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   Giurisprudenza  

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I - Sentenza 28 marzo 2000 n. 3698

Revisione prezzi negli appalti pubblici

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 7 agosto 1996 il Comune di .............. ha proposto impugnazione per nullità del lodo sottoscritto il 18 novembre 1995 con il quale, risolvendo le controversie insorte con il ................. (in relazione all'esecuzione della rete fognaria comunale, il collegio arbitrale ha condannato l'ente territoriale al pagamento di £. 22.232.915, a titolo di residuo dell'importo della revisione prezzi. La corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'impugnazione, ha annullato il lodo e ha condannato il Consorzio a restituire al Comune la somma di £. 122.502.966, con gli interessi legali dal 25 settembre 1995 al saldo, ritenendo che, ai sensi dell'art. 33 3° comma della legge n. 41 dei 1986, l'alea revisionale deve essere calcolata con riferimento all'importo complessivo dei lavori, senza effettuare alcuna detrazione per importo dell'anticipazione e per i lavori eseguiti nel primo anno.

La corte territoriale è pervenuta a tale conclusione sulla base dei seguenti argomenti:

a) la disposizione di legge ammette la revisione dei prezzi quando l'amministrazione riconosca che l'importo complessivo della prestazione è aumentato o diminuito in misura superiore al dieci per cento ed è indubbio che l'espressione "complessivo" ha un significato che va riferito alla totalità o globalità;

b) la portata letterale è coerente con il sistema nel quale la disposizione è inserita, caratterizzato da una tendenza generale sfavorevole all'istituto della revisione dei prezzi e dalla circostanza che la disposizione stessa è compresa in una legge finanziaria, che notoriamente ha la finalità di ridurre la spesa pubblica, come è confermato dalla esclusione della revisione negli appalti relativi a lavori di durata non superiore all'anno, disposta dal secondo comma;

c) anche l'art. 1664 c:c. prende in considerazione per la revisione dei prezzi nell'appalto privato il prezzo complessivo convenuto;

d) in senso contrario non può invocarsi il parere del Consiglio di stato (sezione II, 16 gennaio 1991), richiamato dal lodo la cui interpretazione, interpretazione debole, finisce per svuotare il significato letterale della disposizione, omettendo di inquadrarla nel sistema e finendo per escludere, sulla base della predetta interpretazione, ogni effetto abrogativo della disciplina preesistente.

Avverso la sentenza della corte d'appello di Roma il Consorzio ricorre per cassazione sulla base di un unico, articolato, motivo, illustrato con "memoria". Resiste con controricorso illustrato con "memoria" il Comune.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente deduce la violazione dei principi in tema di revisione dei prezzi negli appalti di opere pubbliche e, in particolare, dell'art. 33 della legge n. 41 del 1986, richiamando, innanzi tutto, la tesi sostenuta nel citato parere dei Consiglio di Stato, secondo cui nella materia di cui si tratta deve applicarsi il principio generale, ribadito nell'art. 14 della legge n. 1 del 1978, da ritenere in vigore, con riferimento all'anticipazione, dell'inapplicabilità della percentuale di alea agli importi non soggetti a revisione. Infatti, sarebbe del tutto logico ed equo che, se il rischio dell'aumento dei costi per la parte dei lavori compensata con importi esclusi dalla revisione dei prezzi rimane addossata all'appaltatore, tali importi siano altresì irrilevanti ai fini della determinazione dell'alea.

L'argomento desunto dalla lettera dell'art. 33 della legge n. 41 del 1986, che fa riferimento all'importo complessivo sarebbe equivoco, perché lo stesso termine "complessivo" compare nella disciplina della revisione prezzi, fin dal 1947, e anche nell'art. 14 della legge n. 1 del 1978, ispirato al principio della neutralità, ai fini del calcolo dell'alea revisionale, degli importi non soggetti a revisione.

La mancata riproduzione nell'art. 33 dell'inciso contenuto nell'art. 14, che espressamente esclude l'importo dell'anticipazione dal calcolo dell'alea revisionale, non sarebbe decisiva, perché sufficientemente spiegata dalla necessità avvertita dal legislatore del 1978 di dettare una regola in un contesto normativo in cui anticipazione era facoltativa, mentre tale necessità non sussiste quando detta anticipazione è diventata obbligatoria.

Il ricorrente, infine, sostiene che sarebbero irrilevanti i richiami alla natura di legge finanziaria e all'art. 1664 c.c.

2. Il ricorso non è fondato.

L'art. 33 della legge finanziaria dei 1986 (legge 28 febbraio 1986, n. 41), nel testo anteriore alla modifica disposta con l'art. 3 dei d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito dalla 8 agosto 1992 n. 359, che ha abolito del tutto l'istituto della revisione dei prezzi, dopo avere disposto al secondo comma l'inapplicabilità della predetta revisione dei prezzi agli appalti di opere pubbliche di durata inferiore all'anno, individua il presupposto della revisione stessa nell'aumento (o nella diminuzione) dell'importo complessivo della prestazione" in misura superiore al dieci per cento, e, nei casi in cui tale presupposto sussiste, "esclude" l'applicazione del meccanismo, all'importo dei lavori già eseguiti nel primo anno e all'anticipazione già corrisposta.

