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Cassazione - Sezione Seconda Civile -
Sent. n. 863/2000
INGEGNERI ED ARCHITETTI - DEROGABILITA' DEI
MINIMI TARIFFARI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito del ricorso monitorio dell'ingegnere G.
A., con decreto del 31 ottobre 1991 il presidente del tribunale di Patti ingiunse al
Comune di Capo d'Orlando di pagare la somma di £.29.360.703, oltre gli interessi e le
spese del procedimento, a titolo di compenso della prestazione professionale consistente
nella elaborazione del progetto di una strada.
Al decreto si oppose il Comune
eccependo il "difetto di giurisdizione" (rectius: di competenza) del giudice
adito per la espressa previsione, con la clausola compromissoria, di devolvere ad un
collegio arbitrale ogni controversia concernente i rapporto negoziale ed, in subordine e
nel merito, l'infondatezza della pretesa per essere il credito condizionato al
finanziamento dell'opera, in concreto non ancora avvenuto.
Il professionista eccepì
l'infondatezza dell'opposizione che, con sentenza del 91 dicembre 1994, venne accolta dal
tribunale di Patti limitatamente al merito della controversia.
Adita con i gravami, principale, dell'A. e,
incidentale, del Comune (che si era doluto del rigetto dell'eccezione del "difetto di
giurisdizione") con sentenza del 15 febbraio 1997 la corte d'appello di Messina ha
accolto l'appello principale e rigettato quello incidentale condannando l'amministrazione
comunale al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
La corte di merito (ritenuta inefficace la
clausola compromissoria perché non specificamente approvata per iscritto in difformità
della previsione dell'art. l341 c.c.) ha rilevato la nullità ai sensi dell'art.1418 c.c..
della clausola con la quale il pagamento del compenso era stato condizionato
all'erogazione del finanziamento dell'opera, perché in contrasto con la legge n. 340 del
1976 che, imponendo l'obbligo dei minimi tariffari, aveva derogato all'autonomia privata
concernente il compenso del professionista, con salvezza dell'ipotesi, in concreto
estranea, della gratuità della prestazione perché sorretta da motivi di benevolenza, di
convenienza o di solidarietà sociale.
Per la cassazione di detta
pronunzia, esponendo un motivo di doglianza, ha proposto ricorso il Comune, non resistito
con controricorso dell'A., il cui difensore, avv. G. G., costituitosi all'odierna pubblica
discussione, munito di procura speciale "ad litem" conferitagli con atto
pubblico del 14 aprile 1999, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo di doglianza, in
relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., l'amministrazione comunale denunzia la violazione
dell'art.1418 c.c. in relazione all'art.5 della legge 5 maggio 1976 n. 340 secondo
l'interpretazione autentica fornita dall'art. 6 della legge 1 1uglio 1977 n. 404.
Contrariamente a quanto ritenuto
dalla corte territoriale - sostiene la ricorrente - la norma indicata non aveva derogato
alla facoltà degli architetti e degli ingegneri di rinunziare al compenso o di sottoporne
l'esigibilità ad una condizione sospensiva.
L'art.5 della legge n. 340 del
1975 aveva solo stabilito 1'inderogabilità dei minimi tariffari ed era stato
"autenticamente" interpretato dall'art. 7 della legge n. 404 del 1977 nel senso
di limitarne l'applicazione nei soli rapporti tra privati.
Il motivo di censura trova
consenso.
Non può ritenersi, infatti,
nullo, ai sensi del primo comma dell'art. l418 c.c., nella carenza di un'esplicita
previsione in tal senso, il patto comunque elusivo dell'"obbligatorietà" dei
"minimi inderogabili" delle tariffe professionali ( in proposito vedasi la
giurisprudenza di questa corte consolidatasi, dopo la pronunzia della ss.uu. n. 1053/80,
con quelle nn. 2877/82, 6034/82, 224186, 260/83, 5675/88, 11605/92, 9155/95, 11037/95,
11625/92).
Questi sono dettati
nell'interesse, al decoro ed alla dignità, delle singole categorie professionali che può
essere adeguatamente tutelato in sede disciplinare (sul punto vedasi la pronunzia di
questa corte n. 669/71) e non in quello generale, dell'intera collettività: il solo
idoneo ad attribuire carattere di imperatività al precetto, con la conseguente sanzione
della nullità delle convenzioni comunque ad esso contrarie ( art. 1418, I comma, c.p.c.).
