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Corte Costituzionale - Sentenza del 12
luglio 2000 n. 351
Indennità di
esproprio - Legittimità art. 16 Dlgs 504/1992
Ritenuto in fatto
1.- Nel corso di un giudizio di opposizione a stima di indennità di
espropriazione, promosso dall'espropriato, la Corte d'appello di Trieste, con ordinanza 18
dicembre 1998 (r.o. 258 del 1999), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della
finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
in riferimento agli artt. 42 e 53 della Costituzione.
Premette il rimettente che l'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
stabilisce che l'indennità dovuta in caso di espropriazione di area fabbricabile deve
essere ridotta al minor valore indicato nell'ultima dichiarazione ICI, presentata
dall'espropriato; osserva, in proposito, che il proprietario, ai fini della dichiarazione
ICI dovuta per l'anno 1993, aveva considerato il terreno come agricolo e,
conseguentemente, liquidato il tributo in base ad un valore imponibile corrispondente a
settantacinque volte il reddito dominicale corrispondente.
Ciò premesso, il giudice a quo rileva che la norma in questione si porrebbe in
contrasto con gli artt. 42 e 53 della Costituzione, in quanto, oltre a collegare
l'ammontare del ristoro patrimoniale ad una dichiarazione del proprietario resa a fini
tributari, comporterebbe la penalizzazione dell'interessato sul piano indennitario non
solo in caso di dichiarazione fiscale preordinata a fini di evasione dell'imposta, ma,
altresì, in caso di dichiarazione dovuta a mero errore, dipendente - come nella
fattispecie in rilievo nel giudizio principale - da confusa ed ambigua situazione
urbanistica.
2.- Analoga questione di legittimità costituzionale è stata sollevata, sia pure
in riferimento ad ulteriori parametri costituzionali, dalla Corte d'appello di Genova con
ordinanza 15 aprile 1999.
Premette il giudice a quo che, ai fini della dichiarazione ICI, il proprietario
dei terreni sottoposti ad esproprio aveva denunciato per la maggior parte di essi un
imponibile commisurato al reddito dominicale e, comunque, inferiore al valore stimato dal
CTU, il quale ha indicato quale elemento di calcolo ex art. 5-bis del d.l. n. 333 del
1992, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, della indennità
un valore venale del comparto di Lire 1.278.030.000, che, per effetto della semisomma ex
art. 5-bis, viene calcolato in Lire 639.026.000 e con la deduzione del 40% ridotto a Lire
383.415.000.
La norma impugnata, secondo il rimettente, si porrebbe in contrasto con gli artt.
3, 24, 42, terzo comma, e 97 della Costituzione, per i seguenti rilievi:
- il criterio di determinazione dell'indennità, di cui alla norma impugnata,
apparirebbe, prima facie, incompatibile con il principio di adeguatezza dell'indennizzo di
cui all'art. 42, terzo comma, della Costituzione. Tale principio, pur rimesso alla
discrezionalità del legislatore in considerazione di finalità perequative con gli scopi
inerenti alla funzione sociale della proprietà, tuttavia non dovrebbe consentire
limitazioni che, perseguendo altre finalità di tipo sanzionatorio fiscale, possano dar
luogo alla liquidazione di una indennità al di sotto della soglia minima di serietà e
non simbolicità dello stesso;
- per la irragionevole disparità di trattamento tra proprietario espropriato e
proprietario che sia stato privato del bene per effetto di occupazione appropriativa in
cui l'infrazione fiscale non produce alcun effetto sulla liquidazione del danno egualmente
calcolato ex art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, nella
legge 8 agosto 1992, n. 359 (con alcuni correttivi migliorativi: non abbattimento del 40%,
addizione del 10%);
- per una ulteriore disparità di trattamento - avente riflessi anche sul diritto
di difesa - sotto il profilo degli espropriati "evasori totali" ed espropriati
"evasori parziali" dell'ICI;
- per l'arbitrario ed indiretto recupero consentito all'ente impositore (sub
specie di minore indennizzo) di un tributo non più dovuto dal proprietario spossessato
del bene.
3.- In tutti i giudizi introdotti con le ordinanze alle quali si è fatto sopra
riferimento, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio
dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione
sollevata.
