Consiglio
di Stato - Sezione Sesta - Decisione del 17 ottobre 2000 n. 5542
Potere di esclusione
da parte della commissione in assenza di un requisito
FATTO
Con ricorso notificato l11
e 13 ottobre 1997, lImpresa Gadola S.p.A. impugnava, innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto, il decreto del Presidente del Consiglio di
Amministrazione dellEnte Regionale per la Gestione del Diritto allo Studio
Universitario (E.S.U.) per la Provincia di Padova, in data 1 agosto 1997 - recante
lapprovazione dei verbali della commissione di gara, con conseguente aggiudicazione
allImpresa Lionello S.r.l. dellappalto dei lavori di ristrutturazione
dellimmobile ex Casa di Cura SS. Trinità, sito in Padova, Via Curzola n.10, -
nonché gli atti presupposti e, in particolare, i processi verbali del 22 luglio e 30
luglio 1997, formati dalla Commissione giudicatrice della gara.
Deduceva, a sostegno del gravame,
lavvenuta violazione delle "Norme sulla documentazione dappalto",
integratrici del bando di gara, approvato con decreto 23 maggio 1997 n.126 del Direttore
dellE.S.U. di Padova, lavvenuta violazione e falsa applicazione
dellart.21 della L. n.109/1994, nonché eccesso di potere per carenza di
istruttoria, lamentando, anche attraverso motivi aggiunti, che la soglia di anomalia - ai
fini dellesclusione automatica delle offerte che avessero presentato una percentuale
di ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superassero la media stessa fosse stata illegittimamente determinata, mediante
computo dellofferta della Società Sercom S.p.A., che avrebbe dovuto, invece, essere
esclusa, per varie irregolarità e, soprattutto, per non avere la stessa documentato di
aver svolto direttamente almeno un lavoro similare per un ammontare di almeno due miliardi
di lire nella categoria 2 dellA.N.C..
Si costituivano in giudizio sia
la E.S.U. di Padova sia la Lionello S.r.l., chiedendo la reiezione del ricorso.
LImpresa Lionello
proponeva, a sua volta, ricorso incidentale avverso le citate "Norme sulla
documentazione dappalto", integratrici del bando di gara, limitatamente ai
punti in cui la presentazione della documentazione suddetta era indistintamente ed
espressamente ritenuta quale indefettibile presupposto per lammissione alla gara.
Il giudice adito, con la sentenza
in epigrafe, respingeva il ricorso principale, affermando che la Società Sercom aveva
ritualmente documentato le condizioni minime prescritte a pena di esclusione, e
dichiarava, conseguentemente, improcedibile il ricorso incidentale.
Avverso tale decisione ha
proposto appello la società Gadola, contestando le conclusioni del primo giudice, alla
luce della documentazione prodotta dalla Società Sercom, ed insistendo sulle
illegittimità prospettate in primo grado.
Si sono costituiti, anche in
questo grado di giudizio, sia lAmministrazione sia lImpresa Lionello,
aggiudicataria della gara de qua, chiedendo il rigetto dellappello.
Questultima ha proposto
anche appello incidentale, reiterando, con esso, le censure già svolte con il ricorso
incidentale in prime cure.
La domanda di sospensione della
esecuzione della sentenza impugnata è stata respinta da questa Sezione con ordinanza
n.1903 del 18 dicembre 1998.
Alla pubblica udienza del 25
febbraio 2000 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. LImpresa Gadola S.p.A.,
partecipante alla gara di appalto per laggiudicazione, con il criterio del prezzo
più basso, dei lavori di ristrutturazione di un immobile sito in Padova, indetta
dallEnte Regionale per la Gestione del Diritto allo Studio Universitario (E.S.U.)
per la Provincia di Padova, in data 23 maggio 1997, si duole della sentenza in epigrafe,
con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ha respinto il suo ricorso
contro gli atti con i quali i lavori medesimi sono stati aggiudicati allImpresa
Lionello.
Lappellante, nel censurare
detta decisione, insiste, soprattutto, sulla doglianza di violazione, da parte della
Commissione giudicatrice, delle "Norme sulla documentazione dappalto",
integratrici del bando di gara, in quanto la soglia di anomalia - ai fini
dellesclusione automatica delle offerte che avessero presentato una percentuale di
ribasso superiore a quanto stabilito dal comma 1-bis dellart.21 della legge n.109/94
e successive modificazioni - sarebbe stata illegittimamente determinata, con il computo
dellofferta della Società Sercom S.p.A., che avrebbe dovuto, invece, essere
esclusa, per non avere la stessa documentato di aver svolto direttamente almeno un lavoro
similare a quello oggetto della procedura concorsuale, per un ammontare minimo di due
miliardi di lire nella categoria 2 dellAlbo Nazionale Costruttori.
