un utile non patrimoniale,
consistente nell'incremento dei servizi a favore della
collettività” (Cons. Stato Sez. V, 13 giugno 2012, n. 3474; cfr.
anche Commissione europea, Comunicazione interpretativa sulle
concessioni nel diritto comunitario, 2000/C121/02 del 29 maggio
2000). La caratteristica dunque dirimente tra concessione e
appalto consiste nella diversa allocazione del rischi (in
argomento, ampiamente, determinazione AVCP n. 2 del 2010).
Fermo restando,
dunque, che l’allocazione del rischio debba permanere
sull’operatore economico, si osserva come l’art. 143, comma 8,
del Codice appalti ammetta la possibilità di apportare
variazioni al piano economico – finanziario della concessione,
prevedendo che “I presupposti e le condizioni di base che
determinano l’equilibrio economico - finanziario degli
investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle
premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le
variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti
presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e
regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o
nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella
concessione, quando determinano una modifica dell’equilibrio
del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare
mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio,
anche tramite la proroga del termine di scadenza delle
concessioni. In mancanza della predetta revisione il
concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le
variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino
più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la
revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del
concedente”.
La norma, pertanto, pur non prevedendo una assoluta
cristallizzazione del PEF, ne ammette una possibile revisione
solo al ricorrere di due fattispecie: a) variazioni apportate
dalla stazione appaltante, mediante modalità di revisione
stabilite nel contratto di concessione, secondo quanto indicato
anche dall’Autorità nella determinazione n. 2/2010; b)
variazioni necessarie a seguito di nuove norme
legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi
tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività
oggetto della concessione.
La “grave congiuntura economica nazionale” invocata dagli
istanti non può quindi ritenersi rientrare in nessuna delle due
fattispecie sopra enunciate e stabilite dal Codice dei
contratti.
Tuttavia, oltre a quanto stabilito dal Codice degli Appalti,
occorre anche considerare quanto previsto dal diritto civile (cfr.
art. 2, comma 4, D.Lgs. 163/2006), con particolare riferimento
al caso di eventi straordinari sopraggiunti alla conclusione
del contratto.
Ora, secondo gli ordinari canoni ermeneutici mutuati dal
diritto civile, l’evento straordinario deve essere
imprevedibile al momento della conclusione del contratto e non
dovuto a colpa della parte che lo invoca; deve essere
oggettivo, cioè deve impedire oggettivamente la normale
prosecuzione del progetto secondo il piano stabilito, senza che
vi rientrino le vicende soggettive del debitore; l’evento,
infine, deve essere imprevedibile con tutta l’ordinaria
diligenza, intesa qui non come quella del buon padre di
famiglia, ma come quella professionale e più qualificata di cui
all’art. 1176, comma 2, cod. civ.
In effetti, la categoria civilistica che più si attaglia al
caso in esame, secondo quanto prospettato dall’istante, appare
quella della “eccessiva onerosità sopravvenuta” (rif. art. 1467
cod. civ.), per la quale valgono, peraltro, le medesime
considerazioni appena esposte circa il carattere sopravvenuto,
oggettivamente straordinario e soggettivamente imprevedibile
dell’evento (ex multis, Cass. Civ. n. 2661/2001); sono questi i
termini in cui la giurisprudenza civile riconduce, ad esempio,
l’incidenza della stessa svalutazione monetaria (ex multis,
Cass. Civ., 3464/1982 e 7145/1995).
Pertanto, sebbene
non si possa del tutto escludere l’incidenza del fattore crisi
economica, allo stesso tempo essa deve essere considerata per
quelli che sono i suoi obiettivi effetti sulle fattispecie
giuridiche esistenti, fermo restando l’obbligo di verifica da
parte delle stazioni appaltanti che lo squilibrio del piano non
dipenda invece in alcun modo da inadempimento della
controparte.
Occorrerà quindi valutare, in simili casi, sino a che punto la
causa della situazione di difficoltà nell’attuazione del piano
dipenda unicamente da eventi oggettivi ed estranei al
concessionario (es. crisi economica nazionale), contenendo le
eventuali modifiche in questi limiti.
Nella suddetta valutazione, appare altresì necessario
rispettare la natura degli istituti giuridici coinvolti, con
particolare riguardo all’elemento caratterizzante la
concessione e l’affidamento a contraente generale, che si
estrinseca nell’assunzione del rischio economico, ferma
restando la coltivazione del primario interesse pubblico alla
globale realizzazione dell’opera che non può venir compromesso
da modifiche alle originarie condizioni contrattuali.
Occorre, in particolare, evitare che un maggiore afflusso di
risorse pubbliche in questa fase, a totale invariato di
finanziamento pubblico, pur avendo come indubbio vantaggio
quello di consentire la prosecuzione di un’opera di interesse
generale, comporti serie difficoltà nel completamento
dell’opera in una fase più avanzata, fase per la quale, a
finanziamento pubblico invariato, sarebbe dunque necessario che
il concessionario garantisca le risorse necessarie; si
condivide, in tal senso, la preoccupazione esposta dalla
Presidenza del Consiglio intervenuta nel procedimento e sopra
riportata. |