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TAR CALABRIA, REGGIO CALABRIA -
Sentenza 27 gennaio 2000 n. 71
Giurisdizione e competenza -
Giurisdizione esclusiva del G.A. - In materia di appalti - Ex art. 33 D.L.vo n. 80/1998 -
Controversie riguardanti la risoluzione unilaterale del contratto di appalto - Vi
rientrano.
Comune e Provincia - Consiglio comunale o provinciale - Competenza - In materia di appalti
- Ex art. 32 della legge n. 142/1990 - E limitata alla determinazione delle
modalità di affidamento - Modalità di gestione dellappalto ed in particolare atti
di rescissione del contratto - Non rientrano nella competenza del Consiglio.
FATTO
Con atto notificato il 13
novembre 1998 e depositato il 22 novembre 1998 l'arch. A., titolare dell'omonima impresa,
impugna il provvedimento di cui alla deliberazione della Giunta Municipale di Reggio
Calabria n. 1086 del 18 agosto 1998, avente ad oggetto: "Rescissione contratti Ditta
A.. Revoca delib. 27/97".
L'arch. A. fa presente che nel
periodo 1986/1994 la sua impresa ha avuto affidati dal Comune di Reggio Calabria lavori di
ristrutturazione del Teatro Cilea, secondo un "progetto - programma" suddiviso
in stralci funzionali. Detti lavori non sarebbero stati conclusi per colpa
dell'amministrazione, "la quale per lunghi anni non è riuscita ad eseguire
l'ordinanza di sgombero del 23.10.1990, liberando i locali che impedivano all'impresa B.
di continuare i lavori e che obbligavano la Direzione dei lavori ad una lunghissima,
quanto illegittima sospensione dei lavori stessi".
Invece di completare i lavori in
questione - come pure avrebbe manifestato l'intenzione di fare, con note indirizzate
all'impresa B. l'11 aprile 1996 ed il 29 ottobre 1996 e con nota sindacale, indirizzata
all'Assessore al bilancio, del 5 ottobre 1996, concernente il reperimento della somma di
£ 800.000.000, necessaria per l'ultimazione ed il collaudo dei lavori stessi -
l'amministrazione ha deliberato in data 29 gennaio 1996 l'effettuazione di nuovi e diversi
lavori, per i quali ha espletato apposita asta pubblica, "prevedendo la distruzione
delle opere già eseguite dall'impresa B. e che erano costate al Comune di Reggio Calabria
circa £ 2.000.000.000".
Con l'impugnata deliberazione n.
1086/1998 la Giunta municipale di Reggio Calabria ha, da ultimo, deciso di sciogliere i
contratti di appalto con la ditta A.
Avverso quest'ultima
deliberazione il ricorrente deduce i seguenti motivi:
I. Violazione dell'art. 32, lett.
m), della legge n. 142/1990. Lo scioglimento dei contratti d'appalto non sarebbe, in base
alla disposizione in epigrafe, di competenza della Giunta, ma del Consiglio comunale.
II. Violazione dell'art. 53, 1°
comma, della legge n. 142/1990. La deliberazione impugnata non sarebbe corredata dai
prescritti pareri, contabile e di regolarità tecnica.
III. Violazione dell'art. 345
della legge n. 2248/1865, all. F), e dell'art. 35 del R.D. n. 350/1895. Le disposizioni in
epigrafe, richiamate dalla deliberazione impugnata, non sarebbero, nella fattispecie,
applicabili. Inoltre il "recesso" del Comune per perfezionarsi e divenire
efficace avrebbe dovuto comunicarsi con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.
IV. Eccesso di potere per
contraddizione e difformità tra motivazione e dispositivo, sviamento, illogicità
manifesta, e travisamento dei fatti. Difetto di motivazione. La deliberazione impugnata
non preciserebbe quali siano i contratti che intende risolvere. Tale risoluzione non
sarebbe nell'interesse pubblico. I lavori andrebbero invece ripresi e completati, come
l'amministrazione aveva ritenuto di dover fare, da ultimo, con la nota sindacale del 5
ottobre 1996, cit. Lo scioglimento dei contratti renderebbe inutilizzabili le opere
realizzate, con sperpero di denaro pubblico. L'amministrazione non spiegherebbe le ragioni
di tale scelta, manifestamente incongrua. Le determinazioni assunte con la deliberazione
impugnata non sarebbero riferibili a quelle prese dal Consiglio comunale con le
deliberazioni n. 6 e n. 2174/1990, che non prenderebbero in considerazione lo scioglimento
dei contratti in essere con la ditta A.
