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T.A.R. PIEMONTE, SEZ. II -
Sentenza 22 gennaio 2000 n. 69
Contratti della P.A. - Gara -
Verifica a campione ex art. 3, comma 1, della legge n. 415 del 1998 - Conseguenze negative
nel caso di intempestività o incompletezza delladempimento dovuta a fatti non
imputabili allimpresa o che comunque siano riconducibili ad errori materiali o
formali Insussistenza.
Contratti della P.A. - Gara -
Verifica a campione - Esito negativo - Avviso di avvio del procedimento conseguente
allesito negativo della verifica a campione - Non occorre.
Contratti della P.A. - Gara
- Verifica a campione - Applicazione dellart. 10 comma 1-quater, legge
109/94 - Insufficienza degli atti prodotti per una causa oggettivamente imputabile ad un
errore materiale o formale che deve risultare già tale al solo esame degli atti - Causa
di esclusione dalla gara - Insussistenza.
Contratti della P.A. - Gara -
Verifica a campione - Eventuale concessione di un termine per integrare la documentazione
che risulti carente a causa di un errore formale o materiale - Violazione della par
condicio nei confronti delle altre imprese - Insussistenza.
F A T T O
Riferisce la ditta ricorrente che
lAssociazione Irrigazione Est Sesia - Consorzio di Bonifica Integrale, con sede in
Novara, indiceva una gara per laffidamento dei lavori di manutenzione straordinaria,
consolidamento statico e restauro conservativo della traversa di Mazzè sulla Dora Baltea,
II stralcio, per un importo complessivo di £. 6.258.760.000; che la ricorrente
partecipava alla gara, dichiarando di voler costituire unassociazione temporanea di
imprese con Comes Tigullio S.r.l. e Cai S.r.l.; che, a seguito del sorteggio delle imprese
chiamate a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria e
tecnico-organizzativa, ai sensi dellart. 10, comma 1-quater, della legge n. 109 del
1994, essa in quanto mandataria della.t.i. riceveva dallente
appaltante la richiesta di presentazione della documentazione a ciò necessaria, da
depositare entro dieci giorni; che a tanto la ditta ricorrente provvedeva tempestivamente;
che, ciò nonostante, lente le comunicava lesclusione dalla gara, per parziale
carenza dei documenti richiesti (v. nota prot. n. 273 del 28 giugno 1999), riservandosi
ladozione delle altre misure sanzionatorie previste dallart. 10 della legge n.
109; che, a seguito di tale determinazione, la ricorrente richiedeva formalmente di essere
ascoltata ed auspicava larchiviazione dellintero procedimento, fornendo gli
atti mancanti; che, tuttavia, lente appaltante le intimava di versare la cauzione
(v. nota prot. n. 424 del 9 agosto 1999).
Ritenendo illegittime le
determinazioni in tal modo assunte, la ricorrente ha proposto impugnativa. Deduce:
1) Violazione dellart. 7
della legge n. 241 del 1990.
E stata omessa la formale
comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dellart. 7 della legge n. 241 del
1990.
2) Violazione dellart. 3
della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Nel disporre lincameramento
della cauzione, lEnte non ha fornito alcuna motivazione, né giuridica né di fatto,
incorrendo nel vizio di difetto assoluto di motivazione.
3) Violazione dellart. 10,
comma 1-quater, della legge n. 109/94. Eccesso di potere per ingiustizia grave e
manifesta.
