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   Giurisprudenza  

TAR CALABRIA, REGGIO CALABRIA - Sentenza 27 gennaio 2000 n. 71

Giurisdizione e competenza - Giurisdizione esclusiva del G.A. - In materia di appalti - Ex art. 33 D.L.vo n. 80/1998 - Controversie riguardanti la risoluzione unilaterale del contratto di appalto - Vi rientrano.
Comune e Provincia - Consiglio comunale o provinciale - Competenza - In materia di appalti - Ex art. 32 della legge n. 142/1990 - E’ limitata alla determinazione delle modalità di affidamento - Modalità di gestione dell’appalto ed in particolare atti di rescissione del contratto - Non rientrano nella competenza del Consiglio.

FATTO

Con atto notificato il 13 novembre 1998 e depositato il 22 novembre 1998 l'arch. A., titolare dell'omonima impresa, impugna il provvedimento di cui alla deliberazione della Giunta Municipale di Reggio Calabria n. 1086 del 18 agosto 1998, avente ad oggetto: "Rescissione contratti Ditta A.. Revoca delib. 27/97".

L'arch. A. fa presente che nel periodo 1986/1994 la sua impresa ha avuto affidati dal Comune di Reggio Calabria lavori di ristrutturazione del Teatro Cilea, secondo un "progetto - programma" suddiviso in stralci funzionali. Detti lavori non sarebbero stati conclusi per colpa dell'amministrazione, "la quale per lunghi anni non è riuscita ad eseguire l'ordinanza di sgombero del 23.10.1990, liberando i locali che impedivano all'impresa B. di continuare i lavori e che obbligavano la Direzione dei lavori ad una lunghissima, quanto illegittima sospensione dei lavori stessi".

Invece di completare i lavori in questione - come pure avrebbe manifestato l'intenzione di fare, con note indirizzate all'impresa B. l'11 aprile 1996 ed il 29 ottobre 1996 e con nota sindacale, indirizzata all'Assessore al bilancio, del 5 ottobre 1996, concernente il reperimento della somma di £ 800.000.000, necessaria per l'ultimazione ed il collaudo dei lavori stessi - l'amministrazione ha deliberato in data 29 gennaio 1996 l'effettuazione di nuovi e diversi lavori, per i quali ha espletato apposita asta pubblica, "prevedendo la distruzione delle opere già eseguite dall'impresa B. e che erano costate al Comune di Reggio Calabria circa £ 2.000.000.000".

Con l'impugnata deliberazione n. 1086/1998 la Giunta municipale di Reggio Calabria ha, da ultimo, deciso di sciogliere i contratti di appalto con la ditta A.

Avverso quest'ultima deliberazione il ricorrente deduce i seguenti motivi:

I. Violazione dell'art. 32, lett. m), della legge n. 142/1990. Lo scioglimento dei contratti d'appalto non sarebbe, in base alla disposizione in epigrafe, di competenza della Giunta, ma del Consiglio comunale.

II. Violazione dell'art. 53, 1° comma, della legge n. 142/1990. La deliberazione impugnata non sarebbe corredata dai prescritti pareri, contabile e di regolarità tecnica.

III. Violazione dell'art. 345 della legge n. 2248/1865, all. F), e dell'art. 35 del R.D. n. 350/1895. Le disposizioni in epigrafe, richiamate dalla deliberazione impugnata, non sarebbero, nella fattispecie, applicabili. Inoltre il "recesso" del Comune per perfezionarsi e divenire efficace avrebbe dovuto comunicarsi con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.

IV. Eccesso di potere per contraddizione e difformità tra motivazione e dispositivo, sviamento, illogicità manifesta, e travisamento dei fatti. Difetto di motivazione. La deliberazione impugnata non preciserebbe quali siano i contratti che intende risolvere. Tale risoluzione non sarebbe nell'interesse pubblico. I lavori andrebbero invece ripresi e completati, come l'amministrazione aveva ritenuto di dover fare, da ultimo, con la nota sindacale del 5 ottobre 1996, cit. Lo scioglimento dei contratti renderebbe inutilizzabili le opere realizzate, con sperpero di denaro pubblico. L'amministrazione non spiegherebbe le ragioni di tale scelta, manifestamente incongrua. Le determinazioni assunte con la deliberazione impugnata non sarebbero riferibili a quelle prese dal Consiglio comunale con le deliberazioni n. 6 e n. 2174/1990, che non prenderebbero in considerazione lo scioglimento dei contratti in essere con la ditta A.