In particolare, la difesa dello Stato osserva che la norma denunciata
assolverebbe essenzialmente ad una funzione dissuasiva dall'evasione dell'ICI e che,
peraltro, avendo la norma in esame un ristretto ambito di operatività, potendo essa
trovare applicazione per le sole aree fabbricabili, il raffronto dovrebbe essere posto tra
"valore venale" dichiarato ai fini ICI e "valore venale" determinato
ai fini dell'indennità (e da assumere, secondo il vigente art. 5-bis del d.l. n. 333 del
1992, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, a base della
relativa liquidazione), in quanto entrambi "riferiti" ad un immobile egualmente
qualificato come area fabbricabile, con la conseguenza che un divario di valori - con
l'effetto sanzionatorio in discorso - non rileverà se non quando lo stesso evidenzi una
difformità nella stima dell'identico bene.
Considerato in diritto
1.- Le questioni di legittimità costituzionale sottoposte, in via incidentale,
all'esame della Corte, riguardano l'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), il quale dispone che «in caso di espropriazione di area
fabbricabile lindennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato
nellultima dichiarazione o denuncia presentata dallespropriato ai fini della
applicazione dellimposta» (ICI) «qualora il valore dichiarato risulti inferiore
allindennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle
disposizioni vigenti».
Viene denunciata la violazione:
- dellart. 42, terzo comma, della Costituzione, giacché la anzidetta
norma, oltre a collegare l'ammontare del ristoro patrimoniale dovuto ad una dichiarazione
del proprietario resa a fini tributari, comporterebbe la penalizzazione dell'interessato
non solo in caso di dichiarazione fiscale preordinata a fini di evasione dell'imposta, ma,
altresì, in caso di dichiarazione dovuta a mero errore ed, inoltre, sembrerebbe
incompatibile con il principio di adeguatezza dell'indennizzo (r.o. nn. 258 e 374 del
1999);
- dell'art. 53 della Costituzione, in quanto si ricorrerebbe all'applicazione di
una sanzione extra-fiscale per inosservanza di un dovere tributario (r.o. n. 258 del
1999);
- dell'art. 3 della Costituzione, per la irragionevole disparità di trattamento
tra proprietario espropriato e proprietario che sia stato privato del bene per effetto di
occupazione appropriativa (r.o. n. 374 del 1999);
- degli artt. 3 e 24 della Costituzione, per disparità di trattamento tra
espropriati "evasori totali" ed espropriati "evasori parziali"
dell'ICI (r.o. n. 374 del 1999) avente riflessi sul diritto di difesa;
- dell'art. 97 della Costituzione, per l'arbitrario ed indiretto recupero,
consentito all'ente impositore, di un tributo non più dovuto dal proprietario spossessato
del bene (r.o. n. 374 del 1999).
2.- I giudizi, avendo per oggetto la stessa norma, vanno riuniti per essere
decisi con un'unica sentenza, in considerazione della evidente connessione oggettiva, ed
attesa la sostanziale identità delle questioni proposte.
3.- Le questioni sono prive di fondamento.
Giova precisare che la norma contestata non modifica il sistema di calcolo
dellindennizzo, che per le aree fabbricabili resta regolato secondo i criteri
stabiliti dalle disposizioni vigenti (art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 - sul quale è
intervenuta la sentenza n. 283 del 1993 - e successivamente modificato dallart. 1,
comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - sul quale è intervenuta la sentenza n.
369 del 1996 - a sua volta, integrato poi dallart. 3, comma 65, della legge 23
dicembre 1996, n. 662).
Invece, lart. 16 del d.lgs. n. 504 del 1992 prevede, per le sole aree
fabbricabili, una riduzione della indennità di espropriazione, quando il valore venale,
dichiarato o denunciato dallespropriato ai fini ICI, risulti inferiore
allindennità, come sopra calcolata. Quale effetto ulteriore di bilanciamento
equitativo della nuova imposizione è prevista (senza una distinzione tra aree
fabbricabili e altri immobili) una maggiorazione della indennità, pari alla differenza
(con laggiunta degli interessi) tra limporto della imposta (ICI) pagata
dallespropriato o dal suo avente causa per il medesimo bene, negli ultimi cinque
anni, e quello risultante dal computo dellimposta sulla base della indennità
liquidata.
