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Corte Costituzionale - Sentenza del 6
luglio n. 262
Indennità di
esproprio ed opposizione alla stima
Ritenuto
in fatto
1.- Nel corso di un giudizio di opposizione a
stima instaurato, con citazione del 6 ottobre 1993 (con richiesta di determinazione
dellindennità in Lire 105.250.021), da proprietari di un terreno, sito nel Comune
di Genova Pegli, espropriato in favore del Comune di Genova, la Corte d'appello di Genova
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 113, primo comma,
e 42, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.
5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto
1992, n. 359, nella parte in cui non dispone la inapplicabilità della riduzione del 40%
dell'indennità di esproprio nel caso in cui, all'esito del giudizio di opposizione alla
stima, l'indennità offerta dall'espropriante risulti inferiore a quella che avrebbe
dovuto essere offerta alla medesima data, in applicazione dei criteri di determinazione di
cui alla prima parte dello stesso primo comma del citato art. 5-bis.
Il giudice rimettente, premesso in fatto che in
data 15 luglio 1993 l'espropriante aveva offerto ai proprietari una indennità (Lire
49.415.600), pacificamente riconosciuta dalle parti inferiore alla semisomma del valore
venale del bene e del reddito dominicale rivalutato, quale calcolata dal c.t.u. (in Lire
74.946.817), con riferimento alla data del 2 marzo 1986, dallo stesso aggiornata in Lire
68.918.292 al 30 giugno 1994 ed, infine in Lire 70.740.377 alla data dell'esproprio (10
aprile 1996) ed aderendo ai rilievi della parte attrice, ha ritenuto non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale della norma anzidetta.
Rileva, il giudice rimettente, la sussistenza di
un diritto soggettivo dell'espropriando ad ottenere la cessione volontaria del bene alle
condizioni stabilite dalla legge e, cioè, per un importo pari alla media del valore
venale del bene e del reddito dominicale (come stabilito, peraltro, dallo stesso art.
5-bis).
Il predetto art. 5-bis
del d.l. n. 333 del 1992, nella parte in cui stabilisce, al primo comma, la riduzione del
40% dell'importo dovuto senza considerare l'ipotesi in cui la cessione volontaria non sia
stata convenuta per fatto e colpa ascrivibili a soggetti diversi dall'espropriando, si
porrebbe in contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 113, primo comma, e
42, terzo comma, della Costituzione, per i seguenti rilievi:
- in quanto tale
disposizione sottoporrebbe irragionevolmente alla medesima disciplina, riduttiva di
vantaggi economici, sia chi non abbia accettato di stipulare la cessione volontaria pur in
presenza di una offerta legittimamente computata, sia chi non sia stato posto in
condizione di stipularla per un comportamento illegittimo della controparte (anche se
dipendente dalle determinazioni della Commissione provinciale), con conseguente vulnus
all'art. 3, primo comma, della Costituzione;
- in quanto la
previsione della riduzione del 40% finirebbe per menomare eccessivamente il diritto di
difesa, sottoponendo ad ingiustificati rischi chi agisce in giudizio per tutelare il
proprio diritto violato alla conclusione di una cessione volontaria alle condizioni di
legge.
- in quanto il soggetto espropriato si vedrebbe
costretto a rinunziare al giusto indennizzo, con conseguente contrasto con l'art. 42,
terzo comma, della Costituzione.
Sottolinea, in particolare, il giudice a quo la
rilevanza della questione nella considerazione che l'opponente nel giudizio instaurato
intende ottenere la somma che gli sarebbe spettata se il suo diritto alla cessione
volontaria alle condizioni di legge fosse stato rispettato.
2.- Nel giudizio innanzi alla Corte si è
costituita la parte privata, concludendo per la declaratoria di illegittimità
costituzionale della norma impugnata.
3.- Nel giudizio è, altresì, intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la inammissibilità della questione sollevata al dichiarato
fine di una pronunzia additiva, senza che, peraltro, ne ricorrano i presupposti o,
comunque, per la infondatezza della stessa.
4.- Nell'imminenza della data fissata per
l'udienza pubblica, la parte privata ha depositato una memoria, con la quale ribadisce le
proprie conclusioni in ordine alla illegittimità della norma denunciata: ed in
particolare, sottolinea come la nozione di valore venale sia stata al centro della
normativa sulla liquidazione della indennità di esproprio sin dalla legge fondamentale
del 1865, oltre che di una vasta e puntuale elaborazione giurisprudenziale, che ha
consentito di conferire una obiettività assoluta e tutt'altro che soggettiva - come
sostenuto dall'Avvocatura generale dello Stato - al concetto di valore venale del bene
espropriato.