Il ricorrente conclude per l'accoglimento del gravame.

Il Comune di Reggio Calabria si è costituito in giudizio ed ha sostenuto, con articolate contro deduzioni, la piena legittimità del proprio operato, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con successive memorie le parti hanno ribadito ed ampliato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni.

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 24 novembre 1999.

 

DIRITTO

1. Va preliminarmente affrontato il problema concernente la sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale sulla controversia sottopostagli dal ricorrente arch. A., la quale riguarda la legittimità della disposta risoluzione, ex art. 345 della legge n. 2248/1865, all. F), dei contratti in essere tra lo stesso ed il Comune di Reggio Calabria per la ristrutturazione del Teatro Cilea.

In proposito è ben noto al collegio che, secondo l'orientamento prevalente, in tema di appalti pubblici la giurisdizione amministrativa sussiste solo fino al momento in cui, per effetto della conclusione del contratto, sorgono vere e proprie posizioni di diritto soggettivo tra le parti e che, in tale ottica, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario in ordine all'accertamento delle posizioni delle parti, in sede di esecuzione del contratto e in ordine alla rescissione e, similmente, in ordine al recesso del contratto ex artt. 340 e 345 della legge n. 2248/1865, all. F).

Infatti, le controversie nascenti dall'esecuzione dei contratti attengono a posizioni di diritto soggettivo, inerenti a rapporti contrattuali di natura privatistica, sulle quali non hanno alcuna incidenza i poteri discrezionali ed autoritativi della p.a., anche quando essa si avvalga della facoltà conferitale dalla legge di recedere dal rapporto, spettando al giudice ordinario l'accertamento dei fatti legittimanti il recesso, il quale non comporta l'esplicazione dei poteri pubblicistici (v., tra le tante, C.S., IV, 9 gennaio 1996, n. 41; per il minoritario orientamento contrario, v. T.A.R. Puglia, Lecce, 12 febbraio 1986, n. 23).

Occorre tuttavia rilevare che il D.Lg.vo n. 80/1998 ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, tra le altre, le controversie "aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale" (art. 33, comma 2, lett. e).

Ciò comporta che, a seguito dell'entrata in vigore di detto decreto legislativo, la giurisdizione amministrativa in materia di affidamento di appalti pubblici non è limitata alle posizioni di interesse legittimo, ma si estende a quelle di diritto soggettivo.

Ne consegue, ad avviso del collegio, che vanno oggi ricondotte alla giurisdizione amministrativa esclusiva anche le controversie attinenti alla risoluzione unilaterale dei contratti di appalto, disposta dall'amministrazione ai sensi dell'art. 345 della legge n. 2248/1865, all. F), giacché la relativa procedura rientra, sia pure "in negativo", tra quelle di affidamento di appalti pubblici delle quali parla il D.Lg.vo n. 80/1998.

2. Con il I) e parte del IV) motivo il ricorrente sostiene che l'impugnata deliberazione della G.M. di Reggio Calabria sarebbe viziata da incompetenza, in quanto essa avrebbe dovuto essere assunta dal Consiglio comunale, non potendosi, peraltro, considerare esecutiva delle delibere consiliari n. 6 e n. 2174 del 1990.

Le censure non hanno pregio.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 142/1990, il Consiglio è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune, che ha competenza limitatamente agli atti fondamentali specificamente indicati dalla legge stessa.

Tra questi ultimi, la lettera m) dell'art. 32, include "gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari".

Il Consiglio non ha, pertanto, la competenza ad adottare tutti gli atti relativi ad appalti pubblici, ma è ad esso riservata, in sostanza, oltre alla decisione di realizzare una determinata opera pubblica, quella sulle modalità di affidamento dell'appalto dei relativi lavori, rimanendo invece esclusa la concreta "gestione" delle relative procedure di realizzazione, nell'ambito della quale rientra anche la determinazione di risolvere il relativo contratto, oggetto del presente giudizio (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, 14 luglio 1997, n. 1271; T.A.R. Marche, 21 giugno 1991, n. 412).

