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CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA -
Sentenza 24 gennaio 2000 n. 1
Giudizio abbreviato - In materia di opere
pubbliche e di espropriazioni per p.u. - Disciplina prevista dall'art. 19 del D.L. n.
67/1997 - Applicabilità immediata ai giudizi di appello - Giudizio di primo grado
svoltosi secondo il rito ordinario - Irrilevanza.
Generalità - Questioni rilevabili di ufficio - Necessità di sottoporle al
contraddittorio delle parti - Necessità
FATTO
Con ricorso al TAR del
Friuli-Venezia Giulia notificato il 15 novembre 1996 la s.p.a. S.I.R. - Società Italiana
Rifiuti, proprietaria di unarea sita nel territorio del Comune di Cormons, impugnava
la deliberazione del Consiglio di amministrazione del locale C.I.S.A. - Consorzio
Intercomunale Servizi Ambientali del 30/4/1996, recante approvazione del progetto di
ampliamento della discarica di 1 a categoria "Pecol dei Lupi",
dellordinanza del 5/10/1996 del sindaco di Cormons, recante occupazione
durgenza e dellavviso di immissione in possesso del 30/10/1996.
Deduceva quattro motivi di
ricorso, tra cui quello di violazione dellart. 7 della L. n. 241/90, per omessa
comunicazione dellavviso di procedimento. Resisteva al ricorso il C.I.S.A. Il TAR
adito definiva il giudizio con sentenza 13 giugno 1997, n. 489, con cui in parte
dichiarava il ricorso irricevibile e in parte lo rigettava. Avverso tale sentenza la
S.I.R., con ricorso notificato il 13 luglio 1998 ha proposto appello con due motivi. La IV
Sezione, con ordinanza 17 febbraio 1999, n. 169, ritenuta dubbia e fonte di possibili
contrasti giurisprudenziali la questione della applicabilità della disposizione
sullavviso di procedimento allapprovazione del progetto di opera pubblica, ha
rimesso il ricorso a questa Adunanza plenaria. Alludienza del 31 maggio 1999,
fissata per la discussione del ricorso, veniva concesso allappellante termine a
difesa. il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
1. Va preliminarmente esaminata
la questione della ricevibilità del presente appello, proposto con ricorso notificato il
13 luglio 1998 avverso sentenza pubblicata il 13 giugno 1997, in materia, quella
delloccupazione durgenza di aree destinate allesecuzione di opere
pubbliche, soggetta al rito accelerato di cui allart. 19, comma 3°, del d.l. n.
67/1997 conv. nella L. n. 135/97.
La questione può essere
ritualmente decisa.
In un sistema processuale come
quello vigente fondato sul principio del contraddittorio, infatti, la rilevabilità
dufficio di una questione da parte del giudice non significa che, per ciò stesso,
tale questione possa essere decisa dufficio senza esser sottoposta al
contraddittorio delle parti.
In questa prospettiva, «rilevare dufficio» sta per «indicare dufficio alle
parti» (arg. ex art. 183, 3° comma, c.p.c., secondo cui il giudice richiede alle parti,
sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili
dufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, ed ex art. 184, 3° comma,
c.p.c.,
secondo cui nel caso in cui vengano disposti dufficio mezzi di prova, ciascuna parte
può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si
rendono necessari in relazione ai primi).
Nella specie, la questione della ricevibilità dellappello, nei termini suddetti, è
stata indicata alludienza del 31 maggio 1999 allappellante, che ha dedotto in
merito con memoria presentata entro il termine a difesa assegnatole.
2. Nel merito, ai sensi della disposizione citata il termine lungo di impugnazione della
sentenza di primo grado era ridotto a sei mesi: lappello proposto il 13 luglio 1998
era dunque tardivo.
Non giova allappellante
nessuno degli argomenti esposti in contrario.
2.1. Non quelli circa il fatto
che il giudizio di primo grado si era svolto interamente sotto il vigore del diritto
preesistente. Lart. 19 del d.l. n. 67/97 cit., infatti, è una norma processuale,
dunque di immediata applicazione al giudizio dappello, a maggior ragione in
considerazione delle esigenze di accelerazione dellesecuzione delle opere pubbliche,
ad essa sottese, a nulla rilevando che il giudizio di primo grado si sia svolto secondo il
rito ordinario.