2. Lappello è fondato.
3. Appare opportuno puntualizzare
che lodierna appellante aveva rappresentato al giudice di prime cure che, a fronte
della prescrizione tassativa, posta dalle citate "Norme", secondo la quale
ciascun concorrente, "ai fini dellammissione alla fase di apertura delle
offerte economiche", avrebbe dovuto presentare, tra laltro, insieme con
lindicazione dei principali lavori similari eseguiti negli ultimi cinque anni,
almeno due certificati di regolare esecuzione dei lavori, dei quali almeno uno comprovante
la diretta esecuzione di tali lavori per un ammontare minimo di due miliardi di lire nella
categoria 2 dellAlbo Nazionale Costruttori, lImpresa Sercom aveva documentato
di aver effettuato:
a) lavori di ristrutturazione di
un capannone industriale, da destinare a centro commerciale, e di sistemazione delle aree
di pertinenza, in località "Passo di Salto" (Catanzaro), per un importo di £
12.615.451.436, nel periodo 22 ottobre 1990-31 marzo 1992;
b) lavori di costruzione del
centro commerciale "Madonna degli Angeli" e di sistemazione delle aree di
pertinenza, in località "Vena di Ionadi" (Catanzaro), per un importo di £
13.285.354.970, nel periodo 8 settembre 1994 13 ottobre 1995.
Secondo lassunto
dellistante, i lavori sub a), essendo stati ultimati il 31 marzo 1992, si
collocavano al di fuori dellultimo quinquennio utile; mentre quelli sub b), pur
rientrando nel quinquennio prescritto, non potevano essere considerati come svolti
direttamente dalla concorrente, ostandovi la certificazione di regolarità contributiva
della Cassa Edile della Provincia di Catanzaro (anchessa richiesta dalle
"Norme"), secondo la quale, la Sercom era in regola con gli adempimenti
contributivi fino al mese di agosto 1993, giacché, come da essa stessa dichiarato, dal
1° settembre 1993 non aveva più eseguito, su tutto il territorio nazionale, lavori
edili.
4. Il Tribunale ha ritenuto
infondati tali rilievi, sulla scorta del seguente ordine di argomentazioni:
- la Commissione giudicatrice non
avrebbe un potere di esame della documentazione presentata, tale da anticipare una
disamina di carattere sostanziale, che atterrebbe, semmai (ed in altro contesto
normativo), alla sola e ben susseguente fase del controllo dellofferta eventualmente
risultata anomala. In particolare, il riscontro prodromico di detta documentazione non
potrebbe legittimare, da parte della stazione appaltante, valutazioni di tipo induttivo
sulla pretesa non veridicità di quanto dichiarato dai partecipanti alla gara o
certificato da altre Pubbliche Autorità a ciò competenti, fatta eccezione per
lipotesi (non ricorrente, però, nella fattispecie) di evidenti irregolarità nella
sostanza delle dichiarazioni o delle certificazioni prodotte;
- la disposizione invocata non
richiederebbe alle imprese concorrenti di produrre due certificazioni attestanti
lavvenuto svolgimento diretto di due lavori, ma di produrre due certificazioni,
delle quali almeno una (non quindi entrambe) attestante la diretta esecuzione di lavori
per almeno due miliardi nella categoria 2 dellA.N.C.: orbene, anche a voler ritenere
che i lavori in località "Vena di Ionadi", stando alla certificazione della
locale Cassa Edile, siano stati eseguiti in regime di subappalto (e non, quindi,
direttamente), sarebbero, in ogni caso, sufficienti ad integrare il requisito di
ammissione i lavori effettuati in località "Passo di Salto", ultimati il 31
marzo 1992. Ciò in quanto gli "ultimi cinque anni", indicati dalle
"Norme", dovrebbero intendersi come anni solari, da calcolarsi secondo il
calendario comune, ossia da considerarsi nella loro integrale durata, prescindendo da
quello in corso alla data del bando (1997), con conseguente utilizzabilità, nella specie,
della frazione dellanno 1992.
5. Le argomentazioni di cui sopra
non possono essere condivise.
6. Per quel che riguarda, innanzi
tutto, i limiti del potere di valutazione della documentazione da parte della Commissione
giudicatrice, lassunto del Tribunale, pur potendosi considerare accettabile, in via
generale ed astratta, si rivela, però, del tutto inconferente con riferimento al caso
concreto.