Le gravi sanzioni che la norma in
rubrica fa scaturire dalla mancata o incompleta produzione dei documenti richiesti
impongono alla stazione appaltante di procedere secondo criteri di giustizia e di
ragionevolezza. Pertanto, relativamente allomesso deposito di alcuni documenti
relativi alla C.A.I. S.r.l. (in merito ai bilanci degli anni 1993 e 1994), si sarebbe
dovuto tener conto del fatto che erano stati erroneamente forniti atti concernenti altra
ditta, e ciò in ragione di uno sbaglio addebitabile esclusivamente alla Camera di
Commercio di Torino, che ha espressamente riconosciuto lerrore. Peraltro, appena
informata del disguido, la ricorrente ha trasmesso i restanti atti alla stazione
appaltante, che ha così potuto rilevare la correttezza delle dichiarazioni a suo tempo
rilasciate. Né il termine di dieci giorni può ritenersi perentorio, in quanto in tal
caso si verificherebbe lautomatica applicazione di una sanzione senza aver dato alla
parte alcuna possibilità di difesa.
4) Violazione dellart. 1,
comma 1, e dellart. 10, comma 1-quater, della legge n. 109/94. Eccesso di potere per
travisamento dei fatti.
Lincameramento della
cauzione di £. 130.500.000 è dovuto ad un mero errore materiale, imputabile ad una
pubblica amministrazione, e non può quindi giustificare la grave misura sanzionatoria
assunta. Per costante giurisprudenza, quando la concorrente ad una gara dappalto
commetta errori di carattere formale o di ordine materiale, non ha ragion dessere
lesclusione dal concorso, sì che a maggior ragione non può farsi luogo
allincameramento della cauzione.
Conclude quindi la ricorrente per
lannullamento degli atti impugnati.
Si è costituito in giudizio
lente appaltante, opponendosi allaccoglimento del gravame. In particolare, è
stata eccepita linammissibilità del ricorso per essere stato impugnato il solo atto
di incameramento della cauzione, e non anche latto di esclusione dalla gara;
inoltre, non sarebbe stata validamente rilasciata la procura alle liti. Nel merito, in
ogni caso, il ricorso sarebbe infondato.
Ha spiegato atto di intervento ad
adiuvandum la C.A.I. S.r.l., quale mandante della.t.i. di cui è capogruppo la
ricorrente. Ha insistito soprattutto sul carattere non perentorio del termine di dieci
giorni di cui allart. 10 della legge n. 109 del 1994, e sulla natura
dellerrore meramente materiale che è alla base della misura
sanzionatoria.
Listanza cautelare della
ricorrente veniva accolta dal Tribunale alla Camera di Consiglio del 6 ottobre 1999
(ord.
n. 431/99).
Con memorie depositate in
prossimità delludienza di discussione della causa le parti hanno ulteriormente
rappresentato le proprie posizioni.
Alludienza del 17 dicembre
1999, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
D I R I T T O
La.t.i. ricorrente, che
aveva presentato offerta nella gara dappalto indetta dallAssociazione
Irrigazione Est Sesia - Consorzio di bonifica integrale di Novara per laffidamento
dei lavori di "manutenzione straordinaria, consolidamento statico e restauro
conservativo della traversa di Mazzè sulla Dora Baltea, II stralcio", veniva
invitata a comprovare nel termine perentorio di dieci giorni il possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando,
ai sensi dellart. 10, comma 1-quater, della legge n. 109 del 1994; ma, nonostante la
tempestiva presentazione degli atti, ne veniva prima disposta lesclusione dalla
gara, e poi la si invitava a versare allente limporto della cauzione
provvisoria (£. 130.500.000), quali misure conseguenti allincompletezza della
documentazione prodotta. Lamenta lomessa comunicazione dellavvio del
procedimento, nonché il difetto assoluto di motivazione, e comunque lerrata
applicazione della norma invocata dallente appaltante, stante il carattere
ordinatorio del termine ivi previsto e la natura meramente formale dellirregolarità
commessa, che la ricorrente del resto ha immediatamente sanato sostituendo con quelli
corretti gli atti per errore rilasciati dalla Camera di Commercio di Torino.
E stata eccepita
linammissibilità del gravame, sotto il duplice profilo dellinidoneità della
procura alle liti non recando questa lindicazione che limpresa
mandataria agisse anche in nome dellassociazione temporanea di imprese , e
dellomessa impugnazione dellatto di esclusione dalla gara il che
farebbe venir meno linteresse a censurare latto consequenziale
dellescussione della cauzione .