In particolare, l'articolo unico
della legge 5 maggio 1976 n. 340 - che stabilisce l'inderogabilità dell'obbligo di
(alcuni) "minimi" della tariffa degli architetti e degli ingegneri - non
contiene un'espressa previsione di nullità delle convenzioni in deroga (previsione invece
rinvenibile nell'art. 24, ultimo comma, della legge 13 giugno 1942 n .794 - "ogni
convenzione contraria è nulla" - concernente l'inderogabilità dei minimi tariffari
per le prestazioni giudiziali in materia civile degli avvocati e dei procuratori): così
che deve ritenersi quell'inderogabilità fissata nell'interesse della categoria
professionale, alla quale appartiene l'odierno resistente.
Va osservato, inoltre, che il
primo comma dell'art. 6 della legge I luglio 1977 n. 404, operando un'interpretazione
autentica dell'articolo unico della legge n. 340 del 1976, stabilisce che detta norma
"deve intendersi applicabile esclusivamente tra soggetti privati"( questi
considerandosi quelli operanti anche "iure privatorum") ma non conferisce
all'"inderogabilità" il carattere del precetto dettato nell'interesse della
collettività la cui inosservanza determina, ai sensi del primo comma dell'art. 1418 c.c.,
la nullità delle convenzioni derogatorie.
Ne discende il carattere
prioritario - nella gerarchia delle fonti di determinazione del compenso delle prestazioni
professionali - del "patto" (art. 2233 c.c.) che, anche in deroga ai minimi
tariffari, sia stato stipulato tra un ingegnere ed un ente pubblico territoriale il quale,
quando (come nella specie) si sia avvalso del professionista "esterno" per la
redazione del progetto di un'opera pubblica, agisce nella veste di soggetto privato.
L'atto di affidamento del
relativo incarico, come altri che pur successivamente vengano ad interferire nel rapporto,
sono, come quello di accettazione, espressione di autonomia negoziale privatistica.
In queste considerazioni sono
inammissibili le questioni di legittimità, per contrasto con gli art. 3, 4 e 35 della
Costituzione "nell'ipotesi in cui 1' interpretazione della normativa vigente in tema
di onorari professionali dovesse ritenersi valida", poste dal resistente poiché non
sono indicate le specifiche disposizioni di legge viziate da illegittimità costituzionale
(art. 23 I comma lett. a) della legge 11 marzo 1953 n. 87) e l'accertata fonte negoziale,
e non legale, del compenso professionale è insuscettibile di contrasto con gli indicati
parametri costituzionali.
Va osservato, inoltre, che il
primo comma dell'art. 6 della legge I luglio 1977 n. 404, operando un'interpretazione
autentica dell'articolo unico della legge n. 340 del 1976, stabilisce che detta norma
"deve intendersi applicabile esclusivamente tra soggetti privati" ( questi
considerandosi quelli operanti anche "iure privatorum") ma non conferisce
all"'inderogabilità" il carattere del precetto dettato nell'interesse della
collettività la cui inosservanza determina, ai sensi del primo comma dell'art. 1418 c.c.,
la nullità delle convenzioni derogatorie.
Ne discende il carattere
prioritario - nella gerarchia delle fonti di determinazione del compenso delle prestazioni
professionali - del "patto" (art. 2233 c.c.) che, anche in deroga ai minimi
tariffari, sia stato stipulato tra un ingegnere ed un ente pubblico territoriale il quale,
quando (come nella specie) si sia avvalso del professionista "esterno" per la
redazione del progetto di un'opera pubblica, agisce nella veste di soggetto privato.
L'atto di affidamento del
relativo incarico, come altri che pur successivamente vengano ad interferire nel rapporto,
sono, come quello di accettazione, espressione di autonomia negoziale privatistica.
In queste considerazioni sono
inammissibili le questioni di legittimità, per contrasto con gli art. 3, 4 e 35 della
Costituzione "nell'ipotesi in cui 1' interpretazione della normativa vigente in tema
di onorari professionali dovesse ritenersi valida", poste dal resistente poiché non
sono indicate le specifiche disposizioni di legge viziate da illegittimità costituzionale
(art. 23 I comma lett. a) della legge 11 marzo 1953 n. 87) e l'accertata fonte negoziale,
e non legale, del compenso professionale è insuscettibile di contrasto con gli indicati
parametri costituzionali.
Concludendo la disamina, l'accoglimento del
ricorso determina la cassazione della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame ad
altro giudice che si indica nella corte d'appello di Reggio Calabria.
Il giudice di rinvio, adeguandosi agli esposti
principii di diritto, si pronunzierà sull'appello dell'A. ed, all'esito, provvederà
anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità, facendone questa corte
espressa rimessione (art. 385, ult. cpv., c.p.c.).
PER QUESTI MOTIVI
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla corte
d'appello di Reggio Calabria.
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