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Corte Costituzionale - Sentenza del 24 luglio 2000 n. 336
Ingegneri - architetti
- Maggiorazione dei compensi in caso di recesso del committente
Ritenuto in fatto
1. Un
ingegnere libero professionista conveniva in giudizio due clienti, asserendo che costoro,
dopo avergli conferito l'incarico di redigere il progetto di un fabbricato, da realizzare
su un fondo venduto dallo stesso ingegnere ai committenti, recedevano dal contratto,
affidando la progettazione e la direzione dei lavori ad altro professionista.
Lattore chiedeva pertanto che i convenuti fossero condannati al risarcimento dei
danni subìti per effetto dellanticipato recesso.
Trattenuta la
causa in decisione, il Tribunale adìto ha sollevato, in riferimento allart. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dellart. 10, secondo comma,
della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Tariffa professionale degli ingegneri e degli
architetti), nella parte in cui prevede che, nellipotesi di recesso del cliente dal
rapporto di opera intellettuale, rimane salvo il diritto del professionista, ingegnere o
architetto, al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia
dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.
2. Il
giudice a quo premette che la domanda proposta dallattore ha a oggetto, fra
laltro, il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel mancato guadagno che
gli sarebbe derivato dallesecuzione della progettazione e della direzione dei lavori
del costruendo fabbricato. Tale danno nascerebbe dallinadempimento
dellobbligazione assunta dai convenuti sia con il compromesso, sia con latto
pubblico di vendita.
Secondo il
Collegio, la normativa applicabile alla vicenda in esame sarebbe costituita dallart.
10 della legge n. 143 del 1949, che disciplina gli effetti della sospensione per
qualsiasi motivo dellincarico dato al professionista. In questi casi, il
committente avrebbe lobbligo di corrispondere lonorario relativo al
lavoro fatto e predisposto, come precisato dallart. 18 della stessa legge,
salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni,
quando la sospensione non sia dovuta a causa dipendente dal professionista stesso.
La norma ora citata si configurerebbe, dunque, come una deroga ai princìpi generali
dettati dallart. 2237 del codice civile, giacché - pur lasciando al cliente la
facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto - porrebbe a suo carico sia
unobbligazione indennitaria ex lege, con previsione dun aumento automatico del
compenso per il professionista nella misura del 25 per cento, sia una vera e propria
obbligazione risarcitoria.
Il Tribunale
dà conto che una questione di legittimità costituzionale dellart. 18 della legge
n. 143, con riferimento alla maggiorazione del compenso spettante in caso di recesso, è
già stata dichiarata non fondata da questa Corte, ma soggiunge che quella decisione non
avrebbe toccato il problema del diritto del professionista al risarcimento dei maggiori
danni, almeno nellipotesi in cui la sospensione dellincarico non sia dovuta a
cause dipendenti dal suo comportamento (art. 10, secondo comma, della legge n. 143 del
1949). Il cliente può infatti recedere dal contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi
motivo, ai sensi dellart. 2237 del codice civile, lasciando indenne il prestatore
dopera e consentendo il pagamento delle spese per lopera svolta, ma con
esclusione di ogni diritto al risarcimento del danno. Un tale diritto presupporrebbe un
atto illecito; mentre il recesso del cliente costituirebbe semplicemente una conseguenza
del venir meno della fiducia riposta nel professionista. Di conseguenza, prosegue il
rimettente, lart. 2237 parrebbe escludere in radice che il recesso unilaterale del
cliente possa di per sé solo giustificare la pretesa risarcitoria del professionista. Al
contrario, in difformità dal regime codicistico, la legge sulla tariffa degli ingegneri e
degli architetti prevederebbe il diritto del professionista al risarcimento dei danni,
determinando uningiustificata posizione di privilegio per costoro rispetto alle
altre categorie professionali: così privilegiando, con lesione del principio di
eguaglianza, una categoria professionale in danno delle altre. Né potrebbe parlarsi
duna mera integrazione della regola generale di cui allart. 2237 del codice
civile.
3.
E intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dallAvvocatura dello Stato, che ha preliminarmente eccepito linammissibilità
della questione osservando, da un lato, che il rimettente nulla dice in ordine alla
concreta configurabilità, nel caso di specie, di danni risarcibili; dallaltro, che
anche ad ammettere lesistenza di una disciplina di favore per gli ingegneri e gli
architetti, rispetto agli altri professionisti, questa sarebbe prevista dal primo, e non
dal secondo comma dellart. 10 della legge n. 143 del 1949, poiché è il primo comma
che, attraverso il rinvio al successivo art. 18, consente la maggiorazione degli onorari
del 25 per cento. Comunque, ha concluso lAvvocatura, lasserito privilegio
sarebbe già stato ritenuto conforme a Costituzione dalle sentenze nn. 109 del 1987 e 192
del 1984 di questa Corte, le cui motivazioni potrebbero valere [...] a giustificare
le particolarità previste nella tariffa degli ingegneri e architetti anche se il disposto
del secondo comma dellart. 10 potesse qualificarsi come privilegio della
categoria.
Considerato in diritto
1.