Con tale sistema, in particolare per le aree fabbricabili, per le quali possono
verificarsi difficoltà e differenze di valutazione, in relazione a situazioni non
omogenee che si riflettono sul calcolo della semisomma tra valore venale e decuplo della
rendita catastale, il legislatore ha voluto introdurre un duplice correttivo: il primo -
specifico per le sole aree fabbricabili - è che la indennità non possa essere liquidata
al di sopra del valore denunciato per lICI.
In altri termini, la indennità, per le sole aree fabbricabili (tali devono
essere anche al momento della denuncia ICI, altrimenti la norma non è applicabile venendo
neno l'omogeneità delle posizioni valutate), viene ancorata, come limite massimo, al
valore venale dellarea, che ultimamente era stato dichiarato ai fini ICI; nello
stesso tempo il contribuente è posto in condizione di conoscere di questo ulteriore
effetto della dichiarazione tributaria, perché la disposizione risulta inserita sia nella
legge di delega, sia nel decreto delegato istitutivi dellICI, anteriore quindi a
qualsiasi espropriazione soggetta a questa regola, in quanto logicamente applicabile solo
con riferimento ad espropriazioni di aree fabbricabili successive allobbligo della
dichiarazione ICI.
Laltro correttivo, non applicabile alle sole aree fabbricabili, è, invece,
di maggiorazione e consente a favore dellespropriato il recupero corrispondente alla
eccedenza di imposta ICI pagata per gli ultimi cinque anni, rispetto alla imposta che
sarebbe stata calcolata sulla base della indennità concretamente liquidata.
4.- Il meccanismo (preventivo-disincentivante) di dissuasione dallevasione
si inserisce in una manovra di finanza, diretta a rafforzare le capacità finanziarie
delle regioni e degli enti locali attraverso risorse proprie: viene istituita
limposta comunale sugli immobili accompagnata dalla soppressione dellINVIM
(imposta comunale sullincremento di valore degli immobili) e dalla esclusione dei
redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei redditi dei terreni agricoli e dei
fabbricati dallILOR (imposta locale redditi).
In relazione a talune difficoltà di definizione di area fabbricabile, la legge
delega ed il decreto delegato istitutivo dellICI (puntualmente in aderenza) offrono,
ai fini della dichiarazione della stessa imposta, una individuazione di area fabbricabile
sulla base dei criteri previsti agli effetti della indennità di espropriazione, ed
attribuiscono, a favore del contribuente, la facoltà di ottenere una attestazione dal
Comune che definisca la natura dell'area (fabbricabile o meno), in modo da potere
rimuovere eventuali dubbi ed escludere errori e responsabilità, tanto maggiori in quanto
diversi sono i sistemi di calcolo dellimposta, sempre basata sul valore degli
immobili sottoposti allICI, ma determinato alla stregua del valore venale in comune
commercio (integrato da una serie di criteri) per le aree fabbricabili, e degli estimi del
catasto per tutti gli altri immobili (fabbricati e terreni agricoli).
Il sistema è, quindi, nel complesso diretto ad incentivare fedeli
autodichiarazioni di valore delle aree fabbricabili ai fini ICI e, nello stesso tempo, ad
avviare una armonizzazione tra identificazione ai fini tributari ed ai fini espropriativi
delle aree fabbricabili, attesa la radice comune di definizione delle stesse aree.
In tale maniera si produce un incentivo, per il proprietario, a dichiarare - la
dichiarazione era annuale per le variazioni di ogni genere (trattasi di periodo anteriore
alla ampliata potestà regolamentare dei comuni: d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59)
- fedelmente un valore venale, che tenga conto della destinazione (al momento della
dichiarazione) edificabile, comportante in genere una lievitazione rispetto al valore su
base catastale. Lincentivo è prodotto, da un canto, dai riflessi limitativi, in
caso di esproprio, sulla liquidazione della indennità di esproprio (art. 16, comma 1, del
d.lgs. n. 504 1992), e, dallaltro lato, dalla possibilità generale di un recupero
(attraverso una maggiorazione della indennità stessa) della imposta degli ultimi cinque
anni, nel caso in cui essa sia stata calcolata sul valore dichiarato in eccesso rispetto a
quella risultante sulla base dellanzidetta indennità (art. 16, comma 2, del d.lgs.
n. 504 del 1992; art. 4, comma 1, lettera a), numero 18, della legge 23 ottobre 1992, n.