6.1. E da osservare, al
riguardo, che le "Norme" allegate al bando di gara prescrivono la presentazione
di una serie di documenti da controllarsi e valutarsi dalla Commissione, allo specifico
scopo "dellammissione alla fase di apertura delle offerte".
Orbene, almeno per quel che
riguarda la certificazione (punto 2.5), attestante che ciascun concorrente avesse eseguito
direttamente, negli ultimi cinque anni, almeno un lavoro similare di importo non inferiore
a 2 miliardi nella categoria 2 dellA.N.C., appare priva di significato la
distinzione, operata dai primi giudici, tra controllo formale (eseguibile in questa fase
prodromica) e controllo sostanziale di merito (riservato ad altra sede), essendo evidente
che la verifica cui la Commissione era chiamata non poteva che avere per oggetto
lidoneità della certificazione stessa (fosse o no veritiera) a comprovare il
possesso del requisito prescritto.
Sotto questo profilo, sia la
collocazione temporale dei lavori indicati sia la loro effettuazione diretta o no
costituivano elementi ineliminabili di riscontro da parte della Commissione stessa,
giacché solo il superamento positivo dallaccertamento circa la sussistenza (almeno
alla luce di quanto dichiarato) degli elementi minimi prescritti consentiva
lammissione dellofferta alla seconda fase.
Diversamente argomentando,
sarebbe illogica, in radice, la prescrizione della certificazione analitica de qua,
essendo sufficiente, ai fini dellammissione, la mera generica dichiarazione del
possesso di tutti i requisiti richiesti, restando rinviata ad un successivo momento la
prova documentale di questi ultimi.
7. Ciò premesso, il Collegio
deve osservare come i certificati esibiti dellImpresa Sercom, indipendentemente dal
controllo di merito circa la loro attendibilità sostanziale, erano sufficienti ex se ad
escludere il possesso dello specifico requisito di cui al punto 2.5 delle
"Norme", onde effettivamente elusiva della valutazione prescritta da queste
ultime appare la conclusione della Commissione, secondo la quale (come risulta dal verbale
n.8) i documenti in questione erano "regolari" e consentivano, quindi,
lammissione dellImpresa stessa allapertura delle offerte.
7.1. In particolare, per quel che
concerne la certificazione relativa ai lavori effettuati in località "Vena di
Ionadi", il semplice raffronto con la contestuale certificazione di regolarità
contributiva della Cassa edile (anchessa prescritta a pena di inammissibilità dal
punto 3.4.1. delle "Norme"), dalla quale risultava la mancanza di contribuzione
successiva allagosto 1993, faceva emergere immediatamente lassenza del
requisito dello svolgimento diretto dei lavori, ascritti al periodo 8 settembre 1994
13 ottobre 1995.
Del resto, in alternativa a tale
conclusione, la Commissione non avrebbe potuto non rilevare che mancava la dichiarazione
di regolarità contributiva per lo stesso periodo, anchessa costituente presupposto
necessario di ammissibilità alla seconda fase.
E va, ancora una volta, rilevato
come largomentazione del primo giudice, secondo la quale non sarebbe spettato alla
Commissione neppure questo minimo apprezzamento logico, finisce con lo svuotare di ogni
significato la previsione di una fase prodromica di valutazione, affidata a detto organo,
avente, invece, come scopo dichiarato (cfr. pag. 1 delle "Norme"), quello di
consentire lammissione dei concorrenti alla apertura delle offerte, solo
"qualora la documentazione risultasse conforme a quanto prescritto" dai
successivi punti 2 e 3 delle "Norme" stesse.
7.2. Per quel che riguarda, poi,
i lavori eseguiti in località "Passo di Salto", largomentazione del
T.A.R., secondo la quale gli stessi sarebbero stati ascrivibili, almeno per un trimestre
(1 gennaio-31 marzo 1992) allultimo quinquennio, muove da un criterio di calcolo dei
termini, secondo anni solari interi (1 gennaio-31 dicembre), che non trova riscontro né
nei principi generali né nella normativa specifica in tema di appalti.
7.3. Va osservato, ai fini di una
corretta impostazione della questione,
che la prescrizione di cui al
più volte citato punto 2.5. stabilisce espressamente che la certificazione comprovante il
requisito de quo debba riguardare un lavoro eseguito "negli ultimi cinque anni",
senza ulteriore specificazione.
