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Corte Costituzionale - Sentenza del 19 giugno 2000 n. 300
Indennità di esproprio
- Risarcimento danni
Ritenuto in fatto
1.- Nel giudizio promosso dalla società "I.S.A. S.r.l." contro la
determinazione dell'indennità definitiva di esproprio resa dalla Commissione provinciale,
la Corte d'appello di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 2 - recte:
commi 1 e 2 - del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento
della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359,
nella parte in cui non subordina l'applicazione dell'abbattimento del 40% dell'indennità
di espropriazione nel giudizio di determinazione instaurato dopo l'espropriazione,
all'accertamento che l'indennità provvisoria offerta al privato sia conforme ai criteri
di legge.
Premette, il giudice a quo, che dalla consulenza tecnica espletata nel giudizio
di opposizione alla stima il valore venale, da assumere nel calcolo dell'indennità, è
risultato di Lire 60.901 al mq. e, secondo un computo pari alla "semisomma del valore
venale e del coacervo decennale dei redditi catastali", si perveniva a complessive
Lire 17.330.000 ridotte al netto della diminuzione del 40% a Lire 10.400.000.
Per contro, vi era stata una richiesta giudiziale dellespropriato di Lire
160.000 al mq. di fronte alla proposta dell'amministrazione (determinata sulla base del
valore venale di Lire 45.000 al mq.), di Lire 13.542 al mq., al netto della riduzione del
40%.
Sulla valutazione effettuata dal consulente tecnico di Lire 60.000/mq. hanno
concordato le parti, il cui dissenso, tra laltro, si è concentrato sulla
applicabilità o meno della "riduzione" del 40%, prevista dall'art. 5-bis del
d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 359 del 1992, alla
indennità dovuta, avendo l'espropriato rifiutato in un primo momento la cessione
volontaria sulla base di una indennità provvisoria determinata dall'ente in misura
palesemente insufficiente, ed essendo, invece, "disponibile alla cessione volontaria
del bene per un corrispettivo pari a quello indicato dal consulente tecnico".
Il giudice a quo prospetta una ricostruzione interpretativa secondo cui la tutela
giurisdizionale del diritto soggettivo del privato ad un corrispettivo (serio indennizzo),
tutelato dall'art. 42, terzo comma, sarebbe garantita qualora, nell'ambito del
procedimento di determinazione dell'indennità di espropriazione, la decisione
amministrativa della giusta indennità dovuta per legge costituisse un presupposto di
legittimità della cessione volontaria e tale base fosse essa stessa presupposto di
legittimità dell'abbattimento del 40% dell'indennità in sede di accertamento
giurisdizionale. La determinazione giudiziale dell'indennità comporterebbe di conseguenza
l'abbattimento del 40% solo sul presupposto di un accertamento dell'indennità dovuta in
una misura corrispondente - o inferiore - a quella offerta dall'ente espropriante (e della
conseguente infondatezza del rifiuto del privato).
Tuttavia, rileva il giudice rimettente, tale soluzione interpretativa non sembra
percorribile alla luce della disciplina dettata dall'art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 359 del 1992, laddove esclude la
possibilità che in sede giurisdizionale possa essere omesso l'abbattimento del 40%. Non
sarebbe, infatti, consentito l'accertamento delle cause del mancato perfezionamento della
cessione volontaria nell'ipotesi di disaccordo sull'ammontare dell'indennità dovuta per
legge, né sarebbe prevista la possibilità di sanzionare l'eventuale responsabilità
dell'amministrazione che, omettendo una proposta rigorosamente conforme ai parametri di
legge, ovvero, non accettando una proposta conforme a tali parametri, ma divergente dalla
valutazione espressa in sede di determinazione della indennità provvisoria, non abbia
consentito al privato di conseguire, con il meccanismo della cessione volontaria, quanto
effettivamente dovuto, con l'esclusione dell'abbattimento del 40%. Aggiunge che
l'amministrazione, ancorché nell'accertamento dell'indennità provvisoria sia vincolata
ai parametri di legge, nel determinarsi alla cessione volontaria opera nella sfera della
sua autonomia privata.