La formulazione letterale della disposizione, dalla quale è sempre necessario prendere le mosse nell'interpretazione della legge, non si presta, di per sè, ad essere intesa in un significato diverso da quello proprio dei termini usati, sia pure letti nella loro connessione. In applicazione di tale criterio ermeneutico può dirsi, ai fini che rilevano in questa sede, che dalla disposizione si ricavano due regole: la prima è quella che impone di distinguere il momento dell'accertamento del diritto alla revisione dei prezzi, da quello della quantificazione dell'importo revisionale; la seconda è quella che, ai fin dell'accertamento dell'an debeatur, fa obbligo di prendere come base dei calcolo della percentuale della cosiddetta alea revisionale dei dieci per cento, la totalità della prestazione, senza esclusione di alcuna voce.

Il motivo di dubbio, che il ricorrente pretende di sciogliere in senso opposto a quello a cui è pervenuta la corte territoriale, nasce solo dal raffronto tra la nuova disposizione e il precedente articolo 14 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, il quale, oltre a disporre, al primo comma, che la revisione dei prezzi deve essere calcolata sull'importo dei lavori eccedente quello anticipato, espressamente prevede, nel secondo comma, anche che l'aumento o la diminuzione che dà luogo alla revisione dei prezzi deve superare in ogni caso il cinque per cento dell'importo complessivo dei lavori ovvero, quando si applichi la disposizione di cui al precedente comma, dell'importo dei lavori eccedenti quello anticipato".

Secondo tale disciplina, quindi, ferma la distinzione logica tra accertamento dei diritto a revisione e quantificazione dell'importo revisionale, gli importi anticipati sono espressamente esclusi sia dal meccanismo di quantificazione che dal calcolo della cosiddetta alea revisionale.

La tesi del ricorrente, ancorché si affidi all'autorevolezza del conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, non può essere condivisa, innanzi tutto perché si basa su un'impostazione metodologica non corretta (che, infatti, giunge ad affermare l'inutilità della disciplina più recente, ridotta a una clausola di stile), pretendendo di trarre il significato della norma nuova da quella anteriore, invece che dall'intenzione del legislatore, ipotizzando una sorta di presunzione di continuità della disciplina legislativa che non trova alcun riscontro nelle regole legali di interpretazione e nella logica.

Peraltro, nella specie, la discontinuità tra la disciplina anteriore e quella successiva (che porta all'abrogazione dell'art. 14 della legge n. 1178 per incompatibilità, ai sensi del sesto comma dell'art. 33 legge n. 41 del 1986) è palese fin dalla lettura delle due disposizioni, perché, mentre nell'art. 14, secondo comma della legge n. 1 del 1978, l'accertamento del diritto al compenso revisionale, conseguente all'aumento dei prezzi superiore al cinque per cento, deve essere compiuto tenendo presenti due parametri alternativi, e cioè da una parte l'importo complessivo dei lavori, dall'altra ("ovvero") l'importo dei lavori eccedente quello anticipato, con l'art. 33 viene preso in considerazione solo il parametro costituito dall'importo complessivo dei lavori.

L'esclusione dell'altro parametro (che rendeva per cosi dire omogenee le basi di calcolo dell'alea revisionale e dell'importo da liquidare) è significativa di una voluntas legis del tutto opposta a quella del legislatore del 1978 proprio alla luce della circostanza che con la finanziaria del 1986, in conformità con la finalità propria di questo tipo di legge (diretta a contenere la spesa per l'esecuzione delle opera pubbliche con l'aumento dell'alea revisionale al dieci per cento e con l'eliminazione della revisione dei prezzi per gli appalti di durata infrannuale), la base di calcolo dell'importo revisionale è stato ancor più ristretta, escludendo oltre all'importo dell'anticipazione anche quello dei lavori eseguiti nel primo anno. Se il legislatore avesse voluto mantenere omogeneità tra base di calcolo dell'alea revisionale e quella degli importi revisionale, non avrebbe mancato di confermare l'esclusione dalla prima degli importi non soggetti a revisione.

Né l'interpretazione accolta dalla corte territoriale, e che si condivide, appare illogica, perché, anzi, proprio la coerenza di tale interpretazione con la ratio legis di contenimento della spesa pubblica (attuata dall'art. 33 mediante la limitazione delle ipotesi di ammissibilità della revisione dei prezzi e la riduzione della base di calcolo degli importi revisionali) ne conferma la razionalità, che 'opposta tesi metterebbe in dubbio.

In conclusione, non si intende certo negare che anche l'esclusione dal calcolo dell'alea revisionale degli importi dei lavori ai quali non si applica il meccanismo di adeguamento risponda a una logica, ma solo che tale logica, propria del legislatore del 1978, non è quella alla quale è ispirata la legge n. 41 del 1986, che conseguenzialmente, usando espressioni letterali coerenti con fini perseguiti, ha posto a base del calcolo dell'alea l'importo dei lavori comprensivo anche delle voci escluse dall'applicazione della revisione dei prezzi.

Il ricorso deve essere, quindi respinto.

La novità della questione di diritto sottoposta all'esame di questa Corte giustifica la compensazione delle spese.

 P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio.

Cosi deciso in Roma il 14 maggio 1999 nella camera di consiglio della prima sezione civile.

Depositata il 28 marzo 2000.

 

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