421).
5.- Il meccanismo di aggancio (limitativo), tra indennità di esproprio e valore
dichiarato in sede di ICI, risulta, pertanto, tuttaltro che manifestamente
irragionevole o palesemente arbitrario, risolvendosi, attraverso un giusto equilibrio tra
mezzo impiegato e scopo perseguito, in un rafforzamento indiretto delladempimento di
obblighi tributari ed in un incentivo alla lealtà, correttezza e chiarezza di rapporti
tra cittadino e pubblica amministrazione, sia nelladempimento del dovere di
concorrere alle spese pubbliche (art. 53 della Costituzione), sia nel partecipare alla
determinazione di valore, anche ai fini della indennità di espropriazione per motivi di
interesse generale (art. 42, terzo comma, della Costituzione).
Il disposto legislativo tende, principalmente, ad un recupero di evasione o a
disincentivarla. Il fatto che questa evasione sia totale o parziale, ovvero dipendente o
meno da volontà consapevole o da mero errore nella dichiarazione, poco interessa ai fini
della legittimità costituzionale; in ogni caso è colpevole e, quindi, il soggetto
privato può essere assoggettato a conseguenze di responsabilità. Infatti la legge,
contestualmente, gli attribuisce una facoltà di tutela, consentendogli di pretendere dal
comune la certificazione della qualità edificatoria dellarea (definizione di area
fabbricabile) (art. 4, comma 1, lettera a), numero 5, della legge di delega n. 421 del
1992; art. 2, comma 1, lettera b), ultima parte, del d.lgs. n. 504 del 1992). Dal
combinato disposto delle anzidette norme può trarsi lovvia conseguenza che una
dichiarazione conforme alla "definizione", contenuta nella certificazione del
comune, non avrebbe potuto produrre per il soggetto privato conseguenze negative, mentre
sarebbe eventualmente sorta solo responsabilità, di altro genere, dello stesso comune per
la attestazione rilasciata.
Le varie ipotesi di evasore totale o parziale formulate nelle ordinanze di
rimessione sono tutte erronee nei presupposti: infatti, levasore totale non viene
affatto avvantaggiato, in quanto è destinato a subire in ogni caso le sanzioni per la
omessa dichiarazione, nonché limposizione per lICI che aveva tentato di
evadere; inoltre, la erogazione dellindennità di espropriazione non può
intervenire, se non dopo la verifica che non superi il tetto massimo ragguagliato al
"valore" denunciato per lICI, e, quindi, solo dopo la presentazione della
denuncia ICI e la conseguente regolarizzazione della posizione tributaria, con concreto
avvio del recupero dellimposta e delle sanzioni. Il che presuppone in ogni caso che
si tratti di area fabbricabile (tale al momento della dichiarazione) e che il soggetto
espropriato, fosse, alla data di riferimento dellindennità, tenuto allICI.
Levasore parziale resta soggetto alle stesse conseguenze per il minor
valore dichiarato, potendo il comune - ove nei termini e sempre nel presupposto che
lICI sia dovuta - procedere ad accertamento una volta richiesto dei dati necessari
ai fini del calcolo definitivo dellindennità di esproprio.
6.- Sul piano più generale deve essere posto in rilievo che non è estranea
allordinamento giuridico la utilizzazione, in base a legge, di un valore dichiarato
anche ad altri fini e persino al di fuori del rapporto intersoggettivo in cui è reso,
soprattutto quando il valore-prezzo assuma la funzione di corrispettivo per trasferimenti
a carattere coattivo. E sufficiente, a tal fine, il richiamo esemplificativo alle
ipotesi di prelazione legale e riscatto sia nel campo dei fondi rustici per lo sviluppo
della proprietà coltivatrice (legge 26 maggio 1965, n. 590), sia per gli immobili urbani
in locazione (legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 39), sia nellambito delle aree
protette a favore dellente parco (legge 6 dicembre 1991, n. 394) ed infine alla
prelazione dello Stato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, in caso di
alienazione di bene storico-artistico vincolato (sentenza n. 269 del 1995) (v. ora d.lgs.