Da quanto sopra, il giudice rimettente fa derivare la violazione dell'art. 3
della Costituzione per violazione del principio di uguaglianza, atteso che il trattamento
riservato agli espropriandi varia in ragione di comportamenti insindacabili della pubblica
amministrazione. Né residuerebbe "alcuno spazio per un accertamento giudiziale delle
responsabilità (vale a dire, del fatto che l'accordo sia mancato per le richieste
eccessive del privato o per l'offerta insufficiente della pubblica amministrazione)".
La norma denunciata comporterebbe, inoltre, violazione dell'art. 97 della
Costituzione per violazione del principio di imparzialità, in ragione della diversa
disponibilità, di fatto consentita alla pubblica amministrazione, a negoziare la cessione
volontaria, e del principio di legalità dell'azione amministrativa, in quanto il
riferimento ai parametri di legge nella determinazione dell'indennità provvisoria non
condizionerebbe il potere espropriativo della pubblica amministrazione, ancorché
sanzionabile nella sede della giurisdizione amministrativa e non garantirebbe, pertanto,
una tutela adeguata in ordine alla cessione volontaria per un prezzo corrispondente a
quello stabilito dalla legge.
La norma impugnata si porrebbe, infine, in contrasto con il principio della
tutela giurisdizionale dei diritti, sancito dall'art. 24 della Costituzione, giacché
l'accertamento del diritto leso darebbe luogo ad una determinazione punitiva per la parte
che intende farlo valere, vanificando di fatto il suo buon diritto ancorché riconosciuto
fondato.
2.- Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il Comune di Cologno
Monzese, il quale, pur non essendo parte in causa nel giudizio principale, giustifica il
proprio intervento con il fatto che lo stesso è convenuto in altro giudizio, avente ad
oggetto la medesima questione.
Il Comune anzidetto ha concluso per linfondatezza della questione
sollevata.
3.- Nel corso di due giudizi, proposti contro il Comune di Malgrate e la
Comunità montana del Lario orientale rispettivamente dalla Società Immobiliare Malgrate
e da Consonni Luigia, la stessa Corte d'appello di Milano sollevava, con due distinte
ordinanze in data 10 febbraio 1999 (r.o. nn. 300 e 304 del 1999), analoghe questioni di
legittimità costituzionale. In entrambi i giudizi, i proprietari espropriandi avevano fin
dallinizio dichiarato la disponibilità a convenire la cessione volontaria
dellimmobile ad un prezzo commisurato (non allindennità provvisoria
comunicata dal Comune) bensì allimporto che sarebbe stato definitivamente
determinato dalla competente commissione provinciale. Il giudice a quo ha introdotto il
riferimento ad ulteriori parametri costituzionali, sulla base di argomentazioni non
dissimili da quelle già riferite.
In particolare, secondo la Corte d'appello di Milano, la norma esaminata
violerebbe anche l'art. 113 della Costituzione, poiché la proposizione dell'azione
giudiziaria vanificherebbe comunque il diritto dell'espropriato in seguito ad una scelta
lasciata al mero arbitrio dell'amministrazione; nonché l'art. 42 della Costituzione, in
quanto il diritto di proprietà verrebbe privato delle garanzie di legge, riconosciute
anche nell'ambito della procedura espropriativa, atteso che l'amministrazione sarebbe del
tutto libera di fare un'offerta di indennizzo manifestamente insufficiente, prima di
procedere all'emissione del decreto di esproprio e, una volta emesso il provvedimento
ablativo, di conseguire lo stesso risultato ove convenuta in giudizio.
4.- In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale prospetta un profilo di
inammissibilità per irrilevanza, atteso che la questione verrebbe riferita al comma 2
dell'art. 5-bis anzidetto. Più correttamente, precisa l'Avvocatura, la questione dovrebbe
ritenersi proposta nei confronti del "primo comma, secondo periodo" della norma
in questione, anche in coerenza con l'iter argomentativo svolto nelle ordinanze di
remissione.