Precisa, altresì, che il principio generale di
autoresponsabilità non può far gravare su un soggetto diverso gli effetti di errori di
stima nella valutazione del bene.
Conclude, infine, assumendo che solo un eventuale
intervento del legislatore potrebbe introdurre - come prospettato dall'Avvocatura - un
"margine di tolleranza" nella valutazione della congruità della indennità
offerta.
5.- LAvvocatura
generale dello Stato ha presentato una memoria, con la quale ha ribadito le conclusioni
già rassegnate, insistendo, altresì, sull'assoluta parità di posizione delle parti
nella cessione volontaria, il cui elemento centrale deve ravvisarsi nel "consenso
delle parti sul prezzo", prospettando, altresì, la possibilità per la parte
esproprianda di formulare una contro-proposta di cessione per un prezzo ritenuto più
congruo
Sottolinea, infine, che la indicazione
dell'indennità provvisoria di esproprio (secondo il sistema scaturito dalla legge n. 865
del 1971) viene effettuata da organo regionale e non dall'ente espropriante.
Considerato
in diritto
1.- La questione di legittimità costituzionale,
sottoposta in via incidentale all'esame della Corte, riguarda l'art. 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza
pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, sotto il
profilo della violazione dellart. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto
sottoporrebbe irragionevolmente alla medesima disciplina sia chi non abbia accettato di
stipulare la cessione volontaria, pur in presenza di una offerta legittimamente computata,
sia chi non sia stato posto in condizione di stipularla per un comportamento illegittimo
della controparte; viene inoltre denunciata la violazione degli artt. 24, primo comma, e
113, primo comma, della Costituzione, in quanto la riduzione del 40% menomerebbe
eccessivamente il diritto di difesa, sottoponendo ad ingiustificati rischi chi agisce in
giudizio per tutelare un proprio diritto, nonché dellart. 42, terzo comma, della
Costituzione, in quanto il soggetto espropriato sarebbe costretto a rinunziare al giusto
indennizzo.
2.- Preliminarmente deve essere esaminata la
eccezione di inammissibilità sollevata dalla Avvocatura generale dello Stato sotto il
profilo che si tratterebbe di richiesta di pronuncia additiva, della quale non sarebbe
agevole individuare i presupposti, poiché la seconda parte del primo comma dellart.
5-bis dovrebbe essere manipolata con lintroduzione di un margine di tolleranza nella
stima o con la specificazione dellentità degli scostamenti significativi nella
stima, operazione rientrante nella discrezionalità del legislatore.
La eccezione non può essere accolta, in quanto
il sindacato sulla legittimità costituzionale di una disposizione normativa non può
essere escluso per il semplice fatto che una sua eventuale caducazione totale o parziale
esiga un ulteriore intervento legislativo. In ogni caso, in materia di indennità di
espropriazione - a prescindere dalla considerazione che non si produrrebbe un effetto
paralizzante di una funzione essenziale prevista in Costituzione - linterprete ed il
giudice potrebbero sempre avvalersi di una serie di principi per la determinazione del
giusto indennizzo, anche in carenza di un intervento legislativo.
3.- La questione di legittimità costituzionale
è infondata.
In realtà lart. 5-bis - sia pure in via
temporanea fino alla emanazione di una (sempre auspicata) organica disciplina per tutte le
espropriazioni per opere ed interventi pubblici o di pubblica utilità - detta una
disciplina generale per la determinazione della indennità di espropriazione per le aree
edificabili, recependo - con una correzione - il sistema (a suo tempo introdotto con la
legge sul risanamento della città di Napoli) della media di due valori (o semisomma),
desunti l'uno dal "valore venale" e laltro dal "reddito"
moltiplicato per dieci. Il sistema è stato corretto con la eliminazione del criterio del
"reddito", previsto prioritariamente dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892,
rapportato ai "fitti coacervati dellultimo decennio", che è stato
sostituito con il criterio - contemplato in via sussidiaria dalla predetta legge del 1885
- agganciato (sempre con il rapporto moltiplicato di dieci) allimponibile tributario
agli effetti delle imposte sui terreni, con un ulteriore correttivo (di aggiornamento),
apportato mediante lespresso riferimento al reddito dominicale rivalutato di cui
agli articoli 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e con lapplicazione di una riduzione del 40%
dellimporto così risultante.
In realtà, lindennità di esproprio per le
aree edificabili in via normale è pari al 60% della media (semisomma) dei due valori:
valore venale e valore di redditività, pari al decuplo del reddito (coacervo per 10 anni)
considerato ai fini tributari (art. 5-bis, comma 1). La illegittimità costituzionale di
tale meccanismo è stata ripetutamente esclusa in riferimento agli artt. 3, 42, terzo
comma, 47 e 53 della Costituzione, dalla Corte con riguardo alla legge 15 gennaio 1885, n.