Entrambe le obiezioni sono prive
di fondamento.
Quanto alla prima, osserva il
Collegio che la procura a margine va sempre integrata con il contenuto dellatto
processuale cui accede a meno che non ne emerga un oggettivo e insanabile contrasto
, sicché lintestazione del presente ricorso, recando lespresso
riferimento alla qualità di "mandataria della costituenda associazione temporanea
", rende evidente quella contemplatio domini che si assume invece
carente. Quanto alla seconda, risulta dallepigrafe del ricorso espressamente
censurato anche latto di esclusione ("
con particolare riferimento
allatto presupposto costituito dal provvedimento del responsabile del procedimento
prot. n. 273 in data 28.6.1999
"), la cui impugnazione del resto non è
tardiva, in quanto come questa Sezione ha già avuto modo di chiarire (v.
sent. n.
436 del 5 novembre 1998) la dimidiazione dei termini processuali prevista
dallart. 19 del decreto-legge n. 67 del 1997 (conv. dalla legge n. 135 del 1997) non
trova applicazione allorché il giudizio abbia ad oggetto un atto di esclusione dalla
gara.
Nel merito, la controversia
concerne la "verifica a campione" regolata dallart. 3, comma 1, della
legge n. 415 del 1998, che ha aggiunto il comma 1-quater allart. 10 della legge n.
109 del 1994 ("I soggetti di cui allarticolo 2, comma 2, prima di procedere
allapertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di
offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato
allunità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni
dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara,
presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando
tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda
di partecipazione o nellofferta, i soggetti aggiudicatori procedono
allesclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della cauzione provvisoria
e alla segnalazione del fatto allAutorità per i provvedimenti di cui
allarticolo 4, comma 7, nonché per lapplicazione delle misure sanzionatorie
di cui allarticolo 8, comma 7.
"). In tal modo, nellambito delle
gare soggette alla c.d. legge Merloni, viene imposto alle stazioni appaltanti di
provvedere allaccertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dai
concorrenti in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione, verifica da effettuare
in un momento immediatamente anteriore alle lettura delle offerte e da limitare solo ad
alcune (individuate per sorteggio) delle imprese partecipanti. Il tutto, nelle intenzioni
del legislatore, per ridurre il rischio di offerte fittizie, finalizzate esclusivamente ad
alterare il regolare andamento della procedura concorsuale, e quindi espressione di
comportamenti collusivi.
Le conseguenze dellesito
negativo della verifica sono stabilite dalla legge nellesclusione
dellofferente dalla gara, nellescussione della cauzione provvisoria, nella
segnalazione del fatto allAutorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini
dellapplicazione di ulteriori misure sanzionatorie. Ma le stesse conseguenze
sfavorevoli sono previste anche nel caso in cui la "prova non sia fornita",
ovvero limpresa interpellata ometta in tutto o in parte di produrre la
documentazione necessaria allo scopo; in tale caso, evidentemente, il legislatore equipara
il concorrente inerte al concorrente privo dei requisiti, prefigurando per il primo una
presunzione assoluta di carenza dei presupposti di partecipazione alla gara. Assume
rilievo decisivo anche il breve termine (dieci giorni) assegnato ai concorrenti per
depositare gli atti che comprovino le precedenti dichiarazioni, scaduto il quale la
stazione appaltante anche a tutela della par condicio è tenuta ad
assumere le conseguenti determinazioni, e quindi ad estromettere dalla gara le imprese che
siano risultate prive di uno o più requisiti di ammissione o che non abbiano assolto
lobbligo di tempestiva e completa presentazione dei documenti richiesti, incamerando
altresì la cauzione provvisoria e provvedendo alla prevista comunicazione
allAutorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
Resta da chiarire quando si possa
parlare di "inerzia" rilevante ai fini dellapplicazione delle indicate
misure, ed in particolare se sia a tal fine sufficiente lincompletezza della
documentazione o il solo fatto dellinutile decorso del termine di dieci giorni, come
ritenuto dallente appaltante (e, di recente, anche dallUfficio Studi e
Legislazione del Ministero dei Lavori pubblici, con nota prot. 1285/508/333 U.L. in data
25 ottobre 1999).