L'inammissibilità è, tuttavia, prospettata dalla difesa erariale anche sulla
base di unulteriore argomentazione. Secondo l'autorità interveniente, in primo
luogo, l'unico elemento di calcolo che può condurre a contrasti tra le parti è
rappresentato dal valore venale dell'immobile, suscettibile di diverso apprezzamento
soggettivo ed irriducibile - come tale - a predeterminati criteri legali; in secondo
luogo, la determinazione provvisoria dell'indennità di esproprio non è riferibile, nel
sistema delle leggi n. 865 del 1971 e n. 359 del 1992, all'espropriante bensì ad un terzo
(con conseguente impossibilità di imputare a quello le conseguenze, in termini di mancata
conclusione del trasferimento consensuale, di unincongrua, per difetto, valutazione
del bene); in terzo luogo, la pronunzia "additiva", cui tende l'ordinanza di
remissione, non sarebbe di quelle a "contenuto necessitato", attesa
linevitabile elasticità del primo addendo della semisomma, con la conseguenza che
il parametro di giudizio della congruità dell'offerta indennitaria potrebbe essere
situato, con uguale ragionevolezza, entro una gamma di soluzioni possibili, riservate alla
discrezionalità del legislatore.
Nel merito, l'Avvocatura ha concluso per la infondatezza delle questioni
sollevate.
Considerato in diritto
1.- Le questioni di legittimità costituzionale, sottoposte in via incidentale
all'esame della Corte, riguardano l'art. 5-bis, comma 2 - recte: commi 1 e 2 - del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza
pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte
in cui non subordina l'applicazione dell'abbattimento del 40% dell'indennità di
espropriazione, nel giudizio di determinazione instaurato dopo l'espropriazione,
all'accertamento che l'indennità provvisoria offerta al privato sia conforme ai criteri
di legge.
Viene denunciato il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per violazione del
principio di uguaglianza, in quanto il cittadino subirebbe un trattamento diverso sulla
base di comportamenti insindacabili della pubblica amministrazione; con l'art. 97 della
Costituzione, per compromissione dei principi di imparzialità, in ragione della diversa
disponibilità, di fatto consentita alla p.a., di negoziare la cessione volontaria; di
legalità dell'azione amministrativa, in quanto il riferimento ai parametri di legge nella
determinazione dell'indennità provvisoria non condizionerebbe il potere espropriativo
della p.a., e non garantirebbe, pertanto, una tutela adeguata in ordine alla cessione
volontaria per un prezzo corrispondente a quello stabilito dalla legge; con gli artt. 24 e
113 della Costituzione, in quanto la riduzione del 40% menomerebbe eccessivamente il
diritto di difesa, sottoponendo ad ingiustificati rischi chi agisce in giudizio per
tutelare un proprio diritto; con l'art. 42 della Costituzione, in quanto il diritto di
proprietà verrebbe privato di quelle garanzie di legge ad esso riconosciute anche
nell'ambito della procedura espropriativa.
2.- I giudizi, aventi per oggetto la stessa norma, possono essere riuniti, stante
la evidente connessione oggettiva ed attesa la parziale identità delle questioni
proposte, di modo che possono essere decisi con unica sentenza.
3.- Lintervento del Comune di Cologno Monzese deve essere dichiarato
inammissibile, in quanto il Comune anzidetto non è stato parte in causa nel giudizio a
quo, in cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale con
lordinanza del 26 marzo 1998 della Corte d'appello di Milano, a nulla rilevando che
era parte in un diverso giudizio in cui è dibattuta analoga questione, tuttavia non
rimessa allesame della Corte.
4.- E pregiudiziale lesame della eccezione di inammissibilità
sollevata dalla Avvocatura generale dello Stato.
Leccezione non può essere accolta. Innanzitutto non può configurarsi una
irrilevanza della questione proposta, secondo quanto risulta dal dispositivo delle
ordinanze, relativamente al secondo comma dellart. 5-bis. Infatti, dall'iter
argomentativo svolto nelle ordinanze di rimessione, si desume che la censura è rivolta
contro il sistema dellabbattimento del 40% e delle relative esclusioni, sotto il
profilo che doveva essere espressamente prevista la non applicazione, anche nella ipotesi
di indennità provvisoria offerta al soggetto espropriando in misura inferiore a quella
determinata secondo i criteri di legge. Secondo lordinanza si dovrebbe pervenire ad
un medesimo trattamento di esclusione, parificando, quanto agli effetti, la cessione
volontaria ed il legittimo rifiuto da parte del proprietario di indennità provvisoria
inferiore, anche perché vi sarebbe stata fin dallorigine della procedura una
dichiarata disponibilità alla cessione volontaria sulla base di un valore (diverso da
quello commisurato allindennità provvisoria) che sarebbe stato determinato dalla
Commissione provinciale.