Il ricorrente conclude per
l'accoglimento del gravame.
Il Comune di Reggio Calabria si
è costituito in giudizio ed ha sostenuto, con articolate contro deduzioni, la piena
legittimità del proprio operato, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con successive memorie le parti
hanno ribadito ed ampliato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive
conclusioni.
La causa è stata assunta in
decisione nella pubblica udienza del 24 novembre 1999.
DIRITTO
1. Va preliminarmente affrontato
il problema concernente la sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale sulla
controversia sottopostagli dal ricorrente arch. A., la quale riguarda la legittimità
della disposta risoluzione, ex art. 345 della legge n. 2248/1865, all. F), dei
contratti in essere tra lo stesso ed il Comune di Reggio Calabria per la ristrutturazione
del Teatro Cilea.
In proposito è ben noto al
collegio che, secondo l'orientamento prevalente, in tema di appalti pubblici la
giurisdizione amministrativa sussiste solo fino al momento in cui, per effetto della
conclusione del contratto, sorgono vere e proprie posizioni di diritto soggettivo tra le
parti e che, in tale ottica, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario in
ordine all'accertamento delle posizioni delle parti, in sede di esecuzione del contratto e
in ordine alla rescissione e, similmente, in ordine al recesso del contratto ex artt. 340
e 345 della legge n. 2248/1865, all. F).
Infatti, le controversie nascenti
dall'esecuzione dei contratti attengono a posizioni di diritto soggettivo, inerenti a
rapporti contrattuali di natura privatistica, sulle quali non hanno alcuna incidenza i
poteri discrezionali ed autoritativi della p.a., anche quando essa si avvalga della
facoltà conferitale dalla legge di recedere dal rapporto, spettando al giudice ordinario
l'accertamento dei fatti legittimanti il recesso, il quale non comporta l'esplicazione dei
poteri pubblicistici (v., tra le tante, C.S., IV, 9 gennaio 1996, n. 41; per il
minoritario orientamento contrario, v. T.A.R. Puglia, Lecce, 12 febbraio 1986, n. 23).
Occorre tuttavia rilevare che il
D.Lg.vo n. 80/1998 ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
tra le altre, le controversie "aventi ad oggetto le procedure di affidamento di
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla
applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale" (art.
33, comma 2, lett. e).
Ciò comporta che, a seguito
dell'entrata in vigore di detto decreto legislativo, la giurisdizione amministrativa in
materia di affidamento di appalti pubblici non è limitata alle posizioni di interesse
legittimo, ma si estende a quelle di diritto soggettivo.
Ne consegue, ad avviso del
collegio, che vanno oggi ricondotte alla giurisdizione amministrativa esclusiva anche le
controversie attinenti alla risoluzione unilaterale dei contratti di appalto, disposta
dall'amministrazione ai sensi dell'art. 345 della legge n. 2248/1865, all. F), giacché la
relativa procedura rientra, sia pure "in negativo", tra quelle di affidamento di
appalti pubblici delle quali parla il D.Lg.vo n. 80/1998.
2. Con il I) e parte del IV)
motivo il ricorrente sostiene che l'impugnata deliberazione della G.M. di Reggio Calabria
sarebbe viziata da incompetenza, in quanto essa avrebbe dovuto essere assunta dal
Consiglio comunale, non potendosi, peraltro, considerare esecutiva delle delibere
consiliari n. 6 e n. 2174 del 1990.
Le censure non hanno pregio.
Ai sensi dell'art. 32 della legge
n. 142/1990, il Consiglio è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo del
Comune, che ha competenza limitatamente agli atti fondamentali specificamente indicati
dalla legge stessa.
Tra questi ultimi, la lettera m)
dell'art. 32, include "gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative
permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti
fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non
rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta,
del segretario o di altri funzionari".
Il Consiglio non ha, pertanto, la
competenza ad adottare tutti gli atti relativi ad appalti pubblici, ma è ad esso
riservata, in sostanza, oltre alla decisione di realizzare una determinata opera pubblica,
quella sulle modalità di affidamento dell'appalto dei relativi lavori, rimanendo invece
esclusa la concreta "gestione" delle relative procedure di realizzazione,
nell'ambito della quale rientra anche la determinazione di risolvere il relativo
contratto, oggetto del presente giudizio (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, 14 luglio 1997,
n. 1271; T.A.R. Marche, 21 giugno 1991, n. 412).