2.2. Non quelli secondo cui,
attesa la finalità della legge in questione di accelerare lesecuzione delle opere
pubbliche, la riduzione a metà del termine di impugnazione non avrebbe rilevanza pratica
per il termine lungo.
Indipendentemente
dallassorbente rilievo che il legislatore, disponendo che «tutti i termini
processuali sono ridotti a metà», non distingue, va osservato che anche la riduzione da
un anno a sei mesi del termine lungo di impugnazione ha una rilevanza pratica, ai fini del
tempo di definitiva risoluzione delle controversie sulla esecuzione delle opere pubbliche,
idonea ad influire sullapprezzamento discrezionale del legislatore, anche in
considerazione del carattere generale degli interessi implicati, indisponibili dal
comportamento processuale delle parti vincitrici in primo grado che ritengano di non
procedere alla notificazione della sentenza.
2.3. Nemmeno ha pregio il pur
suggestivo riferimento alla materia fallimentare. Se è vero, infatti, che la
giurisprudenza riferisce la riduzione a metà del termine per proporre ricorso per
cassazione in materia di opposizione allo stato passivo del fallimento, ai sensi
dellart. 99, comma 5°, L. fall., al solo termine breve, è vero altresì che la
formulazione di tale disposizione è diversa da quella che ne occupa.
Lart. 99 cit. disponeva che
«il termine per il ricorso per cassazione decorre dal giorno dellaffissione della
sentenza ed è ridotto a metà»: ora, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 152
del 1980, che ha espunto dalla disposizione il riferimento allaffissione della
sentenza, dalla notificazione della stessa, ai sensi dellart. 326 c.p.c.
La riduzione a metà del termine,
quindi, vi è disposta in relazione al termine decorrente dalla notificazione.
Diversa è invece la struttura
della fattispecie normativa dellart. 19, comma 3, d.l. n. 67/1997 conv. nella L. n.
135/97, in esame, secondo cui « tutti i termini processuali sono ridotti della metà».
2.4. Nemmeno giova
allappellante dedurre lillegittimità costituzionale dellart. 19
cit.,
in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 Cost., in considerazione della brevità del
termine per proporre ricorso giurisdizionale ed appello. La questione, infatti, nel merito
dichiarata non fondata da Corte cost., sent. n. 427 del 1999, è inammissibile per difetto
di rilevanza, non venendo in considerazione il termine breve di impugnazione.
2.5.0. Non può esser accolta,
infine, nemmeno listanza di concessione del beneficio della rimessione in termini
per errore scusabile.
Incertezze interpretative,
infatti, non potevano esser giustificate da ragioni letterali, atteso il contenuto
precettivo della legge di conversione n. 135/97, che ha premesso alla formulazione del
decreto legge («i termini processuali sono ridotti della metà») un significativo
«tutti».
2.5.1. Nemmeno potevano avere
efficacia esimente le originarie oscillazioni giurisprudenziali. Quelle, infatti, erano
legate alla questione della natura, sostanziale o processuale, del termine di proposizione
del ricorso giurisdizionale, non già del termine di impugnazione delle sentenze, che qui
ricorre e della cui natura processuale nessuno dubita.
2.5.2. Né incertezze applicative
potevano derivare in ordine allindividuazione del provvedimento costituente
dichiarazione di pubblica utilità tra i due - del C.I.S.A. e della Regione Friuli-Venezia
Giulia - che avevano approvato il progetto. Unitamente al provvedimento di approvazione
del progetto dellopera pubblica, infatti, era stato impugnato il provvedimento di
occupazione durgenza dellarea, tipo esplicitamente menzionato dallart.
19 cit. come oggetto dei giudizi soggetti a rito accelerato. Per le suesposte
considerazioni, il presente appello va dichiarato irricevibile. Attesa la mancata
costituzione delle parti intimate, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in s.g.
(Adunanza plenaria), definitivamente pronunciando:
1) dichiara lappello
irricevibile;
2) nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione
sia eseguita dallAutorità amministrativa.
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