La circostanza che limpresa
inerte subisca le stesse conseguenze sfavorevoli dellimpresa che ha reso
dichiarazioni infedeli induce il Collegio ad escludere dallambito di applicazione
della norma i casi in cui lintempestività o lincompletezza
delladempimento siano dovute a fatti non imputabili allimpresa o comunque
siano inequivocabilmente e obiettivamente riconducibili ad errori materiali o formali.
Ciò in quanto, ad opinare in altro modo, si chiamerebbero irragionevolmente i concorrenti
a rispondere di situazioni estranee alla loro sfera di controllo, o di irregolarità che
per la loro natura rivelano in modo palese che essi non hanno inteso sottrarsi alla
verifica di legge, la quale daltra parte è soggetta a termini brevissimi, e ove non
coniugata ad una avveduta considerazione degli elementi acquisiti nel procedimento si
tramuterebbe in uningiustificata e vessatoria misura di estromissione dai pubblici
appalti. Tuttavia limpresa ha lonere di denunciare entro i prescritti dieci
giorni le circostanze che si oppongono alla compiuta osservanza delle disposizioni di
gara, e se gli atti sono stati tempestivamente trasmessi, questi devono recare in sé le
ragioni evidenti dellerrore commesso, sì da mettere la stazione appaltante in
condizione di vagliare subito la posizione di ciascuna delle ditte interpellate, fissando
se occorre un nuovo termine per la produzione dei documenti mancanti; in
effetti, lesigenza di celere conclusione di tale fase procedimentale, in vista
dellulteriore corso della gara, impone allente di decidere sulla base degli
elementi pervenutigli, e da questi desumere leventuale necessità di una proroga
legata a situazioni particolari, che possono del resto consistere anche solo nel dover
acquisire chiarimenti su taluni punti, ove i documenti prodotti contengano elementi di
incerta lettura. Se, invece, limpresa rimanga completamente inerte o se dalla
documentazione prodotta emergano obiettive e ingiustificate carenze, e di tanto non venga
data tempestiva spiegazione (negli stessi dieci giorni inizialmente fissati), o comunque
questa laddove intervenuta non rechi indicazioni esaurienti alla luce dei
criteri suindicati, la stazione appaltante sarà tenuta ad estromettere dalla gara il
concorrente e ad applicare le altre misure previste dalla legge, dovendo a tal punto
limpresa imputare solo a se stessa linerzia così sanzionata.
Una simile ricostruzione della
norma di cui allart. 10, comma 1-quater, della legge n. 109 del 1994 consente di
conciliare lesigenza di rapidità della verifica, sottesa alla previsione di un
esiguo termine per la produzione dei documenti, con la necessità di sottrarre le imprese
a misure espulsive che non si ricolleghino a ingiustificate situazioni di inerzia,
incombendo comunque sulle stesse lonere di fornire immediatamente gli elementi utili
in tal senso. Inoltre, come detto, si scongiura il pericolo di far gravare sul concorrente
che abbia commesso un mero errore materiale, obiettivamente identificabile sulla base
della documentazione trasmessa nei termini, o che abbia prontamente segnalato
limpossibilità a sé non imputabile di rispettare la scadenza fissata
dallente, quelle stesse conseguenze sfavorevoli che la normativa fa derivare alle
imprese che hanno reso dichiarazioni infedeli, o che si sono in tutto o in parte sottratte
allobbligo di trasmissione degli atti richiesti senza di ciò rappresentare
tempestivamente una valida giustificazione.
