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   Giurisprudenza  

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA - Sentenza 24 gennaio 2000 n. 1

Giudizio abbreviato - In materia di opere pubbliche e di espropriazioni per p.u. - Disciplina prevista dall'art. 19 del D.L. n. 67/1997 - Applicabilità immediata ai giudizi di appello - Giudizio di primo grado svoltosi secondo il rito ordinario - Irrilevanza.
Generalità - Questioni rilevabili di ufficio - Necessità di sottoporle al contraddittorio delle parti - Necessità

FATTO

Con ricorso al TAR del Friuli-Venezia Giulia notificato il 15 novembre 1996 la s.p.a. S.I.R. - Società Italiana Rifiuti, proprietaria di un’area sita nel territorio del Comune di Cormons, impugnava la deliberazione del Consiglio di amministrazione del locale C.I.S.A. - Consorzio Intercomunale Servizi Ambientali del 30/4/1996, recante approvazione del progetto di ampliamento della discarica di 1 a categoria "Pecol dei Lupi", dell’ordinanza del 5/10/1996 del sindaco di Cormons, recante occupazione d’urgenza e dell’avviso di immissione in possesso del 30/10/1996.

Deduceva quattro motivi di ricorso, tra cui quello di violazione dell’art. 7 della L. n. 241/90, per omessa comunicazione dell’avviso di procedimento. Resisteva al ricorso il C.I.S.A. Il TAR adito definiva il giudizio con sentenza 13 giugno 1997, n. 489, con cui in parte dichiarava il ricorso irricevibile e in parte lo rigettava. Avverso tale sentenza la S.I.R., con ricorso notificato il 13 luglio 1998 ha proposto appello con due motivi. La IV Sezione, con ordinanza 17 febbraio 1999, n. 169, ritenuta dubbia e fonte di possibili contrasti giurisprudenziali la questione della applicabilità della disposizione sull’avviso di procedimento all’approvazione del progetto di opera pubblica, ha rimesso il ricorso a questa Adunanza plenaria. All’udienza del 31 maggio 1999, fissata per la discussione del ricorso, veniva concesso all’appellante termine a difesa. il ricorso è passato in decisione.

 

DIRITTO

1. Va preliminarmente esaminata la questione della ricevibilità del presente appello, proposto con ricorso notificato il 13 luglio 1998 avverso sentenza pubblicata il 13 giugno 1997, in materia, quella dell’occupazione d’urgenza di aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche, soggetta al rito accelerato di cui all’art. 19, comma 3°, del d.l. n. 67/1997 conv. nella L. n. 135/97.

La questione può essere ritualmente decisa.

In un sistema processuale come quello vigente fondato sul principio del contraddittorio, infatti, la rilevabilità d’ufficio di una questione da parte del giudice non significa che, per ciò stesso, tale questione possa essere decisa d’ufficio senza esser sottoposta al contraddittorio delle parti.
In questa prospettiva, «rilevare d’ufficio» sta per «indicare d’ufficio alle parti» (arg. ex art. 183, 3° comma, c.p.c., secondo cui il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, ed ex art. 184, 3° comma, c.p.c., secondo cui nel caso in cui vengano disposti d’ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi).
Nella specie, la questione della ricevibilità dell’appello, nei termini suddetti, è stata indicata all’udienza del 31 maggio 1999 all’appellante, che ha dedotto in merito con memoria presentata entro il termine a difesa assegnatole.
2. Nel merito, ai sensi della disposizione citata il termine lungo di impugnazione della sentenza di primo grado era ridotto a sei mesi: l’appello proposto il 13 luglio 1998 era dunque tardivo.

Non giova all’appellante nessuno degli argomenti esposti in contrario.

2.1. Non quelli circa il fatto che il giudizio di primo grado si era svolto interamente sotto il vigore del diritto preesistente. L’art. 19 del d.l. n. 67/97 cit., infatti, è una norma processuale, dunque di immediata applicazione al giudizio d’appello, a maggior ragione in considerazione delle esigenze di accelerazione dell’esecuzione delle opere pubbliche, ad essa sottese, a nulla rilevando che il giudizio di primo grado si sia svolto secondo il rito ordinario.