E allesame della Corte la questione di legittimità costituzionale
dellart. 10, secondo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143, nella parte in cui
prevede che, nellipotesi di recesso del cliente dal rapporto di opera intellettuale,
rimane salvo il diritto del professionista, ingegnere o architetto, al risarcimento degli
eventuali maggiori danni quando la sospensione non sia dovuta a cause
dipendenti dal professionista stesso. Questa disciplina, ad avviso del rimettente,
determinerebbe uningiustificata posizione di privilegio per gli ingegneri e gli
architetti rispetto alle altre categorie professionali, in quanto solo ai primi sarebbe
consentito il cumulo del risarcimento dei danni e dellaumento automatico del
compenso nella misura del 25 per cento.
2. Vanno
innanzitutto disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dallAvvocatura.
Per quanto
attiene allasserito difetto di rilevanza, il Tribunale di Potenza ha correttamente
rappresentato che nel giudizio a quo la domanda aveva a oggetto il risarcimento del danno
causato dalla revoca dellincarico professionale: tanto basta perché la questione si
possa ritenere rilevante, non essendo necessario che il giudice rimettente anticipi il
proprio giudizio circa la concreta esistenza, nella specie, di un danno risarcibile,
poiché tale questione è logicamente successiva alla individuazione della norma che
disciplina la domanda. Per quanto attiene, poi, alla seconda eccezione preliminare, con
riguardo alla erronea individuazione della norma da censurare, si osserva che nel caso di
specie il Tribunale fonda il dubbio di legittimità costituzionale sul rilievo che
soltanto agli architetti e ingegneri, e non agli altri professionisti, la legge
consentirebbe di ottenere il risarcimento del danno anche nellipotesi di incolpevole
recesso del committente. Rettamente, dunque, si individua la norma censurata
nellart. 10, secondo comma, della citata legge n. 143, ove si prevede (sia pure
mediante richiamo al successivo art. 18) il diritto al risarcimento del danno
nellipotesi di recesso del committente.
3. Nel
merito, la questione non è fondata.
Il rimettente
mostra di ritenere che, nel caso di recesso del committente dal contratto di prestazione
dopera intellettuale stipulato con un architetto o un ingegnere, questultimo
possa pretendere sia la maggiorazione, nella misura del 25 per cento, del compenso per
lopera svolta, sia il risarcimento integrale del danno (rispettivamente ai sensi
dellart. 18 e dellart. 10, secondo comma, della legge in esame). In tal modo
si permetterebbe ad architetti e ingegneri, unici tra i professionisti, di cumulare il
risarcimento del danno da inadempimento con una indennità dovuta per legge.
Questa lettura
della norma non è, tuttavia, lunica consentita.
Si deve
innanzitutto escludere che la maggiorazione del 25 per cento dei compensi, prevista dal
combinato disposto degli artt. 10 e 18 della citata legge n. 143 del 1949
nellipotesi di sospensione dellincarico (ma il lemma è
interpretato dalla costante giurisprudenza in senso ampio, comprensivo anche della revoca
vera e propria), costituisca una forma forfetaria di risarcimento del danno. Come già
ritenuto da questa Corte (sentenza n. 192 del 1984), la suddetta maggiorazione è vòlta
sia a compensare lingegnere o architetto per limpossibilità di realizzare il
proprio interesse alla fedele esecuzione del progetto predisposto; sia a tener conto della
circostanza che il lavoro dellingegnere o architetto racchiude unutilità
potenziale, suscettibile di essere apprezzata soltanto nei successivi stadi di
realizzazione dellopera. Sì che è da escludere che lindennità di cui agli
artt. 10 e 18 della legge n. 143 e il risarcimento del danno abbiano le medesime natura e
finalità, e che il secondo costituisca una duplicazione della prima.
4. Si
deve escludere, altresì, che il risarcimento del danno, nellipotesi prevista
dallart. 10, secondo comma, deroghi alle regole generali. Come ritenuto dalla Corte
di cassazione, il professionista può, infatti, pretendere il risarcimento del danno
soltanto deducendo, e provando, laltrui colpevole condotta (sentenza n. 401 del
1985), e non sulla base del mero fatto dellintervenuta revoca dellincarico. A
evitare, infine, il rischio di qualsiasi indebita locupletazione per il professionista vi
è il principio - anchesso affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza citata
- secondo cui lindennità prevista dallart. 10, primo comma, resta assorbita
nel risarcimento quando esso sia superiore.
Da quanto
esposto consegue che la maggiorazione del 25 per cento della tariffa in caso di revoca
dellincarico non è ingiustificata; che il risarcimento del danno non può essere
liquidato in assenza di una condotta colpevole del committente; e che non è consentito il
cumulo di indennità e risarcimento, ove questo sia maggiore. La disciplina di cui
allart. 10 della legge n. l43 del 1949 non è perciò difforme dalle regole
generali, nella parte in cui vieta il risarcimento del danno incolpevolmente causato e il
cumulo di indennizzo e risarcimento nellipotesi accennata; mentre anzi appare
rispettosa della peculiarità delle prestazioni dovute a ingegneri e architetti, nella
parte in cui prevede la maggiorazione del compenso, dovuta per legge, nel caso di revoca
dellincarico.
La questione
non è quindi da accogliere, perché non sussiste, nella specie, lasserita
violazione dellart. 3 della Costituzione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dellart. 10, secondo comma,
della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Tariffa professionale degli ingegneri e degli
architetti), sollevata, in riferimento allart. 3 della Costituzione, dal Tribunale
di Potenza, con lordinanza in epigrafe.
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