Trattasi dellintroduzione,
da parte della lex specialis di gara, di requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati
dallart.5 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.55, per gli appalti di importo inferiore a
5 milioni di ECU; introduzione, che recepisce, con qualche adattamento, quelli indicati
dallart.21, comma primo, lett. b) del D.Lgs. 19 dicembre 1991 n.406 (elenco dei
lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, corredato di certificato di buona esecuzione) e
dallart.6, primo comma, lett. d) del D.P.C.M. n.55/91 (esecuzione, nellultimo
quinquennio, di uno o due lavori nella categoria prevalente o nelle categorie di
iscrizione previste dal bando per un importo minimo variabile tra 0,40 e 0,60
limporto a base dasta), per gli appalti di importo superiore a 5 milioni di
ECU.
Orbene, tali disposizioni
riferiscono, anchesse, i requisiti stessi, agli "ultimi cinque anni" o
all"ultimo quinquennio", senza ulteriore specificazione, ma il successivo
secondo comma dello stesso art.6 del D.P.C.M. n.55/91 chiarisce che il periodo in
questione va sempre valutato con riguardo alla "data di pubblicazione del
bando".
Poiché la logica che presiede
alla richiesta della dimostrazione della capacità tecnica da parte dei concorrenti, nel
caso in esame, non appare (almeno nellassenza di specificazione di un differente
intendimento da parte dellAmministrazione) diversa da quella cui si ispirano le
disposizioni citate, sembra ragionevole dedurre che, parimenti, debba aversi riguardo, ai
fini dellinterpretazione della clausola che interessa, alla data del bando,
approvato con decreto 23 maggio 1997.
7.4. Corrobora, del resto, tale
conclusione il rilievo che, ai fini del computo generale dei termini (argomentando
dallart.2963, quarto comma, cod. civ.), si intende per anno (a meno che non sia
diversamente qualificato, come nel caso, ad esempio, dellanno agrario: cfr. art.2143
cod. civ.) il periodo di tempo che va da un determinato giorno (di partenza) al giorno
corrispondente dellanno seguente e non certo il periodo, fisso ed immutabile,
corrente dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Il riferimento, operato dal primo
comma del citato art.2963 cod. civ., secondo il quale i termini si computano "secondo
il calendario comune" - sul quale il Tribunale ha fondato il proprio assunto -, non
vuole, in realtà, significare altro, se non che, nel calcolare i periodi annuali, deve
tenersi conto della durata di ciascun anno, risultante da detto calendario, sicché il
giorno corrispondente potrà cadere dopo 365 giorni o 366, a seconda che lanno sia,
o non, bisestile.
7.5. Né può condurre a diversa
conclusione la circostanza che, nel caso di specie, il dies a quo per il computo del
termine di cinque anni non sia espressamente indicato dal bando, giacché laggettivo
"ultimi", da questo adoperato, non può, nella sua accezione letterale, che
indicare la decorrenza del calcolo, a ritroso, dal giorno di manifestazione della volontà
espressa nella relativa clausola, non sussistendo alcun supporto, neppure logico, per
riferire il momento iniziale di tale calcolo al 31 dicembre dellanno precedente.
7.6. Il giudice di prime cure,
nel giungere alla conclusione contestata
dallappellante, ha mostrato
di valorizzare il labile elemento testuale, costituito dalla circostanza che, in presenza
di due prescrizioni delle "Norme", susseguentisi, (punti 2.1, lett. f, e 2.5),
entrambe facenti menzione del periodo quinquennale, solo una indicava espressamente, come
termine di riferimento, la data di pubblicazione del bando, inferendo, dal silenzio della
seconda, la volontà di una diversa delimitazione temporale.
Sennonché, un siffatto canone
ermeneutico, fondato sul criterio "ubi lex voluit", appare recessivo a fronte di
quello, di maggiore spessore letterale, logico e sistematico, sorretto dai principi
generali e speciali (in tema di appalto) di computo dei termini, sopra esaminati.
7.7. Oltretutto, così
argomentando, il T.A.R. è stato costretto, contraddittoriamente, ad ammettere che anche
la frazione dellanno corrente alla data del bando sia ugualmente da computarsi, con
la conseguenza, da un lato, di ampliare il periodo fissato dalle "Norme" oltre
il quinquennio, da queste prescritto; dallaltro, di rendere tale ampliamento non
determinabile a priori, potendo esso, come giustamente osserva lappellante, variare
da pochi giorni a circa un anno in più rispetto al quinquennio stesso, con conseguente
disomogeneità della disciplina delle singole gare.