Non può d'altronde sottacersi
che, nella fattispecie, è piuttosto la decisione originaria di procedere a lavori di
riadattamento del Teatro Cilea e di affidarli mediante licitazione privata (aggiudicata
alla ditta A.) che risulta presa, a suo tempo, senza la copertura di una deliberazione
consiliare, come pure tutti i successivi "ampliamenti", che hanno portato - a
"trattativa privata" - l'importo dei lavori da £ 410.000.000 a £ 1.991.000.000
(v. memorie di costituzione e conclusiva del Comune).
3. Con il II) motivo il
ricorrente deduce, poi, la mancanza sulla deliberazione impugnata dei pareri di
regolarità tecnica e contabile, prescritti dall'art. 53 della legge n. 142/1990. La
doglianza è inaccoglibile.
In ordine alla regolarità
tecnica la deliberazione impugnata reca nell'ultima pagina la sottoscrizione de "Il
Funzionario Responsabile del Servizio" sotto la dizione "parere
favorevole", per cui quest'ultimo deve ritenersi sussistente, essendo inidonei i
dubbi genericamente manifestati dal ricorrente a scalfire il particolare valore probatorio
che va riconosciuto all'atto pubblico, fino a querela di falso, nella specie non proposta
(v. C.S., A.P., 5 agosto 1993, n. 10; C.S., V, 8 settembre 1992, n. 755).
Quanto al parere di regolarità
contabile, la giurisprudenza ha acclarato che, in presenza di atti che non comportano
alcun onere finanziario a carico della p.a., il parere contabile di cui all'art. 53 della
legge n. 142/1990 non è necessario e la sua mancanza non può pertanto costituire motivo
di legittimità (C.S., IV, 23 aprile 1998, n. 670). Ne consegue che, nella fattispecie, la
mancanza di detto parere - il quale in effetti non risulta apposto dal competente
"Direttore di ragioneria" - non può comportare l' illegittimità della
deliberazione de qua, perché essa non dispone alcuna spesa, ma rinvia espressamente a
separato provvedimento l'approvazione della contabilità finale dei lavori e la
liquidazione delle spettanze del ricorrente.
4. Con il III) e la parte del IV)
motivo non esaminata sopra sub 2., l'arch. A. lamenta, ancora, la violazione dell'art. 345
della legge n. 2248/1865, all. F), e dell'art. 35 del R.D. n. 350/1895, anche sotto
l'aspetto che il "recesso" del Comune per perfezionarsi e divenire efficace
avrebbe dovuto comunicarsi con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Deduce,
pure, che la deliberazione impugnata non preciserebbe quali siano i contratti che intende
risolvere e che tale risoluzione non sarebbe nell'interesse pubblico. L'amministrazione
non spiegherebbe, infine, le ragioni della scelta di risolvere i contratti, che sarebbe
manifestamente incongrua.
Le predette lagnanze non possono
condividersi.
4. 1 Quanto alla pretesa mancata
indicazione dei contratti da risolvere ("come descritti in premessa"), basta
rilevare che la premessa della deliberazione cita tutte le deliberazioni relative agli
affidamenti di lavori succedutisi nel tempo, sicché la doglianza appare formalistica, se
non pretestuosa, risultando perfettamente individuati i contratti in questione.
4.2 - In ordine alla deduzione
secondo cui il recesso del Comune si sarebbe perfezionato solo a seguito di notifica dello
stesso, mediante atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, è invece sufficiente
constatare che detta notifica non è prescritta dalla normativa vigente. Questa si limita,
in effetti, a prevedere che:
- "è facoltativo
all'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento
dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al
decimo dell'importare delle opere non eseguite" (art. 345 della legge n. 2248/1865,
all. F);
- "quando l'amministrazione
si valga delle facoltà di sciogliere il contratto, a sensi dell'art. 345 della legge sui
lavori pubblici, si procederà tosto a riprendere in consegna i lavori e spirato il
termine di garanzia fissato nel capitolato speciale, al loro collaudo definitivo.
L'amministrazione ha l'obbligo di accettare soltanto quei materiali esistenti nel cantiere
che siano stati ricevuti dal direttore dei lavori prima della partecipazione dello
scioglimento del contratto. L'appaltatore dovrà rimuovere i materiali non accettati dall'
amministrazione dai magazzini e dai cantieri e mettere questi a disposizione
dell'amministrazione medesima nel termine che gli sarà stabilito sotto pena che lo
sgombero sia effettuato d'ufficio ed a sue spese" (art. 35 del R.D. n. 350/1895).