In sostanza, viene chiaramente investito il sistema del combinato disposto dei
commi 1 e 2, di modo che la richiesta di sentenza additiva è agganciabile ad una
qualsiasi delle due disposizioni, essendo chiara nelle ordinanze la individuazione della
questione, riferita, con evidenza, a tutte e due le norme, con ciò potendosi superare la
più limitata indicazione nel dispositivo delle tre ordinanze del giudice a quo.
5.- Le questioni proposte non sono fondate.
Come sottolineato con la recentissima sentenza n. 262 del 2000, rispetto ad
analoga questione, lart. 5-bis - sia pure in via temporanea fino alla emanazione di
una (sempre auspicata) organica disciplina per tutte le espropriazioni per opere ed
interventi pubblici o di pubblica utilità- detta una disciplina generale per la
determinazione della indennità di espropriazione per le aree edificabili, recependo - con
una correzione - il sistema (a suo tempo introdotto con la legge sul risanamento della
città di Napoli) della media di due valori (o semisomma), desunti uno dal "valore
venale" e laltro dal "reddito" moltiplicato per 10. Il sistema è
stato corretto con la eliminazione del criterio del "reddito", previsto
prioritariamente dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892 rapportato ai "fitti coacervati
dellultimo decennio", e con lutilizzo invece del criterio sussidiario
(previsto dalla predetta legge del 1885), agganciato (sempre con il rapporto
moltiplicatore di dieci) allimponibile tributario agli effetti delle imposte sui
terreni. Un ulteriore correttivo (di aggiornamento) è stato apportato mediante
lespresso riferimento al reddito domenicale rivalutato di cui agli articoli 24 e
seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917, e con lapplicazione di una riduzione del 40% allimporto della media
così risultante.
In realtà, lindennità di esproprio per le aree edificabili è, in via
normale, pari al 60% della media (semisomma) dei due valori: valore venale e valore di
redditività, pari al decuplo del reddito (coacervo di 10) considerato ai fini tributari
(art. 5-bis, comma 1).
I problemi di costituzionalità di tale meccanismo sono stati più volte
esaminati dalla giurisprudenza della Corte con riguardo alla legge 15 gennaio 1885, n.
2892 (art. 13, terzo comma) con le sentenze n. 5 del 1960 e n. 216 del 1990. Lo stesso
esame è avvenuto con riferimento allattuale sistema comportante la riduzione del
40%, pervenendosi allesclusione dei vizi denunciati sotto molteplici profili,
relativi agli artt. 3, 24, 42 e 113 della Costituzione (sentenze nn. 283 e 442 del 1993;
ordinanza n. 414 del 1993; arg. da sentenze n. 369 del 1996 e n. 148 del 1999).
Tale indirizzo deve essere ulteriormente confermato (vedi anche la recentissima
sentenza n. 262 del 2000), non essendo stati dedotti elementi che possano condurre ad una
diversa soluzione sotto il profilo della legittimità costituzionale delle norme
denunciate.
6.- Anche il nuovo parametro dellart. 97 della Costituzione, sotto i
profili della imparzialità e della legalità, non può portare ad una soluzione di
fondatezza in ordine al sollevato dubbio di costituzionalità.
Innanzitutto l'eventuale prospettato comportamento di singole amministrazioni,
che, nel corso del procedimento di espropriazione, non si attengano ai parametri di legge
nella determinazione della indennità, ed il cattivo uso delle facoltà di gestione
amministrativa non possono influire sulla legittimità costituzionale della norma
applicata, che riguarda solo il modo del calcolo della indennità e il prezzo della
cessione volontaria.
Sul piano specifico del richiamato art. 97 della Costituzione deve essere
sottolineato che le norme denunciate non attengono alla creazione od organizzazione dei
pubblici uffici, o alla struttura degli apparati ed alla articolazione delle competenze,
né a profili organizzativi o di funzionamento o di esercizio di poteri della pubblica
amministrazione, neppure come disciplina dei procedimenti amministrativi, né ad obiettivi
di trasparenza, pubblicità, partecipazione e tempestività dellazione
amministrativa, che si ricollegano tutti al principio costituzionale di buon andamento
dellamministrazione (sentenze n. 40 del 1998 e n. 262 del 1997).