2892 (art. 13, terzo comma) con le sentenze n. 5 del 1960 e n. 216 del 1990 (v. anche
sentenza n. 15 del 1976). La stessa soluzione è stata data con riferimento
allattuale sistema comportante la riduzione del 40%, pervenendosi
allesclusione dei vizi denunciati sotto i medesimi profili all'odierno esame
(sentenze nn. 283 e 442 del 1993; ordinanza n. 414 del 1993; arg. ex sentenze nn. 369 del
1996 e 148 del 1999).
Rispetto a tale indirizzo non sono stati dedotti
nuovi elementi che possano condurre a differente soluzione sul piano della legittimità
costituzionale.
4.- Il comma 2 dellanzidetto art. 5-bis
disciplina, invece, una ipotesi sostanzialmente diversa, diretta a ridurre il contenzioso
e a facilitare una via transattiva di cessione volontaria delle aree edificabili
espropriate, consentendosi, "in ogni fase del procedimento espropriativo", la
cessione volontaria per un prezzo commisurato alla indennità di esproprio calcolata ai
sensi del comma 1, senza tuttavia lapplicazione della riduzione del 40%.
In altri termini il legislatore, nella
valutazione che lindennità di espropriazione così ragguagliata a valore venale e a
calcolo di media aritmetica con un altro addendo, sia pure determinato per
relationem,
possa essere oggetto di contestazione e di ricorso alla giurisdizione, ha ritenuto di
offrire una maggiorazione nel caso si addivenga alla cessione volontaria.
Tale cessione assume - quale che sia il
carattere, negoziale o meno, sia privatistico o pubblicistico, dello strumento adoperato
dal legislatore, funzione transattiva e definitoria di ogni pretesa
dellespropriando, sia rispetto al trasferimento (non più coattivo) del bene, sia
rispetto al quantum patrimoniale, trasformato da indennità in prezzo o corrispettivo.
Pertanto il legislatore ha voluto garantire un
importo per la cessione volontaria (corrispondente a prezzo) maggiore (senza la riduzione
del 40%), rispetto alla indennità di espropriazione, così pervenendo al 100% (anziché
60%) della media sopraspecificata (modello legge di risanamento della città di Napoli,
con correzione del solo parametro dei fitti coacervati in quello del decuplo del reddito
dominicale rivalutato).
Del resto, tale via è stata più volte
utilizzata e collaudata dal legislatore per facilitare, in alternativa al proseguimento
della procedura di determinazione dellindennità, laccordo tra la parte
pubblica e il privato espropriando attraverso la cessione volontaria (con maggiorazione
del prezzo fino al 50%: art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; art. 1, terzo comma,
della legge 29 luglio 1980, n. 385; art. 7, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n.
396), o a mezzo dellaccettazione della indennità offerta o della sua pattuizione,
ad esempio prevedendo pagamenti diretti semplificati e tempestivi (art. 30 della legge 25
giugno 1865, n. 2359).
E evidente pertanto che la previsione di
scelta tra la procedura di determinazione della indennità di esproprio, accompagnata da
un adeguato sistema di tutela giurisdizionale che si estende alla valutazione in concreto
dei valori da mediare, e la via sostitutiva della cessione volontaria, con i relativi
vantaggi economici, non può comportare alcuna lesione dei principi di eguaglianza e di
tutela dei diritti e delle facoltà di agire avanti alle autorità giurisdizionali
competenti da parte del soggetto espropriato. Daltro canto, la soluzione adottata
dal legislatore non risulta manifestamente irragionevole, tenuto conto della finalità
deflattiva del contenzioso propria dellincentivo.
Deve, di conseguenza, essere esclusa la
denunciata violazione degli art. 3, 24, 113 e 42 della Costituzione.
5.- Gli eventuali prospettati abusi delle
autorità amministrative nella determinazione della indennità di esproprio offerta al
soggetto espropriato, ovvero le non congrue valutazioni nella determinazione della
indennità non possono influire sulla legittimità costituzionale delle stesse norme,
restando tali profili estranei al presente giudizio di costituzionalità, limitato,
peraltro, al comma 1 dellart. 5-bis.
Del resto, le esigenze di superare alcune anomalie di applicazione della norma
denunciata o di malfunzionamento di organi amministrativi nei casi più manifesti hanno
trovato, nella prassi e nella giurisprudenza, una pluralità di risposte, la cui concreta
praticabilità rientra nelle scelte di tutela delle parti e nelle esclusive valutazioni
interpretative dei giudici chiamati ad applicare le norme relative.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza
pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 113, primo comma e 42, terzo
comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Genova con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
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