4.3 Nella sostanza delle cose,
occorre osservare quanto segue.
A prescindere da ogni valutazione
sulle responsabilità - da accertare nella sede competente (v. più avanti, sub 7.)
- è pacifico che i lavori di riadattamento del Teatro Cilea affidati alla ditta A. si
sono trascinati, senza una definizione, per oltre un decennio (il primo appalto risale al
1985). Nel frattempo l'amministrazione ha approvato un progetto di riqualificazione
complessiva del Teatro (v. deliberazioni consiliari n. 6 e n. 2174 del 1990), per la
realizzazione concreta del quale - dopo lo svolgimento della gara per l'affidamento dei
lavori - ha deciso di risolvere i rapporti contrattuali formalmente ancora in essere (ai
fini del collaudo), ma sostanzialmente ormai privi di contenuto, con la ditta A., la quale
occupava ancora l'immobile con il suo cantiere.
Nella deliberazione impugnata si
legge, invero, che i lavori svolti dalla ditta A. sono quasi ultimati e, comunque,
"sono quasi interamente inutilizzabili in quanto i relativi elaborati progettuali
risalgono ad epoche remote e quindi eccessivamente datati rispetto al nuovo progetto
esecutivo finanziato con le somme disponibili del "Decreto Reggio" che tiene
invece conto delle nuove tecniche sopravvenute e dei nuovi standards previsti dalle
normative più recenti per l'agibilità, la sicurezza e la generale fruibilità
dell'impianto; e che i lavori che dovrebbe eseguire la ditta A. non sono comunque più in
sintonia col nuovo progetto". La deliberazione prosegue affermando che i lavori di
ristrutturazione del Teatro debbono essere realizzati in maniera coordinata e che, per
evitare costi aggiuntivi a favore dell'aggiudicatario dei nuovi lavori, si impone un
intervento atto a renderne possibile l'immediata ripresa.
Tali considerazioni sono
contestate solo genericamente, e con argomenti "ad effetto" (denari pubblici
sperperati inutilmente!), dal ricorrente, che avrebbe preferito il
"completamento" dell'intervento affidato alla sua impresa, per il quale la
stessa amministrazione sarebbe stata, in un primo tempo, orientata, cercando di reperire
il finanziamento della connessa spesa (£ 800.000.000).
Orbene, siffatte valutazioni
rientrano nella sfera di discrezionalità riservata all'amministrazione, come tale non
sindacabile dal giudice della legittimità, e, comunque, la scelta operata - nelle
circostanze determinatesi - non risulta incongrua, né contraddittoria, né contraria
all'interesse pubblico, specialmente alla luce delle considerazioni, sopra riportate,
concernenti:
a) l'inattualità delle scelte
progettuali sulle quali erano fondati i lavori affidati alla ditta A., da quest'ultima non
convincentemente smentite (rectius: neppure affrontate) sul piano tecnico;
b) la necessità di consentire la
prosecuzione del nuovo intervento "complessivo" affidato, con regolare procedura
di gara, ad altra impresa.
Non si comprende, oltre tutto,
perché la ditta A. ritenga di avere diritto ad eseguire essa un'ulteriore tranche di
lavori, a completamento dei precedenti, dato che - a tutto concedere - l'effettuazione di
qualsiasi opera pubblica dipende da una valutazione tecnica riservata all'amministrazione,
che comporta comunque, fatte salve limitatissime eccezioni, la celebrazione di una gara
per l'affidamento dei lavori.
5. Sulla base delle
argomentazioni fin qui svolte, il ricorso in esame si appalesa infondato e va quindi
rigettato.
6. Le spese seguono, come di
regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 7. La peculiarità della vicenda
impone la trasmissione degli atti alla Procura regionale della corte dei conti di
Catanzaro, per l'accertamento delle eventuali responsabilità per i danni subiti
dall'erario in conseguenza sia dell'affidamento a trattativa privata (che appare di dubbia
legittimità) alla ditta A. di lavori integrativi di quelli aggiudicati con procedura di
gara, sia della sostanziale inutilità di tutti tali lavori, alla luce del nuovo
intervento di riqualificazione "globale" del Teatro Cilea.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo
Regionale della Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria - rigetta il ricorso in
epigrafe.
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