8. Alla stregua delle
considerazioni esposte, deve necessariamente concludersi che, poiché i lavori in
località "Passo di Salto" erano stati dichiarati ultimati il 31 marzo 1992,
mentre il bando era stato approvato il 23 maggio 1997, essi esulavano dagli ultimi cinque
anni prescritti, con la conseguenza che, per tabulas, lImpresa Sercom difettava, in
relazione ad entrambi i lavori certificati, del requisito per lammissione
allapertura della sua offerta e doveva, quindi, essere esclusa dalla gara.
Il che comportava
lulteriore conseguenza, messa in luce dallappellante, che la soglia di
anomalia, ai fini dellesclusione automatica prevista dal bando, doveva essere
individuata senza il computo di detta offerta.
9. La fondatezza
dellappello principale rende rilevante, a questo punto, lesame
dellappello incidentale proposto dallImpresa Lionetti, aggiudicataria della
gara, contro le "Norme sulla documentazione dappalto", per la parte in cui
la documentazione relativa ai requisiti tecnico-economici viene indistintamente ed
espressamente ritenuta quale presupposto per lammissione alla gara.
9.1. Sostiene, in particolare, la
controinteressata che i documenti previsti legislativamente a dimostrazione della
capacità tecnica non potrebbero mai considerarsi come tassativi, essendo possibile
richiedere ai concorrenti di completare o chiarire la documentazione.
In ogni caso, le prescrizioni dei
bandi da osservarsi a pena di esclusione sarebbero solo quelle di carattere sostanziale,
essenziali per il proficuo svolgimento delle operazioni e per garantire la par condicio.
9.2. Tali argomentazioni, con
riferimento al caso di specie, appaiono prive di pregio.
Premesso che
lAmministrazione, in sede di predisposizione del bando di gara, può
discrezionalmente stabilire il possesso di ulteriori requisiti per la partecipazione,
sempre che gli stessi non siano illogici ovvero in contrasto con norme primarie o
manifestamente eterogenei rispetto allo scopo perseguito o, ancora, irrispettosi della par
condicio fra i concorrenti, va detto che, nellipotesi in contestazione, il requisito
di cui al punto 2.5 delle "Norme" appare ragionevolmente ispirato alla ratio
(espressa anche a livello legislativo, sia pure per gli appalti ricadenti nella normativa
comunitaria) di consentire la partecipazione alla gara alle sole imprese che potessero
offrire dimostrazione di un minimo di capacità tecnica nella categoria di iscrizione nel
periodo di tempo immediatamente antecedente lindizione della gara.
Ciò allo scopo sia di prevenire
gli inconvenienti derivanti dalla insoddisfacente esecuzione dellappalto da parte
dellimpresa aggiudicataria, sia, soprattutto, di valutare, a garanzia della serietà
della comparazione delle offerte, solo quelle provenienti da soggetti già sperimentati
nello specifico mercato e, pertanto, in via di principio, maggiormente affidabili.
La imposizione della prescrizione
di cui trattasi, da soddisfare a pena di inammissibilità della valutazione
dellofferta economica, si rivela, pertanto, immune sia da un ingiustificato rigore
formale sia da intenti meramente aggravatori della posizione dei concorrenti e, come tale,
legittimamente inserita nella lex specialis.
9.3. Per altro verso, neppure
appare conferente il riferimento dellappellante incidentale alla facoltà della
Commissione di chiedere chiarimenti o integrazioni alla documentazione irregolare, posto
che, a tacer daltro, nella fattispecie, non ci si trovava in presenza di una
incompleta o non chiara dimostrazione, da parte dellImpresa Sercom, del requisito
dello svolgimento di un lavoro similare di importo non inferiore a 2 miliardi negli ultimi
cinque anni, ma di atti che indicavano palesemente la mancanza del requisito stesso in
capo allImpresa e tale carenza non poteva essere supplita da una attività, che si
sarebbe concretata in una violazione della par condicio fra i partecipanti.
10. Per tutte le argomentazioni
svolte, lappello principale deve essere accolto mentre quello incidentale deve
essere respinto.
Per leffetto, in riforma
dellimpugnata sentenza, il ricorso di primo grado dellImpresa Gadola va
accolto e vanno, conseguentemente, annullati latto di ammissione alla valutazione
dellofferta dellImpresa Sercom ed i successivi atti della gara che, in tale
illegittima ammissione, hanno trovato il loro presupposto.
Le spese del doppio grado di
giudizio possono essere equamente compensate fra le parti.
P.Q.M
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando, come specificato in
motivazione, accoglie lappello principale e, per leffetto, previa reiezione
dellappello incidentale, in riforma dellappellata sentenza, accoglie il
ricorso di primo grado, con conseguente annullamento degli atti con lo stesso impugnati.
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