2.2. Non quelli secondo cui, attesa la finalità della legge in questione di accelerare l’esecuzione delle opere pubbliche, la riduzione a metà del termine di impugnazione non avrebbe rilevanza pratica per il termine lungo.

Indipendentemente dall’assorbente rilievo che il legislatore, disponendo che «tutti i termini processuali sono ridotti a metà», non distingue, va osservato che anche la riduzione da un anno a sei mesi del termine lungo di impugnazione ha una rilevanza pratica, ai fini del tempo di definitiva risoluzione delle controversie sulla esecuzione delle opere pubbliche, idonea ad influire sull’apprezzamento discrezionale del legislatore, anche in considerazione del carattere generale degli interessi implicati, indisponibili dal comportamento processuale delle parti vincitrici in primo grado che ritengano di non procedere alla notificazione della sentenza.

2.3. Nemmeno ha pregio il pur suggestivo riferimento alla materia fallimentare. Se è vero, infatti, che la giurisprudenza riferisce la riduzione a metà del termine per proporre ricorso per cassazione in materia di opposizione allo stato passivo del fallimento, ai sensi dell’art. 99, comma 5°, L. fall., al solo termine breve, è vero altresì che la formulazione di tale disposizione è diversa da quella che ne occupa.

L’art. 99 cit. disponeva che «il termine per il ricorso per cassazione decorre dal giorno dell’affissione della sentenza ed è ridotto a metà»: ora, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1980, che ha espunto dalla disposizione il riferimento all’affissione della sentenza, dalla notificazione della stessa, ai sensi dell’art. 326 c.p.c.

La riduzione a metà del termine, quindi, vi è disposta in relazione al termine decorrente dalla notificazione.

Diversa è invece la struttura della fattispecie normativa dell’art. 19, comma 3, d.l. n. 67/1997 conv. nella L. n. 135/97, in esame, secondo cui « tutti i termini processuali sono ridotti della metà».

2.4. Nemmeno giova all’appellante dedurre l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 cit., in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 Cost., in considerazione della brevità del termine per proporre ricorso giurisdizionale ed appello. La questione, infatti, nel merito dichiarata non fondata da Corte cost., sent. n. 427 del 1999, è inammissibile per difetto di rilevanza, non venendo in considerazione il termine breve di impugnazione.

2.5.0. Non può esser accolta, infine, nemmeno l’istanza di concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile.

Incertezze interpretative, infatti, non potevano esser giustificate da ragioni letterali, atteso il contenuto precettivo della legge di conversione n. 135/97, che ha premesso alla formulazione del decreto legge («i termini processuali sono ridotti della metà») un significativo «tutti».

2.5.1. Nemmeno potevano avere efficacia esimente le originarie oscillazioni giurisprudenziali. Quelle, infatti, erano legate alla questione della natura, sostanziale o processuale, del termine di proposizione del ricorso giurisdizionale, non già del termine di impugnazione delle sentenze, che qui ricorre e della cui natura processuale nessuno dubita.

2.5.2. Né incertezze applicative potevano derivare in ordine all’individuazione del provvedimento costituente dichiarazione di pubblica utilità tra i due - del C.I.S.A. e della Regione Friuli-Venezia Giulia - che avevano approvato il progetto. Unitamente al provvedimento di approvazione del progetto dell’opera pubblica, infatti, era stato impugnato il provvedimento di occupazione d’urgenza dell’area, tipo esplicitamente menzionato dall’art. 19 cit. come oggetto dei giudizi soggetti a rito accelerato. Per le suesposte considerazioni, il presente appello va dichiarato irricevibile. Attesa la mancata costituzione delle parti intimate, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in s.g. (Adunanza plenaria), definitivamente pronunciando:

1) dichiara l’appello irricevibile;

2) nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

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