7.- Infine, non può configurarsi una manifesta irragionevolezza nella scelta
discrezionale (tra modalità e strumenti diversi) del legislatore di incentivare la
cessione volontaria - rispetto allordinario procedimento espropriativo e relativa
indennità - anche sotto il profilo della agevolazione sul piano economico (esclusione
dellabbattimento del 40%). Infatti trattasi di tradizionale sistema deflattivo del
contenzioso, coerente e congruo rispetto al fine che si vuole conseguire, in relazione
alle esigenze generali di speditezza ed efficienza dellazione amministrativa nella
fase di acquisizione delle aree per ragioni di pubblica utilità.
In ordine al concreto esercizio delle facoltà di addivenire alla cessione
volontaria non viene escluso o limitato il ricorso ad alcuno dei mezzi di tutela previsti
dallordinamento e, nello stesso tempo, non vi è un impedimento ad azioni a difesa
delle posizioni soggettive lese da discriminazioni o da assenza di imparzialità.
8.- Il comma 2 dellanzidetto art. 5-bis disciplina - come ha posto in
rilievo la citata sentenza n. 262 del 2000 - una ipotesi sostanzialmente diversa -
rispetto alla normale procedura espropriativa - diretta a ridurre il contenzioso ed a
facilitare una via transattiva di cessione volontaria delle aree edificabili espropriate,
consentendosi, "in ogni fase del procedimento espropriativo", la cessione
volontaria per un prezzo commisurato alla indennità di esproprio calcolata ai sensi del
comma 1, senza tuttavia lapplicazione della riduzione del 40%.
In altri termini il legislatore, nella valutazione che lindennità di
espropriazione così ragguagliata al valore venale ed al calcolo della media aritmetica
con un altro addendo, sia pure determinato per relationem, possa essere oggetto di
contestazione e di ricorso alla giurisdizione, con possibilità di aumento del contenzioso
a seguito di azione giudiziaria dellespropriando, ha ritenuto di offrire una
maggiorazione nel caso si addivenga alla cessione volontaria.
Il legislatore ha voluto garantire - seguendo un indirizzo non nuovo nel sistema
delle espropriazioni- un importo per la cessione volontaria (corrispondente a prezzo)
maggiore (senza la riduzione del 40%), rispetto alla indennità di espropriazione, così
pervenendo al 100% (anziché 60%) della media sopraspecificata (modello legge di
risanamento della città di Napoli), con correzione del parametro dei "fitti
coacervati" in quello del decuplo del reddito dominicale rivalutato (sentenza n. 262
del 2000).
Il soggetto espropriando ha una scelta tra la via della contestazione giudiziaria
dellindennità (offerta) di espropriazione e quella della cessione volontaria ad un
prezzo maggiorato rispetto alla suddetta indennità. Tale scelta, come in ogni accordo con
profili transattivi, è effettuata secondo un soggettivo calcolo di convenienza, valutando
i rischi (di durata e di esito) di ogni azione giudiziaria, con la conseguenza che
lindennità definitiva sia determinata anche giudizialmente con un risultato finale
meno vantaggioso del prezzo ricavabile dalla cessione volontaria ai sensi del comma 2
dellart. 5-bis.
9.- Se poi sussistano contestazioni sul verificarsi della cessione volontaria e
sui limiti temporali della realizzazione e sui relativi presupposti, sono tutte questioni
esclusivamente di interpretazione delle anzidette norme nel sistema delle espropriazioni
rientranti nelle attribuzioni del giudice istituzionalmente competente.
Anche sotto questo riguardo, non può che ribadirsi che gli eventuali prospettati
abusi delle autorità amministrative nella determinazione della indennità di esproprio
offerta al soggetto espropriato, ovvero non congrue valutazioni nella determinazione della
indennità, non possono influire sulla legittimità costituzionale delle stesse norme,
restando questi profili estranei al presente giudizio di costituzionalità.
Allo stesso modo, rilevato che le esigenze di superare alcune anomalie di
applicazione delle norme denunciate o di malfunzionamento degli organi amministrativi
hanno potuto trovare, in casi più manifesti, diversi rimedi e soluzioni, deve essere
confermato che la concreta praticabilità degli strumenti raffigurati dalla prassi e dalla
giurisprudenza rientra "nelle scelte di tutela delle parti e nelle esclusive
valutazioni interpretative dei giudici chiamati ad applicare le norme relative"
(sentenza n. 262 del 2000).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis,
commi 1 e 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento
della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359,
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97 e 113 della Costituzione, dalla Corte
d'appello di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.
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