Venendo ora alla controversia
oggetto del presente giudizio, va innanzi tutto esclusa la violazione dellart. 7
della legge n. 241 del 1990, in relazione ad una presunta omissione della comunicazione di
avvio del procedimento. A prescindere dalla natura dellente appaltante, e dalla sua
eventuale soggezione alla normativa invocata, appare sufficiente al Collegio rilevare che,
allatto della richiesta di invio della documentazione necessaria a comprovare il
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ai
sensi dellart. 10, comma 1-quater, della legge n. 109 del 1994, limpresa viene
formalmente informata dellavvio della relativa procedura e quindi degli effetti che
conseguono alleventuale esito negativo della verifica, sicché non è necessaria una
seconda comunicazione relativa alla determinazione di esclusione dalla gara e di
incameramento della cauzione. Limpresa è a conoscenza della procedura in corso, e
può intervenire rappresentando le proprie ragioni, secondo le modalità di cui alla legge
n. 241 del 1990.
E fondata, invece, la
censura incentrata sullerrata applicazione dellart. 10, comma 1-quater, della
legge n. 109, seppur nei limiti che si preciseranno.
Come si è detto,
linsufficienza degli atti prodotti non è di per sé causa di esclusione dalla gara,
se linidoneità della documentazione risulta oggettivamente imputabile ad un mero
errore materiale o formale, che deve però risultare già tale al solo esame degli atti.
Nella circostanza, allora, essendo stato addebitato alla ricorrente di non aver prodotto i
bilanci degli anni 1993 e 1994 per la Cai S.r.l. (v. nota prot. n. 424 del 9 agosto 1999),
si sarebbe dovuto al contempo considerare che erano stati presentati i documenti contabili
inerenti una società omonima rispetto a quella di cui la Cai S.r.l. aveva acquisito un
ramo dazienda (Soreco S.r.l. con sede in Rivoli), e che tale situazione rivelava
obiettivamente un errore materiale nella trasmissione degli atti (errore indotto peraltro
dalla Camera di Commercio di Torino, che aveva rilasciato atti concernenti altra ditta).
Già dalla nota del 28 giugno 1999, recante la comunicazione dellesclusione dalla
gara, risultava evidente che lincompletezza della documentazione riguardava
lincoerenza tra bilanci degli esercizi 1993/1994, relativi alla Soreco S.r.l. con
sede in Torino, e bilanci degli anni 1995/1996/1997, relativi alla Soreco S.r.l. con sede
in Rivoli; sicché avrebbe dovuto lente appaltante ammettere la ricorrente a
rimediare allerrore materiale, oggettivamente evidente, stabilendo un breve termine
per integrare la documentazione, o quanto meno avrebbe dovuto richiedere i necessari
chiarimenti (ad es., a proposito dellattinenza alla Cai S.r.l. della documentazione
inerente la Soreco S.r.l.). Né si sarebbe in tal modo violata la par condicio
delle imprese concorrenti, in quanto la verifica a campione prevista dallart. 10,
comma 1-quater, della legge n. 109 del 1994 non può assumere caratteri
ingiustificatamente formalistici, sottraendo alle gare le imprese che, in possesso dei
requisiti di partecipazione, sono incorse in errori formali o materiali in occasione della
tempestiva produzione dei documenti, sempre che gli stessi siano agevolmente rilevabili
dallente appaltante al solo esame degli atti. Ciò anche in relazione al favor
per la massima partecipazione alle gare, che costituisce un principio generale nel settore
dei pubblici appalti.
Per le esposte considerazioni,
dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi di gravame, il ricorso va accolto, e
conseguentemente vanno annullati gli atti impugnati.
Le spese di giudizio possono
essere compensate, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE per il PIEMONTE, Sezione II, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo
accoglie nei sensi di cui in motivazione, e per leffetto annulla gli atti impugnati.
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