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Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici
AG28/12
13 marzo 2013
Oggetto: richiesta di parere
ai sensi del Regolamento interno sulla istruttoria dei quesiti
giuridici – Comune di Tribiano – Servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati - Questioni
relative all’applicazione dell’art. 14 del D.L. 78/10,
convertito con modificazioni dalla L. 122/10 (come novellato
dall’art. 19, co. 1, lett. e), del D.L. 95/12 convertito dalla
L. 135/12)
In relazione
all’istanza in oggetto, si rappresenta che il Consiglio
dell’Autorità, nella seduta del 13 marzo 2013, ha approvato
le seguenti considerazioni.
Con nota prot. n.
2688 del 19 luglio 2012, acquisita al protocollo dell’Autorità
al n. 72278 del 20 luglio 2012, successivamente reiterata con
nota prot. n. 89922 del 19 settembre 2012, il Comune di
Tribiano (di seguito indicato anche come l’istante) ha
sottoposto all’Autorità una richiesta di parere concernente
l’art. 14, comma 27, lett. f) del D.L. 78/10, convertito con
modificazioni dalla L. 122/10 (come novellato dall’art. 19, co.
1 lett. e) del D.L. 95/12 convertito dalla L. 135/12), che
annovera tra le funzioni fondamentali dei comuni
“l’organizzazione, la gestione dei servizi di raccolta, avvio e
smaltimento, recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei
relativi tributi”, in combinato disposto con il comma 28 del
medesimo articolo, il quale stabilisce che i comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti esercitano obbligatoriamente
in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le
funzioni fondamentali indicate nel comma precedente.
L’amministrazione comunale, al fine di gestire in forma
associata anche il servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti vorrebbe infatti stipulare una convenzione con un altro
Comune e domanda se, in attesa della stipula ed essendo scaduto
il precedente contratto di appalto, sia possibile affidare il
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti direttamente
all’appaltatore (asseritamente selezionato con gara) che
gestisce lo stesso servizio presso l’ente locale limitrofo, il
quale dovrebbe entrare a far parte della costituenda gestione
associata.
L’istante assume che tale affidamento determinerebbe una
gestione maggiormente ispirata ai principi di economicità e di
efficienza, in considerazione del fatto che l’appaltatore
avrebbe un unico interlocutore pubblico e dovrebbe occuparsi di
un più ampio bacino di utenti, con conseguente (asserita)
riduzione dei costi.
La questione
sottoposta all’Autorità è stata ritenuta rilevante e, in
seguito alla comunicazione di avvio del procedimento del 16
ottobre 2012 prot. n. 99573, l’Ufficio ha sospeso il termine di
conclusione del procedimento stesso chiedendo una integrazione
documentale (nota Avcp prot. n. 3599 dell’11 gennaio 2013).
L’istante ha conseguentemente inviato la nota prot. n.7862 del
22 gennaio 2013, con la quale, nel reiterare l’interesse al
parere, ha trasmesso la Delibera n.118 del 03.12.2012, avente
ad oggetto un “Atto di indirizzo per l’avvio di un percorso di
progettazione per la gestione associata obbligatoria di
funzioni fondamentali comunali ex art.14, comma 27 del D.L.
78/2010”.
La soluzione al
quesito presuppone l’esame di alcune delle recenti norme in
tema di contenimento della spesa pubblica.
La problematica trae origine da un significativo intervento
legislativo che ha reso obbligatorio, per i Comuni con una
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, lo svolgimento in forma
associata delle funzioni fondamentali dell’ente locale (art.
14, comma 28 del D.L. 78/2010). L’art. 14, comma 31-ter
stabiliva il termine del 1° gennaio 2013 per il conferimento
nella gestione associata di almeno due funzioni fondamentali e
il termine del 1° gennaio 2014 per il conferimento di tutte le
funzioni fondamentali. Tali termini sono stati prorogati di
nove mesi dall’art. 29, comma 11 del D.L. 216/11 convertito
nella L.14/12.
Inoltre nell’ambito del “servizio rifiuti” in generale, l’art.
11, comma 2-ter del D.L. 30.12.2009, n. 195 ha previsto un
regime differenziato, in fase transitoria, per le attività di
raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di
smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata, le
quali fino al 31 dicembre 2012 “continuano ad essere gestite
secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni”.
Tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2013 dall’art. 1,
comma 1 della D.L. 1/13 convertito dalla L. 11/2013, il quale ha
precisato che, a partire da tale scadenza, si applicano le
disposizioni dell’art. 14, comma 27, lett. f) del D.L. 78/2010,
che, come si è detto più volte, ha incluso tra le funzioni
fondamentali dei comuni anche il “servizio rifiuti”.
Il Comune di
Tribiano, che riferisce di avere una popolazione di 3.500
abitanti, al fine di dare attuazione al precetto normativo ha
deciso di conferire nella costituenda gestione associata cinque
funzioni fondamentali, tra cui il servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti ed ha avviato, come si evince dalla
delibera in atti, le fasi prodromiche al perfezionamento della
convenzione con il Comune di Mediglia. Allo stato degli atti la
convenzione per la gestione associata del servizio di raccolta
e smaltimento rifiuti non si è ancora perfezionata, pertanto,
considerate le norme sopra richiamate, le attività di raccolta,
di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o
recupero inerenti alla raccolta differenziata, dovranno
continuare “ad essere gestite secondo le attuali modalità e
forme procedimentali”.
Il Comune di
Tribiano, posta la scadenza del contratto di appalto per la
gestione del “servizio rifiuti”, al dichiarato fine di non
indire la pubblica gara, vorrebbe affidare tale servizio
direttamente all’operatore economico che gestisce lo stesso
servizio presso il Comune che dovrebbe stipulare la convenzione
per la gestione associata delle funzioni fondamentali.