29 ottobre 1999, n. 490).
7.- Non esiste neppure una ingiustificata disparità di trattamento tra
espropriato in base a regolare procedura di esproprio e colui che abbia subito una
occupazione acquisitiva (detta anche accessione invertita), contemplata espressamente da
una serie di disposizioni legislative (v. art. 3 della legge 27 ottobre 1988, n. 458; art.
6, comma 2, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 19
marzo 1993, n. 68; art. 10, comma 3-bis, del d.l. 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 dicembre 1995, n. 539; art. 3, comma
65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Infatti, sono situazioni del tutto diverse,
essendo la seconda caratterizzata da un non legittimo agire della pubblica
amministrazione, sia pure assistito da una valida dichiarazione di pubblica utilità
dellopera. E quindi naturale che la pubblica amministrazione subisca le
conseguenze del proprio operato, con un risarcimento ragguagliato in modo necessariamente
superiore a quella che avrebbe potuto essere una indennità di espropriazione di area
fabbricabile e quindi con riferimento ad altri criteri meno favorevoli per la stessa
amministrazione (aumento del 10%; esclusione dellabbattimento del 40%) (v. sentenza
n. 148 del 1999).
8.- Ai fini della contestata legittimità costituzionale, non interessa la
qualificazione dellart. 16, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, nel senso che esso
contenga una misura sanzionatoria o meno, o se il presupposto della norma sia una dolosa
evasione dimposta o un errore, più o meno gravemente colpevole, sulla natura
dellarea oggetto dellespropriazione.
Si tratta, invece, di ragionevole applicazione del principio secondo cui il
soggetto privato, nei rapporti con la pubblica amministrazione, necessariamente improntati
a lealtà, correttezza e collaborazione, in quanto siano in gioco gli obblighi di
solidarietà politici, economici e sociali (art. 2 della Costituzione), tra i quali quelli
in materia tributaria, non può sottrarsi alle conseguenze di una sua dichiarazione. Ciò
ovviamente quando questa dichiarazione sia contemplata espressamente dalla legge in modo
preciso e chiaro, con preventiva (e quindi consapevole) previsione di duplice valenza,
negli aspetti di valutazione del bene a fini tributari e come limite di liquidazione di
indennità di esproprio, e quando non vi sia un intervallo di tempo significativo tra
dichiarazione di valore ad una certa data (1° gennaio dellanno, a fini tributari) e
momento di riferimento - nello stesso anno - della valutazione e liquidazione (di
indennità).
Da rilevare, infine, che la natura edificatoria dellarea è in genere una
rivendicazione costante dei soggetti privati colpiti da esproprio nel contestare la
indennità offerta e pretendere una indennità superiore, e lo è stato anche nelle
presenti controversie, sicché è fuori luogo ogni accenno a situazioni meramente
ipotetiche di errore incolpevole, attesa la consapevolezza del valore dellarea e il
mancato esercizio della facoltà di richiesta di attestazione al comune interessato.
9.- Le predette considerazioni portano ad escludere la sussistenza della
denunciata violazione degli artt. 3, 24, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione.
Quanto allinvocato parametro dellart. 97 della Costituzione, è
sufficiente, ai fini della infondatezza del profilo, il rilievo che la norma in esame non
coinvolge, se non in modo del tutto indiretto, profili organizzativi dellattività
della pubblica amministrazione ed, in ogni caso, tende a finalità che non contrastano con
il buon andamento della stessa pubblica amministrazione, ed anzi è indirizzata ad un
recupero della reciproca correttezza dei rapporti tra pubblica autorità ed amministrati,
presupposto di ogni civile convivenza.
In ogni caso non si può configurare "un tributo non dovuto", in quanto
la norma denunciata - giova sottolinearlo ancora una volta - riguarda solo le aree
fabbricabili per le quali sia dovuta lICI all'epoca di riferimento
dellindennità di espropriazione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli
enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 24, 42, terzo comma, 53 e 97 della Costituzione, dalla Corte
d'appello di Trieste e dalla Corte d'appello di Genova, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
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