Non può d'altronde sottacersi che, nella fattispecie, è piuttosto la decisione originaria di procedere a lavori di riadattamento del Teatro Cilea e di affidarli mediante licitazione privata (aggiudicata alla ditta A.) che risulta presa, a suo tempo, senza la copertura di una deliberazione consiliare, come pure tutti i successivi "ampliamenti", che hanno portato - a "trattativa privata" - l'importo dei lavori da £ 410.000.000 a £ 1.991.000.000 (v. memorie di costituzione e conclusiva del Comune).

3. Con il II) motivo il ricorrente deduce, poi, la mancanza sulla deliberazione impugnata dei pareri di regolarità tecnica e contabile, prescritti dall'art. 53 della legge n. 142/1990. La doglianza è inaccoglibile.

In ordine alla regolarità tecnica la deliberazione impugnata reca nell'ultima pagina la sottoscrizione de "Il Funzionario Responsabile del Servizio" sotto la dizione "parere favorevole", per cui quest'ultimo deve ritenersi sussistente, essendo inidonei i dubbi genericamente manifestati dal ricorrente a scalfire il particolare valore probatorio che va riconosciuto all'atto pubblico, fino a querela di falso, nella specie non proposta (v. C.S., A.P., 5 agosto 1993, n. 10; C.S., V, 8 settembre 1992, n. 755).

Quanto al parere di regolarità contabile, la giurisprudenza ha acclarato che, in presenza di atti che non comportano alcun onere finanziario a carico della p.a., il parere contabile di cui all'art. 53 della legge n. 142/1990 non è necessario e la sua mancanza non può pertanto costituire motivo di legittimità (C.S., IV, 23 aprile 1998, n. 670). Ne consegue che, nella fattispecie, la mancanza di detto parere - il quale in effetti non risulta apposto dal competente "Direttore di ragioneria" - non può comportare l' illegittimità della deliberazione de qua, perché essa non dispone alcuna spesa, ma rinvia espressamente a separato provvedimento l'approvazione della contabilità finale dei lavori e la liquidazione delle spettanze del ricorrente.

4. Con il III) e la parte del IV) motivo non esaminata sopra sub 2., l'arch. A. lamenta, ancora, la violazione dell'art. 345 della legge n. 2248/1865, all. F), e dell'art. 35 del R.D. n. 350/1895, anche sotto l'aspetto che il "recesso" del Comune per perfezionarsi e divenire efficace avrebbe dovuto comunicarsi con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Deduce, pure, che la deliberazione impugnata non preciserebbe quali siano i contratti che intende risolvere e che tale risoluzione non sarebbe nell'interesse pubblico. L'amministrazione non spiegherebbe, infine, le ragioni della scelta di risolvere i contratti, che sarebbe manifestamente incongrua.

Le predette lagnanze non possono condividersi.

4. 1 Quanto alla pretesa mancata indicazione dei contratti da risolvere ("come descritti in premessa"), basta rilevare che la premessa della deliberazione cita tutte le deliberazioni relative agli affidamenti di lavori succedutisi nel tempo, sicché la doglianza appare formalistica, se non pretestuosa, risultando perfettamente individuati i contratti in questione.

4.2 - In ordine alla deduzione secondo cui il recesso del Comune si sarebbe perfezionato solo a seguito di notifica dello stesso, mediante atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, è invece sufficiente constatare che detta notifica non è prescritta dalla normativa vigente. Questa si limita, in effetti, a prevedere che:

- "è facoltativo all'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguite" (art. 345 della legge n. 2248/1865, all. F);

- "quando l'amministrazione si valga delle facoltà di sciogliere il contratto, a sensi dell'art. 345 della legge sui lavori pubblici, si procederà tosto a riprendere in consegna i lavori e spirato il termine di garanzia fissato nel capitolato speciale, al loro collaudo definitivo. L'amministrazione ha l'obbligo di accettare soltanto quei materiali esistenti nel cantiere che siano stati ricevuti dal direttore dei lavori prima della partecipazione dello scioglimento del contratto. L'appaltatore dovrà rimuovere i materiali non accettati dall' amministrazione dai magazzini e dai cantieri e mettere questi a disposizione dell'amministrazione medesima nel termine che gli sarà stabilito sotto pena che lo sgombero sia effettuato d'ufficio ed a sue spese" (art. 35 del R.D. n. 350/1895).