Tale forma di
affidamento non appare perseguibile per una pluralità di
motivi.
In primo luogo, l’affidamento del “servizio rifiuti”
all’operatore economico scelto con gara da un altro Comune si
tradurrebbe, nella sostanza, in un affidamento diretto, in
assoluta carenza dei presupposti previsti dall’art. 57 del
D.lgs. 163/2006, che, come noto, costituiscono un’eccezione
alla regola generale della massima concorsualità, e, come tali,
debbono essere accertati con il massimo rigore e non sono
suscettibili di interpretazione estensiva (ex multis, Cons.
Stato, Sez. V, sent. n. 8006 del 10.11.2010). Nel caso di
specie, sebbene vi sia stata un’importante sopravvenienza
normativa, che impone una diversa modalità di esercizio delle
funzioni fondamentali e dei servizi pubblici locali,
considerate anche le scadenze fissate dal legislatore (e ancor
più le successive proroghe), tale sopravvenienza non integra il
presupposto dell’estrema urgenza. L’estrema urgenza può
legittimare un affidamento diretto ai sensi dell’art. 57, comma
2 lett. c), quanto risulta da eventi imprevedibili per le
stazioni appaltanti e non da situazioni soggettive,
contingibili, prevedibili e ad esse imputabili (anche per
ritardo di attivazione dei procedimenti) (ex multis, Cons.Stato,
Sez. V, sent. n. 8006 del 10.11.2010).
Nelle more del perfezionamento delle gestioni in forma
associata, pertanto, i Comuni non possono disattendere le
pubbliche gare. Ciò trova del resto conferma anche nell’art.
11, comma 2-ter del D.L. 30.12.2009, n. 195 che, sia pure con
riferimento a particolari tipologie di attività inerenti il
ciclo dei rifiuti, mantiene ferme le “attuali forme
procedimentali” e, dunque, attraverso tale richiamo non fa che
confermare la perdurante doverosità delle pubbliche gare anche
nella fase transitoria.
A ciò si aggiunga
che il procedimento diretto alla stipula della Convenzione con
il Comune di Mediglia è ancora nella fase programmatica;
pertanto, qualora venisse eseguito il prospettato affidamento
diretto, un operatore economico, non selezionato con pubblica
gara, si troverebbe a svolgere un servizio aggiuntivo,
riguardante il territorio di un Comune diverso da quello che in
origine lo aveva selezionato e che non fa ancora parte della
costituenda gestione associata delle funzioni fondamentali.
Contrariamente a quanto assume l’istante, inoltre, a nulla
rileva che l’operatore economico al quale l’Istante vorrebbe
affidare direttamente il servizio, sia stato scelto con gara;
l’asserita gara, infatti, è stata indetta da un altro Comune e
aveva ad oggetto lo svolgimento del servizio in un determinato
ambito territoriale e con un determinato bacino di utenti, che
invece, a seguito del prospettato affidamento diretto, sarebbe
sicuramente più ampio, come lo stesso istante assume nella
richiesta di parere. L’operatore economico si gioverebbe,
dunque, dell’affidamento diretto di un servizio radicalmente
diverso da quello originariamente affidato ad opera di una
stazione appaltante diversa da quella che in origine lo aveva
selezionato con una pubblica gara. Il contratto di appalto che
l’operatore economico dovrebbe stipulare, diverso sul piano
oggettivo e soggettivo da quello in corso di esecuzione,
costituirebbe un nuovo contratto non preceduto dalla pubblica
gara.
Si osserva,
inoltre, che le norme in tema di gestione associata dei servizi
pubblici fondamentali debbono essere lette in combinato
disposto con l’art. 33, comma 3-bis del D.lgs 163/2006 (comma
introdotto dall’art. 23, comma 4 del D.L. n. 201/2011
convertito nella L. 214/2011), il ,on riferimento alle gare
bandite dopo il 31.03.2013 (termine così prorogato dall’29, co.
11-ter, del D.L.216/11 convertito dalla L. 14/12 che ha
novellato l’art. 23, comma 5 del D.L. n. 201/2011 convertito
nella L. 214/2011), impone ai Comuni con popolazione non
superiore a 5.000 abitanti, appartenenti alla stessa provincia,
di affidare obbligatoriamente ad una unica centrale di
committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture
nell’ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero
mediante la stipula di un accordo consortile tra i comuni e
avvalendosi dei competenti uffici. I Comuni hanno l’obbligo di
adeguarsi entro il 30.09.2013 (proroga introdotta dall’art. 29,
comma 11 bis dl n. 216/2001, convertito nella L. 14/2001),
decorso inutilmente il quale è attributo alla Regione un potere
sostitutivo.
Dalle norme
richiamate si evince, dunque, che gli enti locali di piccole
dimensioni hanno l’obbligo non solo di adottare una gestione
associata delle funzioni fondamentali, ma anche una gestione
accentrata delle gare ad evidenza pubblica. Anche sotto tale
profilo, quindi, l’affidamento diretto di lavori, servizi e
forniture, considerate anche le scadenze temporali imposte ai
piccoli Comuni per l’attuazione della gestione accentrata delle
pubbliche gare, potrebbe rivelarsi elusiva di tali obblighi e
contrastare la ratio delle norme richiamate, tutte ispirate,
come noto, al risparmio della spesa pubblica.
In conclusione,
quindi, si ritiene che gli obblighi imposti ai piccoli Comuni
dal legislatore, in funzione di risparmio della spesa pubblica,
in nessun caso potrebbero giustificare forme di affidamento
diretto dei contratti pubblici, in mancanza dei presupposti
specifici previsti dall’art. 57 del D.lgs. 163/2006. |