4.3 Nella sostanza delle cose, occorre osservare quanto segue.

A prescindere da ogni valutazione sulle responsabilità - da accertare nella sede competente (v. più avanti, sub 7.) - è pacifico che i lavori di riadattamento del Teatro Cilea affidati alla ditta A. si sono trascinati, senza una definizione, per oltre un decennio (il primo appalto risale al 1985). Nel frattempo l'amministrazione ha approvato un progetto di riqualificazione complessiva del Teatro (v. deliberazioni consiliari n. 6 e n. 2174 del 1990), per la realizzazione concreta del quale - dopo lo svolgimento della gara per l'affidamento dei lavori - ha deciso di risolvere i rapporti contrattuali formalmente ancora in essere (ai fini del collaudo), ma sostanzialmente ormai privi di contenuto, con la ditta A., la quale occupava ancora l'immobile con il suo cantiere.

Nella deliberazione impugnata si legge, invero, che i lavori svolti dalla ditta A. sono quasi ultimati e, comunque, "sono quasi interamente inutilizzabili in quanto i relativi elaborati progettuali risalgono ad epoche remote e quindi eccessivamente datati rispetto al nuovo progetto esecutivo finanziato con le somme disponibili del "Decreto Reggio" che tiene invece conto delle nuove tecniche sopravvenute e dei nuovi standards previsti dalle normative più recenti per l'agibilità, la sicurezza e la generale fruibilità dell'impianto; e che i lavori che dovrebbe eseguire la ditta A. non sono comunque più in sintonia col nuovo progetto". La deliberazione prosegue affermando che i lavori di ristrutturazione del Teatro debbono essere realizzati in maniera coordinata e che, per evitare costi aggiuntivi a favore dell'aggiudicatario dei nuovi lavori, si impone un intervento atto a renderne possibile l'immediata ripresa.

Tali considerazioni sono contestate solo genericamente, e con argomenti "ad effetto" (denari pubblici sperperati inutilmente!), dal ricorrente, che avrebbe preferito il "completamento" dell'intervento affidato alla sua impresa, per il quale la stessa amministrazione sarebbe stata, in un primo tempo, orientata, cercando di reperire il finanziamento della connessa spesa (£ 800.000.000).

Orbene, siffatte valutazioni rientrano nella sfera di discrezionalità riservata all'amministrazione, come tale non sindacabile dal giudice della legittimità, e, comunque, la scelta operata - nelle circostanze determinatesi - non risulta incongrua, né contraddittoria, né contraria all'interesse pubblico, specialmente alla luce delle considerazioni, sopra riportate, concernenti:

a) l'inattualità delle scelte progettuali sulle quali erano fondati i lavori affidati alla ditta A., da quest'ultima non convincentemente smentite (rectius: neppure affrontate) sul piano tecnico;

b) la necessità di consentire la prosecuzione del nuovo intervento "complessivo" affidato, con regolare procedura di gara, ad altra impresa.

Non si comprende, oltre tutto, perché la ditta A. ritenga di avere diritto ad eseguire essa un'ulteriore tranche di lavori, a completamento dei precedenti, dato che - a tutto concedere - l'effettuazione di qualsiasi opera pubblica dipende da una valutazione tecnica riservata all'amministrazione, che comporta comunque, fatte salve limitatissime eccezioni, la celebrazione di una gara per l'affidamento dei lavori.

5. Sulla base delle argomentazioni fin qui svolte, il ricorso in esame si appalesa infondato e va quindi rigettato.

6. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 7. La peculiarità della vicenda impone la trasmissione degli atti alla Procura regionale della corte dei conti di Catanzaro, per l'accertamento delle eventuali responsabilità per i danni subiti dall'erario in conseguenza sia dell'affidamento a trattativa privata (che appare di dubbia legittimità) alla ditta A. di lavori integrativi di quelli aggiudicati con procedura di gara, sia della sostanziale inutilità di tutti tali lavori, alla luce del nuovo intervento di riqualificazione "globale" del Teatro Cilea.

 P. Q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria - rigetta il ricorso in epigrafe.

 

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